
DECRETO PRESIDENZIALE 5 aprile 2017, n. 11
G.U.R.S. 23 giugno 2017, n. 26
Regolamento ex art. 10-septies della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, contestazione delle cause di incompatibilità in capo agli Assessori regionali.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" ed, in particolare, gli articoli 46 e 47;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
Vista la legge regionale 15 gennaio 2014, n. 4, recante norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4, della stessa legge regionale n. 4 del 2014, che introduce l'art. 10 septies alla legge regionale n. 29 del 1951;
Visto il decreto presidenziale 14 giugno 2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni";
Considerato che l'art. 10 septies della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 dispone che "Le cause di incompatibilità dei deputati regionali previste dal superiore Capo II e dal presente Capo si applicano, altresì, nei confronti del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale. Con apposito regolamento, nel rispetto dei principi del giusto procedimento, sono disciplinate le modalità di contestazione delle cause di incompatibilità in capo agli Assessori regionali";
Ritenuto di adottare le necessarie disposizioni per la contestazione delle cause di incompatibilità nei confronti degli Assessori regionali;
Visto il parere della Sezione consultiva del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana n. 12/17 emesso in data 21 febbraio 2017;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 114 del 15 marzo 2017;
Decreta:
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di contestazione delle cause di incompatibilità:
a) nei confronti degli Assessori regionali che non siano al contempo Deputati regionali;
b) nei confronti degli Assessori regionali che siano al contempo Deputati regionali limitatamente alle cause di incompatibilità che riguardino la sola carica di Assessore.
1. All'atto dell'accettazione dell'incarico di Assessore regionale, il soggetto interessato rende dichiarazione sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa l'insussistenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 10 septies della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29.
2. Nel corso dell'incarico l'Assessore interessato rende, con cadenza annuale, una dichiarazione sull'insussistenza di dette cause di incompatibilità e, comunque, comunica l'assunzione di nuovi incarichi entro dieci giorni.
1. In caso di incompatibilità, originaria o sopravvenuta, nei confronti di un Assessore regionale in carica, ferme restando le conseguenze previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, il Presidente della Regione invita prontamente lo stesso a fornire, entro dieci giorni, documentati chiarimenti o rimuovere, entro il medesimo termine, la situazione di incompatibilità.
2. Entro un termine ordinariamente non superiore a dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 il Presidente può, ove ritenuto necessario in relazione agli elementi forniti dall'Assessore interessato, disporre, dandone al contempo notizia al medesimo, ulteriori accertamenti da espletarsi entro un termine non superiore a trenta giorni. Entro lo stesso termine l'interessato può produrre memorie e relativa documentazione.
3. Se accerta la sussistenza della contestata causa di incompatibilità, il Presidente della Regione, entro un termine ordinariamente non superiore a dieci giorni dalla scadenza del termine del comma 1, ovvero, in caso di supplemento istruttorio dalla scadenza del termine di cui al comma 2, invita l'Assessore a rimuovere la situazione di incompatibilità e a darne comunicazione entro dieci giorni dall'invito, a pena di decadenza. Decorso tale ultimo termine, il Presidente della Regione, ove permanga la situazione di incompatibilità, dichiara l'Assessore decaduto dalla carica, con provvedimento da adottarsi entro un termine ordinariamente non superiore a dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Assessore.
4. Il procedimento va concluso, comunque, entro un termine complessivo non superiore a novanta giorni, decorrenti, dall'invito di cui al comma 1.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 5 aprile 2017.
CROCETTA
Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 10 maggio 2017, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 79.