
N.d.R. Per la sostituzione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, e 7 del presente decreto si rimanda all'articolo unico del D.P. 10 maggio 2017.
DECRETO PRESIDENZIALE 31 marzo 2017
G.U.R.S. 14 aprile 2017, n. 15
Erogazione, a titolo di anticipazione, del trasferimento monetario diretto individuale, quale assegno di cura per le prestazioni socio-sanitarie in applicazione dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4.
N.d.R. Per la sostituzione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, e 7 del presente decreto si rimanda all'articolo unico del D.P. 10 maggio 2017.
DECRETO PRESIDENZIALE 31 marzo 2017
G.U.R.S. 14 aprile 2017, n. 15
Erogazione, a titolo di anticipazione, del trasferimento monetario diretto individuale, quale assegno di cura per le prestazioni socio-sanitarie in applicazione dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4.
TESTO COORDINATO (al D.P. 10 maggio 2017)
N.d.R. Per la sostituzione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, e 7 del presente decreto si rimanda all'articolo unico del D.P. 10 maggio 2017.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale approvato D.P. n. 70 del 28 febbraio 1979 e s.m.i.;
Vista la legge regionale n. 68 del 18 aprile 1981 "Istituzione, organizzazione e gestione dei servizi per i soggetti portatori di handicap";
Vista la legge regionale n. 16 del 28 marzo 1986 "Piano di interventi in favore del soggetti portatori di handicap ai sensi della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68";
Vista la legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986 "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", e in particolare l'art. 14;
Visto il D.P.R.S. del 4 novembre 2002, relativo alle "Linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione Siciliana" e s.m.i.;
Vista la legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, recante: "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia";
Visto il D.P.R.S. del 2 gennaio 2006, che approva il ‘''Piano triennale della Regione Siciliana a favore delle persone con disabilità";
Visto l'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007), che ha istituito il "Fondo per le non autosufficienze";
Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 10;
Visto il decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con delega in materia di politiche per la famiglia, di riparto del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2016, con il quale, tra l'altro, vengono individuati i parametri che definiscono la disabilità gravissima;
Vista la legge regionale n. 4 dell'1 marzo 2017, art. 1, di "Istituzione del Fondo regionale per la disabilità";
Visto il comma 7 della summenzionata legge che stabilisce che con successivo decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e dell'Assessore regionale per la salute, previo parere della VI Commissione legislativa dell'A.R.S. "Servizi sociali e sanitari", saranno definiti i criteri e le modalità di erogazione agli aventi diritto dei trasferimenti monetari diretti a carico del Fondo di cui al comma 1 della legge regionale n. 4 dell'1 marzo 2017;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 136 del 20 marzo 2017;
Vista la risoluzione della Commissione VI ARS servizi sociali e sanitari n. 66 del 30 marzo 2017;
Ritenuto che nelle more della definizione dei piani personalizzati, elaborati dalle Unità di valutazione multidimensionale delle Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), congiuntamente con i comuni territorialmente competenti, si provveda con tempestività ad erogare un assegno di cura alle persone con disabilità gravissima aventi diritto all'assistenza socio-sanitaria, ciò al fine di consentire la libera scelta della forma di assistenza e garantire agli stessi la permanenza nella propria abitazione e un intervento a supporto di una vita indipendente;
Ritenuto che per ragione di urgenza il suddetto assegno di cura sarà erogato ai destinatari finali per il tramite delle Aziende sanitarie provinciali competenti per territorio, ferme restando le competenze istituzionali assegnate dalle norme vigenti alle A.S.P. e ai comuni, singoli o associati in Distretti socio-sanitari;
Ritenuto che l'erogazione del trasferimento monetario diretto, quale assegno di cura per le prestazioni sociosanitarie, di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4 sarà effettuato dalle Aziende sanitarie provinciali previo trasferimento da parte dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro delle risorse rinvenibili sul "Fondo regionale per la disabilità";
Ritenuto che in ogni caso il suddetto Fondo integra le misure di assistenza sanitaria, nonché le misure in favore delle persone con disabilità gravissima a valere sulle risorse nazionali assegnate dal Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali ai comuni, singoli o associati in distretti socio-sanitari;
Decreta:
N.d.R. Per la sostituzione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, e 7 del presente decreto si rimanda all'articolo unico del D.P. 10 maggio 2017.
In conformità alle premesse, in applicazione dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4, viene erogato, a titolo di anticipazione, un trasferimento monetario diretto individuale, quale assegno di cura per le prestazioni a carattere socio-sanitario, ciò al fine di consentire a ciascun beneficiario di far fronte, con carattere di urgenza, ai bisogni di assistenza.
N.d.R. Per la sostituzione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, e 7 del presente decreto si rimanda all'articolo unico del D.P. 10 maggio 2017.
