
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 8, comma 3, del D.P. 30 maggio 2018, n. 14, fatta salva la sua perdurante applicazione nei casi di cui al comma 1 del predetto Decreto Presidenziale.
DECRETO PRESIDENZIALE 5 dicembre 2016, n. 3
G.U.R.S. 24 febbraio 2017, n. 8
Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 93, commi 7-bis e 7-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recepito nella Regione Siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 8, comma 3, del D.P. 30 maggio 2018, n. 14, fatta salva la sua perdurante applicazione nei casi di cui al comma 1 del predetto Decreto Presidenziale.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I n. 59 del 21 dicembre 2009;
Visto il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 10 del 28 febbraio 2013, recante il nuovo Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al succitato decreto presidenziale n. 12 del 5 dicembre 2009;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Visto l'art. 13 della legge n. 114 dell'11 agosto 2014, di conversione del D.L. 90 del 24 giugno 2014, con il quale sono stati abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 92 del Codice dei contratti pubblici;
Visto l'art. 13-bis della suddetta legge con il quale sono state riscritte le modalità di accantonamento e gestione del fondo per la progettazione, con l'inserimento dei commi da 7-bis a 7-quinquies all'art. 93 del Codice dei contratti pubblici;
Vista la nota n. 58324 del 3 dicembre 2014 con la quale la Segreteria generale della Presidenza della Regione ha suggerito l'adozione da parte dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità di un atto regolamentare unico per tutta l'Amministrazione regionale, i cui criteri possano costituire linee guida per gli enti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 12/11 presenti nel territorio della Regione stessa;
Considerato che l'Assessore per le infrastrutture e la mobilità ha dato incarico al dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico di predisporre lo schema di "Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 93, commi 7-bis e 7-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recepito nella Regione Siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12", da applicare per tutte le attività svolte in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 114/2014, cioè a far data dal 19 agosto 2014;
Visto il verbale della contrattazione decentrata integrativa tenutasi in data 4 febbraio 2014, durante la quale lo schema di regolamento predisposto dal Dipartimento regionale tecnico è stato apprezzato positivamente dalle Organizzazioni sindacali che hanno suggerito alcune piccole modifiche;
Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, rilasciato con nota prot. n. 5874- 309/4 del 13 marzo 2015;
Visto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana n. 738/15, emesso nella adunanza di sezione del 7 luglio 2015;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo codice degli appalti";
Viste le deliberazioni di Giunta regionale n. 331 del 18 ottobre 2016 e n. 388 del 22 novembre 2016;
EMANA
il seguente regolamento:
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 8, comma 3, del D.P. 30 maggio 2018, n. 14, fatta salva la sua perdurante applicazione nei casi di cui al comma 1 del predetto Decreto Presidenziale.
Ambito d'applicazione e definizione
1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 93, commi 7-bis e 7-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, nel seguito indicato come "Codice dei contratti pubblici", recepito nella Regione Siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.
2. Detto regolamento fissa le modalità ed i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui al comma 7-ter dell'art. 93 del Codice dei contratti pubblici, introdotto dall'art. 13- bis della legge n. 114 dell'11 agosto 2014, e si applica al personale non dirigenziale in servizio presso l'Amministrazione regionale per la progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo delle opere pubbliche finanziate ed appaltate dalla medesima, con esclusione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter del Codice dei contratti pubblici.
3. I presenti criteri si applicano anche per le prestazioni rese, previa autorizzazione, dal succitato personale dell'Amministrazione regionale, su incarico di altre stazioni appaltanti o enti pubblici i quali si dovranno adeguare al momento del conferimento dell'incarico.
4. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni è nel seguito indicato come "Regolamento".
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 8, comma 3, del D.P. 30 maggio 2018, n. 14, fatta salva la sua perdurante applicazione nei casi di cui al comma 1 del predetto Decreto Presidenziale.
Destinazione delle somme per gli incentivi
1. Le somme per gli incentivi di cui all'art. 93 del codice dei contratti pubblici sono destinate, sulla base di quanto stabilito nel presente regolamento, al personale di cui all'art. 1, commi 2 e 3.
