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N.d.R.: Per l'abrogazione delle contrastanti disposizioni in materia stabilite con il presente decreto, si rimanda all'art. 12 del D.A. Turismo Sport e Spettacolo 24 marzo 2022, n. 372, a decorrere dal 22 aprile 2022.

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 21 dicembre 2016

G.U.R.S. 27 gennaio 2017, n. 4

Nuovi criteri di riconoscimento delle associazioni pro loco.

N.d.R.: Per l'abrogazione delle contrastanti disposizioni in materia stabilite con il presente decreto, si rimanda all'art. 12 del D.A. Turismo Sport e Spettacolo 24 marzo 2022, n. 372, a decorrere dal 22 aprile 2022.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LO SPORT E LO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 174, art. 2, lettera "b", istitutiva dell'albo delle associazioni pro loco;

Vista la legge regionale n. 15 del 4 agosto 2015 "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane";

Visto il decreto assessoriale n. 573 del 21 aprile 1965, con il quale è stato istituito l'Albo delle associazioni pro loco presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, fissando le condizioni e i criteri per l' iscrizione e le successive modifiche e integrazioni apportate con i decreti assessoriali del 16 settembre 1965 e 18 novembre 2010;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Regione del 19 settembre 1986, con il quale gli enti provinciali per il turismo sono stati trasformati in aziende autonome provinciali per l'incremento turistico;

Visto il decreto assessoriale n. 29 del 26 maggio 2011, che ha revocato il decreto assessoriale n. 573 del 21 aprile 1965 riformulando la disciplina e le modalità di iscrizione all'Albo regionale delle pro loco;

Vista la legge regionale n. 7 del 27 marzo 2013, art. 1, comma 1;

Visto il D.A. n. 1583 del 27 luglio 2015, con il quale sono state approvate le modalità di iscrizione all'Albo regionale delle associazioni pro loco della Regione Siciliana e lo schema di statuto tipo che le stesse devono adottare;

Ritenuto, per il miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa, della riorganizzazione funzionale, semplificazione amministrativa e digitalizzazione dei procedimenti, di dettare nuove disposizioni attuative inerenti il riconoscimento delle pro loco e la successiva tenuta dell'albo regionale, nonché le funzioni di vigilanza, controllo, scioglimento delle pro loco assegnate per legge all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e attribuite ai servizi turistici regionali provinciali, in forza del funzionigramma del Dipartimento approvato con DPRS n. 12 del 14 giugno 2016;

Tutto ciò premesso e considerato;

Decreta:

Ai sensi del presente decreto si intendono per:

associazioni pro loco: le associazioni di cui all'art 8 della legge regionale n. 10 del 15 settembre 2005, pubblicata nella Gazzella Ufficiale della Regione Siciliana n. 39 del 16 settembre 2005;

Assessorato: l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo della Regione Siciliana;

Dipartimento: il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo della Regione Siciliana;

Servizi turistici regionali: i servizi individuati dall'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 10 del 15 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni;

Albo: l'Albo regionale delle associazioni pro loco, in attuazione del disposto della legge 4 marzo 1958 e dell'art. 1 del decreto assessoriale n. 573 del 21 aprile 1965;

N.d.R.: Per l'abrogazione delle contrastanti disposizioni in materia stabilite con il presente decreto, si rimanda all'art. 12 del D.A. Turismo Sport e Spettacolo 24 marzo 2022, n. 372, a decorrere dal 22 aprile 2022.

Art. 1

All'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo compete la tenuta dell'Albo regionale delle associazioni pro loco, in attuazione del disposto della legge 4 marzo 1958.

N.d.R.: Per l'abrogazione delle contrastanti disposizioni in materia stabilite con il presente decreto, si rimanda all'art. 12 del D.A. Turismo Sport e Spettacolo 24 marzo 2022, n. 372, a decorrere dal 22 aprile 2022.

Art. 2

Le pro loco, come definite dall'art 8 della legge regionale n. 10 del 2005, sono associazioni di volontariato senza finalità di lucro che svolgono attività di valorizzazione turistica delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche delle località in cui operano e che si propongono i seguenti obiettivi:

a) organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative quali visite, escursioni, attività di animazione locale, azioni di valorizzazione ambientale e gestione dei monumenti e dei relativi servizi, finalizzati alla loro fruizione turistica;

b) promozione del miglioramento dei servizi di accoglienza ed informazione turistica, delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;

c) sviluppo di attività di turismo sociale, con particolare riguardo alla terza età, ai minori ed ai disabili.

