
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.MIPAAF e Turismo 13 agosto 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 18 ottobre 2017
G.U.R.I. 7 febbraio 2018, n. 31
Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi.
TESTO COORDINATO (al D.MIPAAF e Turismo 5 ottobre 2018, n. 9628 e con annotazioni alla data 5 ottobre 2018)
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.MIPAAF e Turismo 13 agosto 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati;
Visto il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;
Visti in particolare gli articoli 3 e 29 del regolamento delegato (UE) 2017/891, che consentono allo Stato membro di adottare norme complementari a quelle del regolamento stesso, per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni, nonchè l'ammissibilità delle misure, delle azioni o delle spese nell'ambito dei programmi operativi;
Visto in particolare anche l'art. 80 del regolamento delegato (UE) 2017/891 che consente ad un'organizzazione di produttori o ad un'associazione di organizzazioni di produttori, di continuare ad attuare il programma operativo in corso fino alla sua scadenza alle condizioni applicabili a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, ovvero a modificarlo per conformarsi ai requisiti del regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento delegato (UE) n. 2017/891 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/892 o a sostituirlo con un nuovo programma operativo;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892, della Commissione del 13 marzo 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 4, che consente di adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche, concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che detta norme in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l'art. 3, comma 1, relativo alle forme giuridiche societarie che le organizzazioni di produttori devono assumere, ai fini del riconoscimento;
Visto il decreto ministeriale 25 settembre 2008, n. 3417, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stata adottata la strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, nonchè la Disciplina ambientale nazionale, in applicazione dell'art. 103-septies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2013, n. 12704, con il quale la Strategia Nazionale 2009-2013 e la relativa Disciplina ambientale sono state prorogate fino al 31 dicembre 2017;
Visto il decreto ministeriale 28 agosto 2014, n. 9084, e successive modifiche, con il quale sono state adottate le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi;
Visto il decreto ministeriale 29 agosto 2017, n. 4969, con il quale è stata adottata la nuova strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi per il periodo 2018-2022;
Considerato che ai sensi dell'art. 2538 del codice civile, per le società cooperative l'apporto di capitale sociale da parte del socio non si traduce in strumento di controllo o dominio abusivo sulla società e, pertanto, soddisfa le prescrizioni sul controllo democratico di cui all'art. 17 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891;
Considerato che il termine del 15 settembre di ogni anno stabilito dall'art. 26 del regolamento (UE) delegato n. 2017/891 per la presentazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per gli anni successivi, coincide con un periodo di intensa attività delle organizzazioni di produttori impegnate nella campagna estiva e che, pertanto è giustificato differire il predetto termine al 30 settembre di ogni anno;
Considerato che il differimento dal 15 al 30 settembre di ogni anno per la presentazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per gli anni successivi, comporta la necessità di differire anche il termine a disposizione delle regioni e delle province autonome per adottare le decisioni di competenza dal 15 dicembre al 31 dicembre, in conformità a quanto stabilito dall'art. 33 del regolamento (UE) delegato n. 2017/891;
Ritenuto necessario adottare le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi in conformità al regolamento delegato (UE) n. 2017/891 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 e abrogare il decreto ministeriale 28 agosto 2014, n. 9084;
Considerato che nella seduta del 27 luglio 2017 la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ha espresso la mancata intesa sul testo del provvedimento;
Ritenuto necessario e urgente attivare la procedura di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di consentire alle organizzazioni di produttori di presentare entro la scadenza del 20 ottobre 2017 i programmi operativi decorrenti dal 1° gennaio 2018;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2017;
Decreta:
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Definizioni
(sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.MIPAAF e Turismo 5 ottobre 2018, n. 9628)
1. Fatte salve le definizioni di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'art. 2 del regolamento delegato (UE) 2017/891, ai fini del presente decreto si intende per:
a) "Ministero": il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
b) "AGEA": l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
c) "Regione": la regione o la provincia autonoma competenti per territorio;
d) "Organismo pagatore": l'Organismo pagatore competente per territorio, riconosciuto ai sensi delle vigenti norme nazionali;
e) "OP", "AOP": rispettivamente le organizzazioni di produttori riconosciute e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute;
f) "Ente caritativo": qualsiasi Organismo riconosciuto e autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 34, par. 4, lettera a), punto i) del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
g) "Regolamento di base": il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
h) "Regolamento delegato": il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione del 23 marzo 2017;
i) "Regolamento di esecuzione": il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione del 23 marzo 2017;
j) "VPC": il valore della produzione commercializzata determinato conformemente agli articoli 22 e 23 del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione del 23 marzo 2017;
k) "intervento": spesa definita e distinta nell'ambito di una azione;
l) "socio non produttore": una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall'art. 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o un produttore aderente all'OP ma che non partecipa alle attività svolte dall'OP nell'ambito del proprio riconoscimento.
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TITOLO II
Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e delle loro associazioni
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Riconoscimento di organizzazioni di produttori
1. Le regioni riconoscono, su richiesta, le OP per prodotti freschi e/o destinati esclusivamente alla trasformazione, di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. La richiesta di riconoscimento è presentata da ciascuna OP, a firma del proprio legale rappresentante, alla Regione nel cui territorio l'OP realizza la maggior parte del valore della produzione commercializzabile calcolata a norma dell'art. 8 del regolamento delegato e in cui deve situare la propria sede operativa effettiva o la sede legale.
3. La domanda di riconoscimento deve essere contemporaneamente inserita nel sistema informativo di cui all'art. 25 del presente decreto.
4. La richiesta di riconoscimento per prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione deve essere contestualmente accompagnata dall'impegno dell'OP a gestire tali prodotti nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura, ovvero di impegni di conferimento definiti dallo statuto e/o dal regolamento dell'OP per il prodotto trasformato dall'OP direttamente o per il tramite di propri aderenti o filiali.
5. Le OP per poter presentare la richiesta di riconoscimento, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:
a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli singoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;
b) società cooperative agricole e loro consorzi;
c) società consortili agricole di cui all'art. 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.
6. Nel caso il riconoscimento venga chiesto per una parte della persona giuridica chiaramente definita nello statuto quale «Sezione OP ortofrutta», i requisiti, i vincoli ed i controlli riguardano esclusivamente la sezione ed i soci che vi aderiscono espressamente. A tal fine nello statuto devono essere presenti apposite clausole che disciplinano la «Sezione OP ortofrutta». La nota integrativa al bilancio deve dare evidenza della gestione separata di tale Sezione. La compagine sociale della parte chiaramente definita è composta da produttori che conferiscono il prodotto o i prodotti per i quali il riconoscimento è richiesto e ha competenza esclusiva sulle decisioni del programma operativo.
7. Le regioni eseguono l'iter istruttorio e comunicano il riconoscimento contestualmente alle OP, al Ministero e all'Organismo pagatore. Allo stesso modo sono comunicate le modifiche alle condizioni di riconoscimento.
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Dimensione minima delle organizzazioni di produttori
1. Ai fini del riconoscimento delle OP, il numero minimo di produttori associati è fissato in misura pari a 15 Se l'organizzazione richiedente il riconoscimento è costituita da soci che sono essi stessi persone giuridiche, il numero minimo di produttori è calcolato in base al numero di produttori associati ad ogni singola persona giuridica, ciascuno costituente una singola azienda, ai quali si estendono i vincoli assunti dalla persona giuridica a cui aderiscono.
2. In deroga al comma 1, il numero minimo di produttori associati è fissato in misura pari a 5 per le OP riconosciute unicamente per funghi e per noci (codice NC 080231 e NC 080232) e per i prodotti di cui ai capitoli NC 09 e NC 12.
3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, il numero minimo di produttori è determinato con riferimento alle effettive persone fisiche.
4. La composizione della compagine sociale, alla data di presentazione della domanda di riconoscimento, è comunicata su base informatizzata utilizzando il sistema informativo di cui all'art. 25. Solo i produttori in regola con la tenuta del fascicolo aziendale sono considerati ai fini del numero minimo.
5. Ai fini del riconoscimento, il valore minimo della produzione commercializzabile, calcolato conformemente all'art. 8 del regolamento delegato, è il seguente:
a) euro 3.500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per un prodotto il cui codice NC inizia con 07 o 08;
b) euro 4.500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per due o più prodotti di cui almeno uno con codice NC che inizia con 07 o 08;
c) euro 200.000,00 se il riconoscimento è chiesto per uno o più prodotti il cui codice NC inizia con 09;
d) euro 500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per uno o più prodotti il cui codice NC inizia con 12 o con la contemporanea presenza di prodotti il cui codice inizia con NC 9 o NC 12.
In deroga alla lettera a) il valore minimo di produzione commercializzabile è di:
a1) euro 1.000.000,00 se il riconoscimento è chiesto per un prodotto il cui codice NC inizia con 0703, 0709 51, 0802, 0804 e per i prodotti dei codici 0805 9000 00, 0807 11 00, 0807 19 00, 0810 9075 30 e 0810 9075 50;
b1) In deroga alla lettera b) il valore minimo di produzione commercializzabile è di euro 1.500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per due o più prodotti di cui alla lettera a1).
Solo i produttori che hanno presentato il fascicolo aziendale sono presi in considerazione ai fini del VPC minimo.
Sono fatti salvi i parametri più alti definiti dalle regioni.
Il valore minimo della produzione commercializzabile è lo stesso indipendentemente dalla circostanza che le OP presentino o meno un programma operativo ai sensi dell'art. 33 del regolamento di base.
6. Rispetto ai presupposti ed ai parametri definiti al comma 5, si applicano le deroghe seguenti:
a) per le richieste di riconoscimento che vertono esclusivamente su prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, i parametri sono ridotti del 30%. A tal fine sono presi in considerazione tutti i produttori che si trovano inseriti nel regime del predetto regolamento alla data di presentazione della domanda di riconoscimento;
b) per la Regione Sardegna i parametri sono ridotti del 25%.
7. Le regioni possono stabilire il valore minimo della produzione commercializzabile ed il numero minimo di soci di una OP ad un livello più elevato rispetto a quello stabilito dal presente decreto, secondo criteri autonomamente definiti, con obbligo di informarne il Ministero e l'AGEA.
8. Per un dato prodotto, il riconoscimento può essere richiesto in via esclusiva per la commercializzazione sul mercato del fresco. In tal caso, l'eventuale quota di tale prodotto inviata alla trasformazione industriale non concorre a determinare i parametri minimi per il riconoscimento e l'OP, può, per il medesimo prodotto, aderire ad altra OP riconosciuta per il prodotto destinato alla trasformazione.
9. Un produttore può aderire, per un prodotto, ad una sola OP. Tuttavia se un prodotto è utilizzabile anche per la trasformazione industriale, i produttori possono aderire a due OP diverse, una per il prodotto fresco e l'altra per il prodotto destinato alla trasformazione.
10. Le piante aromatiche commercializzate in vaso rientrano nell'oggetto del riconoscimento a condizione che siano destinate esclusivamente al consumo alimentare diretto.
11. Il valore della produzione deve essere comprovato da documentazione contabile.
12. Le OP possono includere nel VPC il valore dei «sotto-prodotti», come definiti all'art. 2, lettera l) del regolamento delegato.
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.MIPAAF e Turismo 13 agosto 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Organizzazioni di produttori transazionali e associazioni di organizzazioni di produttori transnazionali
1. Le OP che associano produttori con aziende situate in altri Stati membri, possono conteggiare il valore della produzione di tali aziende nel valore della produzione commercializzabile qualora essa rappresenti almeno il 5% del VPC necessario al riconoscimento dell'OP. Le regioni, ove ricorra tale condizione, riconoscono all'OP, su sua richiesta, lo status di organizzazione di produttori transazionale ed ad essa si applicano le disposizioni dell'art. 14 del regolamento delegato.
2. Le AOP che associano una o più OP riconosciute in altri Stati membri, possono chiedere alla regione il riconoscimento dello status di associazione di organizzazioni di produttori transazionale ed ad essa si applicano le disposizioni dell'art. 21 del regolamento delegato.
3. La regione dove ha sede l'OP transazionale o la AOP transazionale e il rispettivo organismo pagatore competente, provvedono direttamente alla collaborazione amministrativa con gli altri Stati membri per gli aspetti elencati all'art. 14, paragrafo 3 e all'art. 21, paragrafo 3 del regolamento delegato.
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.MIPAAF e Turismo 13 agosto 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Deroghe alla commercializzazione diretta da parte dell'OP
(sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.MIPAAF e Turismo 5 ottobre 2018, n. 9628)
1. Ai sensi dell'art. 12, paragrafo 1, lettera a) del regolamento delegato, l'OP può autorizzare i soci produttori a vendere al consumatore finale, per il suo fabbisogno personale, direttamente o al di fuori della propria azienda, una parte del volume della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento.
2. Ai sensi dell'art. 12, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento delegato, l'OP può autorizzare i soci produttori a commercializzare essi stessi o tramite altra organizzazione di produttori appositamente designata, una quantità di prodotto marginale o i prodotti che per caratteristiche intrinseche, ovvero per la loro limitata produzione, non rientrano di norma nelle attività commerciali della loro organizzazione.
3. L'OP definisce nel proprio statuto o nel regolamento interno le condizioni per la concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2. Le deroghe sono concesse dall'OP in forma scritta e su richiesta motivata del socio.
4. La produzione di qualsiasi socio produttore commercializzata in base alle deroghe di cui ai commi 1 e 2, non può complessivamente superare il 25% del volume della produzione del socio per l'anno considerato.
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.MIPAAF e Turismo 13 agosto 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Esternalizzazione
1. Le OP in conformità con l'art. 13 del regolamento delegato e l'art. 155 del regolamento di base, possono esternalizzare a soggetti terzi, soci e filiali diverse da quelle di cui all'art. 22, paragrafo 8, del regolamento delegato, una parte delle loro attività.
2. L'attività di commercializzazione può essere esternalizzata entro il limite del 40% del VPC del periodo di riferimento utilizzato per il calcolo del Fondo di esercizio dell'anno considerato, relativamente ai prodotti oggetto del riconoscimento conferiti dai propri soci produttori.
3. In caso di applicazione del comma 2, la fatturazione del prodotto resta di competenza dell'OP.
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.MIPAAF e Turismo 13 agosto 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Delega della fatturazione
1. Nell'ambito della commercializzazione diretta di un dato anno, le regioni possono autorizzare le OP che ne fanno richiesta, a consentire loro di far emettere le fatture di vendita ai propri soci produttori, per una quota non superiore al 20% del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento contabile precedente, riferita ai prodotti oggetto di riconoscimento, utilizzata per il calcolo del fondo di esercizio dell'anno considerato.
2. L'eventuale valore della produzione commercializzata eccedente la predetta percentuale, sarà escluso dal VPC dell'OP sia ai fini della determinazione degli aiuti, sia ai fini del rispetto dei criteri di riconoscimento.
3. Le OP che intendono avvalersi della possibilità di delegare l'emissione delle fatture, devono presentare la richiesta alla regione contemporaneamente alla presentazione del programma operativo o della modifica per l'annualità successiva.
4. La regione assume una decisione entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, dandone comunicazione, oltre che alla OP, anche al Ministero e all'organismo pagatore competente.
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.MIPAAF e Turismo 13 agosto 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori
1. Le AOP possono chiedere di essere riconosciute ai sensi dell'art. 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per i medesimi prodotti oggetto del riconoscimento delle OP socie.
2. Le AOP devono assumere una delle forme societarie di cui all'art. 2, comma 4 e sono costituite da almeno due OP riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5.
3. La richiesta di riconoscimento è presentata alla regione nel cui territorio l'insieme delle OP aderenti realizza la maggior parte del VPC e in cui la AOP deve stabilire la propria sede operativa effettiva o legale.
4. La domanda di riconoscimento deve essere contemporaneamente anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 25.
5. Una persona fisica o giuridica che non sia riconosciuta come OP può essere socia di una AOP, con i limiti di cui all'art. 20, paragrafo 2 del regolamento delegato. Le predette persone fisiche o giuridiche, in ogni caso, non possono partecipare al voto per le decisioni relative all'eventuale costituzione ed utilizzazione del fondo di esercizio della AOP e non possono detenere complessivamente, più del 10% dei diritti di voto e possedere più del 10% delle quote o del capitale della AOP.
