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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 24 maggio 2017

G.U.R.S. 9 giugno 2017. n. 24

Aggiornamento delle Disposizioni attuative del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e ss.mm.ii. - Organizzazione del Servizio fitosanitario regionale.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 47 dell'8 luglio 1977 "Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione Siciliana";

Visto il D.Lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., concernente l'"Armonizzazione contabile";

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il D.Lgs.vo n. 214 del 19 agosto 2005, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e le successive modifiche, apportate in particolare dal D.Lgs.vo n. 84/2012;

Visto, in particolare, l'art. 50 del citato D.Lgs.vo n. 214/2005, che attribuisce ai Servizi fitosanitari regionali lo svolgimento delle attività di accertamento delle violazioni in materia fitosanitaria, nonché l'art. 54, c. 27, dello stesso decreto, che dispone che i relativi proventi devono essere destinati esclusivamente al potenziamento delle attività dei Servizi fitosanitari regionali;

Vista la legge n. 689 del 24 novembre 1981 "Modifiche al sistema penale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 11 del testo unico n. 70/1979, in base al quale "le attribuzioni comunque devolute da disposizioni normative all'Amministrazione o a singoli rami della stessa devono intendersi riferite alla Presidenza o all'Assessorato nella cui competenza rientra la materia", nonché l'art. 8 del predetto testo unico che, nel disciplinare le competenze degli Assessorati regionali, attribuisce la competenza in materia di fitopatologia all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il D.D.G. di questo Dipartimento n. 2121 del 13 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 4 del 29 gennaio 2010, con il quale viene individuato il dirigente responsabile dell'unità operativa 239 "Controlli di conformità" quale Autorità competente ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/81, per sanzioni irrogate in materia fitosanitaria e di conformità dei prodotti ortofrutticoli freschi;

Visto il decreto n. 832 del 29 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 49 del 12 novembre 2010, di modifica del citato D.D.G. n. 2121/2009, con il quale, a seguito delle modifiche intervenute nell'assetto organizzativo delle strutture dipartimentali, è stato necessario aggiornare l'individuazione dell'Autorità competente all'espletamento dei compiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per modifica della denominazione della struttura;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana";

Visto il decreto di questo Dipartimento n. 1566 dell'11 novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 53 del 3 dicembre 2010, in materia di nomina degli ispettori fitosanitari;

Visto il D.D.G. di questo Dipartimento n. 4363 del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 31 del 31 luglio 2015, di riorganizzazione del Servizio fitosanitario regionale;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole n. 26250 del 12 novembre 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2010, sulla determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature per l'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali;

Visto l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;

Visti la delibera di Giunta n. 189 del 17 maggio 2016 e il D.P. Reg. n. 3071 del 24 maggio 2016, con i quali è stato conferito al dr. Gaetano Cimò l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

Vista la nota n. 44967 del 22 settembre 2016, con la quale il dirigente generale dr. Gaetano Cimò ha assunto l'interim del servizio 4;

Visti la delibera di Giunta n. 2017 del 7 giugno 2016, con la quale è stato rimodulato l'assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali e il conseguente nuovo funzionigramma di questo Dipartimento;

Considerata l'opportunità, a seguito della suddetta riorganizzazione e dell'evoluzione normativa in ambito fitosanitario, di aggiornare ed integrare le precedenti Disposizioni attuative del D.Lgs.vo n. 214/2005 e del D.D.G. n. 2121 del 13 novembre 2009;

A termine delle vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

Art. 1

Sono approvate le Disposizioni attuative del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i., concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, riportate negli allegati che costituiscono parti integranti del presente decreto.

Il dirigente responsabile del Servizio fitosanitario regionale provvederà ad emanare i successivi atti di aggiornamento delle suddette disposizioni, sulla base dell'evoluzione della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia fitosanitaria.

Art. 2

Sono abrogati i decreti dirigenziali di questo Dipartimento n. 4363 del 30 giugno 2015, concernente la riorganizzazione del Servizio fitosanitario regionale e n. 2121 del 13 novembre 2009, che individua l'autorità competente per l'applicazione della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 3

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line, tutti gli elementi identificativi del presente provvedimento sono trasmessi al responsabile della pubblicazione.

Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione.

Palermo, 24 maggio 2017.

CIMO'

ALLEGATI

AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI ATTUATIVE DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 214 E S.M.I. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Premessa e riferimenti normativi

Con le disposizioni contenute nel presente allegato, sono aggiornate le disposizioni attuative degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e dal decreto legislativo 9 aprile 2012, n. 84, nonché dalla normativa comunitaria (fra cui la direttiva n. 2000/29/CE, la direttiva di esecuzione n. 2014/78/UE), nazionale e regionale vigente in materia fitosanitaria. In particolare, sono rideterminate le procedure di funzionamento e le competenze dei singoli uffici, costituenti la struttura del Servizio 4 fitosanitario regionale (di seguito denominato SFR), come da funzionigramma approvato con delibera di Giunta regionale n. 207 del 7 giugno 2016.

Vengono, inoltre, applicate le disposizioni recate dal decreto ministeriale n. 26250 del 12 novembre 2009, in materia di requisiti di professionalità e di dotazione minima delle attrezzature per le attività di produzione, commercio e importazione di vegetali, e dal decreto ministeriale 19 settembre 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2014) che ha ratificato le modifiche agli allegati da I a V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Restano valide le disposizioni del D.D.G. 17 ottobre 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 49 del 16 novembre 2012, di attuazione del D.lgs.vo 9 aprile 2012, n. 84.

Relativamente ai compiti e ai requisiti degli ispettori e agenti fitosanitari, le disposizioni regionali di riferimento sono costituite dal D.D.G. n. 1566 dell'11 novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 53 del 3 dicembre 2010 e dal D.D.G. 17 ottobre 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 49 del 16 novembre 2012.

Al fine di una più organica e agevole consultazione il presente testo, disponibile nel link http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricolturasezione SFR, è stato suddiviso in due titoli concernenti, rispettivamente, le competenze e l'organizzazione del SFR, nonché le sanzioni e le tariffe fitosanitarie. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si rinvia alla vigente normativa comunitaria e nazionale pertinente.

Titolo I

COMPETENZE E STRUTTURA DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

1. Compiti istituzionali del SFR

Le competenze del servizio fitosanitario regionale sono puntualmente individuate dall'art. 50 dal decreto legislativo n. 214/2005 (in appresso denominato Decreto), di cui si sintetizzano di seguito i contenuti:

a) l'applicazione sul territorio regionale delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale e delle altre normative concernenti la materia fitosanitaria;

b) il rilascio delle autorizzazioni previste dal Decreto;

c) il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare la presenza di organismi nocivi, anche attraverso l'esecuzione di analisi fitosanitarie specialistiche;

d) l'accertamento delle violazioni alle norme in materia fitosanitaria secondo le procedure di cui alla legge n. 689/81;

e) l'attività relativa alla certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati all'esportazione verso Paesi terzi;

f) l'effettuazione dei controlli documentali, d'identità e fitosanitari ai vegetali, prodotti vegetali ed altri materiali regolamentati provenienti da Paesi terzi;

g) la prescrizione sul territorio regionale di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali d'imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;

h) il controllo o la vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria;

i) l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

l) la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;

l-bis) effettuazione di attività di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario;

l-ter) elaborazione di disciplinari di difesa integrata;

l-quater) elaborazione di misure specifiche di difesa fitosanitaria integrata, previste dalla direttiva CE n. 128/2009;

m) la raccolta e la divulgazione di dati relativi alla presenza e alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, anche attraverso l'effettuazione di indagini sistematiche;

n) la comunicazione al Servizio fitosanitario centrale (di seguito SFC) della presenza di organismi nocivi, regolamentati o non, precedentemente non presenti nel territorio regionale;

o) il supporto tecnico-specialistico in materia fitosanitaria agli enti pubblici e ai soggetti privati interessati;

p) la predisposizione di relazioni periodiche sullo stato fitosanitario del territorio di competenza o su singole colture;

q) la tenuta dei registri previsti dal Decreto e dalle sue successive modifiche;

r) l'aggiornamento degli Ispettori fitosanitari.

s) la riscossione della tariffa fitosanitaria e l'attività sanzionatoria per omessi o ritardati versamenti secondo le procedure di cui al D.Lg.vo n. 471/97 e D.lg.vo n. 472/97.

