
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 20 aprile 2017
G.U.R.S. 12 maggio 2017, n. 20
Misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione del virus della Blue Tongue. Introduzione di deroghe regionali e disposizioni in materia di vaccinazione.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320 e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e le successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33, concernenti, rispettivamente, "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali" e "Provvedimenti urgenti in materia sanitaria";
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, contenente "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento" e le successive modifiche;
Vista la direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000, "che stabilisce disposizioni specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini";
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della lingua blu degli ovini;
Vista la nota del Ministero della salute DGSVA-VIII n. 1720 del 19 gennaio 2005, concernente "Provvedimenti e impiego del vaccino sierotipo 16";
Vista la nota del Ministero della salute n. DGSVA III/665 del 12 marzo 2007, con la quale è stato trasmesso il Piano di sorveglianza sierologica per il virus della BT;
Vista la nota del Ministero della salute n. DGSVA III/7700 del 13 luglio 2007, concernente il Piano di emergenza e manuale operativo relativamente alla Blue Tongue;
Visto il regolamento CE n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007, relativo alle misure di applicazione della direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, contenente "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione ";
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, contenente "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale;
Vista la nota del Ministero della salute DGSAF n. 19522 del 9 novembre 2012, concernente il "Piano di sorveglianza entomologica";
Vista la nota del Ministero della salute DGSAF n. 16156 del 18 giugno 2015, concernente la "Riformulazione del sistema di sorveglianza sierologica";
Vista la nota del Ministero della salute DGSAF n. 18322 del 14 luglio 2015, contenente "Disposizioni per la vaccinazione degli animali destinati alla movimentazione nei confronti della Blue Tongue";
Vista la nota del Ministero della salute DGSAF n. 21048 del 10 agosto 2015, contenente "Istruzioni operative per la registrazione dei dati relativi alle vaccinazioni nei riguardi della Blue Tongue";
Visto il D.D.G. n. 2019 del 18 novembre 2015, con il quale l'intera Regione Siciliana è stata dichiarata territorio di restrizione per Blue Tongue relativamente alla presenza dei sierotipi 1, 4 e 16;
Visto il decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016, n. 12, con il quale è stato approvato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma l, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";
Visto il dispositivo dirigenziale del Ministero della salute DGSAF n. 6478 del 10 marzo 2017, recante "Misure di controllo e di eradicazione per contenere la diffusione della Blue Tongue" e le successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 1312 del 23 marzo 2017, con il quale, in esecuzione della delibera della Giunta regionale n. 116 del 15 marzo 2017, è stato conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute;
Considerata la situazione epidemiologica della Blue Tongue sul territorio della Regione Siciliana;
Accertato che nel corso del 2016 nella Regione Siciliana sono stati denunciati 92 focolai di Blue Tongue;
Vista la nota di questo Dipartimento prot. n. 29510 del 4 aprile 2017, con la quale è stato richiesto il parere del Ministero della salute ai fini della ridefinizione delle aree di restrizione all'interno della Regione Siciliana;
Vista la nota DGSAF n. 9016 in data 5 aprile 2017, con la quale il Ministero della salute esprime il proprio nulla osta ai fini dell'adozione del provvedimento regionale proposto;
Ravvisata la necessità di semplificare le regole per la movimentazione degli animali delle specie sensibili alla Blue Tongue all'interno dell'intero territorio regionale;
Ritenuto di dovere adottare un apposito provvedimento in merito;
Decreta:
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende interamente ripetuto e trascritto, l'intero territorio della Regione Siciliana è considerato "Zona di protezione" per i sierotipi 1 e 4 del virus della Blue Tongue.
In presenza anche di un solo focolaio, come definito dal regolamento n. 1266/2007 e dal provvedimento ministeriale DGSAF n. 6478 del 10 marzo 2017, la "Zona infetta" viene estesa all'intero territorio regionale fino alla revoca del focolaio.