Le associazioni pro loco, come sopra definite, si iscrivono all'Albo regionale delle associazioni pro loco secondo le procedure previste/disciplinate dal presente decreto.

Le associazioni pro loco che intendono, successivamente all'iscrizione all'albo regionale, richiedere l'iscrizione anche all'albo regionale degli organismi di turismo sociale, nel rispetto dei requisiti e delle procedure fissate dal D.A. n. 2209 del 12 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 11, parte prima, del 7 marzo 1998, dovranno espressamente prevedere, nel proprio atto costitutivo e relativo statuto, ai sensi dell'art 2 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78, di svolgere la propria attività prevalentemente:

a) organizzando viaggi e soggiorni, individuali e collettivi e gite a scopo ricreativo e culturale per i lavoratori, gli anziani, i giovani e le loro famiglie;

b) costruendo o gestendo complessi ed impianti ricreativi e turistici a carattere sociale, particolarmente adatti a fornire ai lavoratori, agli anziani ed ai giovani prestazioni confortevoli ed a prezzi accessibili;

c) esercendo attività comunque connesse con l'utilizzo del tempo libero, anche complementari alle attività turistiche.

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Art. 3

Per l'iscrizione all'Albo regionale delle associazioni pro loco devono concorrere le seguenti condizioni:

1) che non sia già presente nello stesso comune altra associazione già iscritta all'albo regionale delle pro loco; qualora nel comune esistano frazioni riconosciute, geograficamente disgiunte e fortemente caratterizzate sotto il profilo turistico, possono essere riconosciute anche più associazioni turistiche pro loco nello stesso comune;

2) che la località nella quale è stata istituita l'Associazione pro loco possegga attrattive paesistiche, ambientali, storiche, archeologiche, folcloristiche, enogastronomiche atte a consentirne la valorizzazione turistica e disponga altresì di esercizi pubblici quantitativamente e qualitativamente adeguati alle esigenze del movimento turistico interessante la località stessa;

3) che l'associazione pro loco adotti lo statuto tipo, allegato "A" al presente secreto.

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Art. 4

Ai fini dell'iscrizione all'albo regionale delle pro loco, l'associazione è tenuta a presentare al libero Consorzio e per conoscenza al Servizio turistico regionale competente per territorio:

a) istanza corredata da copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto registrati dall'Agenzia delle entrate; l'istanza dovrà riportare il codice fiscale/partita IVA attribuiti alla associazione e un indirizzo di posta elettronica certificata;

b) dichiarazione sulla vigente composizione degli organi previsti dallo statuto/associativi previsti dagli artt. 8 e 12 dello statuto-tipo approvato col presente decreto, corredata di autocertificazione sull'insussistenza di carichi pendenti a carico dei singoli componenti;

c) bilancio di previsione;

d) relazione programmatica sulle attività e sui relativi progetti;

e) relazione atta a dimostrare che il comune nel quale si richiede di istituire l'associazione pro loco possegga attrattive paesaggistiche, ambientali, storiche, archeologiche, folkloristiche, enogastronomiche, atte a consentire la valorizzazione turistica e disponga altresì di esercizi pubblici quantitativamente e qualitativamente adeguati alle esigenze del movimento turistico interessante il comune stesso.

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Art. 5

Il libero Consorzio dei comuni competente per territorio, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di iscrizione all'albo regionale delle pro loco, previa opportuna istruttoria diretta a verificare la veridicità e coerenza dell'intera documentazione, inclusa l'effettiva disponibilità e localizzazione delle sedi sociali, trasmette, tramite posta elettronica certificata ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, al servizio turistico competente per territorio il proprio motivato parere espresso in forma di determinazione dirigenziale.

Per i comuni in cui sia possibile riconoscere più di un'associazione pro loco, i servizi turistici competenti per territorio accerteranno che le sedi proposte siano opportunamente distribuite sul territorio interessato.

Il dirigente responsabile del servizio turistico regionale competente per territorio, previa verifica della correttezza formale della procedura adottata, decreta l'iscrizione dell'associazione all'albo regionale delle pro loco.