Per lo svolgimento dei compiti sopra specificati, il SFR si avvale degli ispettori fitosanitari e del personale tecnico-amministrativo operanti nel servizio medesimo.

Con particolare riferimento all'esecuzione di controlli fitosanitari sui vegetali, prodotti vegetali ed altri materiali, in provenienza da Paesi terzi presso i punti di entrata di cui all'allegato VIII del Decreto, devono essere garantite:

- la competenza tecnica, in particolare per la ricerca e l'identificazione degli organismi nocivi;

- la presenza di adeguate attrezzature amministrative e ispettive, nonchè degli impianti, attrezzature e apparecchiature di analisi previsti dall'allegato XIX del Decreto.

Ulteriori compiti sono stabiliti dal D.D.G interdipartimentale n. 6402 del 12 dicembre 2014, che, fra l'altro, attribuisce al SFR la competenza in materia di rilascio dei certificati di abilitazione alla consulenza per la difesa integrata e all'acquisto e all'utilizzo, da parte degli imprenditori agricoli, di prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti.

Inoltre, il D.P.R.S. n. 27 del 22 ottobre 2014 prevede, fra le competenze del SFR, il coordinamento delle attività relative alle azioni di contrasto alla contraffazione in sinergia con gli altri uffici competenti dell'Amministrazione, i rapporti con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, per l'attività di vigilanza sugli organismi di controllo del metodo di produzione biologico, in attuazione a programmi annuali concordati in seno al Comitato nazionale di vigilanza (D.M. 16 febbraio 2012).

Infine, sono attribuite al SFR le seguenti competenze:

- certificazione del materiale di moltiplicazione vegetale delle piante da frutto, di cui al sistema nazionale di certificazione volontaria (D.M. 4 maggio 2006) ed alla certificazione comunitaria (decreto dirigenziale del Ministero 6 dicembre 2016);

- accreditamento dei fornitori di materiale di moltiplicazione, delle piante da frutto (qualità C.A.C.) e delle piantine di ortive, ed attuazione dei relativi controlli periodici (D.Lgs. 25 giugno 2010, n. 124, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 124, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 151);

- registrazione dei fornitori di materiale di moltiplicazione di piante ornamentali ed attuazione dei relatvi controlli (D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 151 e D.M. 9 agosto 2000);

- riconoscimento e idoneità dei laboratori per le analisi dei controlli fitosanitari e di rispondenza varietale dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piantine di ortive nonchè dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (decreto dirigenziale del Ministero 6 dicembre 2016, D.Lgvo 19 maggio 2000, n. 151 e D.Lgvo 7 luglio 2011, n. 124);

- rilascio di nulla osta sementi, per l'importazione da Paesi terzi (D.M. 4 giugno 1997);

- rilascio dell'autorizzazione all'uso di gas tossici per la disinfestazione di derrate alimentari (R.D. n. 147/1927);

- certificazione materiale vegetativo della vite (D.P.R. n. 1164/69, D.M. 8 febbraio 2005 e circolari regionali);

- riscossione della tariffa per la certificazione del materiale vegetativo della vite (D.P.R. n. 1164/69);

- controllo dell'attività di sperimentazione dei centri di saggio autorizzati ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 1255/1968);

- procedure preliminari per l'elaborazione dei protocolli fitosanitari necessari per l'esportazione di vegetali e prodotti vegetali e per l'apertura di nuovi mercati nei Paesi terzi.

Per quanto concerne le problematiche fitosanitarie attinenti alle specie vegetali forestali, ferma restando la competenza attribuita al SFR dal Decreto, potranno essere attivate le opportune forme di collaborazione con il Dipartimento regionale azienda foreste demaniali, al fine di ottimizzare le azioni di monitoraggio e rilevamento degli organismi nocivi nelle superfici forestali della Regione.

2. Struttura del Servizio fitosanitario regionale

A seguito dell'ulteriore riorganizzazione dell'Amministrazione regionale, sono state confermate, nell'ambito del SFR, le unità fitosanitarie periferiche, oltre agli Osservatori regionali delle malattie delle piante di Palermo e Acireale (di seguito OMP).

Si riportano di seguito gli uffici in cui si articola il SFR nel territorio regionale, con i relativi indirizzi di posta elettronica disponibili per l'utenza, compresa la PEC istituzionale:

Coordinamento regionale di Palermo Presso il Dipartimento dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea:

mail agri.serviziofitosanitario@regione.sicilia.it.

Pec: servizio4fitosanitario@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it;

il dirigente responsabile del SFR si avvale delle seguenti unità operative di coordinamento:

- Unità S4.01 Coordinamento attività fitosanitaria: mail agri.attivitafitosanitaria@regione.sicilia.it;

- Unità S4.02 Coordinamento attività settore vivaistico: mail agri.attivitavivaistica@regione.sicilia.it;

- Unità S4.03 Coordinamento attività per le sanzioni nel settore fitosanitario ed azioni di controllo alla contraffazione: mail: agri.accertamenti@regione.sicilia.it.

Uffici Fitosanitari periferici

Ex provincia di Catania

Unità S4.04 Osservatorio per le malattie delle piante di Acireale.

Gestione punti di entrata aeroporto e porto di Catania.

Mail omp.acireale@regione.sicilia.it.

Ex provincia di Palermo

Unità S4.05 Osservatorio per le malattie delle piante di Palermo.

Gestione punti di entrata aeroporto e porto di Palermo.

Mail omp.palermo@regione.sicilia.it.

Ex provincia di Agrigento

Unità S4.06 Unità periferica fitosanitaria di Agrigento.

Mail fitosanitario.ag@regione.sicilia.it.

Ex province di Caltanissetta ed Enna

Unità S4.07 Unità periferica fitosanitaria di Caltanissetta ed Enna.

Mail fitosanitario.cl.en@regione.sicilia.it.

Ex provincia di Messina

Unità S4.08 Unità periferica fitosanitaria di Messina.

Mail fitosanitario.me@regione.sicilia.it.

Ex provincia di Ragusa

Unità S4.09 Unità periferica fitosanitaria di Ragusa. Gestione punto di entrata del porto di Pozzallo, con il supporto diagnosticospecialistico, ove necessario, dell'Osservatorio malattie delle piante di Acireale.

Mail fitosanitario.rg@regione.sicilia.it.

Ex provincia di Siracusa

Unità S4.10 Unità periferica fitosanitaria di Siracusa. Gestione punto di entrata del porto di Augusta, con il supporto diagnosticospecialistico, ove necessario, dell'Osservatorio malattie delle piante di Acireale.

Mail omp.acireale@regione.sicilia.it; sebastiano.vecchio@regione.sicilia.it.

Ex provincia di Trapani

Unità S4.11 Unità periferica fitosanitaria di Trapani. Gestione punto di entrata del porto di Trapani, con il supporto diagnosticospecialistico, ove necessario, dell'Osservatorio malattie delle piante di Palermo.

Mail fitosanitario.tp@regione.sicilia.it.

3. Competenze degli uffici del SFR

Ufficio di coordinamento del SFR

3.1 Competenze principali

L'ufficio di coordinamento del SFR, articolato in tre Unità operative, provvede a regolamentare ed espletare tutte le attività istituzionali; in particolare, cura i rapporti con i soggetti esterni e con il Servizio fitosanitario centrale, assicurando la partecipazione in sede di Comitato fitosanitario nazionale, di commissioni, organi consultivi etc., in ambito nazionale ed europeo, costituiti per la trattazione di tematiche specifiche, provvedendo alla individuazione di rappresentanti qualificati. Inoltre, effettua la gestione e la programmazione tecnico/ finanziaria, compresa la valutazione in itinere e finale, delle attività di competenza, individuando anche gli adempimenti degli uffici fitosanitari periferici. Formula proposte al dirigente generale, con l'obiettivo di ottimizzare la funzionalità del SFR e favorire l'applicazione delle misure fitosanitarie, d'interventi in materia di tutela territoriale- ambientale, qualificazione igienico sanitaria delle produzioni, lotta alla contraffazione, strategie sostenibili di difesa dei vegetali.

