Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 settembre 2017

G.U.R.I. 25 ottobre 2017, n. 250

Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali.

TESTO COORDINATO (al D.M. Salute 13 dicembre 2017)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e, in particolare, il comma 1 che prevede che almeno ogni due anni, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, a cura del Ministero della sanità, è stabilita e pubblicata la tariffa di vendita dei medicinali, sentito il parere della Federazione degli ordini dei farmacisti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante «Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico», e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 37 e 41;

Visto il decreto del Ministro della sanità 18 agosto 1993, recante «Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 1993, n. 226, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 23 marzo 2017, recante «Modifica dell'allegato A del decreto 18 agosto 1993, recante "Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2017;

Ritenuto di aggiornare la tariffa di cui al citato decreto 18 agosto 1993 in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, in conformità al disposto dell'art. 125 del citato regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti da farmacia privata del 26 maggio 2009 e il successivo accordo di rinnovo del 14 novembre 2011;

Considerata la retribuzione lorda del costo/lavoro del farmacista di farmacia, primo livello, risultante dalle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale laureato dipendente, primo livello, delle farmacie aperte al pubblico pari ad euro 0,425 al minuto;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping» e successive modificazioni;

Acquisito il parere favorevole della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, reso con nota del 21 settembre 2017;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali secondo le disposizioni che seguono e gli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2

1. Ai medicinali di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, nonchè ai medicinali veterinari di cui agli articoli 10, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, preparati estemporaneamente ed eseguiti integralmente in farmacia, si applica la presente Tariffa nazionale come determinata ai sensi dell'art. 3.

2. Alle formule officinali eseguite in multipli (scala ridotta) che recano in etichetta l'indicazione del numero di lotto non si applica la tariffa nazionale di cui al presente decreto.

Art. 3

1. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui all'art. 2, comma 1, è formato:

a) dall'importo delle sostanze impiegate in base all'annessa «Tabella dei prezzi delle sostanze» (allegato A) o, nel caso di sostanze non comprese nella predetta tabella, in base a quanto previsto nell'art. 5;

b) dall'importo indicato nella «Tabella dei costi di preparazione» (allegato B);

c) dall'incremento di cui all'art. 7;

d) dagli eventuali supplementi di cui all'art. 8;

e) dal costo del recipiente.

2. Al prezzo di vendita di cui al comma 1 si applica l'imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi di legge.

Art. 4

1. L'importo delle sostanze impiegate di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), va calcolato in relazione alla quantità effettivamente dispensata, con arrotondamento alla seconda cifra decimale per difetto se la terza cifra decimale è minore di cinque e per eccesso qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

2. Ai fini della determinazione del prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui all'art. 2, comma 1, non è consentito quotare una sostanza a un prezzo diverso da quello indicato nella «Tabella dei prezzi delle sostanze» (allegato A), anche quando sia stata impiegata una sostanza contraddistinta da marchio registrato.

Art. 5

1. Per le sostanze non comprese nell'allegato A si applica il prezzo di acquisto, al netto dell'IVA, del quale deve essere conservata prova documentale.

2. Per l'approvvigionamento delle sostanze di cui al presente articolo, le spese di trasporto, ove fatturate dal fornitore, concorrono alla determinazione del prezzo della preparazione in funzione della quantità utilizzata nell'allestimento della stessa.

Art. 6

1. I costi di preparazione di cui all'allegato B sono comprensivi anche degli oneri connessi al rispetto degli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

Art. 7

1. I costi di preparazione di cui all'allegato B sono aumentati del 40%, al fine di compensare gli ulteriori oneri connessi alle attività generali, preliminari e successive all'allestimento della preparazione nonchè quelli connessi alla dispensazione dei medicinali di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 8

1. Al fine di compensare i costi connessi all'assolvimento degli ulteriori adempimenti, previsti dalle normative di riferimento, è dovuto un supplemento pari a euro 2,50, per le preparazioni dei medicinali di cui all'art. 2, comma 1, contenenti:

a) una o più sostanze pericolose per la salute umana, riportate nella tabella n. 3 della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana o classificate nel «Global Harmonized System» (GHS) con codice univoco «H»;

b) una o più sostanze di cui alla «Tabella dei Medicinali Sezione A» e alla «Tabella dei Medicinali Sezione B» del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

c) una o più sostanze il cui impiego è considerato doping ai sensi dell'art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

2. Nella tariffazione dei medicinali di cui al primo comma, qualora la formulazione comprenda sostanze appartenenti a più di una categoria di cui alle lettere a), b) e c), il supplemento spetta una sola volta per ciascuna categoria.

Art. 9

1. Per la dispensazione di uno o più dei medicinali di cui agli articoli 2, comma 1 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, nonchè dei medicinali veterinari di cui agli articoli 2, comma 1, 10, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, effettuata durante le ore notturne, dopo la chiusura serale, secondo gli orari stabiliti dalla competente autorità sanitaria, spetta un diritto addizionale di euro 7,50 alle farmacie urbane e rurali non sussidiate e di euro 10,00 alle farmacie rurali sussidiate.

