
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 3 novembre 2017
G.U.R.S. 24 novembre 2017, n. 51
Disposizioni per la corretta custodia e per la registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione. Norme per la corretta movimentazione di cani e gatti.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la "Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia" conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
Vista la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, concernente la "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo";
Visto l'Accordo del 6 febbraio 2003 Rep. Atti n. 1618/Csr tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di "Benessere degli animali da compagnia e pet-therapy" recepito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, relativa a "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";
Visto il decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2007, n. 7, con il quale è stato approvato il regolamento esecutivo dell'articolo 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 «Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo »";
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 201, concernente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987";
Visto l'Accordo del 24 gennaio 2013, Rep. Atti n. 5/CU, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i comuni e le comunità montane in materia di "Identificazione e registrazione degli animali d'affezione";
Visto il decreto assessoriale n. 2504 del 30 dicembre 2013 di "Recepimento dell'Accordo del 24 gennaio 2013, Rep. Atti n. 5/CU, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i comuni e le comunità montane in materia di «Identificazione e registrazione degli animali d'affezione»";
Viste le linee guida relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione ai sensi dell'Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i comuni e le comunità montane in materia di "Identificazione e registrazione degli animali d'affezione" diramate dal Ministero della salute con la nota prot. n. 11642 del 29 maggio 2014;
Visto il decreto interassessoriale n. 1535 del 22 agosto 2013, concernente "Disposizioni per la semplificazione amministrativa in tema di strutture veterinarie e di prevenzione dei randagismo";
Vista la circolare 17 settembre 2013, n. 1306/prot. 71429, con oggetto "Decreto n. 1535 del 22 agosto 2013 contenente "Disposizioni per la semplificazione amministrativa in tema di strutture veterinarie e di prevenzione del randagismo";
Vista la sentenza della Corte di giustizia europea del 3 dicembre 2015 nella causa n. C-301/14 che ha classificato come movimentazioni commerciali, indipendentemente dal fatto che generino profitto o meno, le movimentazioni di animali oltre i confini nazionali, considerando come attività economica anche il pagamento da parte di una persona che si sia impegnata ad accogliere uno o più animali di una somma che copra in linea di massima le spese sostenute da una associazione che effettua il trasporto;
Ritenuto di dovere estendere tale principio anche alle movimentazioni regionali ed extraregionali di animali oggetto di affidamento anche allo scopo di stabilire l'obbligo della compilazione della documentazione di scorta al fine di consentire la necessaria rintracciabilità delle movimentazioni e degli inserimenti nell'anagrafe degli animali d'affezione;
Visto il decreto interassessoriale dell'8 marzo 2016, concernente "Modifiche ed integrazioni al decreto interassessoriale del 22 agosto 2013 concernente «Disposizioni per la semplificazione amministrativa in tema di strutture veterinarie e di prevenzione del randagismo»";
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 1312 del 23 marzo 2017, con il quale, in esecuzione della delibera della Giunta regionale n. 116 del 15 marzo 2017, è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute;
Considerate le continue segnalazioni di movimentazioni di cani, sia adulti che cuccioli, in partenza dalla Sicilia per alimentare il fenomeno delle adozioni e considerate le non poche evidenze di trasporti in carenza di requisiti dei mezzi, di identificazione degli animali e di idonea documentazione di scorta;
Considerate, altresì, le ricorrenti segnalazioni di strutture di ricovero non autorizzate ai sensi della legge regionale n. 15 del 2000 e delle successive modifiche, ma operanti sotto la surrettizia denominazione di "stalli" o "strutture di pre-affido" in regime di vero e proprio abusivismo in assenza di requisiti strutturali e funzionali e in assenza di una corretta gestione anagrafica e documentale degli animali detenuti e movimentati;
Ritenuto di dovere introdurre la prescrizione dell'applicazione del punto 1 delle linee guida ministeriali relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione oltre che nei casi di trasferimento di animali tra privati, anche nei casi di trasferimento di titolarità dei cani e dei gatti tra rifugi e tra rifugi e soggetti privati sia all'interno della Regione che fuori Regione quando il numero di animali da trasferire è superiore alle due unità;
Ritenuto di dovere stabilire una apposita disciplina autorizzatoria per l'attivazione e la conduzione di strutture già adibite o da adibire alla custodia, anche se temporanea, di cani in numero superiore alle cinque unità, fatta eccezione per i cani dei cacciatori e dei cani delle imprese zootecniche;