Cura, altresì, il necessario supporto alle eventuali missioni di controllo attuate dalla Commissione europea nel territorio regionale, per la verifica della funzionalità del SFR. Il coordinamento provvede anche all'acquisto o al noleggio, in via diretta o indiretta e nei limiti della disponibilità finanziaria, delle attrezzature durevoli, necessarie per l'espletamento delle attività istituzionali del SFR.

All'Ufficio è attribuita anche la competenza per la stipula di protocolli d'intesa, accordi e convenzioni. Provvede, inoltre, a valutare e garantire i requisiti minimi dei punti di entrata per le merci, così come stabilito dall'art. 51 del decreto, di concerto con le competenti unità fitosanitarie periferiche. Su richiesta di queste ultime, o in via autonoma, può disporre l'invio d'Ispettori fitosanitari in servizio presso le U.O. di coordinamento nel territorio regionale.

Con riferimento ai programmi di esportazione concordati con il Servizio fitosanitario centrale, l'ufficio provvede ad assicurare il necessario supporto per l'effettuazione delle procedure preliminari all'avvio dei programmi e alla stipula di eventuali convenzioni, con i soggetti interessati. Al fine di uniformare le attività, il coordinamento provvede ad aggiornare e, ove necessario, a modificare la modulistica utilizzata per l'espletamento delle attività istituzionali.

Ulteriori competenze consistono nella tenuta e aggiornamento dell'elenco regionale degli Ispettori fitosanitari, dell'albo regionale delle ditte oggetto dei provvedimenti previsti dall'art. 1, comma 2, del D.M. 12 novembre 2009 (comprensivo dell'albo regionale dei vivaisti orto-floricoli e viticoli di cui all'art. 42 della legge regionale n. 32/91) e nella gestione dell'area tematica, nel sito istituzionale del Dipartimento.

3.2 Decreti e misure di lotta obbligatoria

In applicazione della normativa comunitaria e nazionale, il coordinamento provvede a redigere ed emanare i decreti di lotta obbligatoria e le relative misure fitosanitarie, tenendo conto delle proposte di delimitazione degli Uffici periferici. A riguardo, inoltre, assicura la tempestiva segnalazione dell'avvenuto ritrovamento di nuovi organismi nocivi o focolai al SFC, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Formula, altresì, proposte a quest'ultimo per la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni nazionali in materia di difesa fitosanitaria.

Emana le ordinanze di propria competenza, su proposta degli Uffici periferici.

3.3 Aggiornamento e formazione del personale

Il coordinamento provvede ad assicurare, con il supporto degli OMP, la formazione e l'aggiornamento periodico del personale del SFR.

In particolare, garantisce il necessario apporto di conoscenze e aggiornamento agli Ispettori fitosanitari, anche al fine di consentire il riconoscimento degli organismi nocivi di temuta introduzione nel territorio regionale, nonché l'applicazione di un'aggiornata metodologia di difesa e prevenzione.

Uffici fitosanitari periferici

3.4 Competenze principali

In coerenza con l'assetto organizzativo del Dipartimento, gli uffici fitosanitari periferici svolgono diverse funzioni fra cui:

monitoraggio e controllo della presenza e diffusione di organismi nocivi nel territorio di competenza, verifiche in loco di vivai e aziende agricole iscritti al RUP o soggetti a misure fitosanitarie, certificazione import/export nei casi previsti dal Decreto, gestione dei punti di entrata con le modalità di cui al successivo par. 3.8, esecuzione ordinanze, adempimenti in materia di riscossione delle tariffe fitosanitarie, rilascio dei provvedimenti previsti dall'art. 1, comma 2, del D.M. 12 novembre 2009, rilascio delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari, nonché per l'attività di consulenza alla difesa fitosanitaria previste dal Piano d'azione nazionale (PAN), attività informativa dell'utenza anche in raccordo con gli altri uffici del Dipartimento, nonché il rilascio dei nulla-osta per l'importazione di materiale sementiero originario dai Paesi terzi (competenza trasferita alle regioni e regolamentata dal D.M. 4 giugno 1997).

In particolare, fermo restando il potere di avocazione dell'Ufficio di coordinamento nei casi necessari, sono di competenza degli OMP le seguenti funzioni: diagnostica fitosanitaria non eseguibile in loco con metodologie rapide; supporto tecnico scientifico specialistico;

attività di analisi di laboratorio; sperimentazione e ricerca applicata in materia fitosanitaria; messa a punto di strategie di difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti a basso impatto ambientale;

predisposizione e aggiornamento di disciplinari di difesa integrata e controllo delle infestanti, comprese l'attività divulgativa, l'elaborazione, implementazione e divulgazione di specifiche azioni e misure in materia di difesa fitosanitaria integrata e controllo delle infestanti, in attuazione della direttiva CE n. 128/2009 sull'uso sostenibile dei pesticidi e della relativa normativa nazionale; acquisto e fornitura di materiali, dotazioni e attrezzature; supporto specialistico al coordinamento regionale.

Monitoraggio - controlli e verifiche

La normativa fitosanitaria comunitaria e il Decreto prevedono una serie di adempimenti obbligatori nell'anno solare, al fine di consentire il monitoraggio e il controllo degli organismi ritenuti nocivi per gli Stati membri, anche in riferimento alle partite di merci provenienti da Paesi terzi.

Sono previsti dal decreto, inoltre, controlli ufficiali presso le aziende agricole e i siti di conferimento e movimentazione dei vegetali.

Tutte le attività di monitoraggio e controllo sono effettuate dagli ispettori e dagli agenti fitosanitari in organico nel SFR, con l'eventuale ausilio di personale a supporto.

3.5 Monitoraggi

Gli Uffici fitosanitari periferici si attengono al programma annuale di monitoraggio regionale, distinto per singolo organismo nocivo, predisposto dal coordinamento regionale sulla base delle linee d'indirizzo emanate dal SFC. Nel caso d'interventi cofinanziati a livello comunitario e/o nazionale, gli uffici provvedono a predisporre la documentazione utile per la rendicontazione, secondo quanto stabilito dalle relative disposizioni.

Ai fini dell'organicità e ottimizzazione degli interventi di monitoraggio, referenti per l'attività in argomento, con funzioni di coordinamento tecnico scientifico sul territorio, saranno l'Osservatorio di Palermo per gli Uffici di Palermo, Agrigento e Trapani e l'Osservatorio di Acireale per gli Uffici rimanenti. Per tali aree, gli Osservatori collaboreranno alla programmazione iniziale del monitoraggio, fornendo anche il necessario supporto tecnico in itinere e individuando il personale di riferimento per organismo nocivo. Per quanto concerne, invece, i report finali delle osservazioni effettuate, le schede di rilevazione dovranno essere trasmesse dalle singole unità fitosanitarie all'OMP referente e all'Ufficio di coordinamento, che provvederà all'assemblaggio dei dati e alla loro trasmissione al SFC.

Con riferimento alle attività di monitoraggio cofinanziate, i dati necessari per la rendicontazione dovranno essere inviati al referente incaricato dall'Ufficio di coordinamento.

In linea generale, la programmazione delle attività obbligatorie ai sensi della normativa vigente, sarà sottoposta a verifica tecnica preventiva dai suddetti OMP per tutte le aree di competenza.

Terminata l'attività annuale di monitoraggio regionale al 31 dicembre di ogni anno, entro il successivo 10 febbraio gli Uffici fitosanitari provvederanno ad inviare all'Ufficio di coordinamento le singole relazioni consuntive, riferite al territorio di competenza, conformi all'allegato 1.