La variazione di sede in un'associazione pro loco già riconosciuta, qualora avvenga all'interno dello stesso centro abitato, deve essere comunicato al servizio turistico regionale competente per territorio entro trenta giorni dal verificarsi del trasferimento. Nel caso in cui il trasferimento sia diretto ad altro centro abitato, dovrà essere preventivamente autorizzato dal servizio turistico competente, previo accertamento del mantenimento dei requisiti, inclusi quelli da dimostrare con la relazione di cui all'art. 4, lettera "e". Il Dipartimento regionale e per esso il servizio competente cura la tenuta dell'Albo regionale in cui confluiscono le pro loco riconosciute ai sensi del presente articolo.

Non sono ammesse clausole statutarie in contrasto con lo statuto tipo allegato al presente decreto.

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Art. 6

Nel caso in cui più associazioni facciano in pari data richiesta di iscrizione all'Albo regionale delle pro loco, il libero Consorzio competente presso il quale è stata presentata l'istanza procede a una valutazione comparativa che tenga in debito conto i seguenti elementi:

a) numero dei soci sottoscrittori;

b) adeguatezza delle strutture individuate per lo svolgimento delle attività statutarie;

c) qualità della programmazione delle attività e dimostrazione del relativo livello di fattibilità;

d) razionale localizzazione della/e sede/i sul territorio comunale, anche in funzione della distribuzione delle altre pro loco eventualmente già iscritte all'Albo;

e) a parità di requisiti si farà ricorso all'ordine cronologico di presentazione.

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Art. 7

Lo scioglimento della associazione pro loco deve essere comunicato al libero Consorzio dei comuni e al servizio turistico competenti per territorio, al Dipartimento regionale del turismo e al comune entro il cui territorio la pro loco opera, entro trenta giorni dalla data della delibera di scioglimento.

L'attività di vigilanza e controllo sulle pro loco è esercitata dal Dipartimento turismo per il tramite dei servizi turistici competenti per territorio i quali, con cadenza annuale, verificano l'attualità delle condizioni e dei requisiti fissati con il presente decreto, con particolare riferimento alla regolarità dei bilanci ed alle attività effettivamente poste in essere e, nei casi elencati al successivo art. 8, propongono la revoca dell'iscrizione e la conseguente cancellazione dall'Albo con le modalità di cui all'art. 5, comma 3.

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Art. 8

Nei casi accertali di:

a) gravi irregolarità nella conduzione dell'associazione rispetto alle norme previste nello statuto o nell'amministrazione dell'associazione, con particolare riferimento alle procedure di formazione e approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;

b) manifesta impossibilità di funzionare;

c) manifesta inattività e/o irreperibilità presso la sede dichiarata;

d) svolgimento di attività difformi e/o contrastanti con la pianificazione e la programmazione regionale adottata dall'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

Il Dipartimento regionale del turismo, per il tramite dei servizi turistici competenti per territorio, attiva la procedura di revoca dell'iscrizione.

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Art. 9

Il Dipartimento regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel proprio sito istituzionale, tramite apposito decreto, l'elenco aggiornato delle pro loco riconosciute nel corso dell'anno precedente.

I servizi turistici competenti verificheranno la rispondenza dei requisiti posseduti dalle associazioni pro loco già iscritte all'Albo regionale alle disposizioni del presente decreto, in concomitanza della prima verifica annuale dei requisiti per l'iscrizione all'Albo di cui al precedente art. 7, comma 2; in caso di verifica con esito negativo, proporranno al dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo il diniego al mantenimento dell'iscrizione all'Albo.

Le associazioni già iscritte all'Albo regionale delle pro loco, a seguito della pubblicazione del presente decreto, devono adeguare i requisiti posseduti alle nuove previsioni.

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Art. 10

Per le finalità di cui all'art. 8 della legge regionale n. 10 del 2005, le associazioni pro loco iscritte all'Albo regionale possono richiedere al Dipartimento regionale il nulla osta per l'istituzione dell'Ufficio di informazione e accoglienza ai turisti (I.A.T).

Gli I.A.T. possono essere previsti e autorizzati esclusivamente a pro loco aventi sede in comuni presso i quali non siano presenti servizi turistici regionali o unità operative dagli stessi dipendenti.

