
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 20 dicembre 2017
G.U.R.S. 19 gennaio 2018, n. 4
Integrazione del punto 4) della lettera c) del decreto dell'Assessore regionale per la sanità del 31 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 24 maggio 1997, n. 26, recante: "Approvazione del Progetto regionale: "Tutela della salute mentale".
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.C.M. 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 "Definizione dei Livelli di assistenza";
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante: "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";
Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 14 "Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili";
Visto il Piano della salute 2011-2013, approvato con D.P.R.S. del 18 luglio 2011;
Visto il Piano strategico per la salute mentale approvato con D.A. n. 786 del 27 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 15 giugno 2012, n. 24;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 477 del 23 ottobre 2017, con la quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale ad interim del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico all'ing. Salvatore Giglione;
Visto il D.P.Reg. 29 novembre 2017, recante: "Costituzione del Governo della Regione siciliana - XVII legislatura, preposizione dei singoli Assessori ai vari rami dell'Amministrazione regionale ed attribuzione delle funzioni di Vicepresidente";
Considerato che il punto 4) della lettera c) del decreto dell'Assessore regionale per la sanità del 31 gennaio 1997, recante: "Approvazione del Progetto regionale: "Tutela della salute mentale", prevede testualmente: "una struttura residenziale, con ricettività tendenziale di 3 p.l. ogni 10.000 abitanti, Comunità terapeutica assistita (CTA), ognuna fino ad un massimo di 20 p.l.";
Considerato che tale parametro, essendo riferito alla popolazione residente nel territorio di riferimento del Dipartimento di salute mentale delle aziende sanitarie provinciali, non sempre ha determinato la totale copertura dei moduli nel caso in cui i posti previsti fossero eccedenti i 20 o di converso ha condotto alla realizzazione di strutture da 20 posti letto in ambiti territoriali nei quali i posti assegnati erano talvolta di gran lunga inferiori ai citati 20 p.l.;
Ritenuto che risponda a criteri di ragionevolezza, adeguatezza dell'offerta sanitaria e programmazione sanitaria, esclusivamente nell'ambito di competenza delle singole aziende sanitarie provinciali, consentire che le C.T.A. già esistenti ed operanti in Dipartimenti di salute mentale nei quali il rapporto tra la popolazione residente ed il numero di posti letto non ha consentito di raggiungere la piena dotazione dei posti letto previsti per i moduli, possano, nel caso in cui altro D.S.M. della medesima A.S.P. non abbia (in ragione della popolazione residente) completato i posti letto previsti dallo standard vigente (3 p.l./ 10.000 abitanti) con moduli da 20 p.l., previa specifica valutazione del direttore generale dell'A.S.P. permettere il "trasferimento" dei posti letto dal D.S.M. "saturo" al D.S.M. che ospita strutture che non abbiano saturato i loro moduli da 20 p.l.;
Decreta:
Per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono integralmente richiamate, il punto 4) della lettera c) del decreto dell'Assessore regionale per la sanità del 31 gennaio 1997, recante: "Approvazione del Progetto regionale: "Tutela della salute mentale". E' integrato come sotto indicato:
"Le Comunità terapeutiche assistite in possesso di autorizzazione sanitaria (per un massimo di 20 posti letto), ma accreditate e contrattualizzate con il S.S.R. per un numero di posti letto inferiore possono, previa richiesta al Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico ed al direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale nel cui territorio si trova la C.T.A., incrementare i posti letto fino al massimo consentito dall'autorizzazione sanitaria già posseduta.
I posti letto potranno essere trasferiti eventualmente dai Dipartimenti di salute mentale della stessa Azienda sanitaria provinciale.
I pazienti potranno essere ricoverati in C.T.A. di altri D.S.M. sempre all'interno della stessa Azienda sanitaria provinciale.
Il presente decreto viene notificato al Dipartimento pianificazione strategica per le specifiche valutazioni in ordine agli aspetti economico finanziari e di quelli connessi alla rete ospedaliera e territoriale dell'assistenza. Sarà inoltre trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale della salute ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione in forma integrale.
Palermo, 20 dicembre 2017.
RAZZA