Sulla base delle esigenze programmate, il SFR provvederà a pianificare il fabbisogno finanziario, nonché ad attivare le opportune azioni di coordinamento con tutti gli Uffici periferici, al fine di concordare la tempistica, la tipologia e le modalità di attuazione dei monitoraggi, anche sulla base della possibile comparsa di nuovi organismi nocivi da controllare. In ogni caso, gli Uffici fitosanitari sono tenuti, qualora necessario, ad aggiornare l'Ufficio di coordinamento sullo stato di avanzamento delle attività, evidenziando eventuali criticità verificatesi in itinere.

Per quanto concerne i materiali e le attrezzature di pronto utilizzo necessari per l'effettuazione dell'attività in questione, gli OMP provvederanno al loro acquisto e alla relativa distribuzione, secondo le necessità, anche agli altri Uffici fitosanitari.

Tutti gli interventi di rilevazione e controllo dovranno essere effettuati, utilizzando la modulistica regionale predisposta dal SFR, nel rispetto delle procedure e dei protocolli stabiliti a livello nazionale e comunitario.

3.6 Controlli e verifiche alla produzione e circolazione

Il SFR è tenuto, fra l'altro, ad eseguire le ispezioni e i controlli ufficiali, previsti dagli articoli 11, 12 e 17 del Decreto. In particolare, dovranno essere assicurate, compatibilmente con la effettiva disponibilità di personale, le ispezioni annuali presso produttori e commercianti di vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V parte A del decreto. I controlli ufficiali verranno effettuati casualmente, in via riservata, tenendo conto delle campagne di produzione e dei relativi flussi di movimentazione dei vegetali. Nel caso di inosservanze riscontrate e/o specifiche segnalazioni, i controlli dovranno assumere carattere mirato. Considerato, inoltre, che la norma prevede la possibilità di effettuare i controlli nelle aziende agricole, contestualmente ad altre verifiche di natura diversa da quella fitosanitaria, gli Uffici potranno raccordarsi con altri Uffici del Dipartimento o soggetti istituzionalmente competenti, al fine di programmare congiuntamente le verifiche in loco.

Importazione ed esportazione di vegetali e prodotti vegetali 3.7 Obblighi Le vigenti norme fitosanitarie in materia d'importazione riguardano i controlli all'importazione dai Paesi terzi di alcune tipologie di:

vegetali destinati alla piantagione; parti di vegetali; frutti; tuberi; legname e corteccia separata dal tronco; terra e terreno di coltura; semi (allegato V parte B del decreto). Tali controlli sono regolamentati, oltre che dal Decreto, anche da specifica normativa nazionale e comunitaria, che stabilisce misure fitosanitarie per singola avversità.

Per quanto concerne i prodotti dell'allegato XXI del Decreto, provenienti da Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, il SFR effettuerà controlli a campione, secondo un piano regionale di controllo.

Chiunque intende importare vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V parte B e nell'allegato XXI del Decreto, deve rispettare i seguenti obblighi:

- iscrizione al registro ufficiale dei produttori (non richiesta per i soli vegetali dell'allegato XXI);

- effettuare con anticipo richiesta di controllo, via fax o mail, al competente Ufficio del SFR (vedasi par. 2) dal lunedì al venerdì entro le ore 14,00 con anticipo di almeno 24 ore dall'arrivo della spedizione (48 ore nel caso di grano e tuberi di patata), per mezzo del modello in allegato 2, disponibile anche nel link istituzionale http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura;

- pagamento della tariffa fitosanitaria.

Sono esonerati dai suddetti obblighi i soggetti privati, che importano piccoli quantitativi di vegetali e prodotti vegetali non per fini industriali, né agricoli, né commerciali. In ogni caso, tale deroga non si applica ai vegetali il cui ingresso nel territorio della UE è vietato ai sensi dell'allegato III del Decreto e per i quali non sussista un pericolo di diffusione di organismi nocivi (vedasi estratto in formato divulgativo di cui all'allegato 4).

La possibilità di applicazione della deroga di cui sopra, con particolare riferimento al limite dei quantitativi massimi ammissibili, sarà valutata caso per caso anche in relazione alle seguenti fattispecie:

- tipo di vegetale;

- stato di attenzione per particolare situazioni di rischio fitosanitario.

La deroga non è applicabile per le piante colpite da organismi nocivi, oggetto di lotte obbligatorie o compresi negli allegati I e II del Decreto.

In linea generale, i vegetali destinati alla piantagione possono essere importati se soddisfano i requisiti particolari previsti dall'allegato IV parte A del Decreto.

Per l'esportazione di vegetali e prodotti vegetali verso i Paesi Terzi si devono rispettare i seguenti obblighi:

- osservanza delle condizioni specifiche previste dalla normativa del Paese importatore;

- effettuare con anticipo richiesta di controllo, via fax o mail, al competente Ufficio del SFR (vedasi par. 2) dal lunedì al venerdì entro le ore 14,00 per mezzo del modello in allegato 3, disponibile anche nell'area tematica SFR del link istituzionale http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgr icoltura;

- pagamento della tariffa fitosanitaria.

3.8 Controlli

I controlli fitosanitari all'importazione sono regolamentati dal titolo VIII del Decreto, che detta anche gli adempimenti a carico del SFR, con particolare riferimento alla gestione dei seguenti punti di entrata autorizzati: aeroporti di Catania e Palermo, porti di Augusta, Catania, Palermo, Pozzallo, Trapani. Possono, inoltre, essere utilizzate, dietro accordo con il SFR, ulteriori dogane, limitatamente per i cereali in granella e le leguminose secche in granella (allegato XXI del Decreto). In attuazione degli articoli 42 e 51 del Decreto, l'esecuzione dei controlli fitosanitari e la relativa certificazione presso i punti di entrata, sono di competenza delle Unità fitosanitarie periferiche, come specificato nel precedente paragrafo 2. Per le procedure da adottare, si applicano le linee guida stabilite a livello nazionale.

In ogni caso, gli OMP assicurano l'adeguato supporto tecnico, ove necessario.

Si precisa che tutte le attività di controllo devono essere espletate in collaborazione con le autorità responsabili dello sportello unico doganale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 242 del 4 novembre 2010.

In particolare, le ispezioni ufficiali sui vegetali e prodotti vegetali devono essere effettuate su un campione rappresentativo, che non deve essere inferiore al 3% della singola spedizione o partita ispezionata.

Qualora emergano irregolarità in materia di norme di commercializzazione delle produzioni ortofrutticole, gli Uffici provvederanno ad effettuare specifica segnalazione agli Uffici competenti.

Come disposto dall'art. 51 e dall'allegato XIX del Decreto, presso i punti di entrata è garantita la presenza delle attrezzature e degli impianti minimi per l'effettuazione dei controlli fitosanitari, il cui costo rientra nell'ambito delle spese per le finalità istituzionali del SFR.

Per quanto concerne l'esportazione verso i Paesi terzi, gli Ispettori fitosanitari provvedono ad eseguire le ispezioni di cui all'art. 43 del Decreto e a rilasciare il certificato fitosanitario, in conformità all'allegato VII del Decreto medesimo.

Con riferimento a programmi di esportazione specifici, il SFR effettua i controlli fitosanitari necessari per la spedizione delle merci, nei termini richiesti dal Paese importatore.

3.9 Obblighi di comunicazione al Servizio fitosanitario

L'art. 8 del Decreto prescrive l'obbligo, da parte di qualsiasi soggetto, di comunicazione in merito alla comparsa di organismi nocivi mai segnalati nel territorio regionale, nonché di quelli elencati negli allegati I e II del Decreto medesimo. Con riferimento a questi ultimi, inoltre, tutte le Istituzioni scientifiche in possesso di dati di monitoraggio sono tenute a comunicarli tempestivamente al SFR.

Il SFR provvede a dare adeguata pubblicità a tali obblighi, anche con l'utilizzo del sito istituzionale del Dipartimento.

L'omissione delle suddette comunicazioni, da effettuare al SFN ed al SFR, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Decreto.

4. Attività laboratoristica e sperimentazione

4.1 Attività laboratoristica

Come stabilito dall'art. 53 del Decreto, le strutture tecnico-laboratoristiche del SFR fanno parte della rete nazionale dei laboratori, ai fini della determinazione degli organismi nocivi contemplati dalle normative fitosanitarie.