Le somme sono ripartite tra le seguenti figure professionali:
- il responsabile del procedimento;
- gli incaricati della redazione del progetto;
- i coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- gli incaricati della direzione lavori;
- gli incaricati del collaudo tecnico amministrativo e statico;
- i collaboratori tecnici alle attività del responsabile del procedimento, alla progettazione e alla direzione lavori;
- i collaboratori amministrativi.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 8, comma 3, del D.P. 30 maggio 2018, n. 14, fatta salva la sua perdurante applicazione nei casi di cui al comma 1 del predetto Decreto Presidenziale.
Costituzione e quantificazione delle somme per gli incentivi alla progettazione
1. A valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti sono destinate ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie non superiori al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, compresi gli oneri per la sicurezza, secondo le percentuali effettive definite al comma 5.
2. Ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, del Codice dei contratti pubblici l'80 per cento delle risorse finanziarie di detto fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito per ciascuna opera o lavoro sulla base dei presenti criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.
3. In caso di appalti misti aventi per oggetto principale forniture e/o servizi e comprendenti anche lavori di entità significativa, ovvero aventi per oggetto principale lavori e comprendenti anche forniture o servizi separabili dalle attività correlate ai lavori, l'incentivo di cui al comma 2 è corrisposto per le attività di progettazione e direzione lavori relative alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi appositamente specificato nel progetto.
4. L'importo di cui al comma 2 si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione ivi compresa la quota degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione regionale.
5. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 93, comma 7-bis, del Codice dei contratti pubblici, la percentuale massima di cui al comma 1 del presente articolo è graduata, in ragione dell'entità dei lavori, come segue:
1) 2,00%, per importi dei lavori a base di gara sino ad euro 1.000.000;
2) 1,90%, per importi dei lavori superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;
3) 1,80%, per importi dei lavori superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
4) 1,70%, per importi dei lavori superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;
5) 1,60%, importo dei lavori a base di gara superiori ad euro 50.000.000.
6. Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi, ai sensi del comma 7-ter del medesimo art. 93, sono pertanto le seguenti:
a) 1,60%, per importi dei lavori a base di gara sino ad euro 1.000.000;
b) 1,52%, per importi dei lavori superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;
c) 1,44%, per importi dei lavori superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
d) 1,36%, per importo dei lavori superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;
6) 1,28% per importo dei lavori a base di gara superiori ad euro 50.000.000.
7. Le percentuali determinate ai commi 5 e 6 si applicano sugli importi dei lavori per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista dalla tabella sopra riportata.
8. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate ai lavori a base di gara sono inseriti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera o del lavoro; in sede di approvazione del progetto esecutivo si provvede a calcolare l'ammontare esatto della ripartizione del compenso fra gli aventi diritto.
9. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione del lavoro secondo le seguenti percentuali:
A) responsabile unico del procedimento: 20%;
B) redattori del progetto, coordinatori per la sicurezza, direzione lavori e collaudo (tecnico amministrativo e statico): 60%;
C) collaboratori tecnici all'attività del responsabile del procedimento, alla progettazione e alla direzione dei lavori: 17%;
D) collaboratori amministrativi all'attività del responsabile del procedimento, alla progettazione, alla direzione dei lavori ed alle attività di collaudo 3%.
10. Le quote di cui ai punti A), B), C), D) del precedente comma 9, riferite al valore complessivo dell'incentivo, sono ripartite, tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa, su proposta del responsabile del procedimento in conformità alle percentuali indicate nell'allegato "A" al presente Regolamento.
