
DECRETO PRESIDENZIALE 19 settembre 1986
G.U.R.S. 18 ottobre 1986, n. 51
Trasformazione degli enti provinciali per il turismo in aziende autonome provinciali per l'incremento turistico.
N.d.R. Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 10/2005, nel testo integrato dall'art. 21, comma 6, della L.R. 16/2006, alla data dell'insediamento del Consiglio regionale del turismo e comunque non prima del 31 dicembre 2005 e non oltre il 30 giugno 2006 sono soppresse le aziende autonome provinciali per l'incremento turistico (AAPIT).
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 27/1996 e annotato al 14/4/2006)
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, recante istituzione della provincia regionale;
Considerato che, ai sensi dell'art. 47 della citata legge regionale n. 9 del 1986, occorre determinare le modalità per la trasformazione degli enti provinciali per il turismo in aziende autonome provinciali per l'incremento turistico;
Ritenuta l'opportunità, al fine di assicurare il graduale e più ordinato trapasso dall'attuale organizzazione fondata sugli enti provinciali per il turismo alla nuova organizzazione provinciale in materia turistica, di sciogliere i consigli di amministrazione in carica degli enti provinciali per il turismo e comunque di affidare, anche per le ipotesi di gestione straordinaria degli stessi enti, ai presidenti delle attuali amministrazioni straordinarie provinciali le funzioni di commissario degli enti provinciali per il turismo, dalla data di notifica del presente decreto e fino al 31 dicembre 1986;
Ritenuta, altresì, l'esigenza di affidare, con effetto dalla data del 1° gennaio 1987 e fino alla costituzione degli ordinari organi di amministrazione delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, l'amministrazione delle stesse ai presidenti delle amministrazioni straordinarie provinciali, che assumeranno la funzione di commissario;
Su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti;
Decreta:
Gli enti provinciali per il turismo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044 e successive modifiche, sono trasformati in aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, istituite in ciascuna provincia della Regione Siciliana.
Esse sono dotate di autonomia amministrativa (1) ed hanno sede in ciascun capoluogo di provincia.
L'art. 37 della L.R. 33/96 ha stabilito che le aziende autonome provinciali per l'incremento turistico: "hanno personalità giuridica di diritto pubblico".
Nell'ambito dei poteri di programmazione, di indirizzo e di coordinamento della attività in materia turistica proprie dell'Amministrazione regionale, le province, per lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di attività turistiche nonchè per il coordinamento dell'attività degli enti, istituzioni ed organizzazioni competenti in materia di turismo operanti nell'ambito della provincia, si avvalgono delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, che svolgono i seguenti compiti:
a) esprimono motivato parere sui programmi annuali di attività delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;
b) esercitano attività di promozione ed organizzano manifestazioni finalizzate alla valorizzazione ed alla propaganda delle risorse turistiche per l'incremento del movimento turistico;
c) promuovono e/o assumono iniziative per il potenziamento dello sviluppo turistico;
d) raccolgono ed elaborano i dati statistici concernenti il turismo;
e) propongono l'iscrizione delle associazioni turistiche pro-loco nell'albo regionale delle stesse associazioni;
f) esercitano ogni altra attività demandata dalle norme vigenti ad esse o agli enti provinciali per il turismo, salvi restando i poteri dell'Amministrazione regionale indicati all'art. 16 del presente decreto. (1)
L'art. 8 della L.R. 27/96 ha attribuito alla competenza delle AAPIT l'accertamento degli obblighi previsti nella legge medesima.
Gli organi delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico sono i seguenti:
1. presidente;
2. consiglio di amministrazione;
3. comitato esecutivo;
4. collegio dei revisori.
Le funzioni di presidente dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico sono svolte dal presidente della provincia o dall'assessore da questi delegato.