Per il sierotipo 16 si applica quanto previsto dalla nota ministeriale DGSVA-VIII n. 1720 del 19 gennaio 2005.
All'interno del territorio regionale è consentita la movimentazione senza limitazione alcuna delle specie sensibili alla Blue Tongue sia con destinazione allevamento che macello.
Gli animali della specie ovina destinati ad altri allevamenti siciliani devono essere sottoposti a visita clinica da parte del medico veterinario ufficiale entro le 24 ore precedenti la partenza allo scopo di accertare l'assenza di segni clinici della malattia.
Per gli ovini destinati alla macellazione l'obbligo della visita clinica è limitato ai soli capi provenienti da aziende sede di focolaio.
L'esito favorevole della visita clinica deve essere riportato nel quadro E del modello 4 di provenienza degli animali.
Per la movimentazione degli animali delle specie sensibili alla Blue Tongue al di fuori del territorio regionale si applica quanto previsto dal provvedimento DGSAF n. 6487 del 10 marzo 2017 e dalle successive modifiche e integrazioni.
Su tutto il territorio regionale deve essere garantita l'attività di sorveglianza sierologica nelle aziende sentinella secondo quanto previsto dal Piano di cui alle note ministeriali citate in premessa prot. n. DGSA III/665 del 12 marzo 2007 e prot. n. DGSAF/16156 del 18 giugno 2015.
Secondo quanto previsto dalle stesse note, qualora l'attività di sorveglianza risultasse insufficiente al punto da dovere dichiarare il territorio come "epidemiologicamente sconosciuto", la movimentazione degli animali da allevamento appartenenti alle specie sensibili è consentita solo all'interno della provincia interessata.
Su tutto il territorio regionale deve, altresì, essere garantita l'attività di sorveglianza entomologica secondo quanto previsto dalla nota del Ministero della salute DGSAF prot. n. 19522 del 9 novembre 2012.
La vaccinazione degli animali nei confronti della Blue Tongue, necessaria ai fini della movimentazione extraregionale degli animali da vita, ha carattere volontario ed è a totale carico dell'allevatore.
Resta fermo l'obbligo della vaccinazione per gli animali da vita destinati ad essere movimentati fuori Regione secondo quanto contenuto nelle vigenti disposizioni. La vaccinazione deve essere attuata con le modalità previste dall'allegato al presente decreto.
Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
Gli adempimenti e le attività previste sono realizzati con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili presso il Servizio sanitario regionale ai sensi della normativa vigente.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e trasmesso al competente gestore per la pubblicazione nel sito istituzionale del Dipartimento.
Palermo, 20 aprile 2017.
GIGLIONE
ALLEGATI
VACCINAZIONE DEGLI ANIMALI DELLE SPECIE SENSIBILI ALLA BLUE TONGUE
Sul territorio della Regione Siciliana la vaccinazione nei confronti del virus della Blue Tongue, necessaria ai fini della movimentazione fuori Regione delle specie sensibili da destinare all'allevamento, è a carattere volontario e le spese necessarie per l'acquisto e per la somministrazione dei vaccini sono a totale carico degli allevatori.
Acquisto dei vaccini
I vaccini possono essere acquistati dalle aziende sanitarie provinciali che anticipano le somme necessarie o dalle associazioni di categoria del settore zootecnico. In quest'ultimo caso deve essere data comunicazione al Ministero della salute e deve essere acquisito il nulla osta del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico. A tal fine le associazioni devono presentare specifica istanza indicando le sedi presso le quali il vaccino viene stoccato e l'ambito territoriale di distribuzione e di utilizzo dello stesso.
Stoccaggio e distribuzione del prodotto
I vaccini devono essere conservati presso le sedi dei servizi veterinari o presso le farmacie delle aziende sanitarie provinciali o, ancora, presso la sedi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.
Presso il sito di stoccaggio deve essere tenuto apposito registro di carico e scarico e il vaccino può essere prelevato esclusivamente dai veterinari ufficiali delle aziende sanitarie provinciali o da veterinari liberi professionisti autorizzati dai Dipartimenti di prevenzione veterinaria ad effettuare le vaccinazioni.
