
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 11 ottobre 2017
G.U.R.S. 20 ottobre 2017, n. 44
Interpretazione autentica della normativa regionale che definisce i requisiti minimi di dotazione organica delle strutture ambulatoriali private che erogano prestazioni di dialisi.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 di istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
Visto il D.A. 17 giugno 2002 n. 890, che reca disposizioni in ordine all'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie della Regione siciliana, nonché il D.A. 2 marzo 2016, n. 319;
Visto il D.A. 17 aprile 2003, n. 463 "Integrazioni e modifiche al D.A. 17 giugno 2002, n. 890, concernente direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana e attuazione dell'art. 17 dello stesso decreto";
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, di riordino del sistema sanitario della Regione siciliana;
Visto il D.A. 19 novembre 1997 "Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per le strutture specialistiche ambulatoriali private che erogano prestazioni di dialisi";
Visto il D.A. 24 aprile 1998 "Modifica del decreto 19 novembre 1997, concernente requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per le strutture specialistiche ambulatoriali private che erogano prestazioni di dialisi";
Visto il D.A. 31 luglio 2003 "Autorizzazione ai centri privati di dialisi ad attivare corsi di formazione, riservati ai tecnici di dialisi, per l'acquisizione della qualifica di operatore socio sanitario";
Visto il D.A. 9 agosto 2004 "Integrazioni e modifiche del decreto 17 giugno 2002, concernente direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana e del decreto 9 luglio 2004, concernente disciplina relativa al rilascio del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti";
Viste le numerose richieste di chiarimenti circa l'interpretazione della normativa con riferimento ai requisiti relativi alla dotazione di personale che pervengono sia dalle strutture che erogano prestazioni di dialisi sia dalle aziende sanitarie provinciali, le quali sono deputate alla verifica del possesso dei requisiti necessari all'autorizzazione e all'accreditamento;
Ritenuto opportuno, nelle more del prossimo avvio di un processo per la revisione e l'aggiornamento dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento dei centri di dialisi, chiarire il contenuto della normativa attualmente vigente con specifico riferimento ai requisiti inerenti il personale, al fine di dare un'interpretazione univoca delle norme sopra richiamate;
Decreta:
Come previsto dal D.A. 19 novembre 1997 e s.m.i., la dotazione organica di personale delle strutture ambulatoriali private che erogano prestazioni di dialisi, per ciascun modulo di 12 posti rene è:
- n. 1 medico specialista preferibilmente in nefrologia; (1)
- n. 3 infermieri professionali;
- n. 1 ausiliario;
- personale amministrativo numericamente adeguato al volume di prestazioni effettuate.
Nel caso in cui il Centro, oltre al primo modulo, disponga di ulteriori posti rene che non completino un modulo, la dotazione organica complessiva per ciascuna figura professionale sarà proporzionalmente incrementata in rapporto al numero complessivo (modulo e frazione di modulo) di posti rene autorizzati. Detto personale deve essere contrattualizzato dalla struttura ambulatoriale nel rispetto delle norme vigenti e dei contratti di lavoro.
Per ciascun turno di dialisi, il personale effettivamente in servizio sarà proporzionato al numero di pazienti in trattamento, ferma restando la presenza obbligatoria di almeno un medico nefrologo per ciascun modulo o frazione di modulo.
Fino ad esaurimento del contingente di ex tecnici di dialisi che hanno conseguito la qualifica di operatore socio sanitario (O.S.S.), non più di due infermieri professionali per ciascun modulo di 12 posti rene e non più di un infermiere per ciascuna frazione di modulo possono essere sostituiti da O.S.S. in possesso della qualifica di operatore socio-sanitario acquisita con la frequenza ai corsi riservati ai tecnici di dialisi ai sensi del decreto 31 luglio 2003 "Autorizzazione ai centri privati di dialisi ad attivare corsi di formazione, riservati ai tecnici di dialisi, per l'acquisizione della qualifica di operatore socio sanitario" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36, parte prima, del 14 agosto 2003.
La direzione tecnico-sanitaria delle strutture ambulatoriali private che erogano prestazioni di dialisi è affidata ad un medico specialista in nefrologia o in branche equipollenti.
Il personale sanitario che opera nelle strutture ambulatoriali private che erogano prestazioni di dialisi deve trovarsi nelle condizioni di compatibilità previste dalla normativa vigente in materia e da quanto stabilito dagli accordi di lavoro.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.
Palermo, 11 ottobre 2017.
GUCCIARDI