2. Per la dispensazione di uno o più dei medicinali di cui al comma 1 effettuata dalle farmacie rurali sussidiate durante le ore di chiusura diurna spetta un diritto addizionale di euro 4,00.

3. I diritti addizionali di cui ai commi 1 e 2 sono dovuti soltanto quando la farmacia effettua servizio a «battenti chiusi» o «a chiamata».

4. I diritti addizionali di cui ai commi 1 e 2 non sono dovuti quando la farmacia effettua servizio a «battenti aperti», ancorchè con modalità che escludono, per misura di sicurezza, il normale accesso ai locali.

Art. 10

1. I prezzi determinati in base al presente decreto non possono essere incrementati in alcun caso.

Art. 11

1. Sul prezzo di vendita dei medicinali calcolato ai sensi del presente decreto, il farmacista deve concedere uno sconto del 16% agli enti pubblici o privati aventi finalità di assistenza e beneficenza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla dispensazione dei medicinali agli aventi diritto, escluso comunque il Servizio sanitario nazionale. Dal suddetto sconto sono esclusi i supplementi di cui all'art. 8, i diritti addizionali di cui all'art. 9 e il costo del recipiente.

Art. 12

1. Il titolare o il direttore della farmacia deve avere cura che nella stessa sia conservata, anche in formato elettronico, una copia della tariffa nazionale, che deve essere resa visibile a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 13

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dalla medesima data è abrogato il decreto del Ministro della salute 18 agosto 1993, citato in premessa.

Il presente decreto sarà sottoposto al visto del competente organo di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2017

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2017

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2075

ALLEGATO A

(sostituito dall'allegato 1 del D.M. Salute 13 dicembre 2017)