Inoltre, il SFR può avvalersi, tramite convenzioni, accordi o protocolli d'intesa, dei laboratori d'Istituzioni scientifiche pubbliche competenti in materia fitosanitaria, prevedendo anche la qualificazione del proprio personale presso tali Enti.

Il Decreto contempla, fra l'altro, la possibilità di utilizzare, per limitati periodi e particolari esigenze, strutture laboratoristiche private, ferma restando la responsabilità dei laboratori del SFR.

I suddetti protocolli d'intesa, accordi o convenzioni dovranno essere stipulati dall'Ufficio di coordinamento, anche a seguito di proposta motivata degli O.M.P., specificando le tipologie di analisi e gli organismi nocivi interessati.

In ogni caso, nelle more dell'emanazione degli standard tecnici di cui all'art. 49, comma 2, lettera c), del Decreto, i laboratori oggetto di convenzioni, accordi o protocolli devono essere riconosciuti dal SFR, ai sensi del Decreto dirigenziale del Ministero 6 dicembre 2016, D.Lgvo 19 maggio 2000, n. 151 e D.Lgvo 7 luglio 2011, n. 124.

Il SFR può emanare, d'intesa con gli O.M.P., specifiche disposizioni per uniformare i protocolli di analisi, utilizzati dalle proprie strutture laboratoristiche, tenendo conto degli orientamenti adottati a livello nazionale.

4.2 Sperimentazione

Il SFR può effettuare, avvalendosi degli O.M.P., attività di divulgazione, studio e sperimentazione, anche mediante la stipula di protocolli d'intesa e accordi con altri soggetti, su materie connesse alle proprie attività istituzionali, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa dalle avversità rispettosi dell'ambiente, dell'operatore agricolo e del consumatore, o allo studio di agenti patogeni d'interesse regionale.

In particolare, potrà essere verificata, tra l'altro, l'efficacia di metodi difesa e controllo di organismi nocivi, comprese nuove sostanze attive, nonché sperimentata l'introduzione di antagonisti naturali e testata l'attendibilità di metodi di analisi innovativi.

Ulteriori attività potranno riguardare gli aspetti concernenti la riduzione dell'impatto sull'agroecosistema, tramite l'adozione dei metodi di difesa integrata e biologica, in coerenza con le linee d'indirizzo recate dal Piano d'azione nazionale (PAN) di cui al D.lgs.vo n. 150/2012. A tal fine, potranno essere ampliate le potenzialità dei laboratori degli O.M.P., in relazione alla possibilità di effettuare analisi fogliari, di acqua e di terreno.

5. Attività divulgativa e formazione

Le attività divulgative di competenza del SFR sono volte a diffondere le informazioni riguardo le attività istituzionali, presso tutti i soggetti interessati e concernenti, in particolare, i seguenti aspetti:

- misure fitosanitarie obbligatorie e facoltative, da attuare nei confronti degli organismi nocivi;

- normativa fitosanitaria, strategie e tecniche di difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti sostenibili;

- attività del SFR e obblighi degli operatori;

- sanzioni e tariffe.

Per quanto concerne la formazione, il SFR può realizzare o promuovere attività formative e di aggiornamento, rivolte agli Ispettori fitosanitari, al personale tecnico delle strutture laboratoristiche e agli operatori del settore, con particolare riferimento ai vivaisti e commercianti.

6. Rilascio autorizzazioni e modulistica

6.1 Autorizzazioni ai sensi del Decreto e del D.M. 12 novembre 2009

Le autorizzazioni previste dal Decreto sono rilasciate dagli Uffici fitosanitari periferici, con riferimento al territorio di competenza.

Al fine di armonizzare la normativa regionale con la normativa nazionale, di semplificare e di unificare i diversi procedimenti amministrativi, le predette autorizzazioni verranno rilasciate in conformità a quanto stabilito dal Decreto ministeriale n. 26250 del 12 novembre 2009 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2010).

Pertanto, non sono più applicabili il Decreto assessoriale 18 dicembre 2000 e le annesse direttive (diposizioni per l'esercizio dell'attività vivaistica). Con riferimento alle superfici minime necessarie per svolgere l'attività di produzione delle piante e dei relativi materiali di moltiplicazione, le stesse sono rideterminate come segue:

- per la produzione di piante di vite e specie fruttifere mq 3000;

- per la produzione piantine di specie ortive mq 1000;

- per la produzione di piante di specie ornamentali o destinate ad altri scopi mq 1000.

Si prescinde dalle superfici minime per particolari processi produttivi (radicazione di talee, produzioni in vitro, etc.). Tale deroga sarà valutata, per ogni singolo caso, dall'Ufficio istruttore.

Le presenti disposizioni regolamentano:

- l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di produzione, commercializzazione ed importazione da Paesi terzi dei vegetali e dei prodotti vegetali, prevista dall'art. 19 del Decreto e dalle decisioni della Commissione europea, adottate ai sensi della direttiva n. 2000/29/CE;

- l'iscrizione al Registro ufficiale dei produttori (RUP) di cui all'art. 20 del Decreto;

- l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante di cui all'art. 26 del Decreto;

- l'accreditamento dei fornitori per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, di cui al Decreto legislativo n. 124 del 25 giugno 2010, e delle piantine di ortaggi di cui al decreto legislativo n. 124 del 7 luglio 2011, nonchè della registrazione dei fornitori del materiale di moltiplicazione delle piante ornamentali, di cui al decreto legislativo n. 151 del 19 maggio 2000;

- l'autorizzazione all'attività sementiera di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, come modificato dal decreto legislativo n. 150/2007;

- l'accreditamento per la produzione e la commercializzazione di micelio fungino ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 27 settembre 2007.

I soggetti interessati dovranno presentare agli Uffici fitosanitari provinciali, territorialmente competenti per ubicazione dei centri aziendali delle ditte richiedenti, apposita domanda in marca da bollo, utilizzando i modelli disponibili anche nell'area tematica SFR del link istituzionale http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura, in cui è elencata la documentazione da produrre.

Al fine di ottemperare a quanto previsto dal citato D.M. in particolare per la costituzione del nuovo Registro ufficiale regionale e l'attribuzione del codice identificativo alfanumerico, gli Uffici fitosanitari provinciali, alla conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrati va, trasmetteranno telematicamente all'Unità di coordinamento dell'attività vivaistica le proposte di autorizzazione per l'attribuzione del codice regionale, utilizzando il modello predisposto dal SFR.

L'autorizzazione viene revocata, nel caso in cui si accerti che le ditte non abbiano avviato l'attività entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione, o abbiano cessato l'attività, o che la stessa sia stata interrotta per un periodo continuativo superiore a due anni.

6.2 Certificazione volontaria dei fruttiferi e delle specie erbacee a moltiplicazione agamica (D.M. 4 maggio 2006 e decreto dirigenziale del Ministero 6 dicembre 2016).

I controlli previsti dalla normativa saranno effettuati dall'unità operativa di coordinamento dell'attività vivaistica del SFR e dagli Uffici fitosanitari provinciali. I compiti ispettivi presso i centri di conservazione per la premoltiplicazione, i centri di premoltiplicazione e moltiplicazione, saranno svolti dalla suddetta unità di coordinamento con il supporto degli Osservatori per le malattie delle piante di Palermo e Acireale, mentre l'idoneità alla certificazione del materiale prodotto presso le aziende vivaistiche sarà verificata dagli Uffici fitosanitari provinciali.

Questi ultimi trasmetteranno al vivaio e all'Unità di coordinamento i dati relativi alle piante idonee alla certificazione. L'Unità di coordinamento curerà la trasmissione degli elenchi regionali al CIVIItalia, per la stampa dei cartellini attestanti la certificazione.

I soggetti interessati alla produzione di materiale di categoria certificato dovranno presentare agli Uffici fitosanitari provinciali, territorialmente competenti per ubicazione dei centri aziendali delle ditte richiedenti, apposita domanda in marca da bollo, rispettando le scadenze e utilizzando i modelli pubblicati nel sito web di questo Assessorato. Copia della domanda dovrà essere trasmessa al SFR.