Il Dipartimento autorizza le associazioni pro loco all'apertura di un ufficio di informazione e accoglienza turistica qualora risultino fornite di quanto necessario allo scopo (locali facilmente accessibili, ben arredati e accoglienti, adeguatamente attrezzati con linee telefoniche, computer, collegamento alla rete internet disponibile per l'utenza, personale adeguato alla funzione, sufficienza economica tale da consentire la continuità del servizio).

La relativa istanza dovrà essere presentata presso il servizio turistico competente per territorio che procederà alla verifica dei requisiti di cui al precedente comma, relazionando al Dipartimento.

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Art. 11

A decorrere dalla pubblicazione del presente decreto sono abrogate le contrastanti disposizioni in materia stabilite con il D.A. n. 1583 del 27 luglio 2015.

I decreti di riconoscimento delle pro loco non ancora iscritte all'Albo regionale verranno con apposito provvedimento revocati, e, pertanto, le associazioni interessate dovranno riproporre nuova istanza adeguandosi alle disposizioni del presente decreto, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

In sede di prima applicazione del presente decreto, entro il 30 aprile 2017 si provvederà alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel proprio sito istituzionale, tramite apposito decreto, dell'elenco aggiornato delle pro loco riconosciute negli anni 2015 e 2016.

La Regione riconosce, con decreto del dirigente competente per materia, le unioni di associazioni pro loco quali organismi di consulenza, di assistenza tecnicoamministrativa e di coordinamento delle attività delle associazioni pro loco associate, purchè rappresentative di almeno 200 pro loco siciliane.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

Palermo, 21 dicembre 2016.

BARBAGALLO

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ALLEGATO A (1)

STATUTO TIPO DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO DELLA REGIONE SICILIANA

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

Il giorno __/__/____, a _____________________, presso ____________________ in via ___________________________, n.______ è costituita l'associazione pro loco denominata ___________________________, con sede legale nel comune di ___________________________via ______________________ n. _____.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto assessoriale n. 3512/S3TUR del 21/12/2016, la pro loco è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo per il tramite dei servizi turistici regionali competenti per territorio.

Art. 2

Caratteristiche e competenza territoriale

La pro loco __________________________________ è un'associazione di volontariato, di natura privatistica, senza fini di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale e con rilevanza di interesse pubblico, che svolge la propria attività nell'ambito del territorio del comune/centro abitato (utilizzare la dizione opportuna) di ___________________________.

La pro loco può operare anche al di fuori del proprio comune/centro abitato (utilizzare la dizione opportuna) in forza di forme consortili con altre associazioni o enti o di convenzioni stipulate con comuni confinanti, sin quando negli stessi non esista altra associazione pro loco, iscritta al relativo albo regionale.

Art. 3

Finalità e oggetto

La pro loco ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche del comune/centro abitato (utilizzare la dizione opportuna) in cui ha sede.

E' disciplinata dall'art. 8 della legge regionale Siciliana 15 settembre 2005, n. 10 e dal decreto assessoriale n. 3512 del 21 dicembre 2016 ed opera per le seguenti finalità:

a) la tutela, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse ambientali, turistiche e culturali del luogo;

b) il miglioramento dei servizi di accoglienza e di informazione turistica anche attraverso azioni a supporto delle attività inerenti la ricettività alberghiera ed extralberghiera;

c) la programmazione e la realizzazione di iniziative atte a sensibilizzare la popolazione residente nel comune, relativamente alle potenzialità culturali, ambientali e turistiche esistenti nel proprio territorio;

d) l'organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative di fruizione del territorio quali visite guidate, escursioni, attività di animazione locale;

e) la gestione di monumenti e dei relativi servizi finalizzati alla loro fruizione turistica;

f) la promozione di attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che verso terzi, allo scopo di sviluppare forme di turismo socio-culturale, con particolare riguardo alla terza età, ai minori ed ai disabili;

g) l'apertura e gestione di un circolo per i propri soci.