Ritenuto, ancora, di dovere introdurre il divieto di movimentare all'interno del territorio regionale e al di fuori della Regione, salvo casi particolari, cuccioli non identificati elettronicamente e di dovere vincolare i trasferimenti dei cani tra le province regionali e il rimanente territorio nazionale a specifici adempimenti di tipo autorizzatorio e di comunicazione nei riguardi del servizio medico veterinario ufficiale;
Ritenuto, inoltre, di dovere stabilire la piena e uniforme applicazione nel territorio regionale delle linee guida in materia di movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione diramate dal Ministero della salute con la sopra richiamata nota prot. n. 11642 del 29 maggio 2014, di dovere rafforzare con più stringenti e tassative previsioni taluni obblighi come quello del divieto di movimentazione di cuccioli non microchippati e di animali non sterilizzati e di dovere integrare con note aggiuntive il modello A allegato alle linee guida concernente la dichiarazione di provenienza degli animali;
Considerata la necessità di dovere stabilire criteri vincolanti per ciò che riguarda i tempi e le modalità di trasporto;
Vista la nota prot. n. 68157 in data 30 agosto 2017, con la quale il Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico di questo Assessorato ha richiesto l'avviso del Ministero della salute circa una serie di misure da adottare nell'ambito di un provvedimento regionale da emanare al fine di regolamentare l'attivazione delle strutture diverse da quelle individuate dall'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 2000 già adibite o da adibire al ricovero, anche temporaneo, di cani;
Vista la nota prot. n. 20710 in data 12 settembre 2017, con la quale il Ministero della salute si è espresso favorevolmente sullo schema di provvedimento, condividendo l'iniziativa e suggerendo di considerare e inserire nell'emanando provvedimento anche gli aspetti sanzionatori;
Ritenuto, pertanto, di dovere adottare disposizioni per la corretta custodia e la registrazione nella anagrafe degli animali d'affezione e norme per la corretta movimentazione di cani e gatti;
Decreta:
Principi generali
1. Per quanto riportato nelle premesse, che qui si intende interamente ripetuto e trascritto, ai fini di una armonica e uniforme applicazione nel territorio della Regione siciliana, per le movimentazioni e le registrazioni nella anagrafe canina della Regione siciliana (A.C.Re.S.), si applicano le linee guida diramate dal Ministero della salute con la nota circolare prot. n. 11642 del 29 maggio 2014 con le integrazioni e gli adempimenti aggiuntivi contenuti nel presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nei casi di trasferimento del possesso di cani e gatti tra privati, tra rifugi e tra rifugi e privati sia all'interno della Regione, tra province diverse, e sia per trasferimenti extraregionali quando il numero degli animali da trasferire è superiore a due unità. Si applicano altresì alla detenzione di cani e gatti presso strutture di ricovero diverse da quelle individuate dall'articolo 11 della legge regionale n. 15 del 2000.
Obblighi e divieti
1. Nei casi di trasferimento del possesso di cani e gatti tra privati, tra rifugi e tra rifugi e privati, sia in ambito regionale tra province diverse che in ambito extraregionale, prima che intervenga la movimentazione e l'affidamento deve essere annotato il passaggio di proprietà in anagrafe attribuendo la titolarità del cane o del gatto all'adottante o alla struttura di ricovero che si fa carico dell'accoglienza dell'animale.
2. E' vietata la movimentazione di animali la cui età sia inferiore a otto settimane in assenza di identificativo e di iscrizione nella anagrafe canina regionale. Casi particolari come quello di cuccioli al seguito della madre devono essere autorizzati caso per caso dal servizio medico veterinario competente.
3. Fatti salvi i casi di trasferimento di animali al seguito del proprietario, che è comunque tenuto a dimostrarne il possesso, è fatto obbligo a chiunque movimenti a qualsiasi titolo cani e gatti all'interno del territorio regionale e tra la Regione e il resto del continente nazionale o extranazionale di rispettare i requisiti indicati nell'allegato alle linee guida ministeriali sopra richiamate.
4. Le movimentazioni di cui ai commi precedenti devono avvenire previa compilazione del Modello A accluso al presente decreto che, in aggiunta alle indicazioni riportate nel corrispondente Modello accluso alle linee guida, contiene informazioni aggiuntive obbligatorie concernenti (i) l'indicazione, nella sezione trasporto, dell'itinerario e dei tempi di spostamento, (ii) l'impegno a comunicare tempestivamente al servizio medico veterinario competente sul luogo di partenza e di destinazione qualunque variazione dell'orario di partenza e/o di arrivo e dell'itinerario e (iii) l'obbligo di informare preventivamente il servizio medico veterinario competente sul luogo di destinazione degli animali.
5. Ai fini del rilascio del Modello A il servizio medico veterinario ufficiale è tenuto ad acquisire la certificazione rilasciata da un medico veterinario attestante l'idoneità degli animali al trasporto in relazione anche alla durata prevista.
6. Per l'emissione del Modello A il servizio medico veterinario ufficiale acquisisce la ricevuta dell'avvenuto pagamento della corrispondente voce del tariffario regionale per le prestazioni medico-veterinarie.