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.MIPAAF e Turismo 13 agosto 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Soci non produttori
(sostituito dall'art. 1, comma 3, del D.MIPAAF e Turismo 5 ottobre 2018, n. 9628)
1. I soci non produttori non possono rappresentare, complessivamente, più del 10% dei diritti di voto dell'OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP.
2. Il comma 1 non si applica ove lo statuto dell'OP preveda espressamente l'esclusione dei soci non produttori dalla composizione degli organi sociali e da qualsiasi decisione inerente il riconoscimento e le attività ad esso legate.
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.MIPAAF e Turismo 13 agosto 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Controllo democratico delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni
1. Le OP e le AOP assicurano il rispetto del principio del controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento, in conformità con l'art. 17 del regolamento delegato.
2. A tal fine, nel caso di OP, gli statuti o i regolamenti interni devono prevedere che un produttore non può detenere più del 35% dei diritti di voto e più del 49% delle quote societarie o del capitale. Qualora un produttore, persona fisica o giuridica, sia detentore di quote in persone giuridiche aderenti alla medesima OP, il controllo sui voti espressi dallo stesso direttamente e indirettamente tramite le società alle quali aderisce, non può superare la percentuale del 35% del totale di voto mentre le quote societarie o il capitale detenuti direttamente e indirettamente tramite le società alle quali aderisce, non possono superare la percentuale del 49% del totale.
3. Nel caso di OP costituite da solo due soci produttori persone giuridiche e nel caso di AOP, la percentuale massima dei diritti voto, delle quote societarie o del capitale di ciascun socio produttore o di ciascuna OP, non potrà superare il 50%.
4. Nel caso di OP costituite da due soci produttori di cui uno è persona giuridica, il limite del 35% si applica al socio produttore non persona giuridica.
5. Per le OP e le AOP che alla data del 17 maggio 2014 hanno in corso il programma operativo, il vincolo concernente la percentuale massima delle quote societarie, dovrà essere rispettato a decorrere dalla conclusione dell'ultima annualità del programma operativo.
6. I commi da 2 a 4 non si applicano alle OP e alle AOP costituite in forma di società cooperative agricole e ai loro consorzi.
7. Quando una OP è costituita come parte chiaramente definita di una persona giuridica, le clausole statutarie di cui all'art. 2, comma 6, prevedono espressamente che la persona giuridica non ha nessun potere per modificare, approvare o respingere le decisioni dell'OP.
8. Fatti salvi i commi 2, 3 e 4 le OP non possono essere società controllate ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 3 del codice civile.
9. Per ogni deliberazione degli organi statutari, deve essere redatto il foglio delle presenze con le firme dei partecipanti.
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.MIPAAF e Turismo 13 agosto 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Periodo minimo di adesione
1. La durata minima dell'adesione di un produttore, aderente sia direttamente che tramite altro organismo associativo ad una OP, non può essere inferiore ad un anno.
2. In caso di presentazione di un programma operativo, nessun produttore può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP.
3. La richiesta di recesso viene comunicata per iscritto all'OP con un termine di preavviso massimo di sei mesi, termine entro cui l'OP assume una decisione. Fatto salvo il comma 1, il recesso, se accolto, acquista efficacia dalla conclusione dell'esercizio finanziario in corso.
L'OP che accoglie il recesso, rilascia su richiesta del socio, la documentazione necessaria a consentire l'eventuale adesione del socio ad altra OP prima del termine di presentazione del programma operativo o della modifica per l'anno successivo.
4. La richiesta di recesso può essere limitata anche a uno o più prodotti tra quelli per cui il socio aderisce all'OP, qualora sia consentito dallo statuto dell'OP o dal regolamento interno.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle norme statutarie delle società aderenti ad una OP.
6. Il socio escluso dall'OP per inadempienze gravi verso le disposizioni statutarie applicative della regolamentazione sull'OCM del settore ortofrutticolo, potrà aderire ad altra OP o essere riconosciuto come OP se persona giuridica, solo a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell'espulsione.
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.MIPAAF e Turismo 13 agosto 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Fusioni e riorganizzazioni
1. Ai sensi dell'art. 15 del regolamento delegato, per fusione tra OP si intende l'unificazione in una unica entità, nella forma ritenuta più idonea dai due o più soggetti interessati, sulla base di una delle seguenti opzioni:
a) scioglimento e contestuale ricostituzione di un nuovo soggetto. In tale ipotesi, le OP che si fondono perdono il riconoscimento e il nuovo soggetto deve essere riconosciuto ex novo;
b) fusione per incorporazione. In siffatta ipotesi, l'OP incorporata perde il riconoscimento, che viene mantenuto, se ne sussistono le condizioni, dall'OP incorporante, alla quale viene assegnato un nuovo codice identificativo.
2. La nuova entità subentra nei diritti e negli obblighi dell'organizzazione o delle organizzazioni di produttori che si sono fuse. Gli eventuali programmi operativi possono essere immediatamente fusi o portati avanti in parallelo non oltre il 1° gennaio dell'anno successivo alla fusione.
3. Il comma 1 si applica anche alle fusioni di AOP.
4. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione interna, una OP può fondersi per incorporazione in una società ad essa aderente che in quanto soggetto incorporante, dovrà preventivamente chiedere ed ottenere il riconoscimento.
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.MIPAAF e Turismo 13 agosto 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Filiali controllate per almeno il 90%
1. Alle filiali costituite in una delle forme societarie di cui all'art. 2, comma 5, le cui quote o capitale sono detenute per almeno il 90% dalle OP o AOP, possono applicarsi le specifiche condizioni previste dal regolamento delegato e dal regolamento di esecuzione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dai citati regolamenti e dal presente decreto su richiesta della/e OP o AOP che ne detengono le quote o il capitale.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, costituisce requisito necessario la distinzione tra il rappresentante legale della OP o AOP e il rappresentante legale della filiale.
3. I requisiti sono accertati dalla regione dove è riconosciuta la OP o AOP che detiene la maggiore percentuale di quote o di capitale o a parità di condizioni, dalla regione che riceve la domanda.
4. Al controllo del 90% della filiale possono concorrere, i soci produttori della OP ove la regione ravvisi che ciò contribuisca al conseguimento degli obiettivi elencati all'art. 152, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
5. Le regioni comunicano al Ministero e all'organismo pagatore gli accertamenti con esito positivo.
6. Negli organi sociali o gestionali della filiale deve essere garantita la presenza di rappresentanti delle OP.
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.MIPAAF e Turismo 13 agosto 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Elenco nazionale
1. Il Ministero cura l'elenco nazionale delle OP e delle AOP e lo pubblica sul sito internet istituzionale.
2. Il Ministero cura l'elenco nazionale delle filiali che soddisfano il requisito del 90% di cui all'art. 22, paragrafo 8, del regolamento delegato.
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.MIPAAF e Turismo 13 agosto 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.MIPAAF e Turismo 13 agosto 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Periodo di riferimento, Fondo di esercizio e Valore della produzione commercializzata
(modificato dall'art. 1, comma 4, del D.MIPAAF e Turismo 5 ottobre 2018, n. 9628)
1. Il periodo di riferimento corrisponde all'ultimo esercizio contabile approvato precedente alla data di presentazione del programma operativo.
2. Il fondo di esercizio previsto dall'art. 32 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è calcolato sulla base del VPC riferito alla compagine sociale comunicata al momento della presentazione del programma operativo e presente al primo gennaio dell'anno successivo.
3. Il fondo di esercizio è gestito mediante un conto corrente dedicato destinato esclusivamente a tutte le operazioni finanziarie inerenti il programma operativo, al fine anche di consentire agli organi di controllo e revisori esterni l'agevole identificazione e verifica delle entrate e delle uscite.
4. Entro il 15 febbraio di ogni anno le OP comunicano alle regioni e all'organismo pagatore attraverso il portale SIAN:
a) la compagine sociale presente al 1° gennaio dello stesso anno;
b) la compagine sociale presente nel periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno precedente.
5. In caso di applicazione del paragrafo 8 dell'art. 22 del regolamento delegato, il valore della produzione commercializzata proveniente dalle OP e/o AOP che controllano la filiale, deve essere maggioritario rispetto al valore della produzione commercializzata proveniente da soggetti diversi dalle stesse OP e/o AOP.
6. Le regioni hanno facoltà di chiedere alle OP e alle AOP di ottenere la certificazione per il VPC, riassunto sulla base dello schema di prospetto riportato al capitolo 12.1 dell'allegato al presente decreto, ai sensi della vigente normativa in materia contabile. Tale certificazione può essere inserita nella nota integrativa al bilancio o presentata separatamente al più tardi in allegato alla domanda di aiuto a saldo.
7. Il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento se non verificato dalla regione nel contesto dell'istruttoria per l'approvazione del programma operativo, è verificato dall'organismo pagatore al più tardi unitamente all'esame della domanda di aiuto presentata ai sensi dell'art. 9 del regolamento di esecuzione.
8. Solo i produttori in regola con la tenuta del fascicolo aziendale sono considerati ai fini del calcolo del VPC.
9. Qualora l'esito della verifica svolta successivamente all'approvazione del programma operativo comporti una riduzione del VPC dichiarato, il fondo di esercizio approvato viene ridotto di conseguenza e applicata la sanzione di cui all'art. 61, paragrafo 3, del regolamento delegato.
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.MIPAAF e Turismo 13 agosto 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Programmi operativi e loro modifiche
(sostituito dall'art. 1, comma 5, del D.MIPAAF e Turismo 5 ottobre 2018, n. 9628)
1. La domanda per l'approvazione del programma operativo poliennale è presentata alla regione ove l'OP risulta riconosciuta, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di realizzazione del programma stesso, completa degli allegati tecnici. Entro il successivo 31 ottobre la domanda deve essere anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 25. (1)
2. La domanda di modifica dei programmi operativi poliennali, prevista dall'art. 34 del regolamento delegato relativamente agli anni successivi, è presentata alla regione competente entro il 30 settembre di ciascun anno completa degli allegati tecnici. Entro il successivo 31 ottobre la domanda deve essere anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 25. (1)
3. Le modifiche concernenti gli anni successivi, di cui al comma 2, concernono, in particolare:
a) la modifica del contenuto del programma operativo pluriennale;
b) la modifica degli obiettivi, con l'introduzione di uno o più nuovi obiettivi, oppure l'eliminazione di uno preventivamente approvato;
c) la predisposizione del programma esecutivo annuale per l'anno successivo e l'adeguamento del fondo di esercizio;
d) la modifica della durata del programma pluriennale, che può essere esteso fino alla durata massima di cinque anni, o ridotto fino al periodo minimo di tre anni.
4. Le regioni, svolte le opportune verifiche, assumono specifica decisione in merito ai programmi operativi poliennali e alle modifiche per l'anno successivo, rigettandoli o approvandoli, eventualmente previo loro adeguamento e comunicano al più tardi entro il 31 dicembre la decisione in questione all'OP e all'Organismo pagatore, anche per posta elettronica certificata, unitamente all'entità del fondo di esercizio approvato per l'anno successivo.
5. Per motivi debitamente giustificati, le regioni possono chiedere al Ministero di rinviare dal 31 dicembre fino al 20 gennaio dell'anno successivo, il termine per l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per l'anno successivo.
6. La domanda di modifica dell'annualità in corso, prevista dall'art. 34, paragrafo 2, primo comma, del regolamento delegato, deve essere presentata al più tardi entro il 15 settembre di ciascun anno, inclusi gli allegati tecnici, ed inserita nel sistema informativo di cui all'art. 25, entro il 1° ottobre. Per giustificati motivi le regioni possono autorizzare una seconda modifica da presentare entro il 30 giugno. Se del caso, una distinta modifica può essere presentata per implementare il programma operativo ai fini dell'accesso all'aiuto nazionale aggiuntivo.
7. In deroga al comma 6, le specifiche modifiche necessarie ad attivare tempestivamente azioni di prevenzione e gestione delle crisi possono essere presentate secondo le esigenze e in qualsiasi momento nel corso dell'anno.
8. Si ha modifica in corso d'anno quando si effettua:
a) inserimento o sostituzione di nuove misure, azioni o interventi diversi da quelli di cui al comma 12;
b) attuazione parziale dei programmi, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera c). In nessun caso l'attuazione parziale può comportare la riduzione di oltre il 50% della spesa complessiva approvata per l'annualità in corso;
c) modifica dell'importo di spesa di una misura che eccede il 20% dell'importo approvato della misura stessa;
e) modifica del VPC a seguito di riscontro di errori palesi e conseguente variazione del Fondo di esercizio;
f) aumento dell'importo del fondo di esercizio fino a un massimo del 25% dell'importo inizialmente approvato, con riferimento al VPC indicato nel provvedimento di approvazione dell'esecutivo annuale. La percentuale in aumento, può essere elevata secondo necessità in caso di fusioni di OP con contemporanea fusione dei rispettivi programmi operativi. L'aumento del fondo di esercizio non determina un aumento dell'eventuale AFN approvato dalla Commissione europea.
9. Le modifiche di cui al comma 8 devono essere preventivamente approvate. Tuttavia, limitatamente agli interventi, le OP possono, sotto la propria responsabilità e previa immediata comunicazione alla regione, dare corso alle modifiche richieste prima di avere ricevuto la preventiva approvazione.
10. Le regioni, applicando le disposizioni del capitolo 15 dell'allegato al presente decreto, valutano le motivazioni, il contenuto delle modifiche e la documentazione di supporto e adottano una decisione finale entro tre mesi dalla presentazione completa della richiesta di modifica, e comunque entro il 20 gennaio dell'anno successivo.
11. Le modifiche in corso d'anno non possono riguardare gli interventi già segnalati e controllati dall'Organismo pagatore con esito negativo. Tali interventi non possono essere esclusi dalla rendicontazione delle spese.
12. Nell'ambito di una azione già approvata, gli interventi per i quali sono stabiliti valori massimi ed importi forfettari possono essere modificati nei limiti di cui al comma 8, lettera c), senza la preventiva approvazione a condizione che l'OP ne dia comunicazione alla regione e all'Organismo pagatore per l'effettuazione dei controlli previsti in fase esecutiva. Tutti i casi diversi dai predetti e da quelli di cui al comma 8 sono considerati variazioni di spesa e devono essere comunque comunicati alla regione e all'Organismo pagatore. Le predette variazioni rientrano nell'approvazione delle modifiche di cui al comma 6 o, qualora intervengano successivamente ad esse, sono valutate dall'Organismo pagatore in fase di rendicontazione dell'annualità.
Per la proroga dei termini di presentazione dei programmi, di cui al presente comma, presentati nel 2018, si rimanda all'art. 3, comma 1, del D.MIPAAF e Turismo 5 ottobre 2018, n. 9628.
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.MIPAAF e Turismo 13 agosto 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Programmi operativi delle AOP
1. Le AOP, su delega delle OP aderenti, possono presentare alla regione in cui sono riconosciute:
a) un programma operativo totale, composto dall'insieme delle azioni individuate nei programmi operativi delle OP aderenti ma da esse non realizzate, o
b) un programma operativo parziale, composto da una parte delle azioni individuate nei programmi operativi delle OP aderenti, ma da esse non realizzate.
2. In presenza di un programma operativo parziale di una AOP, le OP aderenti presentano alla regione il programma operativo completo di tutte le azioni e relativi costi, con l'indicazione di quelle la cui realizzazione è stata delegata alla AOP.
3. Il programma operativo totale della AOP riporta, in sezioni distinte, gli obiettivi, le misure, le azioni e gli interventi individuati da ciascuna OP. Gli obiettivi e i limiti previsti dal regolamento di base, dal regolamento delegato e dal regolamento di esecuzione, devono essere soddisfatti per ciascuna OP.
4. Le AOP che presentano un programma operativo totale o parziale, possono costituire un fondo di esercizio finanziato con i contributi delle OP aderenti e dell'Unione europea e gestito tramite un conto corrente dedicato. Il contributo dell'Unione europea è concesso a condizione che il programma operativo totale o parziale presentato, sia dalla stesse gestito e attuato.