(Le associazioni pro loco che intendano richiedere anche l'iscrizione all'albo regionale degli organismi di turismo sociale, secondo le procedure fissate col D.A. n. 2209 del 12 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 11, parte I, del 7 marzo 1998, dovranno inoltre espressamente prevedere, nel proprio atto costitutivo e relativo statuto, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78, di svolgere la propria attività prevalentemente:

a) organizzando viaggi e soggiorni, individuali e collettivi, e gite a scopo ricreativo e culturale per i lavoratori, gli anziani, e giovani e le loro famiglie;

b) costruendo o gestendo complessi ed impianti ricettivi e turistici a carattere sociale, particolarmente adatti a fornire ai lavoratori, agli anziani ed ai giovani prestazioni confortevoli ed a prezzi accessibili;

c) esercendo attività comunque connesse con l'utilizzo del tempo libero, anche complementari alle attività turistiche).

Art. 4

Finanziamento e patrimonio

Il patrimonio della pro loco è formato da:

a) quote sociali, nella misura annualmente determinata dall'assemblea dei soci, da versare entro il 28 febbraio di ogni anno;

b) contributi dei soci;

c) eredità, donazioni e legati;

d) contributi a vario titolo pervenuti da parte di enti ed istituzioni pubbliche: Unione europea, Stato, Regione, libero Consorzio comunale, comune.

e) entrate derivanti da servizi convenzionati con enti pubblici e privati;

f) proventi derivanti da gestioni permanenti o occasionali di beni e di servizi verso i soci o verso terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, agricola e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;

g) erogazioni liberali dei soci o di terzi per i fini istituzionali;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate all'autofinanziamento, quali feste e sottoscrizioni, tombole e lotterie anche a premi;

i) entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;

Gli avanzi di amministrazione devono essere impegnati per le attività istituzionali dell'anno successivo o a copertura di eventuali perdite di gestione degli esercizi precedenti.

E' fatto assoluto divieto di distribuire ai soci utili o proventi derivanti dalle attività a qualunque titolo esercitate.

Art. 5

Soci

La qualità di socio è conseguibile da tutti i cittadini sia italiani che stranieri, che ne facciano richiesta alla pro loco. Tale qualità si perde per dimissioni, morosità o indegnità.

I soci della pro loco si distinguono in: ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari:

a) socio ordinario è colui il quale assolve al versamento della quota sociale ordinaria annua.

b) socio sostenitore è colui il quale versa somme superiori alla quota ordinaria di associazione.

c) socio benemerito è quel socio dichiarato tale dall'assemblea a seguito di particolari meriti, acquisiti durante la vita della pro loco.

d) socio onorario è chi per meriti particolari verso la pro loco o la località, è insignito di tale titolo dal consiglio direttivo con delibera motivata.

I soci benemeriti e onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annua.

Art. 6

Diritti e doveri del socio

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale, purchè maggiorenni, hanno diritto di:

a) eleggere gli organi direttivi della pro loco;

b) essere eletti alle cariche direttive della pro loco;

c) approvare i bilanci, le modifiche statutarie e gli atti regolamentari della pro loco;

d) ricevere la tessera della pro loco;

e) frequentare i locali della pro loco;

f) fruire dei servizi della pro loco;

g) essere informati per tempo e partecipare a tutte le attività programmate dalla pro loco;

I soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare, entro il 28 febbraio di ciascun anno, la quota sociale stabilita dal consiglio direttivo, in sede di approvazione del bilancio preventivo. In caso di morte, recesso o esclusione dall'associazione, i versamenti fatti a qualsiasi titolo non sono rimborsabili, non creano diritti di partecipazione nè, tanto meno, quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi per successione o a nessun altro titolo.

I soci hanno il dovere di osservare le norme statutarie e regolamentari, di partecipare alla vita sociale e amministrativa della associazione, di garantirne l'assetto economico e di tutelarne l'immagine.

Art. 7

Ammissione e perdita della qualifica di socio

L'ammissione a socio della pro loco viene deliberata dal consiglio direttivo previa presentazione di regolare istanza accompagnata dal versamento della quota sociale deliberata dal consiglio direttivo.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

La qualità di socio si perde per dimissioni, morte, morosità, indegnità. In caso di dimissioni il socio, che desideri recedere, dovrà darne comunicazione al presidente con lettera scritta certificabile.

Le dimissioni devono essere ratificate dal consiglio direttivo nella prima seduta utile ed il recesso diventa operativo dal momento della presentazione della comunicazione scritta.

Il consiglio direttivo verifica il rispetto dell'art. 6, comma 2, del presente statuto e, qualora il socio non abbia provveduto al pagamento della quota sociale annua, ne delibera la cancellazione dall'elenco dei soci. Resta impregiudicato il diritto dell'associazione a riscuotere le quote maturate e non pagate dal socio moroso.