(modificato dell'art. 2, comma 5, della L.R. 27/96)
Il consiglio di amministrazione, oltre che dal presidente di cui all'art. 4, è così composto:
a) dai presidenti delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, comprese nel territorio della provincia;
b) da un rappresentante della prefettura designato dal Prefetto;
c) da un rappresentante della soprintendenza ai beni culturali ed ambientali competente per territorio, designato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;
d) ---------------------------- (lettera abrogata) (3)
e) dal sindaco del capoluogo della provincia o da un assessore dallo stesso designato;
f) dal sindaco di un comune della provincia, non sede di azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, e dal sindaco di un comune montano nelle province nelle quali almeno un terzo dei comuni sono riconosciuti montani secondo le norme vigenti;
g) da un presidente di associazione pro-loco iscritta nell'albo regionale delle stesse associazioni;
h) dal presidente della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato e dal presidente della commissione provinciale per l'artigianato;
i) dal presidente dell'Automobile Club provinciale;
l) da tre datori di lavoro e da tre lavoratori appartenenti ai settori più interessati al movimento turistico scelti dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, d'intesa con l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la emigrazione e la formazione professionale, su terne indicate dalle organizzazioni sindacali di categoria;
m) da un rappresentante di enti che, senza scopo di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale e giovanile;
n) da tre esperti scelti tra persone non comprese nelle categorie di cui alle lettere l ed m, e che per le attività esercitate diano affidamento di capacità e competenze tecniche;
o) da un rappresentante del Touring Club Italiano.
Il direttore dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico svolge le funzioni di segretario.
Il consiglio di amministrazione è nominato dal consiglio provinciale. I membri che non fanno parte del consiglio di amministrazione per la funzione ricoperta durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
E' singolare che i consigli di amministrazione delle AAPIT, enti strumentali delle Province regionali, debbano essere nominati da un organo della regione mentre continueranno ad essere nominati dalle province regionali i comitati esecutivi ed il collegio dei revisori.
Articolo sostanzialmente modificato dall'art. 2 della L.R. 27/96: "Consiglio di amministrazione delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico".
Per effetto dell'art. 2, comma 5, della L.R. 27/96 la lettera annotata deve intendersi abrogata a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 32, comma 4, della L.R. 9/86, come modificato dall'art. 22 della L.R. 26/93.
Il comitato esecutivo è costituito dal presidente della provincia o dall'assessore da questi delegato a presiedere il consiglio di amministrazione dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico e da sei consiglieri designati dallo stesso consiglio di amministrazione.
Il direttore dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico svolge le funzioni di segretario.
Il comitato esecutivo è nominato dal consiglio provinciale. (1)
Il comma andrebbe rivisto anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 2 della L.R. 27/96 relativo alla composizione del consiglio di amministrazione delle AAPIT che, per effetto della riduzione dei suoi componenti, coincide quasi numericamente con il comitato esecutivo.
E' sicuramente inapplicabile il comma 3 perchè i consigli provinciali hanno perduto ogni potere di nomina, per effetto dell'art. 4 della L.R. 32/94. La competenza deve ritenersi, quindi, transitata al Presidente della Provincia regionale.
Il collegio dei revisori è costituito da tre componenti, di cui due designati rispettivamente dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti e dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze tra i funzionari dei relativi Assessorati ed uno scelto dal consiglio provinciale tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
Il collegio dei revisori è nominato dal consiglio provinciale. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati. (1)
La nomina attribuita al consiglio, pur essendo un residuo normativo, deve ritenersi ancora applicabile per effetto dell'art. 9 della L.R. 7/96, che attribuisce ai consigli comunali e provinciali la competenza ad eleggere i collegi dei revisori dei conti.
Per il funzionamento dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per gli enti provinciali per il turismo.
L'esercizio finanziario delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 31 agosto di ciascun esercizio l'azienda sottopone al controllo il bilancio preventivo per l'esercizio seguente, corredato del programma dell'attività da svolgersi durante l'esercizio stesso.
Il programma di attività è trasmesso all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro dieci giorni dalla data in cui il bilancio è divenuto esecutivo.
Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'azienda sottopone a controllo il conto consuntivo dell'esercizio precedente, corredato delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori. (1)
Dopo la decisione della sezione centrale del CO.RE.CO., secondo il quale il CO.RE.CO. non ha sostituito le disciolte commissioni provinciali di controllo, subentrando alle loro competenze, ma sono nuovi organi di controllo che devono esercitare le competenze espressamente previste nella L.R. 44/91 che le ha istituite, il controllo sul conto consuntivo delle AAPIT appartiene esclusivamente ai rispettivi consigli provinciali.
La legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 all’articolo 37 ha espressamente confermato tale orientamento stabilendo: "Ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 27 agosto 1960, n. 1044, il controllo sugli atti fondamentali posti in essere dagli organi delle aziende di cui al comma 1 viene esercitato dal consiglio provinciale che vi provvede a pena di decadenza, entro il termine fissato dall’articolo 6, secondo comma del D.P.R. n.1044/60." Il termine del consiglio provinciale per esercitare il controllo è, quindi, stabilito in trenta giorni dal ricevimento degli atti.
Appare scontato che sull’atto di controllo del consiglio provinciale non possa esercitarsi, a sua volta, il controllo del CO.RE.CO.
Per il controllo sugli atti degli organi dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico, da esercitarsi dalle competenti commissioni provinciali di controllo, si applicano le disposizioni vigenti per il controllo sugli atti delle aziende autonome delle province. (1)
Dopo lo scioglimento delle commissioni provinciali di controllo e la decisione della sezione centrale del CO.RE.CO. secondo la quale al CO.RE.CO. non compete il controllo sulle aziende degli enti locali in quanto non previsto nella L.R. 44/91, le AAPIT sono sostanzialmente soggette al solo controllo dei rispettivi consigli provinciali, come confortato dall'art. 37 della L.R. 33/96.
Le entrate delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico sono costituite dalle entrate previste per gli enti provinciali del turismo.
L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentito il consiglio provinciale, può procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico ed alla nomina di un commissario per accertate gravi deficienze amministrative o per altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'azienda.
La ricostituzione del consiglio di amministrazione deve essere effettuata entro il termine di sei mesi, prorogabili, per una sola volta, per non più di tre mesi. (1)
Il comma annotato deve intendersi superato per effetto dell'entrata in vigore della L.R. 22/95 che stabilisce i termini e le procedure entro i quali devono avvenire le nomine nell'ambito del territorio regionale. Le procedure ed i termini sono, sostanzialmente quelli di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
Gli organi di amministrazione ordinaria o straordinaria degli enti provinciali per il turismo in carica cessano dalle funzioni con effetto dal giorno successivo alla notifica del presente decreto a ciascun ente.
Dalla stessa data l'amministrazione dell'ente è curata dal presidente della provincia in cui l'ente ha sede, il quale assume le funzioni di commissario dell'ente.
Con effetto dal 1° gennaio 1987 il presidente della provincia esercita le funzioni di commissario straordinario dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico fino all'insediamento degli ordinari organi di amministrazione dell'azienda.
Il collegio dei revisori dei conti di ciascuna azienda provinciale per l'incremento turistico sarà nominato entro il 31 dicembre 1986.
Le deliberazioni degli enti provinciali del turismo non divenute comunque esecutive alla data del 1° gennaio 1987 sono soggette ai controlli previsti per gli atti delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico.
I beni, le attività ed il personale degli enti provinciali del turismo, ivi compreso il personale comandato presso gli stessi enti e di cui all'art. 41, secondo comma, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, sono trasferiti alla provincia per le finalità proprie delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, salvo quanto previsto dall'art. 47, ultimo comma, della citata legge regionale n. 9 del 1986.
Ai sensi degli articoli 3 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510 e successive modifiche, restano ferme le attribuzioni dell'Amministrazione regionale in materia di:
a) adozione ed attuazione dei programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche, da comunicare periodicamente al Ministero del turismo e dello spettacolo ai fini del coordinamento dell'attività regionale con quella nazionale.
La Regione svolge la propria attività promozionale turistica all'estero, utilizzando normalmente le strutture dell'Ente nazionale italiano per il turismo;
b) agenzie di viaggio, guide, corrieri ed interpreti.
Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore con effetto dal 1° gennaio 1987, salve le diverse decorrenze previste agli articoli 12 e 13.
Palermo, 19 settembre 1986.
NICOLOSI