Gli interessati alla costituzione di campi di piante madri, portaseme e portamarze e alla relativa certificazione, dovranno presentare al SFR apposita richiesta in bollo, utilizzando il modulo pubblicato nel predetto sito. Le produzioni dei campi di piante madri saranno denunciate con apposita domanda in marca da bollo, secondo le scadenze e i modelli definiti dal SFR.

6.3 Certificazione del materiale di moltiplicazione della vite (D.P.R. n. 1164/69 e s.m.i., D.M. 8 febbraio 2005, circolare assessoriale 3 febbraio 2005)

Il SFR, attraverso l'unità di coordinamento per l'attività vivaistica, coordinerà l'attività svolta dai delegati per la certificazione del materiale di propagazione della vite, operanti negli uffici fitosanitari territorialmente competenti.

I soggetti interessati dovranno presentare, in marca da bollo, la denuncia di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite, agli Uffici fitosanitari territorialmente competenti per ubicazione dei centri aziendali delle ditte richiedenti, utilizzando il modello pubblicato nel sito web istituzionale del Dipartimento, area tematica SFR.

I modelli relativi al processo produttivo con le relative scadenze sono pubblicati nel predetto sito.

Gli interessati alla costituzione di campi di piante madri, portainnesto e portamarze, dovranno fare richiesta in marca da bollo al SFR, secondo la scadenza e l'apposito modulo pubblicato nel sito.

7. Organizzazione e gestione degli uffici

7.1 Personale

Come previsto dall'art. 34 del decreto, i controlli fitosanitari devono essere effettuati esclusivamente dagli Ispettori e Agenti fitosanitari, per quanto di competenza, in servizio presso il SFR.

Con riferimento al controllo dei vivai viticoli, tale funzione è espletata in atto dai delegati, di cui al D.P.R. n. 1164/1969 e al D.M. 8 febbraio 2005, che devono possedere anche la qualifica d'Ispettori fitosanitari. La dotazione organica del SFR è, inoltre, costituita dal personale amministrativo e di supporto, nonché dai tecnici specializzati per l'attività laboratoristica.

Al fine di assicurare la consistenza minima del personale in organico nel SFR, necessaria per lo svolgimento delle attività istituzionali, il SFR potrà proporre agli Uffici competenti l'emanazione di specifici atti d'interpello.

7.2 Richiesta ferie e missioni personale

Uffici fitosanitari periferici

Con riferimento alle ferie, gli Uffici fitosanitari periferici dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

- per quanto riguarda il personale del comparto non dirigenziale, le ferie vanno richieste al dirigente dell'ufficio di appartenenza, secondo le procedure ordinariamente adottate;

- le ferie del personale con qualifica di dirigente vanno richieste al dirigente del SFR.

Ferme restando le disposizioni generali in materia di missioni, si riportano le seguenti procedure:

- il personale non dirigenziale, nonché il personale dirigente con contratto individuale che presta servizio presso le Unità periferiche, viene autorizzato dal dirigente dell'unità operativa, per tutte le attività istituzionali all'interno della zona di competenza;

qualora si tratti di attività che, per ragioni concordate, vengano svolte al di fuori del proprio territorio, l'autorizzazione dovrà essere rilasciata dal dirigente del SFR;

- i Dirigenti responsabili delle Unità periferiche, per tutte le attività in missione, dovranno essere autorizzati dal dirigente del SFR, ad esclusione delle attività effettuate nel territorio di competenza con mezzo di servizio, che dovranno essere annotate in apposito registro agli atti dell'ufficio;

- tutte le missioni in ambito extraregionale potranno essere autorizzate solo dal dirigente generale del Dipartimento, su proposta del dirigente del SFR.

7.3 Budget missioni e competenza di spesa

Le spese di missione del personale delle Unità periferiche graveranno su un'apposita dotazione annuale assegnata specificatamente dall'Ufficio di coordinamento.

La liquidazione delle parcelle, ad esclusione di quelle relative al personale degli OMP che provvederanno direttamente, verrà effettuata dall'Ufficio di coordinamento.

7.4 Registro protocollo e lavoro straordinario

Ciascun Ufficio fitosanitario periferico dovrà dotarsi di un proprio registro di protocollo dedicato, vidimato dal dirigente preposto, nelle more dell'informatizzazione generale del protocollo del Dipartimento.

Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro del comparto non dirigenziale, eventuali richieste di attività in plus orario, per particolari esigenze di servizio, vanno preventivamente valutate e autorizzate dal dirigente del SFR e dal dirigente generale.

Titolo II

SANZIONI AMMINISTRATIVE E TARIFFA FITOSANITARIA

1. Sanzioni amministrative

L'accertamento delle violazioni in materia fitosanitaria o di altra materia espressamente affidata, secondo le procedure di cui alla legge n. 689 del 24 novembre 1981, è attività di competenza degli Ispettori fitosanitari i quali, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, svolgono le funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del c.p.p..

Il dirigente responsabile dell'Unità operativa UOS4.03 - Coordinamento attività per le sanzioni nel settore fitosanitario ed azioni di controllo alla contraffazione - è individuato quale autorità competente cui conferire i compiti attribuiti dall'art. 17 della legge n. 689/81 (ricezione rapporto motivato), nonché le necessarie e conseguenti attività di cui all'art 18 della stessa legge (esame scritti difensivi, audizioni, emissione ordinanze ingiunzioni) per le sanzioni irrogate ai sensi della seguente normativa:

- decreto l.gs. n. 214 del 19 agosto 2005: Attuazione della direttiva n. 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

- decreto l.gs. n. 124 del 25 giugno 2010: Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto;

- decreto l.gs. n. 124 del 7 luglio 2011: Commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi ad eccezione delle sementi;

- decreto l.gs. n. 151 del 19 maggio 2000: Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali;

- D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164 Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione della vite e decreto Ministero politiche agricole e forestali dell'8 febbraio 2005.

La medesima autorità è incaricata di attuare tutte le successive procedure previste dalla citata legge, finalizzate al recupero delle somme dovute per le sanzioni pecuniarie amministrative, elevate ai sensi delle norme sopra citate.

Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative sono versate in entrata al bilancio regionale della Regione Siciliana, con vincolo di destinazione, sul capo 20 capitolo 1801, art. 2 Multe ammende e sanzioni amministrative in materia fitosanitaria, di cui al decreto n. 2312 del 12 novembre 2012 della Ragioneria generale della Regione Siciliana. Le modalità di pagamento - modello F23 - sono state stabilite con risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 34/E del 28 marzo 2014, con la quale sono stati istituiti un nuovo codice ente e codice tributo, per consentire che i proventi derivanti dalle sanzioni siano impiegati per il potenziamento delle attività del SFR.

La modulistica sanzionatoria, unica a livello regionale, è predisposta ed aggiornata dal SFR. In sintesi, l'iter procedurale sanzionatorio che gli Uffici del SFR devono adottare è il seguente: Accertamento violazioni - artt. 13, 14, 15, 16, 17 legge n. 689/81 Agli Ispettori fitosanitari in organico nel SFR sono attribuiti i seguenti compiti:

- accertamento della violazione e notifica del verbale di constatazione o notifica diretta del verbale di contestazione, con applicazione del pagamento in misura ridotta (doppio del minimo o 1/3 del massimo edittale) e precompilazione del modello di pagamento F23;

- verifica avvenuto pagamento;

- in caso di mancato adempimento entro i previsti 60 giorni, invio del rapporto motivato al dirigente responsabile della U.O. S4.03, con le prove delle avvenute notificazioni.