L'esclusione di un socio per indegnità viene deliberata dall'assemblea dei soci su proposta motivata del consiglio direttivo. L'adesione all'associazione deve intendersi a tempo indeterminato ed in nessun caso per periodi temporanei, fermo restando il diritto di recesso.

Il socio che sia stato proclamato decaduto per indegnità e morosità, non potrà presentare più istanza di ammissione alla pro loco.

Il socio, nei cui confronti risulti pendente un procedimento penale, viene considerato sospeso dall'attività della pro loco ed eventualmente riammesso, una volta cessato il motivo di sospensione.

Nel caso di condanna definitiva l'assemblea ne delibera l'esclusione su proposta del consiglio direttivo.

Art. 8

Organi

Sono organi della pro loco:

a) l'assemblea dei soci;

b) il consiglio direttivo;

c) il presidente;

d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 9

Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci rappresenta l'universalità degli associati e le sue decisioni obbligano tutti gli iscritti.

All'assemblea prendono parte tutti i soci che risultino in regola con il pagamento delle quote sociali degli anni precedenti ed abbiano versato, entro i termini stabiliti, la quota dell'anno in corso.

L'assemblea ha il compito di dare le direttive generali per il raggiungimento degli scopi sociali.

Ogni associato può accettare fino ad un massimo di tre deleghe. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Il presidente, su indicazione del consiglio direttivo, indice l'assemblea con avviso in cui è specificata la sede, la data e l'ora della convocazione nonchè gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Spetta all'assemblea, in seduta ordinaria, l'elezione del consiglio direttivo e del revisore dei conti.

L'assemblea ordinaria, normalmente, viene convocata entro il mese di ottobre di ogni anno per l'approvazione del bilancio di previsione ed il relativo programma delle attività da attuarsi nel corso dell'anno successivo. Viene convocata, inoltre, entro il mese di aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quanto non diversamente disposto dal presente statuto, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei soci presenti ed aventi diritto al voto.

L'assemblea viene convocata e presieduta dal presidente della pro loco o, in sua assenza, dal vice presidente.

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (gli astenuti non sono considerati votanti).

Compete all'assemblea ordinaria deliberare sul programma generale delle attività e sul relativo bilancio di previsione, sul conto consuntivo, entrambi predisposti dal consiglio, su eventuali proposte del consiglio direttivo dei soci, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'associazione. L'assemblea delibera, inoltre, sulla destinazione di eventuali utili o avanzi di gestione che non potranno mai essere distribuiti ai soci, neanche in forma indiretta. Lo stesso dicasi per quanto riguarda fondi, riserve o capitale.

L'assemblea può essere anche indetta anche dietro richiesta scritta presentata al consiglio direttivo da almeno un terzo dei soci.

La convocazione assembleare deve essere trasmessa ai soci ed al revisore dei conti almeno dieci giorni prima della data di convocazione attraverso il sistema di posta elettronica certificata o il recapito postale ordinario per quegli associati che non dispongono di un box di posta elettronica.

L'avviso di convocazione va altresì esposto nella sede sociale in luogo di facile accesso ed in maniera ben visibile.

Le modifiche statutarie sono adottate dall'assemblea in sessione straordinaria. L'assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza di quattro quinti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza di due terzi dei soci aventi diritto al voto (gli astenuti non sono considerati votanti).

L'assemblea delibera lo scioglimento della pro loco con il voto favorevole di quattro quinti dei soci aventi diritto al voto (gli astenuti non sono considerati votanti).

Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario della pro loco.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea, ivi comprese quelle relative all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed annesse relazioni, devono essere inviate entro trenta giorni dalla loro approvazione al servizio turistico regionale competente per territorio.

Art. 10

Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari (da un minimo di cinque ad un massimo di undici, stabilito dall'assemblea prima delle votazioni) di membri eletti a votazione segreta dall'assemblea tra i propri soci; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, dei membri effettivi, si procede alla loro surroga con i soci primi non eletti sino ad un massimo della metà dei consiglieri stabiliti. Entro trenta giorni dalla surroga l'assemblea ratifica i nominativi dei consiglieri subentrati o, in mancanza, elegge nuovi consiglieri.