11. Con riferimento alle prestazioni dei soggetti di cui al punto B) del comma 9, si intendono le attività di seguito riportate:
- per i redattori del progetto, la predisposizione degli elaborati descrittivi e grafici di cui all'art. 93 del Codice dei contratti pubblici e dei corrispondenti articoli del Regolamento compresi gli studi in essi citati;
- per i coordinatori per la sicurezza, la redazione del piano di sicurezza, il coordinamento in fase esecutiva e l'attività prescritta dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;
- per la direzione lavori, l'attività prevista dal Regolamento fino alla predisposizione del conto finale e alla eventuale redazione del certificato di regolare esecuzione;
- per il collaudo, l'attività prevista dal Regolamento per il collaudo tecnico amministrativo definitivo e/o in corso d'opera, la revisione tecnico contabile;
- per il collaudo statico, l'attività prevista dall'art. 7 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 e delle vigenti norme tecniche.
12. I corrispettivi relativi alle prestazioni di cui al precedente comma 9 non svolte dai dipendenti dell'Amministrazione regionale e affidate a professionisti esterni costituiscono economia d'appalto.
13. Qualora si proceda direttamente alla redazione del progetto esecutivo munito degli elaborati previsti dall'art. 93 del Codice dei contratti pubblici e dei corrispondenti articoli del regolamento l'aliquota da corrispondere al nucleo tecnico comprende anche quelle relative alla progettazione preliminare e definitiva.
14. Si può procedere all'erogazione dell'incentivo solo qualora si renda indispensabile l'elaborazione di un progetto come definito dall'art. 93 del Codice dei contratti pubblici e dei corrispondenti articoli del Regolamento.
15. Nel caso in cui il certificato di collaudo tecnico amministrativo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, al direttore dei lavori spetta l'aliquota prevista per il collaudo al netto della quota per il collaudo statico come successivamente definita.
16. Per lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo statico o al componente della commissione al quale è affidato anche tale collaudo, è riconosciuta un'aliquota della somma complessiva prevista per "gli incaricati del collaudo tecnico amministrativo e statico", determinata come di seguito:
Pcs = Is / It x Cs
Dove:
Pcs = aliquota spettante al collaudatore statico;
Is = importo delle strutture;
It = importo totale delle opere;
Cs = 0,5 coefficiente di adeguamento.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 8, comma 3, del D.P. 30 maggio 2018, n. 14, fatta salva la sua perdurante applicazione nei casi di cui al comma 1 del predetto Decreto Presidenziale.
Ulteriori spese tecniche da prevedere nei quadri economici
1. Ai sensi del comma 7-bis dell'art. 92 del Codice dei contratti pubblici oltre agli incentivi calcolati con i presenti criteri, tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento, quali ad esempio il rimborso delle spese sostenute per le trasferte anticipate dalla struttura di appartenenza, le spese di copia, di bollo, etc.. Le assicurazioni dei dipendenti sono stipulate dall'Amministrazione secondo gli specifici articoli del codice dei contratti pubblici e del regolamento tra cui, in particolare, per la progettazione gli artt. 90, comma 5, del Codice dei contratti pubblici e 270 del Regolamento e per l'attività di verifica gli artt. 112, comma 4-bis, del Codice dei contratti pubblici e 57 del Regolamento.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 8, comma 3, del D.P. 30 maggio 2018, n. 14, fatta salva la sua perdurante applicazione nei casi di cui al comma 1 del predetto Decreto Presidenziale.
Personale partecipante alla ripartizione delle somme per gli incentivi - Procedure
1. Ai fini della individuazione delle figure professionali di cui all'art. 2, in relazione al progetto ed alla funzione che devono svolgere, ed alle modalità di conferimento degli incarichi, si specifica quanto segue.
2. Il responsabile del procedimento è un tecnico, in servizio presso i Dipartimenti dell'Amministrazione regionale e presso i relativi Servizi periferici, in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un dipendente con idonea professionalità e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni, fatto salvo l'art. 253, comma 16, del Codice dei contratti pubblici per il quale i tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.