7. Nei casi di affidamento in adozione di cani è fatto assoluto divieto di movimentare o affidare animali non sterilizzati. Eventuali richieste di deroghe all'obbligo della sterilizzazione devono essere motivate e autorizzate dal servizio medico veterinario competente.
Detenzione di cani e gatti in strutture diverse da quelle individuate dall'articolo 11 della legge regionale n. 15 del 2000
1. La detenzione stabile o temporanea a qualsiasi titolo di più di dieci cani deve avvenire presso strutture che abbiano acquisito un nulla osta da parte del servizio medico veterinario della competente azienda sanitaria provinciale a seguito di un sopralluogo per la verifica dei requisiti minimi necessari per assicurare agli animali idonee condizioni di benessere.
2. L'interessato al nulla osta inoltra apposita istanza al servizio medico veterinario che entro dieci giorni dalla ricezione effettua un sopralluogo e, verificati i requisiti minimi necessari per assicurare agli animali idonee condizioni di benessere, emette apposito nulla osta. In carenza dei requisiti minimi il servizio medico veterinario formula prescrizioni scritte assegnando i termini per l'adeguamento.
3. Sulle strutture di cui al comma 1 del presente articolo il servizio medico veterinario assicura la vigilanza veterinaria permanente ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria con la effettuazione di almeno un sopralluogo l'anno.
4. Le strutture di ricovero che ottengono il giudizio di idoneità favorevole vengono registrate sul sistema informativo A.C.Re.S. con la annotazione anche degli estremi del nulla osta del servizio medico veterinario competente.
5. Le strutture che alla scadenza del sesto mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana non abbiano ottenuto il nulla osta del servizio medico veterinario e la conseguente iscrizione in anagrafe sono considerate abusive e in quanto tali sottoposte ad ordinanza sindacale di sgombero. In caso di mancato sgombero entro il termine stabilito, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge e la segnalazione all'autorità giudiziaria, i comuni, anticipando le spese, procedono in forma coatta al trasferimento dei cani in idonee strutture di ricovero autorizzate. Le spese sostenute sono poste a carico dei proprietari delle strutture sgomberate.
6. Le strutture di ricovero di cui al presente articolo non possono ospitare animali in convenzione con le amministrazioni comunali.
7. Fatta eccezione per gli allevamenti professionali e commerciali, per i cacciatori e per le imprese zootecniche, per i quali vige comunque l'obbligo dell'iscrizione degli animali detenuti in anagrafe, gli animali custoditi nelle strutture di cui al presente articolo devono essere sterilizzati a cura e spese del proprietario o del detentore. L'eventuale esonero dall'obbligo della sterilizzazione per uno o più cani può essere concesso dal servizio medico veterinario competente per motivi sanitari o di benessere o a richiesta del proprietario o del detentore che è tenuto a fornire adeguata motivazione scritta e garanzie a proposito della gestione di eventuali cucciolate.
8. Il mancato rispetto dell'obbligo di sterilizzazione da parte dei proprietari o dei detentori dei cani detenuti nelle strutture di cui al presente articolo comporta l'adozione di una ordinanza sindacale recante l'obbligo di provvedere entro un termine stabilito, trascorso il quale i cani saranno prelevati a cura dei comuni e sterilizzati dal servizio medico veterinario negli ambulatori pubblici o nei rifugi sanitari. I costi del trasferimento dei cani e della sterilizzazione sono posti a carico del proprietario.
Sanzioni
1. Le violazioni alle disposizioni del presente decreto, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite con le sanzioni opportunamente aggiornate previste dall'articolo 26 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15.
2. La conduzione di strutture di ricovero in assenza di nulla osta medico veterinario e registrazione nella anagrafe degli animali d'affezione comporta la segnalazione al sindaco per la emissione della ordinanza di sgombero e, ove ricorrano condizioni di maltrattamento, la segnalazione all'autorità giudiziaria.
3. L'accertamento di condizioni di trasporto in assenza delle prescrizioni contenute nel presente decreto, ivi compresa la mancata o incompleta compilazione del Modello A, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal precedente comma 1 e il blocco della movimentazione con il vincolo del rientro presso la sede di partenza. Le stesse sanzioni si applicano nei casi in cui il trasporto avvenga con mezzi non idonei e, nei casi di accertate condizioni di maltrattamento si procede alla segnalazione all'autorità giudiziaria con la eventuale richiesta di sequestro del mezzo.
Pubblicazione
1. Il presente decreto viene trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e al gestore del sito web di questo Assessorato.
2. Viene, altresì, tasmesso al Ministero della salute e alle Aziende sanitarie provinciali della Regione.
Palermo, 3 novembre 2017.
GUCCIARDI