5. Le AOP possono, altresì, essere delegate dalle loro OP a presentare in loro nome e per loro conto, i programmi operativi e le eventuali modifiche, nonchè le richieste di anticipazione, di acconto parziale e di saldo. In tal caso le AOP svolgono il ruolo di unico interlocutore per le amministrazioni interessate.
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.MIPAAF e Turismo 13 agosto 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Domande di aiuto
1. Le richieste di aiuto o di saldo di cui all'art. 9 del regolamento di esecuzione sono presentate all'organismo pagatore entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma, utilizzando la funzionalità informatica indicata dall'organismo pagatore.
La richiesta di aiuto deve essere corredata da tutti i documenti elencati al paragrafo 2 del predetto art. 9 e dagli eventuali documenti aggiuntivi richiesti dall'organismo pagatore.
Le domande presentate oltre il predetto termine, possono essere accolte alle condizioni stabilite al paragrafo 4 dello stesso art. 9 del regolamento di esecuzione, se l'organismo pagatore giudica valide le giustificazione dell'organizzazione di produttori.
2. Le richieste di anticipo di cui all'art. 11 del regolamento di esecuzione sono presentate all'organismo pagatore ogni quattro mesi in gennaio, maggio e settembre.
3. Le richieste di pagamento parziale di cui all'art. 12 del regolamento di esecuzione sono presentate all'organismo pagatore due volte l'anno e precisamente in maggio e in ottobre.
4. Le AOP delegate dalle OP aderenti a presentare le domande di aiuto in applicazione del comma 5 dell'art. 16, riversano l'aiuto ricevuto alle OP entro 15 giorni lavorativi.
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.MIPAAF e Turismo 13 agosto 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Aiuto finanziario nazionale
(sostituito dall'art. 1, comma 6, del D.MIPAAF e Turismo 5 ottobre 2018, n. 9628)
1. Le regioni, ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori è inferiore al 20% dell'intera produzione ortofrutticola regionale, possono chiedere al Ministero l'attivazione della procedura per la concessione dell'aiuto finanziario nazionale di cui all'art. 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013, da aggiungere al fondo di esercizio delle OP.
2. L'aiuto è concesso alle OP che ne fanno richiesta, relativamente alla produzione ottenuta nelle regioni di cui al comma 1.
3. A decorrere dall'anno 2019 potranno beneficiare dell'aiuto finanziario nazionale le OP il cui VPC medio ottenuto nella regione considerata nei tre esercizi sociali precedenti l'anno in cui è presentata la domanda di aiuto, si è incrementato di almeno il 3% rispetto al VPC medio del triennio che si conclude con il penultimo esercizio sociale antecedente l'anno di presentazione della domanda di aiuto.
4. Le AOP che realizzano un programma operativo totale, chiedono l'aiuto per conto delle OP interessate.
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.MIPAAF e Turismo 13 agosto 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.MIPAAF e Turismo 13 agosto 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Misure applicabili
(sostituito dall'art. 1, comma 7, del D.MIPAAF e Turismo 5 ottobre 2018, n. 9628)
1. Al fine di prevenire e gestire le crisi che sopravvengono sui mercati ortofrutticoli, le OP e le AOP possono inserire nei programmi operativi una o più delle seguenti azioni:
a) investimenti che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato;
b) promozione e comunicazione, a titolo di prevenzione o durante il periodo di crisi;
c) reimpianto di frutteti quando si rende necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dell'autorità regionale competente;
d) ritiro dal mercato;
e) assicurazione sulle perdite commerciali subite dall'organizzazione di produttori per calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie;
f) sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione e contributi finanziari per ricostituire i fondi di mutualizzazione;
g) fornitura di servizi di orientamento (coaching) ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori.
2. In presenza di condizioni di particolare gravità, il Ministero, sentite le regioni, può eccezionalmente autorizzare la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta degli ortofrutticoli.
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.MIPAAF e Turismo 13 agosto 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Destinazione dei prodotti ritirati dal mercato
(sostituito dall'art. 1, comma 8, del D.MIPAAF e Turismo 5 ottobre 2018, n. 9628)
1. I prodotti ritirati, possono avere le seguenti destinazioni:
a) distribuzione gratuita a opere di beneficienza o enti caritativi, ai sensi dell'art. 34, paragrafo 4, lettera a), punto i) del regolamento (UE) n. 1308/2013;
b) realizzazione di biomasse a fini energetici;
c) alimentazione animale;
d) trasformazione industriale no food, ivi compresa la distillazione in alcool;
e) biodegradazione o compostaggio.
2. Le destinazioni di cui alla lettera e) del comma 1, sono consentite solo qualora l'OP o la AOP dimostri all'Organismo pagatore l'impossibilità a ricorrere alle altre destinazioni.
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.MIPAAF e Turismo 13 agosto 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Ritiri destinati alla beneficienza
(sostituito dall'art. 1, comma 9, del D.MIPAAF e Turismo 5 ottobre 2018, n. 9628)
1. Ai prodotti ritirati dal mercato e destinati alla distribuzione gratuita, si applica il paragrafo 4, lettera a), punto i) dell'art. 34 del regolamento di base solo se conferiti ad enti caritativi riconosciuti secondo la legislazione nazionale e regionale in materia, accreditati dagli organismi pagatori secondo criteri stabiliti da AGEA ed iscritti nell'elenco nazionale tenuto dalla medesima Agenzia.
2. AGEA realizza il portale informatico per la gestione e il monitoraggio delle operazioni di ritiro dal mercato di cui al comma 1 e l'attuazione di quanto previsto all'art. 46, paragrafo 2 del regolamento delegato in merito alla collaborazione tra le OP e gli enti caritativi riconosciuti.
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.MIPAAF e Turismo 13 agosto 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.MIPAAF e Turismo 13 agosto 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Controlli
1. Le regioni, effettuano i controlli per:
a) la concessione del riconoscimento delle OP e delle AOP;
b) l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche;
c) il mantenimento dei requisiti necessari al riconoscimento delle OP e delle AOP che non attuano un programma operativo e,
d) il mantenimento dei requisiti necessari al riconoscimento delle OP e delle AOP che attuano un programma operativo, ove ritenuto necessario.
2. Gli organismi pagatori effettuano i controlli per l'accertamento:
a) della corretta attuazione dei programmi operativi, come approvati dalle regioni, anche a seguito delle modifiche in corso d'anno;
b) della correttezza delle spese sostenute e di ogni condizione necessaria al pagamento degli aiuti, tra cui il mantenimento dei requisiti necessari al riconoscimento.
Sono altresì di competenza degli organismi pagatori, i controlli di primo e secondo livello sulle operazioni di ritiro dei prodotti dal mercato, di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione. I controlli di secondo livello sono svolti anche presso i destinatari dei prodotti ritirati.
L'AGEA, anche sulla base delle indicazioni fornite dagli organismi pagatori attraverso il portale informatico di cui all'art. 21 e dell'interscambio delle comunicazioni di cui al comma 4 del presente articolo, definisce le regole di buona prassi e le linee guida operative, ai fini del coordinamento e dell'armonizzazione delle procedure per la definizione da parte degli organismi pagatori delle analisi di rischio e per l'effettuazione dei controlli di propria competenza.
3. Le regioni e gli organismi pagatori si comunicano a vicenda, anche attraverso il SIAN, i programmi dei controlli disposti e gli esiti dei controlli svolti in applicazione delle rispettive competenze.
4. Le regioni e gli organismi pagatori definiscono l'analisi dei rischi per l'esecuzione di controlli di propria competenza, sulla base degli specifici elementi dati in merito dal regolamento delegato e dal regolamento di esecuzione, nonchè su altri elementi ritenuti necessari.
5. Ogni operazione di controllo amministrativo o in loco deve essere documentata con verbali, annotazioni sui documenti ed ogni altro dato e/o elemento che consenta la tracciabilità e l'evidenza del controllo. In particolare, per i controlli in loco il verbale deve contenere gli elementi minimi indicati all'art. 28 del regolamento di esecuzione e deve essere obbligatoriamente controfirmato da un rappresentante dell'OP o della AOP.
6. Le regioni e gli organismi pagatori assicurano il rispetto delle condizioni di cui all'art. 34, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione.
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.MIPAAF e Turismo 13 agosto 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Autorità incaricata delle comunicazioni
1. L'AGEA è designata quale unica autorità responsabile dell'adempimento degli obblighi di comunicazione verso la Commissione europea, in attuazione dell'art. 77 del regolamento delegato, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali, ai sensi dell'art. 54 del regolamento delegato;
b) prezzi alla produzione degli ortofrutticoli rilevati nei mercati rappresentativi elencati nell'allegato al presente decreto, ai sensi dell'art. 55 del regolamento delegato;
c) prezzi e quantitativi dei prodotti importati da paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione rappresentativi ai sensi dell'art. 74 del regolamento delegato.
2. Le regioni e province autonome comunicano all'AGEA, secondo le modalità e i termini definiti dalla medesima in conformità alle disposizioni recate dalla Strategia Nazionale, le informazioni di propria competenza necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione verso la Commissione europea.
Le modalità e i termini definiti da AGEA concernono anche l'acquisizione dei dati sul valore della produzione commercializzata da ciascun gruppo dei produttori o organizzazioni di produttori non riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, che ricevono un aiuto sotto l'art. 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013, per ciascuno dei cinque anni per i quali l'aiuto è concesso.
3. L'AGEA trasmette copia delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera a), al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.MIPAAF e Turismo 13 agosto 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Informatizzazione delle informazioni
1. All'interno del SIAN sono rese disponibili da AGEA apposite funzionalità, alle quali hanno accesso, per quanto di rispettiva competenza, gli organismi pagatori, le regioni, il Ministero, le OP/AOP e loro organismi di rappresentanza, per ottemperare agli obblighi di informazione monitoraggio e controllo previsti dalla Strategia Nazionale.
2. Le funzionalità telematiche del SIAN e le relative modalità di implementazione e aggiornamento sono definite dall'AGEA con propri provvedimenti, in accordo con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome.
3. Le OP e le AOP, inseriscono per via telematica nel sistema informativo:
a) le compagini sociali;
b) le domande di riconoscimento inviate alle regioni;
c) le domande di approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche, inviate alle regioni;
d) le domande di aiuto, comprese anche quelle relative agli anticipi e acconti, inviate agli organismi pagatori.
4. Fatto salvo quanto previsto all'art. 9, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione, sono rigettate le domande non completate o presentate successivamente alla decorrenza dei termini prescritti.
5. Le regioni e gli organismi pagatori, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, inseriscono nel SIAN le informazioni inerenti il riconoscimento delle OP e delle AOP, l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche, nonchè l'importo degli aiuti approvati, rendicontati, ammessi ed erogati.
In caso di fusioni dovrà essere assicurata la tracciabilità delle informazioni relative alle situazioni pregresse delle OP coinvolte.
6. L'inserimento nel SIAN delle informazioni in possesso delle regioni e degli organismi pagatori che utilizzano un proprio sistema informativo è effettuato per mezzo di apposite procedure di interscambio dei dati. In ogni caso tale inserimento è completato negli stessi termini di cui ai commi precedenti.
7. I dati e le informazioni nel portale SIAN, richiesti dalla normativa comunitaria per la redazione della relazione annuale di cui all'art. 54, lettera b), del regolamento delegato, sono resi disponibili dalle OP, dalle AOP, dalle regioni e dagli organismi pagatori, per quanto di rispettiva competenza.
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.MIPAAF e Turismo 13 agosto 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Sanzioni
1. Le sanzioni amministrative stabilite alla Sezione 3 del regolamento delegato, nonchè le altre eventuali stabilite dai regolamenti comunitari, sono applicate dalle regioni e dagli organismi pagatori, ciascuno per gli aspetti di pertinenza secondo quanto stabilito dai regolamenti stessi.
2. Ove sussistono le condizioni per l'applicazione di sanzioni nazionali ai sensi dell'art. 76 del regolamento delegato, le amministrazioni competenti procedono secondo la normativa nazionale vigente, in modo tale che le sanzioni siano effettive, proporzionate all'irregolarità accertata e dissuasive.
3. I provvedimenti di revoca del riconoscimento e di sospensione dello stesso sono adottati dalla regione competente, anche su segnalazione dell'organismo pagatore.
4. Fatto salvo il paragrafo 6 dell'art. 59 del regolamento delegato, se la mancata adozione delle misure correttive richieste ai sensi del paragrafo 4 del medesimo articolo, permane oltre il 15 ottobre del secondo anno successivo a quello in cui l'inosservanza si è verificata, il riconoscimento viene revocato.
5. Se un'organizzazione di produttori non rispetta l'obbligo, entro i termini previsti, di fornire le informazioni di cui all'art. 21 del regolamento di esecuzione, si applicano mutatis mutandis i paragrafi da 1 a 3 dell'art. 59 del regolamento delegato, mentre se le informazioni sono fornite in maniera incompleta o non corretta, si applicano mutatis mutandis i paragrafi 4 e 5 del medesimo art. 59.
6. Il comma 5 si applica mutatis mutandis se un'organizzazione di produttori non fornisce o fornisce in maniera incompleta o non corretta, qualsiasi altra informazione richiesta dalla regione, dall'organismo pagatore o dal Ministero.
7. L'inosservanza degli obblighi di inserimento nel sistema informativo dei programmi previsti all'art. 15, commi 1, 2 e 6 e delle basi sociali, previste all'art. 14, comma 4, comporta l'applicazione mutatis mutandis dei paragrafi 4 e 5 dell'art. 21 del regolamento di esecuzione.
8. Qualora a conclusione del programma operativo non risultino rispettate le prescrizioni di cui all'art. 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'aiuto dell'ultimo anno viene ridotto proporzionalmente in funzione della percentuale di non conformità.
9. Fatti salvi i criteri stabiliti dalla regolamentazione comunitaria, le spese che non rispettano i vincoli di equilibrio definiti nella Strategia Nazionale, sono ammesse a contributo nell'ambito di una tolleranza del 10%.
10. Se una annualità di un programma operativo viene realizzata ad un livello inferiore al 50% della spesa approvata, l'OP perde il diritto al pagamento dell'aiuto ed eventuali anticipazioni e acconti erogati vengono recuperati.
11. Se un programma operativo viene interrotto prima della sua normale conclusione, anche in caso di sospensione volontaria o revoca del riconoscimento o scioglimento dell'OP o della AOP, gli aiuti versati sono recuperati salvo i casi previsti dall'art. 36 del regolamento delegato.
12. Qualora un programma operativo venga interrotto volontariamente dall'OP o per il venire meno del riconoscimento, gli aiuti per gli impegni pluriennali, quali le azioni ambientali, non sono recuperati per i soci che aderiscono ad altra OP e proseguono nella realizzazione dell'azione fino al completamento del periodo di impegno.
13. Gli organismi pagatori possono accettare domande di aiuto oltre il termine previsto all'art. 9 del regolamento di esecuzione e comunque entro e non oltre i 100 giorni successivi. La determinazione finale deve dare atto del caso eccezionale. In ogni caso la penalizzazione dell'1% prevista al paragrafo 4 dell'art. 9 viene applicata.
14. I controlli eseguiti e le conseguenti determinazioni assunte dalle autorità competenti sono annotati in un registro redatto secondo i criteri definiti dall'AGEA, anche in funzione delle informazioni richieste dall'allegato V al regolamento delegato.
15. Gli errori palesi contenuti in qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta, possono essere corretti dalla OP o AOP in qualsiasi momento, se riconosciuti come tali dalla regione o dall'organismo pagatore per quanto di rispettiva competenza.
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.MIPAAF e Turismo 13 agosto 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Procedure di attuazione
1. Le procedure attuative per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono riportate in allegato, che costituisce parte integrante del decreto.
2. I successivi aggiornamenti e integrazioni delle procedure di cui al primo comma sono disposti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni. La predetta intesa, in caso di motivate situazioni di urgenza, può non essere richiesta per le modifiche dell'allegato.