3. Il responsabile del procedimento è soggetto della stazione appaltante. Nell'ambito degli appalti gestiti direttamente dalla Regione Siciliana, la relativa nomina è di esclusiva competenza del dirigente generale del Dipartimento regionale che si configura come stazione appaltante, su designazione del dirigente generale del Dipartimento presso cui il tecnico presta servizio. Per le attività di competenza dei Servizi periferici, la nomina o la designazione del responsabile del procedimento può avvenire su proposta motivata dei dirigenti preposti ai suddetti Servizi. Analogamente si procede alla nomina dei collaboratori tecnici e amministrativi all'attività del responsabile del procedimento. Deve essere assicurato in ogni caso il principio di rotazione e trasparenza.
4. Quando l'opera da realizzare, di competenza dei Servizi periferici, sia di particolare complessità tecnica o artistica, ovvero insista sul territorio di più province, il responsabile del procedimento è designato dal dirigente generale del Dipartimento cui il tecnico presta servizio, su proposta motivata dei dirigenti preposti ai suddetti Servizi delle province in cui debba realizzarsi l'opera, individuato tra i tecnici degli uffici, tenuto conto della professionalità e competenza dei medesimi, e nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi.
5. Per ogni opera o lavoro di cui è stato deciso l'assolvimento dei servizi di ingegneria con le risorse interne, è costituito presso il Dipartimento che ha competenze per le attività di progettazione e direzione lavori il nucleo tecnico di progettazione che è composto dai progettisti, dal coordinatore del piano di sicurezza nella fase della progettazione, dagli eventuali consulenti e dai collaboratori tecnici e amministrativi che si identificano nel personale tecnico e amministrativo che interviene attraverso l'esecuzione di attività di supporto.
La costituzione di detto nucleo tecnico è di competenza del dirigente generale del Dipartimento succitato, per le attività di pertinenza dei Servizi centrali, e dei dirigenti preposti ai Servizi periferici, per le attività di diretta competenza degli stessi, salvo che il livello, l'importanza o la complessità delle attività da svolgere non richiedano l'intervento dello stesso dirigente generale.
Il nucleo deve essere costituito in tempo utile per la tempestiva redazione del progetto preliminare, rispettando il principio della rotazione degli incarichi mediante un'equa distribuzione che tenga conto delle professionalità disponibili.
Con le stesse modalità si procede alla nomina del direttore dei lavori, del coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione e dei relativi collaboratori tecnici ed amministrativi, nonché del collaudatore tecnico amministrativo e statico.
6. Per le prestazioni di progettazione e/o direzione lavori richieste da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 90, comma 1 c) del codice dei contratti pubblici, i termini per il conferimento e l'espletamento degli incarichi sono previsti negli appositi accordi tra i legali rappresentanti di dette amministrazioni ed il dirigente generale del Dipartimento che ha competenze per le attività di progettazione e direzione lavori o, ricorrendo la necessità o l'urgenza, un suo delegato.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 8, comma 3, del D.P. 30 maggio 2018, n. 14, fatta salva la sua perdurante applicazione nei casi di cui al comma 1 del predetto Decreto Presidenziale.
Onorari, distribuzione e ripartizione delle somme per gli incentivi
1. Le somme di cui all'art. 3 sono riferite all'importo dei lavori posto a base di gara.
2. L'attività di redazione di eventuali perizie di variante e suppletive che non siano state originate da errori ed omissioni progettuali di cui all'art. 132, comma 1, lett. e), del Codice dei contratti pubblici, non influisce sulla liquidazione degli incentivi, né in aumento, né in diminuzione.
3. La distribuzione delle somme è proposta dal responsabile del procedimento in conformità a quanto indicato ai commi 9 e 10 dell'art. 3, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme di cui all'art. 1.
4. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del dirigente gestore dei relativi fondi, che vi provvede sulla scorta delle note di autorizzazione vistate dal competente responsabile del procedimento.
5. L'incentivo può essere liquidato:
- al nucleo tecnico di progettazione ed al coordinatore della sicurezza per la progettazione, prima dell'affidamento dei lavori dopo l'approvazione del progetto esecutivo/ definitivo ed il relativo finanziamento;
- al direttore dei lavori, alla relativa struttura di supporto, al coordinatore della sicurezza per l'esecuzione e al collaudatore dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;
- al responsabile del procedimento ed alla relativa struttura di supporto per il 50% dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento dei lavori e per il rimanente 50% dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, costituiscono economie.