Può essere eletto componente del consiglio direttivo un rappresentante dell'associazione di categoria alla quale la pro loco eventualmente aderisce.

Possono partecipare alle sedute del consiglio, per l'espressione di pareri consultivi e quindi senza diritto al voto: il sindaco del comune, i consiglieri comunali e i componenti la giunta, gli esponenti delle associazioni di volontariato o delle associazioni di categoria nel campo turistico culturale presenti sul territorio comunale, eventuali esperti nelle materie oggetto di attività della pro loco a ciò esplicitamente autorizzati dal consiglio direttivo.

Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei consiglieri previsti; nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il consiglio direttivo elegge tra i propri componenti, a votazione segreta, il presidente ed il vice presidente.

Il rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato:

a) al servizio turistico regionale, territorialmente competente, in seno alla comunicazione annuale di verifica dei requisiti;

b) all'organizzazione di categoria alla quale la pro loco ha eventualmente aderito.

Il consiglio, di norma, viene convocato dal presidente almeno ogni sessanta giorni ed ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri.

L'avviso di convocazione (contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno) deve essere inviato ai consiglieri ed ai revisori dei conti almeno cinque giorni prima della riunione, utilizzando il sistema di posta elettronica certificata o il recapito postale ordinario per quei membri che non dispongano di un box di posta elettronica.

Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire fino a ventiquattr'ore prima, anche a mezzo di comunicazione telefonica. La riunione si intende comunque valida con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Il consigliere, che non rinnova la propria adesione alla pro loco entro il 28 febbraio di ogni anno, decade automaticamente dalla carica.

Il consigliere, che per tre sedute consecutive risulti immotivatamente assente dal consiglio, viene dichiarato decaduto e surrogato dal primo dei non eletti. Il consiglio si riserva di decidere, circa la decadenza del socio-consigliere, qualora lo stesso abbia fatto pervenire per iscritto giustificati motivi comprovanti l'assenza.

Sia la decadenza che la surroga devono essere notificate all'assemblea dei soci.

Spetta al consiglio direttivo l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione e redazione del bilancio preventivo, la formazione del bilancio consuntivo, che deve essere approvato dall'assemblea; spetta, inoltre, al consiglio deliberare su:

a) ammontare della quota sociale annua;

b) ammissione, esclusione o decadenza dei soci;

c) decadenza e surroga dei consiglieri;

d) assunzione di ogni iniziativa utile al raggiungimento delle finalità sociali, con tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all'assemblea dei soci.

Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il registro dei verbali deve essere consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

Art. 11

Presidente e vice presidente

Il presidente è il legale rappresentante della pro loco ed ha, unitamente agli altri membri del consiglio direttivo, la responsabilità dell'amministrazione dell'associazione.

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo a votazione segreta, o in altro modo accettato dal consiglio stesso, a maggioranza dei voti utili. Analogamente il consiglio procede all'elezione del vice presidente.

In caso di impedimento, il presidente viene sostituito dal vice presidente o dal consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione alla pro loco.

Il presidente convoca e presiede il consiglio e l'assemblea dei soci con l'assistenza del segretario.

In caso di dimissioni o di impedimento permanente il consiglio direttivo deve provvedere entro 15 giorni all'elezione del nuovo presidente.

Art. 12

Segretario - Tesoriere

Il segretario è nominato dal consiglio direttivo su indicazione del presidente.

Il segretario assiste il consiglio e l'assemblea, redige i verbali e cura il normale funzionamento degli uffici.

Il segretario è responsabile, insieme al presidente, della perfetta tenuta degli atti e di ogni altro documento sociale.

Il segretario su delibera del consiglio può svolgere anche la funzione di tesoriere.

Il segretario, in particolare, ha i seguenti compiti:

a) partecipa, senza diritto di voto, nel caso in cui non sia consigliere, alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci;

b) predispone relazioni e verbali, di cui sia stato incaricato;

c) esprime parere sulla regolarità procedurale delle deliberazioni dei vari organi deliberativi;

d) amministra un fondo spese istituito allo scopo dal consiglio direttivo;

e) redige il bilancio preventivo e quello consuntivo;

f) provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute;

g) deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al bilancio consuntivo, già approvato dal consiglio direttivo, almeno quindici giorni prima della riunione dell'assemblea convocata per l'approvazione.