Emissione Ordinanze

Ingiunzioni/Archiviazioni ed atti successivi (art. 18 e successivi legge n. 689/81) Successivamente, il dirigente responsabile della U.O. S4.03 provvede a:

- ricezione rapporti motivati;

- ricezione ed esame di eventuali scritti difensivi;

- ricezione di eventuali richieste di audizione e convocazioni;

- interrogazioni banca dati anagrafe tributaria;

- determinazione della somma dovuta con ordinanza - ingiunzione o, in alternativa, emissione di ordinanza - archiviazione;

- ricezione ricorsi alle ordinanze ingiunzioni per il tramite degli uffici giudiziari;

- predisposizione e deposito delle comparse di costituzione e risposta;

- comparizione alle udienze convocate dagli uffici giudiziari;

- ricezione dei modelli F23 di avvenuto pagamento;

- riscossione forzata delle somme non versate per il tramite dell'Agenzia di riscossione.

2. Tariffa fitosanitaria.

2.1 Premessa e riferimenti normativi

L'art. 55 del Decreto istituisce la tariffa fitosanitaria e dispone che alla riscossione della stessa provveda il SFR. Con successivo decreto ministeriale del 12 aprile 2006, sono stati modificati gli importi e fissate le scadenze di pagamento.

Con circolare di questo Assessorato n. 22 del 12 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 56 del 23 dicembre 2005, sono state emanate le prime disposizioni in materia di applicazione della tariffa fitosanitaria per controlli all'importazione e all'esportazione. Con successivo comunicato, sono state introdotte variazioni nelle modalità di pagamento (conto corrente postale o versamento diretto presso gli Uffici di cassa regionale), prevedendo l'istituzione di nuovo capitolo in entrata (n. 1801 - capo 20, di pertinenza del Dipartimento dell'agricoltura di questo Assessorato).

La tariffa fitosanitaria attiene a due tipologie di tributo, corrisposte da importatori, commercianti e vivaisti di materiale vegetale:

- tariffa "una tantum" dovuta per il rilascio di autorizzazioni alla produzione e al commercio di vegetali ed autorizzazioni all'uso del passaporto delle piante UE, nonché per il rilascio di certificati fitosanitari in importazione ed esportazione;

- tariffa periodica (annua) dovuta dalle ditte iscritte al Registro ufficiale dei produttori (R.U.P.), per i controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione.

Il controllo del pagamento della tariffa fitosanitaria è effettuato dagli Uffici fitosanitari periferici, che rilasciano le citate autorizzazioni, curano l'espletamento delle attività sopra accennate, nonché la tenuta dei fascicoli relativi all'iscrizione al R.U.P.. La riscossione della tariffa per controlli in import - export e per il rilascio delle citate autorizzazioni, avviene preventivamente o contestualmente al rilascio dei rispettivi atti.

Considerato che:

- occorre integrare le vigenti disposizioni, emanando apposite direttive al fine di semplificare e ridurre i tempi per la riscossione degli importi corrisposti da produttori, commercianti ed importatori di vegetali e prodotti vegetali, per i controlli alla produzione ed alla circolazione (tariffa annua), di cui alla parte B dell' allegato XX del Decreto;

- occorre fornire le necessarie istruzioni agli Uffici fitosanitari per l'applicazione delle sanzioni amministrative, previste dal D.Lgs. n. 471/97 e D.Lgs. n. 472/97 e s.m.i., per omessi e/o tardivi pagamenti;

- la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 delega (art. 4) il compito di assumere ogni iniziativa utile alla razionalizzazione delle entrate ai singoli rami dell'Amministrazione regionale, cui sono assegnate entrate proprie;

nel successivo paragrafo vengono individuati le procedure di esazione della tariffa annuale e i compiti demandati agli uffici incaricati all'applicazione e riscossione.

2.2 Procedure di riscossione della tariffa fitosanitaria per il rilascio delle autorizzazioni e per i controlli alla produzione ed alla circolazione di cui all'allegato XX Parte B. del D.Lgs. n. 214/05 e s.m.i..

Entità della tariffa di cui alla parte B dell'allegato XX del Decreto

Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte la R.U.P.

Tariffa annua

euro 25.00

Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte la R.U.P. titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone non protette

Tariffa annua

euro 50.00

Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte la R.U.P. titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone protette

Tariffa annua

euro 100.00

Rilascio dell'autorizzazione all'attività di cui all'art. 19

Per i produttori di patate da consumo o di frutti di agrumi

Una tantum

Una tantum

euro 100.00

euro 20.00

Rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante di cui all'art. 26

Una tantum

euro 100.00

Compiti degli Uffici incaricati all'applicazione e alla riscossione della tariffa di cui alla parte B dell'allegato XX del Decreto Gli Uffici fitosanitari periferici, ognuno per il territorio di competenza, provvedono:

- prioritariamente, al riscontro delle tariffe dovute dalle aziende iscritte al Registro ufficiale dei produttori (R.U.P.) ed autorizzate all'uso del passaporto delle piante UE e non ancora versate;

- al controllo del regolare pagamento della tariffa fitosanitaria annua;

- a vigilare e, quindi, assicurare l'osservanza dei termini di decadenza, relativamente alla tariffa dovuta;

- ad aggiornare i domicili legali delle aziende iscritte al R.U.P. attraverso la consultazione della banca dati anagrafe tributaria (Agenzia delle entrate);

- a notificare l'avviso contestuale di accertamento ed irrogazione di sanzione, secondo lo schema predisposto dalla U.O. S4.03;

- a trasmettere alla U.O. S4.03 i dati relativi ai soggetti inadempienti, ai fini della successiva iscrizione a ruolo divenuta definitiva, a seguito di omesso versamento o di mancata impugnazione nei termini riportati nell'avviso di accertamento propedeutico, di cui al punto precedente.

La U.O. S4.03 provvede:

- a coordinare le attività volte al recupero delle somme dovute alla Regione Siciliana, dai soggetti tenuti al pagamento della tariffa annuale;

- a predisporre la modulistica occorrente per consentire la notifica degli avvisi di accertamento di cui sopra;

- a fornire agli Uffici fitosanitari provinciali gli indirizzi e le motivazioni, per controdedurre avverso eventuali ricorsi proposti innanzi le Commissioni tributarie, alle cui udienze parteciperanno funzionari all'uopo delegati;

- ai successivi adempimenti occorrenti per l'iscrizione a ruolo delle eventuali partite debitorie, relative ai soggetti morosi;

- ad elaborare, sulla base dei dati forniti dagli Uffici fitosanitari provinciali e delle risultanze contabili, una relazione periodica sull'attività di recupero e relativo contenzioso;

- ad assumere idonee iniziative volte a portare a conoscenza dei contribuenti, con mezzi idonei, le vigenti disposizioni in materia di tariffa fitosanitaria (art. 5 dello Statuto dei diritti del contribuente).

3. Procedure di esazione della tariffa annua. Misura ed irrogazione sanzioni

3.1 Pagamento della tariffa annua

L'importo dovuto dal contribuente è fissato dall'allegato XX - parte B del Decreto, così come modificato con decreto MIPAF 12 aprile 2006. Tale importo è in atto pari ad euro 25 - 50 o 100, in ragione di anno, a seconda che si tratti di:

Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte la R.U.P.

Tariffa annua

euro 25.00

Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte la R.U.P. titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone non protette

Tariffa annua

euro 50.00

Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte la R.U.P. titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone protette

Tariffa annua

euro 100.00

L'importo della tariffa annuale non è frazionabile in rapporto alla durata d'iscrizione, ovvero di cancellazione, al Registro ufficiale dei produttori (RUP) in corso d'anno. In caso di cessazione di attività, le aziende sono tenute tempestivamente a richiedere la cancellazione dal R.U.P., al fine di ottenere la cessazione dell'obbligo del pagamento della tariffa annuale.

E' vietato il rimborso diretto o indiretto della tariffa. Il termine ordinario di pagamento della tariffa annua è fissato dall'art. 1, comma 2, del decreto MIPAF 12 aprile 2006 nel 31 gennaio successivo all'anno solare di competenza, salvo il caso di cui al comma 3 dello stesso decreto.

3.2 - Misura della sanzione

In caso di omesso o tardivo pagamento della tariffa annuale, si applica una sanzione amministrativa pari al 30% dell'ammontare di ogni importo non versato (art. 13, punto 1, D.Lgs. n. 471/1997).