7. Qualora l'Amministrazione regionale non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione dell'opera, si procede alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate.
8. Nessun incentivo è riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili al nucleo di progettazione.
9. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 8, comma 3, del D.P. 30 maggio 2018, n. 14, fatta salva la sua perdurante applicazione nei casi di cui al comma 1 del predetto Decreto Presidenziale.
Sostituzione delle figure professionali ed amministrative
1. Il responsabile del procedimento, per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, può essere sostituito con altro responsabile nei seguenti casi:
a) decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;
b) trasferimento ad altro ufficio diverso da quello di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente regolamento;
c) rinuncia all'incarico;
d) revoca del mandato.
In tali casi, ad eccezione del punto d), il responsabile del procedimento ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal responsabile del procedimento subentrante con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 6.
2. Analogamente si procede nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative inserite nei nuclei di progettazione.
3. Intervenuta la sostituzione del responsabile del procedimento, ovvero delle altre figure tecniche e amministrative costituenti il nucleo, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con la fase direttamente espletata.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 8, comma 3, del D.P. 30 maggio 2018, n. 14, fatta salva la sua perdurante applicazione nei casi di cui al comma 1 del predetto Decreto Presidenziale.
Termini per le prestazioni
Nel provvedimento di conferimento dell'incarico sono indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dall'art. 141 del codice dei contratti pubblici.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 8, comma 3, del D.P. 30 maggio 2018, n. 14, fatta salva la sua perdurante applicazione nei casi di cui al comma 1 del predetto Decreto Presidenziale.
Penalità
1. Nel caso di ritardata consegna degli elaborati da parte del nucleo tecnico di progettazione nei termini previsti nell'atto di nomina di costituzione, é applicata una penale pari allo 0,5% del compenso spettante con riferimento alla tabella "A" allegata, a ciascun componente per ogni giorno di ritardo, fermo restando la possibilità di procedere alla revoca dell'incarico superati i 60 giorni di ritardo.
2. La suddetta penale non si applica solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 15 giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni condizionanti non attribuibili allo stesso nucleo. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del dirigente generale, sentito il responsabile del procedimento o il dirigente dell'ufficio periferico.
3. Analogamente si procede per le altre fasi del procedimento, non computando per la fase di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del codice dei contratti pubblici o i maggior tempi assegnati all'impresa in relazione ai suddetti accadimenti o a titolo di concessione di proroga.
4. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'art. 132, comma 1, lett. e) del codice dei contratti pubblici, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non viene corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'amministrazione procede al recupero delle somme erogate.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 8, comma 3, del D.P. 30 maggio 2018, n. 14, fatta salva la sua perdurante applicazione nei casi di cui al comma 1 del predetto Decreto Presidenziale.
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente regolamento trova applicazione per le attività incentivate svolte in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 114 dell'11 agosto 2014, quindi a decorrere dal 19 agosto 2014, ancorché derivanti da incarichi conferiti antecedentemente alla suddetta data. E' compito del responsabile del procedimento verificare ed attestare la quota parte delle attività già svolte da assoggettare alla previgente normativa.
2. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il dirigente preposto alla struttura competente redige ed invia all'organo politico una relazione in ordine alla applicazione del presente regolamento, dove siano indicati i progetti affidati nell'anno precedente, gli incentivi liquidati, gli eventuali vizi riscontrati e le contestazioni sorte per cause imputabili al personale incaricato.
3. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
I criteri individuati costituiscono linee guida per gli enti di cui all'art. 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.
Palermo, 5 dicembre 2016.
CROCETTA
Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità
PISTORIO
Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 14 febbraio 2017, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 16.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 8, comma 3, del D.P. 30 maggio 2018, n. 14, fatta salva la sua perdurante applicazione nei casi di cui al comma 1 del predetto Decreto Presidenziale.