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.MIPAAF e Turismo 13 agosto 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Norme finali e transitorie
1. Per i programmi poliennali presentati nel 2017 e per le modifiche presentate nel 2017 relative alle annualità successive dei programmi operativi in corso, i termini di cui all'art. 16, commi 1 e 2, del presente decreto sono così modificati: il 30 settembre è posticipato al 20 ottobre ed il 31 ottobre è posticipato al 20 novembre.
2. Le organizzazioni di produttori già riconosciute alla data del 1° gennaio 2014, dovranno dimostrare di possedere i parametri di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 28 agosto 2014, n. 9084, entro il 20 ottobre 2017. A tal fine fanno testo il numero di produttori che compongono la compagine sociale al 20 ottobre 2017 e il valore della produzione commercializzabile ad essi riferibile.
3. Il mancato adeguamento non dà diritto a presentare un nuovo programma operativo o a proseguire quello in atto oltre il termine del 31 dicembre 2017 e comporta la perdita automatica del riconoscimento a decorrere dal 1° gennaio 2018.
4. Fatto salvo il comma 2, le OP già riconosciute alla data del presente decreto, dovranno dimostrare di possedere i parametri di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 5, entro il 30 settembre 2020. Il mancato adeguamento non dà diritto a presentare un nuovo programma operativo o a proseguire quello in atto oltre il termine del 31 dicembre 2020 e comporta la perdita automatica del riconoscimento a decorrere dal 1° gennaio 2021. A tal fine fanno testo il numero di produttori che compongono la compagine sociale al 30 settembre 2020 e il valore della produzione commercializzabile ad essi riferibile.
5. I riconoscimenti concessi per gruppi di prodotto dovranno essere adeguati all'art. 2, comma 1, entro il 1° gennaio 2018. A tal fine le OP presentano la lista dei prodotti contestualmente alla presentazione del programma operativo o della sua modifica per l'anno successivo.
6. Le disposizioni sui programmi operativi contenute nel presente decreto e nel suo allegato si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018, pertanto i programmi operativi in corso, proseguono fino al 31 dicembre 2017 alle condizioni applicabili a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
7. Le OP che stanno attuando un programma operativo che prosegue oltre al 31 dicembre 2017, possono:
a) presentare entro il 20 ottobre 2017 un nuovo programma operativo, interrompendo il programma in corso al 31 dicembre 2017;
b) presentare entro il 20 ottobre 2017 la modifica per le annualità successive per uniformare il programma alle disposizioni del regolamento delegato, del regolamento di esecuzione e del presente decreto;
c) continuare il programma operativo fino alla sua scadenza alle condizioni applicabili a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Le OP che intendono avvalersi dell'opzione di cui alla lettera c), ne danno comunicazione scritta alla regione entro il 20 ottobre 2017.
8. Le OP, ove del caso, adeguano i propri statuti sociali alle disposizioni del presente decreto in occasione della prima assemblea dei soci utile.
9. Qualora un qualsiasi termine temporale indicato nel presente decreto e nell'allegato allo stesso corrisponde ad un giorno festivo, il termine stesso si ritiene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Il presente comma non si applica al sabato e ai giorni prefestivi. In tal caso, se gli uffici pubblici deputati a ricevere le istanze sono chiusi, fa fede il timbro postale, o la ricevuta dell'invio per posta elettronica certificata.
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.MIPAAF e Turismo 13 agosto 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Entrata in vigore
1. Salvo ove diversamente previsto, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed è altresì pubblicato sul sito istituzionale internet del Ministero.
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.MIPAAF e Turismo 13 agosto 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Abrogazioni
1. Il decreto ministeriale 28 agosto 2014, n. 9084, è abrogato.
2. In deroga al comma 1, le disposizioni contenute nell'allegato allo stesso continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2017 per tutti i programmi operativi e, per quanto compatibili, alle annualità successive dei programmi che proseguono a norma dell'art. 80, par. 1, lettera a) del regolamento delegato.
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.MIPAAF e Turismo 13 agosto 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Fatte salve le determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 18 ottobre 2017
Il Ministro: MARTINA
Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg. prev. n. 898
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.MIPAAF e Turismo 13 agosto 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
ALLEGATO
(sostituito dall'art. 2, comma 1, D.MIPAAF e Turismo 5 ottobre 2018, n. 9628)
Indice
PARTE A
Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli (OP) e delle loro associazioni (AOP)
1. Codici NC relativi ai prodotti oggetto di riconoscimento
2. Procedure per il riconoscimento delle OP
3. Adozione dei provvedimenti di concessione e revoca del riconoscimento
4. Verifica del rispetto delle condizioni per il mantenimento del riconoscimento
5. Esternalizzazione
6. Delega all'emissione delle fatture di vendita
7. Fusioni
PARTE B
Fondi di esercizio, programmi operativi e aiuti
8. Presentazione, durata e contenuto dei programmi operativi
9. Il fondo di esercizio
10. Importo dell'aiuto dell'Unione
11. Aiuto finanziario nazionale (AFN)
12. Valore della produzione commercializzata VPC
12.1 VPC per la determinazione del Fondo di Esercizio
12.2 Condizioni per il calcolo del VPC all'uscita della filiale
12.3 VPC calcolato per altri fini
13. Il periodo di riferimento per il calcolo del VPC
14. Adempimenti relativi al fascicolo aziendale
15. Approvazione dei programmi operativi
16. La rendicontazione
17. Intestazione dei giustificativi di spesa
18. Rimborso delle spese sostenute dai soci
19. La rendicontazione degli investimenti
20. La rendicontazione dei costi del personale di cui alla lettera b), punto 2, dell'allegato III al regolamento delegato
21. Erogazione degli aiuti
22. Conto corrente dedicato
23. Versamenti e prelievi sul conto corrente dedicato
24. Sorveglianza e valutazione dei programmi operativi
25. Relazioni e comunicazioni delle OP
26. Controlli sull'esecuzione dei programmi operativi
27. Le condizioni di equilibrio
PARTE C
Spese nei programmi operativi delle OP AOP
28. Spese ammissibili
29. Spese specifiche per il miglioramento della qualità dei prodotti
30. Personale
31. Spese generali
32. Criteri di coerenza e complementarietà tra OCM e Sviluppo Rurale
PARTE D
Misure di prevenzione e gestione delle crisi previste nei programmi operativi
33. Ritiri dal mercato
33.1 Approvazione e rendicontazione della misura dei ritiri nell'ambito dei programmi operativi
34. Promozione e comunicazione
35. Investimenti relativi alla gestione dei volumi
36. Reimpianto di frutteti a seguito di estirpazione obbligatoria
37. Assicurazione del raccolto
38. Attività di coaching
PARTE E
Mercati rappresentativi
PARTE F
Appendici
Appendice 1a - schema di lista di controllo della conformità della procedura per il riconoscimento
Appendice 1b - schema di lista di controllo per l'approvazione del programma operativo
Appendice 2a - tab 1
Appendice 2a - tab 2
Appendice 2a - tab 3
Appendice 2b - tab 1
Appendice 2b - tab 2
Appendice 2b - tab 3
PREMESSA
Con riferimento alle regole comunitarie stabilite per le OP che possono essere applicate mutatis mutandis - alle AOP, il termine OP è usato anche per indicare le AOP, salvo diversa indicazione.
Le definizioni di cui all'art. 1 del decreto ministeriale n. 5927/2017 sono di riferimento anche per il presente allegato.
Con il termine di decreto, si intende, se non diversamente specificato, il decreto ministeriale n. 5927/2017.
PARTE A
Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli (OP) e delle loro associazioni (AOP)
1. Codici NC relativi ai prodotti oggetto di riconoscimento.
I prodotti oggetto di riconoscimento sono individuati dai codici NC della nomenclatura comune doganale e riassunti nella tabella seguente. Tutti i codici NC, anche quelli non espressamente richiamati in tabella, sono consultabili nel database TARIC al seguente indirizzo web: https://aidaonline7.agenziadogane.it/nsitaric/index.html
Reg. (UE) n. 1308/2013 allegato I - PARTE IX - Prodotti ortofrutticoli
2. Procedure per il riconoscimento delle OP.
Alla richiesta di riconoscimento presentata dall'OP alla regione, è allegata la documentazione comprovante la presenza dei requisiti per il riconoscimento previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 (in prosieguo indicato anche come regolamento di base), e dal regolamento delegato 2017/891 (in prosieguo indicato anche come regolamento delegato) e il rispetto delle condizioni minime per il riconoscimento stabilite nel decreto e nelle presenti procedure.
Di seguito si richiamano i requisiti essenziali che le OP devono possedere al momento della presentazione della domanda di riconoscimento ed essere mantenuti in seguito al riconoscimento avvenuto:
Personalità giuridica e forma societaria rispondente alle disposizioni nazionali;
Numero minimo di aderenti e Valore della produzione commercializzabile minimo stabiliti dal presente decreto;
Presenza, nello statuto, degli obblighi e delle disposizioni previste dagli articoli 153 e 160 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento delegato;
Perseguimento almeno degli obiettivi elencati all'art. 152, paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) e iii) del regolamento di base;
Disponibilità, anche attraverso l'esternalizzazione ove consentito, di personale, strutture e mezzi tecnici per il perseguimento delle finalità per le quali il riconoscimento è chiesto e in particolare di ciascuna delle funzioni elencate all'art. 7 del regolamento delegato;
Criteri di democraticità nel controllo dell'organizzazione.
Alla richiesta di riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione:
1. Atto costitutivo e statuto conformi al reg. (UE) n. 1308/2013;
2. Composizione degli Organi sociali in carica e delibera di conferimento incarico al legale rappresentante, di presentare l'istanza di riconoscimento con l'indicazione dei prodotti per i quali si chiede il riconoscimento;
3. Elenco produttori aderenti direttamente o tramite altro Organismo associativo, presenti alla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento;
4. Relazione sulla propria organizzazione tecnico - amministrativa - commerciale e sulle strutture tecniche dell'OP, compresi i locali della sede, loro ubicazione, stato e potenzialità in relazione alla produzione trattata, con indicazione del personale amministrativo, commerciale, tecnico. Per gli elementi di cui non dispone in proprio l'OP deve specificare come intende sopperirvi. La relazione deve essere accompagnata da apposita documentazione;
5. Prospetto del valore della produzione commercializzabile relativa al periodo di riferimento, calcolata conformemente alle indicazioni contenute all'art. 8 del regolamento delegato, articolata per regione di provenienza, distinto per specie e con l'indicazione della superficie relativa ad ogni prodotto;
6. Se del caso, bilancio dell'esercizio relativo al periodo di riferimento, depositato presso la camera di commercio competente;
7. Titolo di proprietà, possesso o disponibilità tramite propri associati, AOP e/o filiali anche se controllate per almeno il 90%, delle strutture, delle attrezzature, dei mezzi tecnici necessari per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal reg. (UE) n. 1308/2013 nonchè, ove pertinenti, i contratti/accordi di esternalizzazione. Per i beni non in proprietà, dovrà esserne documentata la titolarità in capo al concedente e la disponibilità assicurata per almeno la durata del programma operativo;
8. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, che attesta che le singole aziende associate hanno i fascicoli aziendali regolarmente costituiti e aggiornati.
Le regioni possono definire eventuali integrazioni all'elenco.
Al fine di consentire alle regioni l'espletamento delle attività di controllo previste per l'adozione del provvedimento di riconoscimento, le OP, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 3 del decreto, debbono preventivamente inserire sul SIAN le informazioni relative all'Anagrafica Soci di tutti i produttori facenti parte delle rispettive compagini sociali, sia direttamente che indirettamente tramite persone giuridiche. In tale ambito, i dati dell'Anagrafica soci costituiscono l'unico riferimento ufficiale.
Le regioni verificano la presenza dei requisiti per il riconoscimento, anche sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale dei produttori presenti nella anagrafica soci, sulla base della documentazione presentata ed attraverso accertamenti in loco. In particolare, detti accertamenti riguardano:
a) il valore della produzione commercializzabile da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento. A tal fine il fatturato derivante da prodotti trasformati, è preso in considerazione nella misura massima prevista dall'art. 22, par. 2 del regolamento delegato;
b) il rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013, nonchè l'assunzione della forma giuridica societaria, prevista dal comma 5 dell'art. 2 del decreto;
c) la rispondenza delle superfici e delle relative produzioni dichiarate dalle OP. Tale verifica è effettuata mediante verifiche informatiche ed amministrative nell'ambito del Sistema Integrato di gestione e Controllo (SIGC), sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale dei produttori presenti nella anagrafica soci ed eventualmente mediante accertamenti in loco. Le predette verifiche interessano un campione variabile, secondo le dimensioni dell'OP, non inferiore al 5% della superficie dichiarata, fino a 1.000 ettari e dell'1% in caso di superfici eccedenti tale limite. I produttori con fascicolo aziendale non presente o non aggiornato, non sono presi in considerazione nella compagine sociale.
I risultati dei controlli svolti sul campione, di cui alla lettera c), vengono estesi, per proiezione, alla totalità dei produttori aderenti all'OP richiedente il riconoscimento ed alle relative superfici e produzioni dichiarate, al fine di stabilire il rispetto dei requisiti prescritti.
Se dai controlli si evidenzia che talune procedure messe in atto dall'OP potrebbero essere lesive della clausola di elusione di cui all'art. 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la regione dispone i necessari approfondimenti.
Gli organismi associativi allegano alla domanda di adesione l'elenco dei produttori obbligati al conferimento in quanto si sono impegnati a conferire prodotti per i quali l'Organismo associativo ha chiesto l'adesione all'OP.
Nell'appendice 1 si riporta lo schema di check list che le regioni devono utilizzare e che possono eventualmente integrare con gli elementi aggiuntivi ritenuti opportuni.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 24 del regolamento di esecuzione, per il riconoscimento delle AOP le regioni utilizzano, ove compatibili, i dati e la documentazione delle singole OP socie già in loro possesso.
Le regioni svolgono i controlli di competenza in tempo utile per poter assumere la decisione in merito al riconoscimento entro quattro mesi dalla richiesta, ai sensi dell'art. 154, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Se alla richiesta di riconoscimento è associata la richiesta di approvazione del primo programma operativo, la decisione sul riconoscimento, affinchè il programma operativo possa essere realizzato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, deve essere adottata prima di quella relativa al programma operativo e comunque entro il 31 dicembre dell'anno nel quale la domanda è presentata.
Qualora l'OP abbia soci in più regioni, i relativi accertamenti saranno effettuati dalle regioni interessate su richiesta della regione competente secondo il campione di cui alla precedente lettera c); nel caso in cui le regioni interessate non corrispondano alla richiesta di accertamento entro il termine di trenta giorni, o qualora comunichino l'impossibilità di assolvere alla richiesta entro tale termine, la regione competente, sentite le regioni interessate, individua le procedure necessarie al soddisfacimento dell'istruttoria stessa, prevedendo, se del caso, di effettuare gli accertamenti ritenuti necessari.
Qualora ricorrano obiettive condizioni di difficoltà operativa per l'effettuazione degli accertamenti, fermo restando il rispetto del termine per il riconoscimento, gli accertamenti medesimi possono essere conclusi entro il sesto mese successivo alla data del riconoscimento; in tal caso l'OP beneficia di eventuali aiuti ad avvenuta conclusione degli accertamenti.
3. Adozione dei provvedimenti di concessione e revoca del riconoscimento.
Il provvedimento di riconoscimento deve riportare, tra l'altro, i seguenti elementi:
ragione sociale come risulta dallo statuto e la sigla se presente;
la sede;
il codice fiscale;
la forma societaria indicando a quale lettera dell'art. 2, comma 5, del decreto, fa riferimento;
il codice/i dei prodotti per il quale il riconoscimento è concesso, precisando se il riconoscimento è riferito esclusivamente a prodotti destinati alla trasformazione;
il VPC con la precisazione se è stata applicata la riduzione per le OP che trattano esclusivamente produzioni biologiche;
il numero dei soci produttori e il numero di produttori totali;
l'indicazione dell'eventuale status di OP transnazionale.