3.3 Irrogazione delle sanzioni (D.Lgs. n. 472/1997 e s.m.i.)

La sanzione pecuniaria, così come determinata e quantificata al precedente paragrafo, è irrogata dal SFR, incaricato dell'esazione della tariffa e della sua gestione, e si applica ai casi di tardivo o di omesso versamento definiti come segue:

A) per tardivo versamento s'intende:

- il versamento completo della tariffa effettuato con un ritardo superiore ai 30 giorni;

B) per omesso versamento s'intende:

- il versamento mai effettuato.

Qualora la violazione per omesso versamento non sia stata già constatata, trova applicazione l'istituto del "ravvedimento" di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 e s.m.i., con l'applicazione di una sanzione ridotta, variabile in dipendenza della data di regolarizzazione rispetto alla scadenza originaria. La regolarizzazione della tariffa mediante ravvedimento può essere eseguita entro e non oltre un anno dalla omissione del versamento (comma,1 punto c, art. 13, D.Lgs.vo n. 472/97). Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione della tariffa annuale, nonché al pagamento degli interessi moratori commisurati sul dovuto, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e calcolati dal giorno di scadenza del termine ordinario, sino al giorno in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del dovuto. La sanzione da ravvedimento è determinata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere a e b, del D.Lgs. n. 472/97 e s.m.i.

3.4 Circostanze che possono determinare la riduzione della sanzione

E' ammessa, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, la definizione agevolata con il pagamento di un importo pari a 1/3 della sanzione irrogata (art. 17, punto 2, D.Lgs. n. 472/97 e s.m.i.) 3.5 Violazioni non sanzionabili ed altri casi che non comportano l'avvio della procedura sanzionatoria. Recidiva.

I rapporti tra il contribuente e la Regione Siciliana sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede, anche al fine di evitare oneri di riscossione superiori all'entità economica della tariffa.

a) Non si procede alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo della sanzione, qualora l'importo versato eventualmente maggiorato della sanzione amministrativa e degli interessi moratori risulti inferiore a quanto dovuto per l'effetto di un errato conteggio, per un importo complessivo inferiore o pari a 12 euro;

b) nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso nella medesima violazione di mancato pagamento della tariffa annua (recidiva), si può applicare la sanzione base (30%) aumentata del 25 %.

Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla personalità del trasgressore ed alle sue condizioni economiche e sociali (art. 7 D.Lgs. n. 472/97).

3.6 Procedimento di irrogazione delle sanzioni

La sanzione per omesso o tardivo versamento della tariffa annuale è irrogata con l'emissione di contestuale avviso di accertamento ed irrogazione della sanzione, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 472/97 e s.m.i., a firma del dirigente preposto dell'ufficio.

Il predetto atto è motivato secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto non in possesso del contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

L'atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni deve tassativamente indicare:

- l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete e il responsabile del procedimento;

- l'organo o l'autorità amministrativa presso il quale è possibile promuovere un riesame, anche nel merito, dell'atto in sede di autotutela;

- le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

Sulla cartella di pagamento va riportato il riferimento al propedeutico avviso di accertamento. L'atto è notificato con le procedure previste dal codice di procedura civile e dalle norme vigenti in materia.

3.7 Modalità di pagamento

Il pagamento della tariffa, della sanzione correlata e degli interessi può essere effettuato secondo le modalità già diramate con circolare n. 22 di questo Dipartimento, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 56 del 23 dicembre 2005, che, per completezza, di seguito sono riportate ed aggiornate:

a) versamento diretto presso l'ufficio provinciale di Cassa regionale di Unicredit S.p.A. - Cassiere della Regione Siciliana;

b) versamento in conto corrente postale intestato a Unicredit S.p.A. - Ufficio di cassa regionale della provincia interessata, utilizzando i seguenti conti correnti postali:

- conto corrente n. 229922 - conto ordinario - intestato al cassiere Regione Siciliana, Unicredit S.p.A. - Agrigento;

- conto corrente n. 217935 - conto ordinario - intestato al cassiere Regione Siciliana, Unicredit S.p.A. - Caltanissetta;

- conto corrente n. 12202958 - conto ordinario - intestato al cassiere Regione Siciliana, Unicredit S.p.A. - Catania;

- conto corrente n. 11191947 - conto ordinario - intestato al cassiere Regione Siciliana, Unicredit S.p.A. - Enna;

- conto corrente n. 11669983 - conto ordinario - intestato al cassiere Regione Siciliana, Unicredit S.p.A. - Messina;

- conto corrente n. 302901 - conto ordinario - intestato al cassiere Regione Siciliana, Unicredit S.p.A. - Palermo;

- conto corrente n. 10694974 - conto ordinario - intestato al cassiere Regione Siciliana, Unicredit S.p.A. - Ragusa;

- conto corrente n. 11429966 - conto ordinario - intestato al cassiere Regione Siciliana, Unicredit S.p.A. - Siracusa;

- conto corrente n. 221911 - conto ordinario - intestato al cassiere Regione Siciliana, Unicredit S.p.A. - Trapani.

Oltre ai dati identificativi del versante, vanno indicati in modo chiaro ed inequivocabile nella causale di pagamento i seguenti dati riportati nell'avviso di accertamento e d'irrogazione di sanzione:

"Capo 20 -Cap. 1801 art. 1 - accertamento n.... del......" (estremi dell'avviso di accertamento).

Le somme dovute a titolo di sanzioni non producono interessi. Le spese di notifica degli atti contestuali di accertamento e d'irrogazione delle sanzioni, sono a carico del destinatario dell'atto notificato.

4. Tutela giurisdizionale ed amministrativa- Decadenza e prescrizione

Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento ed irrogazione della sanzione può, entro i termini per la proposizione del ricorso: irrogata con le modalità di cui al punto precedente;

- presentare istanza di riesame avverso l'atto di contestazione, di cui al successivo punto 4.1;

- presentare ricorso presso la competente commissione tributaria, secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992.

In assenza dei suddetti comportamenti da parte del contribuente, trascorsi i termini per la proposizione del ricorso, l'Amministrazione procede alla riscossione coattiva degli importi dovuti.

Il termine per la proposizione del ricorso innanzi alla competente commissione tributaria, pari a 60 giorni dalla notifica, è soggetto a sospensione nel periodo feriale (1 agosto - 15 settembre) di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Il contribuente che propone ricorso può presentare domanda di sospensione alla commissione tributaria, ricorrendone i presupposti di legge.

4.1 Autotutela

Il SFR può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori emessi, qualora gli stessi si dimostrino illegittimi o infondati.

Il potere di autotutela è, tra l'altro, esercitato per i seguenti motivi:

1. errore di persona,

2. evidente errore logico o di calcolo,

3. doppia imposizione,

4. mancata considerazione di pagamenti della tariffa annuale regolarmente eseguiti,

5. errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile.

Le istanze di riesame presentate dai contribuenti devono essere motivate e ad esse vanno allegate le copie dei documenti comprovanti i presupposti, per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale degli atti emessi dal SFR.

L'annullamento è comunicato al contribuente e, in caso di contenzioso pendente, alla commissione tributaria per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

La presentazione d'istanza di riesame in sede di autotutela non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla commissione tributaria.

Il SFR può disporre la sospensione dell'esecuzione dei ruoli nei confronti di un medesimo contribuente, qualora in primo grado l'Amministrazione sia risultata soccombente, seppure per annualità diverse, ma per le medesime motivazioni, fino alla pronuncia della sentenza definitiva in secondo grado. Qualora venga confermato il dispositivo della commissione tributaria provinciale, il SFR, valutando le effettive possibilità di recupero del credito e l'entità delle spese relative, può provvedere, considerata la modesta entità unitaria della tassa in argomento, a discaricare tutte le quote iscritte a ruolo, per i contribuenti riconducibili alla fattispecie per cui è stata emessa la sentenza.

4.2 Decadenza e prescrizione

L'atto contestuale di accertamento e irrogazione della sanzione deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di 5 anni (art. 20 D.Lgs. n. 472/97 e s.m.i.).

5. Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo, si applicano le disposizioni contenute nei D.Lgs. n. 471/97 - 472/97 e s.m.i. in quanto compatibili.