Il vaccino ritirato dai veterinari deve essere conservato e trasportato in apposti contenitori refrigerati e deve essere impiegato secondo le indicazioni della ditta produttrice.
Se il vaccino viene acquistato dalle associazioni queste ultime provvederanno a disciplinare le modalità di pagamento da parte degli allevatori.
Somministrazione del vaccino
Le operazioni di vaccinazione sono svolte dai veterinari delle aziende sanitarie provinciali o da veterinari liberi professionisti appositamente formati e formalmente autorizzati dai Dipartimenti di prevenzione veterinaria. In quest'ultimo caso il rilascio dell'autorizzazione richiesta dai veterinari interessati attraverso l'allegato modello 1 non costituisce rapporto di lavoro con l'azienda sanitaria provinciale e il pagamento della prestazione deve essere effettuato direttamente dall'allevatore.
L'autorizzazione viene rilasciata dal direttore del Dipartimento di prevenzione veterinaria della azienda sanitaria provinciale, sullo schema di cui all'allegato modello 2, previa formazione degli stessi veterinari richiedenti. I veterinari autorizzati possono essere individuati dai proprietari/detentori degli animali o dalle associazioni di categorie.
In ogni caso resta a carico dei servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali a registrazione delle vaccinazioni sull'applicativo SANAN del sistema informativo veterinario secondo quanto previsto dalla nota del Ministero della salute prot. n. 21048 del 10 agosto 2015. I veterinari incaricati di effettuare gli interventi vaccinali dovranno rendere disponibili le seguenti informazioni:
a) codice dell'azienda;
b) data della vaccinazione;
c) identificativi dei singoli capi sottoposti a vaccinazione;
d) codice dell'allevamento presso il quale è stato effettuato l'intervento;
e) nome commerciale, tipo e lotto del vaccino.
A tal fine deve essere utilizzata la stampa del sistema SANAN >>>vaccinazioni>>>preparazione intervento>>>ricerca azienda>>>codice azienda.
I dati relativi all'intervento vaccinale devono essere registrati sul sistema informativo veterinario a cura dei servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali e la scheda di vaccinazione stampata dal SANAN deve essere firmata dal veterinario operatore.
Movimentazione degli animali vaccinati
Qualora per la movimentazione degli animali sia richiesta la preventiva vaccinazione i tempi di attesa prescritti sono i seguenti:
- nel caso di utilizzo di un prodotto che richiede 2 somministrazioni deve trascorrere un intervallo di 3 - 4 settimane fra la prima e la seconda somministrazione e un ulteriore periodo di 10 giorni dopo la seconda somministrazione;
- nel caso di prodotti per i quali è previsto un unico intervento vaccinale devono trascorrere 21 - 28 giorni dalla data della inoculazione.
La vaccinazione può essere effettuata dopo il primo mese di età se si tratta di animali nati da madri non vaccinate o a partire da 2 mesi e mezzo di età se trattasi di animali nati da madri vaccinate.
Gli animali di età inferiore a 90 gg possono essere, comunque, movimentati fino a tale età se figli di madri vaccinate.
Al fine di autorizzare la movimentazione gli interventi vaccinali devono essere registrati sul sistema informativo veterinario - SANAN e devono risultare sul Modello 4 elettronico.
Onerosità delle vaccinazioni effettuate da parte dei veterinari delle AASSPP
I costi dei vaccini acquistati dalle aziende sanitarie provinciali sono a totale carico degli allevatori che devono pagare l'intero flacone del prodotto. Eventuali dosi inutilizzate devono essere distrutte secondo quanto previsto dalla normativa in materia.
Le operazioni di vaccinazione effettuate dai veterinari delle aziende sanitarie provinciali sono soggette al pagamento delle tariffe previste dal decreto assessoriale del 4 giugno 2004 alla voce spese di trasferta e alla voce prevista per l'intervento immunizzante.