Il provvedimento di riconoscimento è immediatamente notificato all'Organismo pagatore e al Ministero che assegna all'OP il codice univoco IT e la iscrive nell'elenco nazionale.
La richiesta di modifica della lista dei codici NC, sia in aggiunta che in eliminazione, da parte di una OP riconosciuta, non comporta una nuova procedura di riconoscimento, tuttavia in caso di richiesta di aggiunta di codici, l'OP deve dimostrare l'effettiva disponibilità dei nuovi prodotti e l'idoneità della struttura tecnico-commerciale a gestire la nuova realtà e la regione dovrà svolgere le verifiche conseguenti. La modifica della lista deve essere comunicata al Ministero e all'Organismo pagatore.
In caso, invece, di revoca del riconoscimento, il provvedimento della regione deve riportare in maniera esaustiva le motivazioni per cui si procede alla revoca e nel caso di OP con programma operativo ove sono presenti impegni di spesa pluriennali o investimenti per i quali non sono ancora scaduti i vincoli assunti, disporre sul seguito da dare.
Il provvedimento di revoca è immediatamente notificato all'Organismo pagatore e al Ministero che cancella l'OP dall'elenco nazionale.
4. Verifica del rispetto delle condizioni per il mantenimento del riconoscimento.
In applicazione dell'art. 154, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, che prevede che le OP/AOP devono essere sottoposte, ad intervalli predeterminati, a controlli atti a verificare la permanenza dei requisiti per mantenere il riconoscimento, ciascuna OP con programma operativo è sottoposta ai controlli oggetto del presente capitolo, almeno una volta ogni tre anni o almeno una volta nel corso del programma operativo.
Per le OP/AOP con un programma operativo, la verifica sul rispetto delle condizioni per il mantenimento del riconoscimento è effettuata dagli organismi pagatori, competenti per territorio, nell'ambito dei controlli in loco di cui all'art. 27 del regolamento di esecuzione.
Le regioni eseguono i controlli di che trattasi sulle OP/AOP che non hanno presentato il programma operativo, almeno una volta ogni cinque anni.
Indipendentemente dai controlli svolti nell'ambito dell'art. 27 del regolamento di esecuzione le regioni, ove lo ritengano necessario, eseguono il controllo sul rispetto delle condizioni per il mantenimento del riconoscimento per le OP/AOP con un programma operativo.
Al fine di uniformare a livello nazionale le procedure per l'effettuazione dei controlli, le regioni potranno valutare l'opportunità di riferirsi ai criteri e alla modulistica adottata dagli Organismi pagatori.
Le verifiche sulla permanenza dei requisiti per mantenere il riconoscimento hanno lo scopo di accertare, tra l'altro:
a) l'esatta osservanza delle norme comunitarie, nazionali e regionali che regolano l'attività delle OP;
b) la regolare tenuta della documentazione relativa alla produzione conferita, acquistata e a quella commercializzata;
c) il controllo democratico, sulla base di una analisi dei rischi, onde verificare l'assenza di situazioni di abusi di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'OP. Le deliberazioni delle assemblee, in particolare quelle di approvazione dei programmi operativi e delle singole annualità, devono dare evidenza dei soci presenti per mezzo del foglio di firma da allegare alle delibere e indicare il numero di voti complessivi e quelli attribuiti ai singoli soci produttori;
d) l'attività principale ai sensi dell'art. 11 del regolamento delegato. A tal riguardo si precisa che dovrà essere preso in considerazione in che modo e in che misura l'OP ha provveduto a concentrare e commercializzare la produzione dei propri aderenti;
e) il valore della produzione commercializzata. A tal fine il valore da prendere in considerazione è quello ottenuto nell'anno considerato, dalla vendita dei prodotti oggetto di riconoscimento conferiti dai propri soci calcolata conformemente all'art. 22 del regolamento delegato, desunta dalla fatturazione della OP e/o dei propri soci con delega alla fatturazione e/o della filiale di cui all'art. 22 (8) del regolamento delegato.
Il predetto valore deve essere prevalente rispetto a quello ottenuto dalla vendita dei prodotti oggetto del riconoscimento, acquistati da produttori che non sono soci di un'organizzazione di produttori nè di un'associazione di organizzazioni di produttori.
La verifica dell'attività principale viene effettuata anche nei confronti delle filiali che soddisfano il requisito del 90% di cui all'art. 22, paragrafo 8.
Ove l'OP abbia esternalizzato una parte dell'attività di commercializzazione, la verifica dovrà prendere in considerazione la documentazione di supporto e le modalità del controllo svolto dall'OP.
I controlli di cui sopra sono effettuati anche attraverso l'esame di documentazione amministrativa e contabile, in particolare:
a) libro soci;
b) bilanci;
c) fascicolo aziendale e, se del caso, catastino;
d) principali deliberazioni degli organi sociali;
e) resoconti sull'attività svolta;
f) atti di disponibilità di strutture, impianti ed attrezzature.
Tale documentazione è fornita dalle OP e dalle AOP, anche su base informatica, secondo i criteri temporali stabiliti dalle Amministrazioni.
Le OP, oltre alla documentazione precedentemente indicata, mettono a disposizione i documenti relativi alla produzione prevista e conferita da ciascun socio produttore oltre che acquistata, sia direttamente dall'OP che dai soci produttori, distinta per tipologia e quantità, e alla produzione commercializzata, distinta per tipologia, quantità, valore e destinazione, nonchè l'attività di monitoraggio del rispetto degli obblighi di conferimento e le eventuali sanzioni adottate.
Il rispetto degli obblighi di conferimento da parte dei produttori è verificato, oltre che dalla consultazione dei registri IVA, anche sulla base della produzione conferita messa a confronto con la superficie impegnata e con altri elementi quali le rese ufficiali ISTAT, le rese definite dal Mipaaf con il decreto ministeriale n. 3824 dell'11 febbraio 2016, relativo alle rese benchmark per le colture vegetali e altre disposizioni anche regionali in materia di attestazione delle rese medie annue e delle rese massime assicurabili, nonchè la storicità della produzione o la resa media dell'OP/soci produttori.
La consistenza della base associativa è verificata anche per mezzo delle informazioni che ai sensi dell'art. 15, comma 4 del decreto, l'OP ha l'obbligo di trasmettere alle regioni e all'Organismo pagatore entro il 15 febbraio di ogni anno.
Ove necessario e in particolare per le OP organizzate in strutture di secondo grado, le verifiche si completano con l'esame della documentazione amministrativa e contabile dei soci, se del caso presso la loro sede.
Gli accertamenti sulla consistenza delle superfici, se del caso effettuati anche in loco, finalizzati, in particolare, alla verifica del volume della produzione conferita, interessano un campione non inferiore all'1% del volume della produzione. La percentuale dei produttori interessati ai controlli è stabilita tenuto conto delle situazioni specifiche.
Gli accertamenti sull'anagrafe dei produttori come definita in ambito SIAN vertono anche sui riferimenti catastali dei terreni e sulle eventuali adesioni di produttori a due o più OP per lo stesso prodotto, utilizzando la procedura Anagrafica soci, nonchè le informazioni contenute nei fascicoli aziendali dei produttori soci dell'OP.
Le verifiche in loco, su aziende o strutture situate in ambito territoriale diverso da quello di competenza dell'Organismo pagatore o della regione che procede al controllo, sono svolte, su richiesta, dagli organismi pagatori o dalle regioni competenti per territorio.
Al fine di evitare duplicazioni di controlli, la regione acquisisce le risultanze dei controlli in loco sulle domande di aiuto per i programmi operativi, di cui all'art. 27 del regolamento di esecuzione, già svolti dall'Organismo pagatore e comunicati ai sensi dell'art. 23, paragrafo 4 del decreto.
Se dal controllo emerge l'inosservanza delle condizioni di riconoscimento, l'Organismo pagatore applica l'art. 59 del regolamento delegato per gli aspetti di competenza e al contempo informa la regione responsabile per il riconoscimento per gli eventuali aspetti di competenza. Allo stesso modo procede la regione qualora sia stata lei ad effettuare il controllo sul mantenimento delle condizioni di riconoscimento.
Le verifiche precedentemente indicate, sono applicate mutatis mutandis anche alle AOP, per quanto compatibili.
Se l'OP attua un programma operativo e se, al momento di presentare domanda per un nuovo programma operativo, la maggior parte del valore della produzione commercializzata è realizzato in una regione diversa da quella che ha rilasciato il riconoscimento, la competenza della regione in cui si trova è mantenuta fino al termine dell'attuazione del nuovo programma operativo.
Tuttavia, se al termine dell'attuazione del nuovo programma operativo, la maggior parte del valore della produzione commercializzata è ancora realizzato nell'altra regione, la competenza è trasferita in quest'altra regione, insieme alla sede operativa effettiva o legale, a meno che le regioni interessate convengano diversamente.
5. Esternalizzazione.
Le OP e le AOP che intendono esternalizzare talune attività, devono, a seguito di apposita delibera dell'assemblea, o del CdA da ratificare alla prima assemblea utile, preventivamente stipulare per iscritto un accordo commerciale, che può assumere la forma di contratto, protocollo o convenzione, conformemente all'art. 13, paragrafi 2 (comma 1), e 3 del regolamento delegato, con l'indicazione puntuale dei servizi affidati, degli obiettivi, delle condizioni di risoluzione dell'accordo, nonchè di ogni altro elemento che consenta all'OP il controllo delle attività esternalizzate.
L'OP resta responsabile della gestione, del controllo, della supervisione dell'accordo commerciale e delle attività esternalizzate e deve conservare la documentazione che dia evidenza del proprio operato.
Le attività da esternalizzare possono riguardare anche le operazioni di commercializzazione nei limiti stabiliti dal decreto, trasformazione dei prodotti e fornitura di mezzi tecnici.
In caso di esternalizzazione dell'attività di commercializzazione, il contratto deve prevedere il mantenimento della proprietà del prodotto in capo all'OP e il VPC si calcola conformemente a quanto disposto dell'art. 22, paragrafo 9 del regolamento delegato.
In caso di esternalizzazione dell'attività di trasformazione, l'OP non potrà rivendere il prodotto trasformato alla ditta che ha proceduto alla trasformazione, o a società ad essa collegate.
Il ricorso all'esternalizzazione fa salvi i parametri di spesa definiti nei regolamenti comunitari e nella normativa nazionale, nonchè le tipologie di spese non ammissibili ai sensi dell'allegato II del regolamento delegato.
L'OP conserva per un periodo minimo di cinque anni la documentazione connessa all'attività esternalizzata.
Le attività effettuate da una AOP, da una filiale che soddisfa il requisito del 90% di cui all'art. 22, paragrafo 8 del regolamento delegato e, nel caso di OP costituite in forma di cooperativa, da una cooperativa di cui l'OP è socia, si considerano svolte dall'organizzazione di produttori medesima.
6. Delega all'emissione delle fatture di vendita.
L'autorizzazione all'OP a delegare ai propri soci produttori l'emissione delle fatture, ai sensi di quanto previsto all'art. 7 del decreto, può essere concessa dalla regione competente in presenza delle seguenti condizioni:
a) l'OP deve essere titolare di un programma operativo o avere presentato la richiesta di approvazione del programma operativo;
b) impegno scritto dell'OP a delegare l'emissione delle fatture solo a soci produttori costituiti in forme societarie che già esercitano un'efficace concentrazione del prodotto e che associano almeno dieci aziende singole;
c) presenza, presso la sede dell'OP o di una sua filiale controllata per almeno il 90%, di un ufficio commerciale idoneo a gestire tutte le fasi della commercializzazione dell'intera produzione sociale, compresa quella dei soci produttori a cui verrà delegata l'emissione delle fatture;
Le fatture emesse su delega devono:
riferirsi a operazioni di vendita disposte dall'ufficio commerciale di cui alla lettera c) nel rispetto dei listini di prezzo da esso definiti;
riportare il riferimento ad un contratto/accordo commerciale sottoscritto dall'OP;
riportare il nome o il logo dell'OP alla quale il socio produttore aderisce;
essere riferite a singole conferme di vendita ed acquisite in copia agli atti dell'OP, con cadenza almeno bimestrale, o riportate in un elenco dettagliato predisposto con la medesima tempistica;
L'OP autorizzata a delegare l'emissione delle fatture, sottoscrive un apposito accordo con il socio produttore interessato.
In ogni caso l'OP mantiene ed esercita l'esclusiva competenza su tutte le fasi della commercializzazione concernenti, in particolare, la decisione sul prodotto da vendere, le condizioni di vendita, la forma di vendita, la negoziazione della quantità e del prezzo, nonchè la firma dei contratti.
L'OP deve, altresì, indicare il valore delle fatture emesse su delega, nella nota integrativa al proprio bilancio.
La durata dell'autorizzazione alla concessione della delega all'emissione delle fatture è annuale.
La regione può revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento a seguito dell'esito negativo dei controlli sul rispetto delle condizioni per l'esercizio dell'autorizzazione stessa.
La delega concessa per l'emissione delle fatture si intende riferita anche agli scontrini delle vendite al dettaglio emessi alle condizioni riportate al capitolo 11.1. In tal caso le disposizioni del presente capitolo si applicano per quanto compatibili.
L'autorizzazione alla concessione della delega alla fatturazione rappresenta un criterio dell'analisi dei rischi predisposti dalle regioni e dagli Organismi pagatori per i controlli di rispettiva competenza.
7. Fusioni.
La fusione, di cui all'art. 12 del decreto, dovrà essere formalizzata dalle assemblee delle strutture interessate, che decidono anche in merito alla gestione degli eventuali programmi operativi.
Qualora nel processo di fusione sono coinvolte OP e/o AOP con programmi operativi in corso, le OP e le AOP soggette alla revoca del riconoscimento, possono mantenere lo stesso fino al termine dell'annualità in corso.
I soggetti derivati da fusioni conformemente alle richiamate disposizioni, per usufruire dei benefici previsti dall'art. 34, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (UE) n. 1308/2013, devono impegnarsi, nel progetto di fusione, a mantenere la compattezza sociale, strutturale e commerciale per un periodo minimo di cinque anni.
PARTE B
Fondi di esercizio, programmi operativi e aiuti
8. Presentazione, durata e contenuto dei programmi operativi.
Il programma operativo è presentato entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello della sua esecuzione e può essere presentato contestualmente alla domanda di riconoscimento. In tal caso la sua approvazione è condizionata all'ottenimento del riconoscimento entro i termini previsti.
I programmi operativi totali e parziali delle AOP dovranno riportare distinto il programma o la parte di programma per l'esecuzione del quale sono state delegate da ciascuna OP aderente, anche ai fini della tracciabilità degli interventi e delle relative spese.
Le OP che delegano la realizzazione dell'intero programma operativo ad una AOP riconosciuta in altra regione, ne danno informazione alla propria regione, dalla quale restano dipendenti per tutti gli altri aspetti connessi al riconoscimento. La regione competente che riceve il programma operativo effettua i necessari controlli per la sua approvazione e ne informa la regione ove le OP hanno ottenuto il riconoscimento.
Le OP che delegano la realizzazione di talune attività del loro programma operativo ad una AOP riconosciuta in un'altra regione che presenta un programma parziale, presentano alla regione che ha concesso il riconoscimento il programma operativo integrale con evidenziate le azioni delegate alla AOP e il loro importo di spesa.
Nel caso di programmi presentati da OP/AOP con soci in più regioni, i relativi accertamenti saranno effettuati dalle regioni interessate su richiesta della regione competente. Nel caso in cui le regioni interessate comunichino l'impossibilità di assolvere alla richiesta o non vi corrispondano entro il termine di trenta giorni, la regione competente, sentite le regioni interessate, individua le procedure necessarie al soddisfacimento dell'istruttoria.
I programmi operativi sono poliennali con durata variabile da tre a cinque anni e hanno l'anno solare come periodo di svolgimento, ovvero decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione e termine il 31 dicembre, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione.
