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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 agosto 2017

G.U.R.I. 18 agosto 2017, n. 192 

Soppressione al 30 settembre 2017 delle gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto l'art. 40, comma 2, lettera p), della predetta legge n. 196 del 2009, concernente la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 44-ter, comma 2, della predetta legge n. 196/2009, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, «sono individuate...» le «... gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva....» e «... le somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate, su loro richiesta, limitatamente all'importo necessario all'estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate, assunte almeno trenta giorni prima della predetta soppressione....»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, recante: «Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2017, e in particolare l'art. 2, nel quale si prevede che:

in attuazione del comma 2 dell'art. 44-ter della predetta legge n. 196 del 2009 sono individuate le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva;

la soppressione delle predette gestioni è operata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

le somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate, su loro richiesta, limitatamente all'importo necessario all'estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate, assunte almeno trenta giorni prima della predetta soppressione;

entro i trenta giorni precedenti alla data di soppressione, l'amministrazione di riferimento comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'importo eventualmente da riassegnare e che in caso di mancata comunicazione entro il predetto termine non si dà luogo ad alcuna riassegnazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 135 del 13 giugno 2017, concernente il posticipo alla data del 30 settembre 2017 della soppressione delle gestioni contabili operanti su contabilità speciale o conti di tesoreria di cui all'elenco allegato al decreto medesimo;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato» e, in particolare, gli articoli 585 e seguenti;

Tenuto conto che la soppressione delle gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria è disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1

Soppressione delle gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria

1. Le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria di cui all'elenco allegato sono soppresse alla data del 30 settembre 2017. A decorrere dal 2 ottobre 2017 viene inibita ai titolari l'operatività sui predetti conti. La relativa chiusura è disposta d'ufficio dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Le somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili soppresse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente sui capitoli indicati nell'elenco allegato, a cura del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3. Su richiesta documentata delle amministrazioni interessate, da trasmettere entro il 31 agosto 2017, per il tramite del coesistente Ufficio centrale di bilancio al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio, gli importi necessari per l'estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate, assunte entro la predetta data, sono riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione coinvolta, ai sensi dell'art. 44-ter, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In caso di mancata comunicazione entro il predetto termine non si dà luogo ad alcuna riassegnazione.

4. Nei casi in cui le risorse presenti sulle gestioni contabili da sopprimere risultino parzialmente o totalmente accantonate per pignoramenti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017.

5. I titolari delle gestioni soppresse in via definitiva rendono il conto della loro gestione al 30 settembre 2017, secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017.

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2017

Il ragioniere generale dello Stato: FRANCO

ALLEGATO

ELENCO DEI CONTI OGGETTO DI SOPPRESSIONE ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2017

Amministrazione di riferimento Tipologia di gestione Conto di tesoreria Data di soppressione Imputazione di entrata  per versamento disponibilità
Ministero della difesa CS - Contabilità speciale 0005443 - Fondo casa del Ministero della difesa 30 settembre 2017 capo XVI capitolo 3580/06
Ministero dell'economia e delle finanze CC - Conti correnti presso Tesoreria centrale 0020103 - Edil residenz. contributi Stato 30 settembre 2017 capo X capitolo 2368/08
Ministero dell'economia e delle finanze CC - Conti correnti presso Tesoreria centrale 0020109 - Fondo interv. - legge n. 526/1982, art. 56 30 settembre 2017 capo X capitolo 2368/08
Ministero dell'economia e delle finanze CC - Conti correnti presso Tesoreria centrale 0020112 - Urbanizzaz. aree - legge n. 94/1982, art. 3 30 settembre 2017 capo X capitolo 2368/08
Ministero dell'economia e delle finanze CC - Conti correnti presso Tesoreria centrale 0020114 - Edilizia abitativa str. - legge n. 94/1982, art. 2 30 settembre 2017 capo X capitolo 2368/08
Ministero dell'economia e delle finanze CC - Conti correnti presso Tesoreria centrale 0020115 - art. 21, comma 1, legge n. 130/1983 30 settembre 2017 capo X capitolo 2368/08
Ministero dell'economia e delle finanze CC - Conti correnti presso Tesoreria centrale 0020118 - Ferrovie in concess. - legge n. 910/1986 30 settembre 2017 capo X capitolo 2368/08
Ministero dell'economia e delle finanze CC - Conti correnti presso Tesoreria centrale 0020119 - Fondo ex Agensud - legge n. 64/1986 30 settembre 2017 capo X capitolo 2368/08
Ministero dell'economia e delle finanze CC - Conti correnti presso Tesoreria centrale 0023635 - BNL Spa ex Coopercredito 30 settembre 2017 capo X capitolo 2368/08
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali CC - Conti correnti presso Tesoreria centrale 0023511 - Fondo centr. cred. pesch. - legge n. 41/1982 30 settembre 2017 capo XVII capitolo 3590/06