(sostituito dall'articolo unico del D.P. 10 maggio 2017)
Il trasferimento monetario diretto di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4 è destinato ai soggetti di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia del 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 280 del 30 novembre 2016.
N.d.R. Per la sostituzione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, e 7 del presente decreto si rimanda all'articolo unico del D.P. 10 maggio 2017.
Detto trasferimento monetario, in fase di prima applicazione e in via sperimentale, sarà erogato agli aventi diritto da individuare secondo quanto stabilito nella tabella 1 allegata al presente decreto, che costituisce riferimento univoco per le valutazioni da effettuare da parte delle Unità di valutazione multidimensionale delle Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), congiuntamente con i comuni territorialmente competenti; i parametri per la definizione del bisogno di assistenza domiciliare sono stabiliti nella successiva tabella 2, con i quali procedere all'attribuzione dei punteggi che consentono la gradazione dell'intervento su n. 2 livelli di complessità assistenziale.
N.d.R. Per la sostituzione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, e 7 del presente decreto si rimanda all'articolo unico del D.P. 10 maggio 2017.
(sostituito dall'articolo unico del D.P. 10 maggio 2017)
Gli aventi diritto delle misure previste di cui al precedente art. 1 sono così come di seguito individuati:
a) soggetti già valutati e comunicati dalle Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.) e bisognosi di assistenza h24;
b) soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente decreto e che inoltrino istanza entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
Le istanze dovranno essere inoltrate congiuntamente presso i comuni e le A.S.P. di appartenenza.
L'intero procedimento di valutazione di ogni singola istanza dovrà definirsi entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza medesima.
N.d.R. Per la sostituzione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, e 7 del presente decreto si rimanda all'articolo unico del D.P. 10 maggio 2017.
In relazione al livello di complessità assistenziale, attribuito con criteri e i punteggi riportati nelle tabelle 1 e 2 allegate, sarà concesso agli aventi diritto un contributo economico mensile pari a:
Tabella 2 - Valutazione con punteggio da 2 a 7 (media intensità assistenziale) euro 1.000,00;
Tabella 2 - Valutazione con punteggio da 8 a 12 (alta intensità assistenziale) euro 1.800,00.
N.d.R. Per la sostituzione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, e 7 del presente decreto si rimanda all'articolo unico del D.P. 10 maggio 2017.
(sostituito dall'articolo unico del D.P. 10 maggio 2017)
A tutti i soggetti aventi diritto di cui all'articolo 2 del presente decreto sarà erogato, rispetto al fabbisogno annuo, un contributo pari ad euro 1.500,00/mensili.
Per i soggetti aventi diritto, di cui alla lettera a) del precedente articolo 2, il beneficio sarà erogato con decorrenza 1 marzo 2017.
Per i soggetti aventi diritto, di cui alla lettera b) del precedente articolo 2, il beneficio sarà erogato successivamente alla conclusione del procedimento di valutazione di ogni singola istanza, che dovrà essere definito entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza stessa.
Il beneficio economico rispetto al fabbisogno annuo sarà erogato a seguito della sottoscrizione del Patto di cura ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, come da allegato 1 che risulta parte integrante del presente decreto, recante impegno a che le somme percepite siano destinate per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale n. 4 dell'1 marzo 2017 e ss.mm.ii., che integrano gli interventi sanitari previsti nei Piani di assistenza individuali (P.A.I.).
Per coloro i quali si rifiuteranno di sottoscrivere il Patto di cura verrà redatto apposito P.A.I. dalle U.V.M. territorialmente competenti.
Le A.S.P. e i competenti servizi sociali dei comuni effettueranno visite domiciliari in qualsiasi momento per verificare le condizioni di assistenza del disabile in relazione agli impegni sottoscritti con il Patto di cura e/o con il P.A.I., nonché il corretto utilizzo del contributo erogato.
In caso di inadempienza, le A.S.P. procederanno all'adozione degli adempimenti conseguenziali.
Resta fermo il disposto di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 settembre 2016.
N.d.R. Per la sostituzione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, e 7 del presente decreto si rimanda all'articolo unico del D.P. 10 maggio 2017.
In fase di prima applicazione e nelle more della definizione dei piani individuali di assistenza, che saranno elaborati dalle Unità di valutazione multidimensionale delle Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.) congiuntamente con i comuni territorialmente competenti entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, che dovranno tenere conto dei livelli di assistenza già garantiti dalle A.S.P. e dei comuni, nonché delle condizioni economico- sociali posseduto dal nucleo familiare, sarà erogato, a titolo di anticipazione, a ciascuno dei soggetti istanti per l'anno 2017 un importo stimato in n. 3 mensilità, pari rispettivamente a euro 3.000.00 per le persone con disabilità gravissima di media intensità assistenziale e a euro 5.400,00 per le persone con disabilità gravissima di alta intensità assistenziale.
N.d.R. Per la sostituzione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, e 7 del presente decreto si rimanda all'articolo unico del D.P. 10 maggio 2017.