Anche nei casi di proroga oltre il 31 dicembre del termine di approvazione del programma operativo, il provvedimento di approvazione stabilisce comunque che le spese sono ammissibili a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla domanda. Non sono in ogni caso ammissibili le spese sostenute prima del riconoscimento dell'OP, fatte salve le spese per la creazione di organizzazioni produttori transazionali o associazioni di organizzazioni produttori transazionali.
Il programma operativo è sempre accompagnato dal progetto esecutivo relativo alla prima annualità.
Al fine di ottenere la necessaria uniformità di gestione e agevolare il monitoraggio e la compilazione dei rapporti annuali da trasmettere alla Commissione europea, l'AGEA predisporrà e aggiornerà le necessarie procedure informatizzate e uno schema di base che le OP dovranno seguire per progettare il programma operativo e relazionare tra loro i diversi elementi che lo compongono.
I programmi operativi e i progetti esecutivi annuali, devono essere approvati e deliberati prima della presentazione all'Autorità competente secondo la seguente procedura:
l'assemblea dei soci della OP approva il programma operativo pluriennale, unitamente alla prima annualità. Il verbale di approvazione può riportare specifica previsione di delega al Consiglio di amministrazione o equivalente organo esecutivo per l'approvazione dei successivi programmi esecutivi annuali;
il Consiglio di amministrazione o un equivalente organo esecutivo della OP approva, qualora delegato, i programmi esecutivi annuali, verificando ed attestando la loro conformità e coerenza alle linee di indirizzo del programma operativo pluriennale.
Parimenti, il Consiglio di amministrazione o equivalente organo esecutivo provvede alla definizione delle modifiche.
Le delibere adottate dal Consiglio di amministrazione o, ove tale organo non sia previsto, da un equivalente organo esecutivo, concernenti la redazione e approvazione dei progetti esecutivi annuali successivi al primo, nonchè delle modifiche in corso d'anno, devono essere ratificate dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile.
I programmi operativi devono essere conformi alla Strategia Nazionale e contenere almeno gli elementi elencati all'art. 4, par. 1 del regolamento di esecuzione, ad un livello di dettaglio tale da consentire la valutazione complessiva del programma da parte dell'Amministrazione competente.
Inoltre dovranno essere indicate in maniera esaustiva le informazioni richieste al paragrafo 2 del medesimo art. 4, relativamente alla:
complementarietà e coerenza con le altre misure del medesimo programma operativo e con le misure finanziate sotto altri regimi di aiuto, in particolare lo Sviluppo rurale;
assenza di rischi di doppio finanziamento da parte di fondi dell'Unione.
I soci che aderiscono successivamente alla presentazione del programma operativo, possono partecipare a detto programma secondo le disposizioni interne dell'OP e a condizione che la regione e l'Organismo pagatore ne siano preventivamente informati e abbiano acquisito gli elementi necessari all'attività di valutazione e controllo.
9. Il fondo di esercizio.
Le attività pianificate nel programma operativo trovano il loro supporto economico-finanziario nel fondo di esercizio delle OP/AOP.
Le risorse afferenti a tale fondo finanziano esclusivamente i programmi operativi, ai sensi dell'art. 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche e integrazioni.
Il fondo di esercizio, istituito contabilmente ogni anno, deve essere distinto per annualità.
L'importo del fondo di esercizio, nel caso di aiuto UE pari al 50%, deriva dall'applicazione dell'aliquota dell'8,2% al VPC del periodo di riferimento salvo i casi per i quali è chiesto un aiuto in misura superiore al 4,1% del VPC, in applicazione dei commi 2 e 3 del paragrafo 1 dell'art. 34 del regolamento di base.
Il fondo di esercizio è finanziato in parte dalla Unione europea e in parte dalle OP.
La quota parte delle OP è finanziata attraverso i contributi dei soci o attraverso fondi propri delle OP.
Nel caso di AOP che presentano, gestiscono e attuano un programma operativo o un programma operativo parziale, la quota parte di fondo di esercizio è finanziato unicamente attraverso i contributi delle OP socie.
I contributi finanziari sono fissati dalla OP, la quale deve dimostrare, con propria delibera assembleare, che tutti i produttori hanno avuto la possibilità:
a) di beneficiare del fondo di esercizio;
b) di partecipare democraticamente alle decisioni sull'utilizzo del fondo dell'OP e sui contributi finanziari al fondo di esercizio.
L'alimentazione del fondo di esercizio avviene durante tutto l'anno e comunque entro il 15 febbraio dell'anno successivo.
In attesa del saldo comunitario e dell'eventuale aiuto nazionale aggiuntivo, le OP anticipano la quota necessaria a completare il finanziamento dell'intero ammontare del fondo di esercizio entro la predetta data.
In caso di accesso all'aiuto finanziario nazionale, di cui all'art. 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il fondo di esercizio è incrementato con un importo pari alla spesa corrispondente all'aiuto finanziario nazionale, seguendo la procedure anzidette.
10. Importo dell'aiuto dell'Unione.
L'aiuto unionale è pari al massimo al 4,1% del VPC accertato e copre il 50% delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del programma operativo.
La predetta aliquota può essere aumentata delle seguenti percentuali:
0,5%, unicamente per azioni di prevenzione e gestione delle crisi. Tali azioni possono aggiungersi a quelle già considerate nell'ambito del 4,1% fino alla concorrenza massima di un terzo del fondo di esercizio conseguente;
0,6%, unicamente per azioni di prevenzione e gestione delle crisi nel caso di AOP che attua tali misure per conto delle OP aderenti nell'ambito di un programma operativo totale o nell'ambito di un programma operativo parziale quando la AOP è delegata ad attuare tutte le misure di gestione delle crisi previste nel programma operativo di ciascuna OP.
L'intensità degli aiuti finanziari della Comunità è elevata dal 50% al 60% della spesa effettivamente sostenuta, quando soddisfa almeno una delle condizioni indicate all'art. 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Per usufruire della maggiore percentuale di aiuto, le OP devono presentare specifica richiesta alla regione.
In ogni caso l'aiuto comunitario sull'intero programma operativo non potrà eccedere la percentuale sul VPC stabilita al paragrafo 2 dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Conformemente a quanto indicato all'art. 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la percentuale dell'aiuto è elevata al 100%, per i ritiri dal mercato nei limiti di un quantitativo pari al 5% del volume della produzione commercializzata mediamente nei tre anni precedenti o, in mancanza di tale dato, del volume della produzione utilizzato per il riconoscimento dell'OP, nonchè per azioni connesse all'orientamento (coaching) di altre organizzazioni di produttori o di gruppi o associazioni di produttori riconosciuti in conformità dell'art. 125-sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 o dell'art. 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013, purchè tali organizzazioni o gruppi siano riconosciute nelle regioni di cui all'art. 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, o di singoli produttori.
11. Aiuto finanziario nazionale (AFN).
L'aiuto finanziario nazionale di cui all'art. 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'art. 19 del decreto, può essere corrisposto alle OP che ne hanno fatto richiesta scritta alla regione, e che vengono inserite nell'elenco allegato alla notifica inoltrata alla Commissione europea ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo.
Tale aiuto è erogato nel limite massimo dell'80% del contributo finanziario effettivamente versato dagli aderenti o dall'OP, per la costituzione del fondo di esercizio ammesso dall'Organismo pagatore in fase di verifica finale dell'annualità considerata. L'aiuto non potrà in nessun caso superare l'importo autorizzato dalla Commissione europea.
I ritiri in beneficienza e l'attività di coaching, essendo finanziati dall'Unione europea al 100%, non danno origine al versamento al fondo di esercizio di alcun contributo da parte dell'OP o dei suoi aderenti e, pertanto, non possono concorrere al calcolo dell'AFN.
Hanno diritto a ricevere l'AFN le OP, che rispettano le condizioni di cui all'art. 19, par. 3 del decreto, riconosciute nelle regioni dove il livello di aggregazione calcolato conformemente all'art. 52 regolamento delegato è inferiore al 20%, nonchè le OP riconosciute in altre regioni, limitatamente al valore della produzione commercializzata, conferita dalle aziende associate ubicate nelle regioni che non superano il livello minimo di organizzazione.
L'aiuto finanziario nazionale non può in alcun modo sostituire i contributi di competenza dell'OP e/o dei soci.
Il livello minimo di organizzazione deve essere calcolato per gli ultimi tre anni cui si conoscono i dati completi, che precedono l'anno nel quale viene chiesto l'AFN ed è dato dal rapporto tra il VPC prodotto nella regione e commercializzato tramite OP, AOP, Gruppi di produttori o organizzazioni di produttori riconosciuti ai sensi dell'art. 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e il valore della produzione ortofrutticola regionale, desunta dai dati ufficiali, Eurostat, riferito unicamente ai prodotti elencati nella parte IX dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1308/2013.
Il livello di aggregazione è calcolato dal Ministero a cui le regioni forniscono i dati di propria competenza al più tardi entro il 20 novembre dell'anno precedente la realizzazione dell'annualità, secondo lo schema riportato in appendice 2a.
Le OP/AOP titolari di un programma operativo che intendono accedere all'aiuto nazionale, devono darne comunicazione scritta alla regione entro il termine dalla stessa stabilito, indicando i dati per la verifica delle condizioni di cui all'art. 19, par. 3 del decreto e l'importo indicativo dell'aiuto. Nell'anno di esecuzione del programma e successivamente alla pubblicazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che stanzia i fondi nazionali le OP presenteranno la modifica al programma operativo, ai sensi dell'art. 34, par. 2, del regolamento delegato.
Gli interventi, che devono essere nettamente distinti dal resto del programma operativo e finalizzati all'incremento della concentrazione dell'offerta e della base sociale nella regione in cui è stata realizzata la produzione di riferimento, dovranno riferirsi alle azioni relative all'acquisizione sotto qualsiasi forma di capitale fisso, alla formazione, alle misure di crisi e alle misure ambientali, da realizzarsi esclusivamente sul territorio della regione.
Altresì devono essere precisati gli indicatori, scelti tra quelli previsti dalla Strategia Nazionale, che dovranno consentire il monitoraggio di quanto realizzato con l'AFN.
Al più tardi entro il 20 gennaio dell'anno di attuazione del programma operativo, le regioni trasmettono al Ministero, l'elenco delle OP che hanno fatto domanda di accesso all'AFN completo dei dati, secondo lo schema riportato in appendice 2b.
Parimenti all'aiuto comunitario, l'AFN è erogato dall'Organismo pagatore competente (successivamente alla messa a disposizione dei fondi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze) e la sua gestione, i controlli, la rendicontazione delle spese e il pagamento seguono le stesse regole stabilite per il programma operativo e il fondo di esercizio.
Eventuali anticipi potranno essere erogati solo successivamente all'effettiva messa a disposizione dello stanziamento nazionale.
12. Valore della produzione commercializzata VPC.
12.1 VPC per la determinazione del Fondo di esercizio
Il VPC calcolato secondo i criteri contenuti nell'art. 22 del regolamento delegato e nell'art. 15 del decreto, rappresenta la base di calcolo per la determinazione del valore del fondo di esercizio, destinato ad accogliere sia i contributi finanziari della OP e/o dei suoi soci sia gli aiuti finanziari comunitari, e si basa sulla produzione dei soci della OP, limitatamente ai prodotti per i quali è stato chiesto il riconoscimento della OP.
La documentazione di supporto del VPC è rappresentata dai dati di bilancio e dalle fatture di vendita (compresi, in caso di vendita al dettaglio, gli scontrini, se contenenti le indicazioni sulla natura del prodotto, quantità e valore), relative alla produzione commercializzata nel periodo di riferimento, emesse:
dalla OP;
dalla filiale dell'OP, se nel periodo di riferimento risulta partecipata conformemente alle condizioni previste dall'art. 22 del regolamento delegato e se rispetta i requisiti di cui all'art. 11 del regolamento, in ordine all'attività principale.
Altresì, contribuisce al VPC il valore della produzione di soci di altre OP, commercializzato ai sensi dell'art. 12, par. 1, lettere b) e c) del regolamento delegato.
Il VPC è calcolato nella fase di «uscita dall'OP» e/o dalla AOP e/o dalla filiale, conformemente alle indicazioni dell'art. 22 del regolamento delegato, come esplicitate nel seguente prospetto:
L'OP deve dare evidenza della documentazione dalla quale deriva ciascuno degli elementi considerati.
Per le OP di recente riconoscimento che non dispongono di dati come sopra indicati, può essere considerato il VPC dichiarato ai fini del riconoscimento.
La produzione commercializzata è considerata al netto degli importi dell'I.V.A. e delle spese di trasporto interno per distanze che superano i 300 chilometri tra i punti di raccolta o di imballaggio centralizzati dell'OP (non si considerato tali le aziende dei singoli produttori) e il punto dal quale l'OP effettua la distribuzione del prodotto per l'immissione sul mercato.
In caso di applicazione dell'art. 6, comma 2 del decreto, il valore della produzione commercializzata eccedente la percentuale ivi indicata, non è tenuto in considerazione per la determinazione degli aiuti.
Il valore della produzione commercializzata relativo al prodotto acquistato da terzi o conferito dai soci di OP non transazionali relativamente al prodotto proveniente da aziende situate in altri Stati, se non direttamente determinabile, è calcolato applicando il prezzo medio di vendita dell'OP nel periodo di riferimento, ai prodotti considerati. Il prezzo medio di vendita è dato dal rapporto tra il valore delle vendite calcolato ai sensi dell'art. 22 del regolamento delegato, escluso il valore dei prodotti ritirati dal mercato, e il quantitativo venduto.
La nota integrativa al bilancio deve dare evidenza dell'attività principale riferita ai prodotti oggetto del riconoscimento, specificando anche gli acquisti da terzi.
Nel caso di nuovi soci non provenienti da altre OP, il prodotto eventualmente acquistato da terzi, deve essere valorizzato al prezzo medio di vendita realizzato dal socio stesso.
Concorrono alla determinazione del VPC i produttori associati al momento della presentazione del programma operativo o della modifica annuale per l'anno successivo e presenti al 1° gennaio dell'anno in cui si realizza il programma.
I produttori che aderiscono successivamente alla presentazione della domanda possono essere considerati ai fini del calcolo del VPC solo per l'annualità successiva.
I soci provenienti da altre OP sono presi in considerazione solo se hanno ottenuto il recesso conformemente alla normativa comunitaria e nazionale vigente.
Le organizzazioni di produttori che alla data di presentazione del programma operativo nella compagine sociale mantengono produttori ai quali hanno concesso il recesso, non devono considerare tali produttori ai fini del calcolo del valore della produzione commercializzata, nè inserirli nel sistema informativo con la fornitura dei dati prevista all'art. 15, comma 4 del decreto.
Per evitare doppi conteggi in caso di produttori provenienti da altre OP, l'entità del VPC da portare in aggiunta è rappresentato dal valore del prodotto calcolato al prezzo di liquidazione, che, peraltro, deve essere sottratto al VPC dell'OP di provenienza. A tal fine, quest'ultima deve rilasciare, per gli anni utili, al produttore socio specifica attestazione.
Le cooperative socie sono tenute a comunicare all'OP tutte le informazioni e la documentazione necessaria alla corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo del VPC.
12.2 Condizioni per il calcolo del VPC all'uscita della filiale
Il VPC per il calcolo del fondo di esercizio può essere determinato anche all'«uscita dalla filiale» purchè ricorrano le condizioni stabilite dal regolamento all'art. 22, par. 8 del regolamento delegato e dall'art. 13 del decreto.
Nel caso che al controllo della filiale concorrano i soci produttori, il consenso della regione affinchè il VPC possa essere calcolato all'«uscita della filiale» deve dare atto che ciò contribuisce al conseguimento degli obiettivi elencati all'art. 152, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Nel caso in cui il capitale della filiale venga detenuto da due o più OP/AOP, il VPC in uscita dalla filiale verrà ripartito tra le organizzazioni controllanti proporzionalmente alla quota di prodotto da ciascuna conferito.
In tal caso i documenti di bilancio devono dare evidenza della quota di VPC riconducibile ad ogni singola OP.
12.3 VPC calcolato per altri fini.
Il valore della produzione commercializzata rappresenta anche uno dei parametri per la verifica del mantenimento dei criteri di riconoscimento da parte dell'OP, nonchè per determinare il livello di aggregazione.