Art. 13

Revisori dei conti

L'assemblea dei soci, su proposta del consiglio direttivo, può nominare un revisore dei conti, da eleggersi con votazione segreta.

Il revisore dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Ha il compito di esaminare la contabilità sociale periodicamente ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, nonché di relazionare all'assemblea dei soci sul bilancio preventivo e consuntivo.

Il revisore partecipa, con parere consultivo, ai lavori del consiglio.

Art. 14

Presidente onorario

Il presidente onorario può essere nominato dall'assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore della pro loco.

Al presidente onorario possono essere affidati, dal consiglio direttivo, incarichi di raccordo o di rappresentanza verso altri enti.

Art. 15

Disposizioni generali

La pro loco adegua la propria attività gestionale alle norme vigenti, riconoscendo l'assenza di lucro e la competenza territoriale.

La pro loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

In caso di particolari necessità la pro loco può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci.

Tutte le cariche della pro loco sono gratuite ed incompatibili con i ruoli di consigliere comunale, membro della giunta comunale e comunque, più in generale, con tutte le cariche politiche o d'ufficio in conflitto d'interesse.

Il consiglio direttivo delibera in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere il rimborso delle spese documentate, sostenute dai membri del consiglio e dai soci, strettamente inerenti lo svolgimento di incarichi relativi alle attività istituzionali.

Entro trenta giorni dalla sua costituzione, l'associazione provvede ad inoltrare richiesta di iscrizione all'albo regionale delle pro loco istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo per il tramite del libero Consorzio comunale e, per conoscenza, al servizio turistico regionale, territorialmente competente.

Art. 16

Vigilanza e controllo

L'associazione è sottoposta alla vigilanza e controllo del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, per il tramite dei servizi turistici regionali competenti per territorio, i quali, con cadenza annuale, verificano l'attualità delle condizioni e dei requisiti fissati con il decreto, con particolare riferimento alla regolarità dei bilanci ed alle attività effettivamente poste in essere.

La pro loco può modificare la propria sede, qualora la variazione avvenga all'interno dello stesso centro abitato e deve darne comunicazione al servizio turistico regionale competente per territorio entro trenta giorni dal verificarsi del trasferimento.

Nel caso in cui il trasferimento sia diretto ad altro centro abitato, esso stesso dovrà essere preventivamente autorizzato dal servizio turistico regionale competente per territorio, previo accertamento del mantenimento dei requisiti, inclusi quelli da dimostrare con la relazione di cui all'art. 4 lettera "e" del decreto n. 3512.

I servizi turistici regionali competenti per territorio propongono la revoca dell'iscrizione e la conseguente cancellazione dall'albo, nei casi accertati di:

a) gravi irregolarità nella conduzione dell'associazione rispetto alle norme previste dallo statuto o nell'amministrazione dell'associazione, con particolare riferimento alle procedure di formazione ed approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;

b) manifesta impossibilità di funzionare;

c) manifesta inattività e/o irreperibilità presso la sede dichiarata;

d) svolgimento di attività difformi e/o irreperibilità presso la sede dichiarata.

Il Dipartimento regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, per il tramite dei servizi turistici regionali competenti per territorio attiva la procedura dell'iscrizione all'albo regionale delle associazioni pro loco.

Art. 17

Scioglimento della pro loco

Lo scioglimento dell'associazione pro loco deve essere comunicato al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo per il tramite del servizio turistico regionale e al comune entro cui la pro loco opera e per conoscenza al libero Consorzio comunale, competente per territorio, entro trenta giorni dalla data della delibera di scioglimento.

In caso di vacanza amministrativa, l'amministrazione uscente risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative.

In caso di scioglimento della pro loco l'eventuale residuo attivo ed i beni mobili ed immobili inventariati dovranno essere devoluti, con la stessa delibera che ne dispone lo scioglimento, a fini di utilità sociale ad organizzazione o ente appositamente individuato dall'assemblea in sede di scioglimento. In alcun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 18

Riferimenti legislativi

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa rinvio a quanto previsto dal codice civile e dalle leggi nazionali in materia di tasse, imposte e tributi.

(1)

Il presente allegato è stato sostituito dall'avviso di rettifica pubblicato nella G.U.R.S. 24 marzo 2017, n. 12.