Tabella dei prezzi delle sostanze

Descrizione Prezzo al grammo
A  
Acido acetilsalicilico Euro 0,122
Acido ascorbico Euro 0,059
Acido borico Euro 0,110
Acido citrico Euro 0,038
Acido cloridrico (diluito) Euro 0,012
Acido fosforico Euro 0,050
Acido glutammico Euro 0,062
Acido lattico Euro 0,077
Acido salicilico Euro 0,049
Acido tannico (tannino) Euro 0,195
Acido tartarico Euro 0,071
Acido tricloro-acetico Euro 0,205
Acqua depurata Euro 0,002
Acqua ossigenata 100 vol. - (vedi perossido di idrogeno) Euro 0,007
Acqua ossigenata 10 vol. - (vedi perossido di idrogeno) Euro 0,007
Agar Agar Euro 0,136
Allume Euro 0,038
Aloe polvere Euro 0,101
Altea (radice) polvere Euro 0,034
Altea estratto fluido Euro 0,049
Ammoniaca Euro 0,012
Ammonio carbonato Euro 0,030
Ammonio cloruro Euro 0,037
Ammonio solfoittiolato Euro 0,157
Anice Euro 0,098
Anice stellato (badiana) Euro 0,077
Argento nitrato Euro 2,505
Argento proteinato Euro 1,871
Argilla sterilizzata Euro 0,014
Atropina solfato Euro 31,223
B  
Benzalconio cloruro Euro 1,738
Bergamotto essenza Euro 0,624
Bismuto carbonato basico Euro 0,144
Bismuto nitrato basico (magistero) Euro 0,209
Bismuto gallato basico (sottogallato) Euro 0,273
Bismuto salicilato basico Euro 0,105
Boldo polvere Euro 0,093
Boldo estratto fluido Euro 0,043
Borace Euro 0,041
Burro di cacao Euro 0,045
C  
Caffeina Euro 0,141
Calcio carbonato (precipitato) Euro 0,036
Calcio cloruro (cristalli) Euro 0,060
Calcio fosfato bibasico Euro 0,037
Calcio glicerofosfato Euro 0,237
Calcio idrossido Euro 0,083
Calcio lattato Euro 0,060
Camomilla comune Euro 0,106
Canfora Euro 0,074
Cannabis infiorescenze (D.M.23.03.2017) Euro 9,00
Carbone attivo Euro 0,265
Carbone vegetale Euro 0,034
Cascara estratto secco Euro 0,117
Cedro essenza Euro 0,459
Cellulosa acetoftalato Euro 1,052
Cera bianca Euro 0,045
China rossa corteccia Euro 0,051
China estratto fluido Euro 0,060
Chinidina solfato Euro 1,339
Chinina cloridrato Euro 2,972
Chinina solfato Euro 1,596
Cloroformio Euro 0,034
Codeina fosfato Euro 19,470
Collodio Euro 0,040
D  
Diazepam Euro 4,867
Difenidramina Euro 1,361
E  
Efedrina cloridrato Euro 0,888
Eritromicina Euro 1,256
Etere etilico (anestetico) Euro 0,022
Eucaliptolo Euro 0,252
Eucalipto essenza Euro 0,162
F  
Fenile salicilato Euro 0,415
Fenolo Euro 0,160
Fenolo liquido Euro 0,060
Finocchio essenza Euro 0,297
Frangula estratto secco Euro 0,095
G  
Garofano essenza Euro 0,317
Gelatina Euro 0,073
Genziana estratto fluido Euro 0,061
Genziana tintura Euro 0,060
Ginepro essenza Euro 0,634
Glicerina Euro 0,020
Glicole propilenico Euro 0,039
Glucosio Euro 0,022
Gomma adragante Euro 0,239
Gomma arabica Euro 0,060
Guaiacolo Euro 0,221
I  
Iodio Euro 0,789
Iodoformio Euro 0,498
Ipecacuana estratto fluido Euro 1,478
L  
Lanolina anidra Euro 0,041
Lidocaina Euro 0,490
Lidocaina cloridrato Euro 0,298
Limone essenza Euro 0,183
Lino semi Euro 0,019
Lino farina Euro 0,021
Liquirizia Euro 0,055
Litio carbonato Euro 0,452
M  
Magnesio carbonato Euro 0,033
Magnesio ossido Euro 0,060
Magnesio solfato eptaidrato Euro 0,024
Manna Euro 0,086
Menta (foglie) Euro 0,037
Menta essenza Euro 0,313
Mentolo naturale Euro 0,128
Metile-p-idrossibenzoato Euro 0,205
Metile salicilato Euro 0,091
Metionina Euro 0,125
Morfina cloridrato Euro 8,714
N  
Nadololo Euro 6,048
Naltrexone Euro 22,320
Niaouli essenza (gomenolo) Euro 0,160
Nicotinammide Euro 0,075
O  
Olio di arachidi Euro 0,025
Olio di mandorle dolci Euro 0,026
Olio di oliva Euro 0,028
Olio di ricino Euro 0,016
Olio di sesamo Euro 0,028
Oxazepam Euro 11,000
P  
Pancreatina Euro 0,124
Papaina Euro 0,147
Papaverina cloridrato Euro 1,874
Paracetamolo Euro 0,135
Paraffina solida Euro 0,024
Paraffina liquida Euro 0,020
Perossido di idrogeno 100 vol. Euro 0,007
Perossido di idrogeno 10 vol. Euro 0,007
Pilocarpina cloridrato Euro 18,095
Pino essenza Euro 0,317
Pino gemme Euro 0,050
Piperazina adipato Euro 0,165
Poligala (virginiana radice) Euro 0,062
Poligala estratto fluido Euro 0,061
Polivinilpirrolidone Euro 0,119
Potassio bromuro Euro 0,100
Potassio cloruro Euro 0,044
Potassio ioduro Euro 0,424
Potassio permanganato Euro 0,252
Potassio sulfoguaiacolato Euro 0,144
Procaina cloridrato Euro 0,580
R  
Rabarbaro polvere Euro 0,066
Rabarbaro estratto fluido Euro 0,072
Ratania Euro 0,039
Resorcina Euro 0,216
S  
Saccarina Euro 0,095
Saccarosio Euro 0,022
Senna foglia Euro 0,029
Senna frutti Euro 0,044
Sodio benzoato Euro 0,053
Sodio bicarbonato Euro 0,042
Sodio bromuro Euro 0,169
Sodio citrato Euro 0,052
Sodio cloruro Euro 0,038
Sodio fosfato bibasico Euro 0,022
Sodio glicerofosfato Euro 0,089
Sodio ioduro Euro 0,369
Sodio salicilato Euro 0,055
Sodio solfato anidro Euro 0,025
Sodio solfato decaidrato Euro 0,010
Sodio stearato Euro 0,038
Sodio tiosolfato Euro 0,041
Solfadiazina Euro 0,938
Solfanilammide Euro 0,354
Solfo precipitato (magistero) Euro 0,034
Solfo sublimato (fiori) Euro 0,031
Sorbitolo puro Euro 0,026
Sorbitolo soluzione al 70% Euro 0,021
Spermaceti Euro 0,046
Stearina Euro 0,033
T  
Talco Euro 0,019
Teobromina Euro 0,310
Teofillina Euro 0,231
Terpina idrata Euro 1,812
Timolo Euro 0,254
V  
Valeriana polvere Euro 0,066
Valeriana tintura Euro 0,065
Vaselina bianca Euro 0,023
Z  
Zinco ossido Euro 0,029
Zinco solfato Euro 0,058
Zucchero (v. saccarosio) Euro 0,022
(1)

Il presente allegato è stato sostituito dall'allegato 2 del D.M. Salute 13 dicembre 2017.