A tali fini il valore della produzione commercializzata, calcolato secondo i criteri stabiliti dall'art. 22 del regolamento delegato è riferito al periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno considerato (anno oggetto del controllo per l'erogazione dell'aiuto o del triennio per la concessione dell'AFN), se la verifica è relativa al rispetto dei criteri di riconoscimento o alla determinazione dei dati per il calcolo del livello di aggregazione. Per il rispetto dei criteri di riconoscimento l'analisi dei valori potrà ritenersi conclusa quando sono state soddisfatte tutte le condizioni legate al valore minimo della produzione;
Il temine «valore della produzione commercializzata» è richiamato anche nella tabella della relazione annuale di cui all'art. 54, lettera b) del regolamento delegato, concernente l'attività delle OP nell'anno considerato. In tal caso il criterio di calcolo è quello indicato nelle note esplicative della relazione annuale stessa.
13. Il periodo di riferimento per il calcolo del VPC.
Il periodo di riferimento come determinato al par. 2 dell'art. 15 del decreto, si applica per il calcolo del VPC per i nuovi riconoscimenti successivi all'entrata in vigore del regolamento delegato e al calcolo del VPC per la determinazione del fondo di esercizio per gli anni 2018 e seguenti di tutte le OP e AOP, comprese quelle che completano il programma operativo in applicazione dell'art. 80, par. 1, lettera a) del regolamento delegato.
In coerenza a quanto disposto dall'art. 23 paragrafo 4 del regolamento delegato, qualora un prodotto perda valore per almeno il 35% per motivi debitamente giustificati non imputabili alla responsabilità della OP e che esulano dal suo controllo, quali il verificarsi di calamità naturali accertate dagli organi competenti o la riduzione eccezionale dei prezzi, il VPC di tale prodotto può essere considerato pari al 65% del VPC nel precedente periodo di riferimento. In tal caso, le regioni valutano la fondatezza delle motivazioni addotte dall'OP.
14. Adempimenti relativi al fascicolo aziendale.
La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria per tutte le aziende agricole ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/99 e del decreto legislativo n. 99/2004 e, quindi anche per i produttori che usufruiscono del programma operativo.
Ai sensi dell'art. 25, comma 2 del decreto-legge n. 5 del 2 febbraio 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 35 del 4 aprile 2012, l'AGEA, le regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano e gli Organismi pagatori, utilizzano per le attività di rispettiva competenza le informazioni relative all'azienda agricola contenute nel fascicolo aziendale, che fanno fede nei loro confronti.
L'eventuale aggiornamento del fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico, dovrà essere fatto in conformità alle disposizioni dell'AGEA.
La documentazione acquisita per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere debitamente archiviata e protocollata dall'Organismo pagatore.
Al fine di eseguire tutti i controlli, compresi quelli previsti dal SIGC, è necessario che nel fascicolo aziendale siano presenti tutte le informazioni utili attinenti alle produzioni frutticole e orticole, desumibili dall'allegato A al decreto ministeriale n. 162 del 12 gennaio 2015.
Le OP/AOP e i loro Organismi nazionali di rappresentanza hanno accesso ai fascicoli aziendali, secondo le procedure definite dall'AGEA.
15. Approvazione dei programmi operativi.
Le regioni, accertata la ricevibilità del programma effettuano i controlli di cui all'art. 25 del regolamento di esecuzione, nonchè ogni altra verifica aggiuntiva ritenuta necessaria ad assumere la decisione finale.
In questa fase assume particolare rilievo la verifica sulla fondatezza delle stime, prevista all'art. 25, per. 1, lettera d) del regolamento di esecuzione.
A tal fine le OP devono fornire alle regioni gli elementi idonei ad una valutazione ex ante della fondatezza della spesa.
In particolare:
a) per gli investimenti e i servizi di importo uguale o superiore a 50.000,00 sono presentati almeno tre preventivi;
b) per gli investimenti e i servizi di importo uguale o superiore a 20.000 e fino a 50.000,00 euro sono presentati almeno due preventivi;
c) per gli investimenti e i servizi di importo inferiore a 20.000 è presentato almeno un preventivo.
Relativamente alle lettere b) e c) le regioni hanno la facoltà di chiedere un numero superiore di preventivi.
Le OP possono presentare i preventivi per conto dei propri associati.
I preventivi di spesa devono essere confrontabili, prodotti da fornitori diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura.
Le regioni eseguono la valutazione con gli appropriati riscontri anche facendo riferimento, per individuare la spesa massima ammissibile, ai prezziari regionali e a eventuali importi massimi altrimenti definiti per i medesimi investimenti nella circolare ministeriale o in provvedimenti regionali adottati in coerenza con le disposizioni nazionali, nonchè a banche dati disponibili sul web, listini e osservatori dei prezzi, nonchè ad ogni altro sistema ritenuto appropriato.
Qualora per interventi identici a quelli presentati nel programma operativo risultano definiti, nella circolare ministeriale, nei prezziari regionali o nell'ambito dello Sviluppo rurale, costi unitari ufficiali e certificati, la regione può esonerare l'OP dal presentare i preventivi di spesa.
Per le spese che per loro natura non possono essere valutate sulla base di preventivi, la valutazione verrà effettuata con riferimento ai parametri tecnico-finanziari, oppure eventuali criteri guida, indicati nelle presenti procedure e nella Disciplina ambientale, ove pertinente, nonchè ad ogni altro sistema ritenuto appropriato.
In via generale, per i casi in cui sono previsti più preventivi, viene riconosciuta la spesa del preventivo più basso.
Ove non venga scelto il preventivo con il prezzo più basso, l'OP deve produrre una relazione tecnico/economica che illustra la motivazione della scelta.
Sempre per i casi in cui sono previsti più preventivi, la regione può accettare un numero inferiore a quello previsto solo in caso di comprovata impossibilità al rispetto della norma generale.
Nel corso dell'istruttoria la regione può proporre all'OP modifiche al programma o accettare, se compatibili con i tempi dell'istruttoria, integrazioni e modifiche proposte dall'OP.
Ove non sussistono le condizioni per una valutazione obiettiva delle stime, la spesa viene rifiutata.
Il verbale sulla valutazione del programma operativo o della sua modifica per l'anno successivo deve dare evidenza della procedura seguita, degli elementi verificati che comprendono almeno quelli citati ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 25 del regolamento di esecuzione e del risultato finale.
Nell'appendice 1b si riporta lo schema di chek list, che le regioni devono utilizzare ed eventualmente integrare con gli elementi aggiuntivi ritenuti opportuni.
Per ulteriori elementi di valutazione sull'ammissibilità delle spese è utile anche la consultazione del documento redatto dalla rete rurale nazionale 2014-2020 consultabile al sito:
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagin a/15656
Il provvedimento di approvazione dovrà riportare, nel dispositivo, gli elementi essenziali del programma, quali il VPC dichiarato ed eventualmente verificato, l'importo complessivo del fondo di esercizio con la ripartizione tra spese per le misure di prevenzione e gestione delle crisi e spese per altre misure, l'importo complessivo dell'aiuto unionale con le medesime ripartizioni e, ove del caso, l'importo dell'aiuto nazionale.
16. La rendicontazione.
Entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma, le OP presentano all'Organismo pagatore e per conoscenza alla regione competente, la richiesta di aiuto a saldo, con allegata la rendicontazione delle spese sostenute.
La domanda a saldo deve essere completa di tutti i documenti giustificativi indicati all'art. 9 del regolamento di esecuzione, nonchè di altri eventualmente richiesti dall'Organismo pagatore, attestanti in particolare:
a) l'importo dell'aiuto richiesto;
b) il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento;
c) i contributi finanziari versati dai soci e/o dall'organizzazione di produttori medesima, nonchè quelli eventualmente versati dallo Stato in applicazione dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
d) le spese sostenute a titolo del programma operativo;
e) le spese relative alle misure di prevenzione e gestione delle crisi, suddivise per azioni;
f) la quota del fondo di esercizio spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi;
g) la conformità all'art. 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, inerente eventuali azioni di prevenzione e gestione delle crisi;
h) la conformità, nell'ultimo anno del programma operativo, all'art. 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, inerente il rispetto dei requisiti e delle condizioni operative per le azioni ambientali;
i) la conformità all'art. 34 del regolamento (UE) n. 1308/2013, inerente il giusto calcolo dell'aiuto finanziario comunitario;
j) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'OP attestante che l'OP non ha ricevuto alcun doppio finanziamento comunitario o nazionale per le misure e/o le azioni ammissibili all'aiuto;
k) in caso di domanda di pagamento riferita ad un tasso o ad un importo forfettario, la prova della realizzazione dell'azione di cui trattasi, secondo le indicazioni ricevute al riguardo dall'Organismo pagatore;
l) la relazione annuale prevista all'art. 21 del regolamento di esecuzione, redatta sulla base del format predisposto dalla Commissione europea, come implementato dalla Strategia nazionale.
Tutti i pagamenti devono essere effettuati a mezzo di bonifico.
Le spese generali determinate in misura forfettaria sull'intero fondo di esercizio, comprensivo anche dell'eventuale AFN, non necessitano di alcuna documentazione giustificativa.
Per le azioni realizzate entro il 31 dicembre, le relative spese devono essere documentate entro tale data e pagate entro il 15 febbraio dell'anno successivo. Fatte salve le disposizioni di legge in materia, sono presi in considerazione le fatture o i documenti aventi forza probatoria equivalente per i quali i pagamenti sono stati regolati tramite procedure legalmente autorizzate, che consentono la completa tracciabilità dell'operazione fino all'incasso delle somme da parte del fornitore.
In nessun caso sono ammissibili pagamenti effettuati in contanti.
Qualora sussistano le condizioni indicate all'art. 9 del regolamento di esecuzione l'OP deve inserire nella domanda di aiuto a saldo anche le spese programmate ma non sostenute entro il 31 dicembre per motivi indipendenti dalla sua volontà, con l'impegno a sostenere tali spese entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello relativo all'annualità considerata.
A tal fine l'OP deve fornire idonei elementi atti a dimostrare l'impossibilità ad effettuare e documentare gli interventi.
Le OP che adottano tale procedura devono presentare all'Organismo pagatore, entro il 15 giugno, la rendicontazione delle azioni svolte e delle spese sostenute. L'Organismo pagatore valuta, in fase di istruttoria, la consistenza delle giustificazioni dell'OP.
Le disposizioni del presente punto si applicano anche alle AOP
che realizzano un programma operativo totale o parziale e l'aiuto ricevuto a saldo è riversato alle OP entro i successivi quindici giorni lavorativi.
Per le spese sostenute dalle filiali della fattispecie prevista all'art. 22, paragrafo 8 del regolamento delegato, non può essere ammessa a finanziamento la quota di spesa relativa a soggetti non soci della OP o della AOP.
17. Intestazione dei giustificativi di spesa.
I documenti giustificativi delle spese possono essere intestati:
a) alla OP/AOP;
b) ai soci;
c) alle filiali nella fattispecie prevista all'art. 22, paragrafo 8 del regolamento delegato.
18. Rimborso delle spese sostenute dai soci.
L'erogazione del rimborso delle spese sostenute direttamente dai soci produttori verrà effettuata su specifica richiesta degli stessi, accompagnata dalla seguente documentazione:
a) elenco riepilogativo di tutte le spese sostenute;
b) copia della documentazione di giustificazione delle spese;
c) per i lavori svolti in economia:
schede orarie o documentazione equipollente attestante i lavori svolti direttamente dal socio, con i quali dimostrare il tempo impiegato;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si indicano i lavori realizzati ed i relativi costi, con riferimento al prezziario regionale delle regioni dove è ubicata l'azienda o ad altro documento nazionale che ha definito la congruità della spesa.
Qualora le tipologie di costo non siano previste in tali documenti, queste dovranno essere determinate attraverso una apposita analisi redatta da un tecnico qualificato.
La OP successivamente alla presentazione dei giustificativi di spesa da parte del socio, provvede all'erogazione della relativa somma entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma.
Gli organismi associativi aderenti alla OP e le OP aderenti alla AOP, seguono il seguente percorso di rendicontazione:
a) richiedono, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, in forma cumulativa per i propri associati, il rimborso delle spese per i costi da questi sostenuti in via diretta, conservando agli atti copia della documentazione fornita dagli associati;
b) provvedono a rimborsare ai produttori associati - entro il 30 aprile dell'anno successivo - le spese rendicontate o a versare il relativo contributo spettante. Il rimborso delle somme può essere operato anche attraverso compensazioni tra il Dare e l'Avere con il socio produttore, purchè in forma distinta, chiara e rintracciabile;
c) entro il 31 maggio presentano alla OP/AOP cui aderiscono l'elenco delle somme trasferite ai singoli produttori associati;
d) l'OP/AOP provvederà a comunicare all'Organismo pagatore il corretto versamento delle somme ai produttori soci, rappresentando eventuali inadempienze riscontrate.
Per giustificati motivi le regioni possono prorogare di trenta giorni i termini di cui alle lettere b) e c).
I rimborsi dovuti ai produttori aderenti alle cooperative socie di OP, possono essere effettuati dall'OP direttamente ai produttori, qualora tale procedura sia espressamente autorizzata con delibera assembleare della cooperativa.
Prima di procedere al rimborso, l'OP verifica che il produttore sia in regola con il fascicolo aziendale.
Il rimborso delle spese sostenute dai soci, può essere sostituito con una compensazione, autorizzata in forma scritta dal socio e opportunamente documentata contabilmente, tra debiti contratti dal socio verso l'OP.
19. La rendicontazione degli investimenti.
La rendicontazione delle spese relative agli investimenti deve essere accompagnata almeno dai seguenti documenti:
a) elenco dettagliato degli investimenti eseguiti e delle relative fatture o documenti equipollenti;
b) elenco delle macchine e attrezzature completo dei numeri di matricola o altri elementi identificativi che dovranno essere riscontrabili anche sulle stesse;
c) copia della delibera del Consiglio di amministrazione con la quale la OP si assume l'obbligo a non alienare nè distogliere dalla prevista destinazione, per almeno dieci anni gli immobili e gli impianti fissi e per almeno cinque anni i macchinari e le attrezzature mobili e tre anni per le strumentazioni hardware e software. L'impegno assunto decorre dalla data di acquisizione dei beni;
d) certificazioni previste dalla normativa vigente.
In caso di investimenti realizzati presso i soci, sia persone giuridiche che singoli, gli impegni di cui alla lettera c) dovranno essere assunti dai soci interessati, nelle dovute forme.
Per l'eventuale autorizzazione sanitaria rilasciata dalla A.S.L.
competente gli stabilimenti ed i laboratori atti alla produzione, lavorazione, deposito e vendita di sostanze alimentari e di bevande, è sufficiente la richiesta di sopralluogo con l'impegno a trasmettere quanto prima la relativa certificazione e comunque prima del pagamento dell'aiuto.
20. La rendicontazione dei costi del personale di cui alla lettera b), punto 2, dell'allegato III al regolamento delegato.
Per ogni unità di personale dipendente dell'OP, della AOP, e della filiale controllata al 90%, delle cooperative soci produttori, utilizzato per migliorare o mantenere un elevato livello di qualità o di protezione dell'ambiente o per migliorare le condizioni di commercializzazione, deve essere allegata una scheda riepilogativa sulla quale è registrato almeno:
a) il tempo di lavoro prestato;
b) la lettera di incarico con l'indicazione della mansione assegnata nell'azione di riferimento e del profilo professionale posseduto attinente alla mansione stessa;
c) il costo complessivo.
Gli atti di cui sopra devono essere firmati dal legale rappresentante della OP, della AOP, o della filiale o della cooperativa.
Quanto indicato alle lettere a), b) e c) vale anche nel caso in cui l'OP faccia ricorso ai propri soci produttori diversi dalle cooperative.