(sostituito dall'articolo unico del D.P. 10 maggio 2017)
Per ciascun avente diritto di cui all'articolo 2 del presente decreto, sarà redatto a cura delle U.VM. un P.A.I. di cui all'art. 1 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4, che declinerà i servizi socio-assistenziali da erogare, computati sulla base del fabbisogno individuale di assistenza.
La definizione complessiva del contributo individuale così come determinato al comma 1, sarà erogato nei limiti dello stanziamento di bilancio per ciascun esercizio finanziario.
E' dato mandato al dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali di procedere all'impegno pluriennale di spesa per tutti i soggetti identificati.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno i beneficiari dovranno inviare alle A.S.P. la certificazione di esistenza in vita per consentire la prosecuzione dell'erogazione delle somme, mentre è fatto obbligo ai familiari e/o al legale rappresentante della persona disabile di comunicare alle A.S.P. l'eventuale decesso del beneficiario.
N.d.R. Per la sostituzione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, e 7 del presente decreto si rimanda all'articolo unico del D.P. 10 maggio 2017.
Al fine di venire incontro in termini di urgenza alle esigenze di assistenza dei soggetti con disabilità gravissima, l'erogazione del contributo sarà effettuata dalle Aziende sanitarie provinciali territorialmente competenti, previo trasferimento delle risorse rinvenibili sul Fondo regionale per la disabilità di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 4 dell'1 marzo 2017, da parte dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, sulla base della consistenza numerica dei disabili gravissimi accertati dalle A.S.P.; tali risorse rivestono carattere integrativo rispetto alle risorse nazionali gestite dal Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali destinate ai comuni, singoli o associati, in favore dei soggetti con disabilità gravissima.
N.d.R. Per la sostituzione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, e 7 del presente decreto si rimanda all'articolo unico del D.P. 10 maggio 2017.
Al fine di venire incontro in termini di urgenza alle esigenze di assistenza dei soggetti con disabilità gravissima, l'erogazione del contributo sarà effettuata dalle Aziende sanitarie provinciali territorialmente competenti, previo trasferimento delle risorse rinvenibili sul Fondo regionale per la disabilità di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 4 dell'1 marzo 2017, da parte dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, sulla base della consistenza numerica dei disabili gravissimi accertati dalle A.S.P.; tali risorse rivestono carattere integrativo rispetto alle risorse nazionali gestite dal Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali destinate ai comuni, singoli o associati, in favore dei soggetti con disabilità gravissima.
N.d.R. Per la sostituzione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, e 7 del presente decreto si rimanda all'articolo unico del D.P. 10 maggio 2017.
Al fine di assicurare una costante attuazione delle attività previste per i soggetti individuati dal progetto "Presa in carico e riabilitazione dei soggetti con patologie neurologiche gravi e progressiva e macchina-dipendenti", di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 108 del 29 aprile 2015, in luogo dell'anticipazione prevista al precedente art. 4, si provvederà con l'immediata intera erogazione di quanto dovuto per effetto dei relativi piani personalizzati già elaborati dal soggetto attuatore che, nel caso in specie, è individuato nella struttura pubblica sanitaria ad alta qualificazione e specializzazione IRCCS Centro Neurolesi "Bonino-Pulejo" di Messina.
N.d.R. Per la sostituzione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, e 7 del presente decreto si rimanda all'articolo unico del D.P. 10 maggio 2017.
Per accedere al beneficio ciascun avente diritto o suo delegato che ne faccia richiesta dovrà sottoscrivere un patto di cura mediante il quale sarà certificato, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, che le somme percepite saranno destinate per le finalità di cui all'art. 1, legge regionale n. 4 dell'1 marzo 2017. Al controllo sul rispetto degli obblighi assunti da ciascun avente diritto o suo delegato con la sottoscrizione del patto saranno delegate le Aziende sanitarie provinciali competenti per territorio.
N.d.R. Per la sostituzione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, e 7 del presente decreto si rimanda all'articolo unico del D.P. 10 maggio 2017.
Rimangono esclusi dal beneficio i disabili gravissimi ai quali è assicurata l'assistenza in regime di ricovero e residenziale per il periodo in cui sono ospitati presso le strutture sanitarie e/o socio-sanitarie. In ogni caso il beneficio di cui al presente decreto integra le varie prestazioni di assistenza sanitaria attualmente erogate, nonché le misure in favore dei disabili gravissimi a valere sulle risorse nazionali assegnate dal Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali ai comuni, singoli o associati.
N.d.R. Per la sostituzione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, e 7 del presente decreto si rimanda all'articolo unico del D.P. 10 maggio 2017.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito web della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.
Palermo, 31 marzo 2017.
CROCETTA
N.d.R. Per la sostituzione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, e 7 del presente decreto si rimanda all'articolo unico del D.P. 10 maggio 2017.