In caso di ricorso a soci produttori diversi dalle cooperative e a consulenze esterne professionalmente qualificate, è necessaria la formalizzazione dell'incarico da parte del legale rappresentante della OP, della AOP, della filiale o della cooperativa socia dell'OP, specificando la natura, i tempi ed il relativo costo. Il servizio fornito dovrà essere documentato con la presentazione della fattura o della ricevuta prevista per le prestazioni a carattere occasionale senza obbligo di subordinazione, intestate alla struttura che ha affidato l'incarico.
In nessun caso potrà essere ammessa a contributo attività di carattere meramente amministrativo-contabile riferita alla gestione ordinaria.
Non sono ammissibili consulenze a titolo oneroso assegnate a componenti degli organi societari e/o a società ad essi riconducibili.
Nel caso in cui la regione autorizzi la OP alla rendicontazione forfettaria delle spese per il personale, la determinazione dell'importo ammissibile in tal senso va effettuata con riferimento alle figure professionali ed ai parametri riportati nelle presenti procedure. Per tutto il personale così considerato, non potranno essere previste ed ammesse ulteriori spese documentate.
21. Erogazione degli aiuti.
L'erogazione degli aiuti è effettuata dall'Organismo pagatore e avviene:
1) in una unica soluzione a saldo, o
2) in più soluzioni, mediante:
a) anticipi periodici quadrimestrali fino all'80% dell'aiuto inizialmente approvato e una operazione a saldo. L'aumento del fondo di esercizio in conseguenza di una modifica presentata ai sensi dell'art. 34, par. 2 del regolamento delegato, non determina un aumento dell'importo inizialmente approvato ai fini del calcolo dell'importo dell'anticipazione;
b) acconti periodici, massimo due in un anno, a fronte di rendicontazioni parziali, fino all'importo massimo dell'80% della parte dell'aiuto corrispondente agli importi spesi per il periodo considerato e una operazione a saldo.
Le domande di aiuto sono presentata nei modi stabiliti dall'Organismo pagatore.
Le richieste di anticipazione di cui all'art. 11 del regolamento delegato, non possono riguardare un importo superiore all'aiuto comunitario previsto per quadrimestre di riferimento.
Le domande di anticipazioni successive alla prima, devono essere accompagnate dall'elenco degli interventi realizzati nel quadrimestre precedente e delle relative spese e le anticipazioni sono erogate a condizione che l'Organismo pagatore abbia accertato che un importo almeno corrispondente alla contribuzione comunitaria erogata con l'anticipo precedente e alla corrispondente quota dell'OP, sia stato effettivamente speso e che i contributi finanziari al fondo di esercizio siano stati gestiti in conformità agli articoli 24 e 25 del regolamento delegato.
L'Organismo pagatore provvede al pagamento delle anticipazioni entro novanta giorni dall'acquisizione della domanda previa verifica della ricevibilità in termini di completezza documentale, e a condizione che entro tale termine l'OP/AOP beneficiaria risulti in regola con l'eventuale certificazione antimafia, con quella di vigenza e con la conferma di validità della garanzia fidejussoria.
L'Organismo pagatore può autorizzare le OP che ne fanno richiesta, ad avvalersi del sistema di domande parziali di aiuto finanziario comunitario, così come previsto dall'art. 12 del regolamento di esecuzione.
La richiesta di versamenti parziali deve essere accompagnata da opportuni rendiconti giustificativi, come stabilito dall'Organismo pagatore, sulla base dei criteri stabiliti dall'AGEA.
Qualora l'OP si trovi in regime di sospensione del riconoscimento o sia stata ufficialmente invitata ad adottare idonee misure per rispettare i parametri del riconoscimento, l'Organismo pagatore sospende la procedura di pagamento di qualsiasi aiuto, fino alla definizione del contenzioso.
La sospensione può essere procrastinata fino al 15 ottobre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il pagamento.
Decorso tale termine, l'OP perde il diritto a ricevere l'aiuto.
22. Conto corrente dedicato.
Il fondo di esercizio, eventualmente aggiunto dell'aiuto finanziario nazionale, deve essere gestito per mezzo di un conto corrente dedicato bancario o postale, fatte salve le disposizioni di legge in materia.
La relazione del collegio sindacale o del revisore dei conti deve dare conto anche della gestione del conto corrente dedicato. Ove questi organi di verifica non sono obbligatori, è sufficiente la relazione di un professionista esterno iscritto all'albo dei revisori dei conti.
Tutte le operazioni, devono trovare esplicita indicazione sui relativi documenti contabili e transitare per il c/c dedicato. In casi eccezionali e adeguatamente motivati gli organismi pagatori possono concedere deroghe, a condizione che la tracciabilità delle operazioni finanziarie resti garantita.
Anche i casi di compensazione possono essere gestiti con il conto corrente ordinario a condizione che ne sia garantita la piena tracciabilità.
I bolli e le competenze vanno stornati.
Eventuali residui attivi, potranno essere trasferiti nel fondo istituito per l'annualità successiva.
Ogni movimentazione deve essere chiaramente specificata con l'indicazione degli estremi relativi all'operazione stessa (tipologia e/o descrizione, beneficiario ed ordinante) e deve essere registrata, anche contabilmente, con data e valuta entro e non oltre il 15 febbraio successivo all'annualità di riferimento.
Il pagamento dei beni strumentali con prestiti cambiari è consentito a condizione che il pagamento delle cambiali in scadenza avvenga entro il predetto termine del 15 febbraio.
Nel caso di spese non separabili tra quelle relative all'attività ordinaria e quelle relative al programma operativo e comunque effettuate sul conto corrente ordinario, è autorizzato il trasferimento dal conto corrente dedicato a quello ordinario delle somme di competenza del programma operativo, previa predisposizione della documentazione esplicativa a supporto.
In fase di rendicontazione deve essere allegato il prospetto che elenca i versamenti nel c/c dedicato.
Entro il 15 febbraio dell'anno successivo all'annualità considerata, il fondo di esercizio deve azzerarsi, salvo il caso di applicazione del paragrafo 3 dell'art. 9 del regolamento di esecuzione.
Le AOP che presentano un programma operativo totale o parziale gestiscono i fondi di esercizio ad esse trasferiti dalle OP, attraverso un conto dedicato, al quale si applicano mutatis mutandis le regole del presente punto.
Per le OP che delegano per intero la gestione del fondo di esercizio ad una AOP, la regione competente decide in merito all'obbligo di tenuta di un conto corrente dedicato, fatta salva la tracciabilità dei flussi finanziari dell'OP da e verso i propri soci e la AOP.
23. Versamenti e prelievi sul conto corrente dedicato.
Il conto corrente dedicato è alimentato con versamenti di:
a) Contributi finanziari dei soci produttori. Tali contributi possono essere versati direttamente dai soci anche mediante compensazione autorizzata con le somme da liquidare ai soci stessi, relative ai prodotti conferiti, ovvero mediante compensazione con gli importi relativi a rimborsi spese;
b) Contributi finanziari da parte della OP;
c) Anticipi ed acconti comunitari ricevuti. Gli anticipi non vanno considerati come fondi in diminuzione della contribuzione dei soci;
d) Anticipi da parte della OP o dei soci produttori,versati in attesa del saldo comunitario richiesto, e dell'eventuale aiuto finanziario nazionale aggiuntivo,per evitare il ricorso allo scoperto oneroso;
e) Versamenti riconducibili a pagamenti IVA o altri oneri obbligatori. Tali accrediti, ove effettuati, corrispondono ai soli oneri obbligatori esposti nelle fatture pagate per le spese sostenute direttamente dalla OP, per forniture e/o servizi, con prelievo sul conto corrente dedicato. Di norma consistono in giroconti con addebito sul conto corrente ordinario;
I versamenti devono essere fatti entro il 15 febbraio.
I prelievi dal conto corrente dedicato consistono in:
a) Pagamenti di spese sostenute direttamente dalla OP;
b) Rimborsi di spese sostenute direttamente dai soci:
effettuati mediante a/b o bonifico bancario o postale a favore del socio che ne fa richiesta. Il rimborso può essere anche cumulato alle somme liquidate per i prodotti conferiti e può essere effettuato mediante compensazione autorizzata dal socio con i contributi finanziari spettanti alla OP o alla AOP. In ogni caso le operazioni di rimborso e/o di compensazione dei pagamenti devono essere puntualmente documentate;
c) Addebiti riconducibili a pagamenti per forniture e/o servizi riguardanti il PO ma eseguiti direttamente dal conto corrente ordinario. Di norma consistono in giroconti con accredito sul conto corrente ordinario. In tal caso i pagamenti effettuati dal conto corrente ordinario, e le relative registrazioni bancarie, dovranno rispettare i termini e le modalità di pagamento stabiliti dalle norme comunitarie ed a tal fine essere prodotte su richiesta dei controllori;
d) Addebiti riconducibili agli anticipi versati dalla OP o dai soci produttori per evitare il ricorso allo scoperto oneroso. Di norma consistono in giroconti con accredito sul conto corrente ordinario eseguiti successivamente all'incasso del contributo comunitario e dell'aiuto finanziario nazionale.
I prelievi devono essere fatti entro il 15 febbraio, tuttavia In caso di applicazione del paragrafo 3 dell'art. 9 del regolamento di esecuzione, i prelievi per i pagamenti possono essere effettuati con data e valuta entro il 30 aprile successivo all'annualità di riferimento
Qualora dal conto corrente dedicato siano effettuati, per errore, pagamenti per forniture e/o servizi non riguardanti il programma operativo, i relativi importo dovranno essere prontamente riaccreditati.
Tutte le operazioni sopraindicate dovranno essere evidenziate in contabilità.
24. Sorveglianza e valutazione dei programmi operativi.
Le OP garantiscono la sorveglianza e la valutazione dei programmi operativi come previsto agli articoli 56 e 57 del regolamento delegato, nonchè dalle disposizioni in materia contenute nella Strategia nazionale.
A tal fine devono istituire un sistema di raccolta, registrazione e conservazione di tutti i dati utili compresi quelli relativi agli indicatori, anche per i previsti obblighi di comunicazione da parte dello Stato membro.
La sorveglianza deve consentire di valutare annualmente i progressi compiuti per il perseguimento degli obiettivi del programma operativo, verificando la qualità dell'esecuzione, individuando le eventuali misure correttive, svolgendo le necessarie comunicazioni inerenti l'esecuzione del programma.
La sorveglianza è un processo continuo che inizia con l'avvio del programma operativo e termina con la conclusione delle attività, pertanto deve essere svolta ogni anno e i suoi risultati devono essere riportati in una specifica sezione della relazione annuale.
La valutazione dei programmi operativi assume la forma di un report in allegato alla relazione del penultimo anno ed esamina il livello di utilizzazione delle risorse finanziarie e l'efficacia e l'efficienza del programma operativo, nonchè valutare i progressi compiuti in rapporto agli obiettivi generali del programma grazie all'utilizzo degli indicatori.
Se presenti nel programma operativo, la valutazione deve contenere un esame qualitativo dei risultati e dell'impatto delle azioni concernenti la prevenzione dell'erosione del suolo, l'uso ridotto o più razionale di prodotti fitosanitari, la protezione degli habitat e della biodiversità e la tutela del paesaggio.
La valutazione è finalizzata a mettere in evidenza tra l'altro:
a) il grado di raggiungimento degli obiettivi del programma operativo pluriennale, anche evidenziando i vari aggiustamenti rispetto al programma iniziale;
b) i fattori che hanno avuto una particolare influenza sull'esecuzione del programma;
c) i fattori che sono stati presi in considerazione o lo saranno, per i successivi programmi operativi.
La valutazione può essere condotta con il supporto di una qualificata consulenza esterna alla OP i cui costi ricadono nell'ambito delle spese generali.
25. Relazioni e comunicazioni delle OP.
Le OP sono tenute alla predisposizione delle seguenti relazioni, sulla base delle indicazioni e della modulistica fornite dall'AGEA:
1. Relazione annuale: accompagna la richiesta di erogazione degli aiuti a saldo;
2. Relazione di valutazione: accompagna la rendicontazione del penultimo anno del programma operativo.
La relazione annuale anche al fine di consentire la predisposizione della relazione annuale che l'AGEA deve presentare alla Commissione ai sensi dell'art. 54 lettera b) del regolamento delegato, specifica almeno quanto segue:
a) informazioni sulla base sociale;
b) numero di aderenti (distinti tra produttori e non produttori), tutte le persone giuridiche o loro parti chiaramente definite;
c) tutte le filiali di cui all'art. 22, par. 8 del regolamento delegato;
d) le variazioni verificatesi nel corso dell'anno;
e) prodotti trattati e descrizione dei prodotti finiti venduti;
f) gestione del fondo di esercizio: importo complessivo dei contributi della Comunità, dello Stato membro (eventuale aiuto nazionale), dell'OP e degli aderenti; entità dell'aiuto finanziario comunitario ai sensi dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
g) valore della produzione commercializzata: totale e scomposto tra le regioni in cui è stata realizzata e tra le varie persone giuridiche che costituiscono l'OP o l'AOP;
h) volume di prodotti ritirati dal mercato, distinto per prodotto e per mese;
i) le informazioni relative ai risultati dell'attività di sorveglianza basate, sugli indicatori indicati nell'allegato II del regolamento di esecuzione, nonchè sugli eventuali indicatori/indici previsti dalla Strategia Nazionale;
j) una sintesi dei problemi incontrati nell'esecuzione del programma operativo e delle misure adottate per garantire la qualità e l'efficacia della sua attuazione;
k) le modalità di adempimento della Disciplina ambientale;
l) le attività predisposte per la difesa dell'ambiente in caso di realizzazione di investimenti che comportano un accresciuto impatto ambientale;
m) le modalità di gestione delle azioni svolte in materia di prevenzione e gestione delle crisi;
n) le eventuali modifiche effettuate e approvate dalle competenti Autorità;
o) le discrepanze tra gli aiuti stimati e quelli richiesti.
L'AGEA provvede, ove del caso, a definire le modalità informatiche per la comunicazione di talune delle predette informazioni.
La relazione annuale, così come la relazione di valutazione, sono inoltrate alla regione alla quale è stato presentato il programma operativo o, in assenza di quest'ultimo, alla regione che ha effettuato il riconoscimento.
La relazione annuale deve essere presentata anche dalle OP che non hanno presentato e/o realizzato il programma operativo, per le parti non legate alla realizzazione del programma.
Per quanto riguarda la relazione di valutazione, questa è allegata alla relazione annuale del penultimo anno e contiene gli esiti dell'esercizio di valutazione condotto per le finalità di cui all'art. 57 del regolamento delegato.
Oltre alle predette relazioni, tutte le OP, comprese quelle che non realizzano un programma operativo in corso, sono tenute a trasmettere le informazioni previste dal regolamento di base, dal regolamento delegato e da quello di esecuzione, nonchè le altre previste dalle disposizioni nazionali, necessarie alle attività di competenza delle regioni, degli Organismi pagatori, dell'AGEA e del Ministero, nei modi e nei tempi stabiliti dalle predette amministrazioni.
In caso di inadempienza, la regione competente, se del caso anche su segnalazione dell'Organismo pagatore o del Ministero, adotta i provvedimenti in conformità al comma 5 e 6 dell'art. 23 del decreto.
26. Controlli sull'esecuzione dei programmi operativi.
I controlli amministrativi e in loco sono effettuati dagli Organismi pagatori.
I controlli amministrativi di cui all'art. 26 del regolamento di esecuzione sono svolti prima di effettuare il pagamento, su tutte le domande di aiuto, siano esse di anticipazione, di pagamento parziale o di saldo e devono essere registrati conformemente al paragrafo 1 del citato art. 26.
Relativamente ai controlli in loco di cui all'art. 27 del regolamento di esecuzione, all'inizio di ciascun anno, l'Organismo pagatore provvede alla determinazione del campione indicativo di OP e AOP da sottoporre a controllo in loco, per il programma eseguito nell'anno precedente.
A tal fine l'Organismo pagatore predispone un'analisi dei rischi, sulla base degli elementi indicati dall'art. 27 del regolamento di esecuzione e dei criteri stabiliti dall'AGEA, nonchè di elementi rispondenti alle specifiche realtà regionali. Il campione deve coprire almeno il 30% dell'aiuto complessivamente richiesto tramite l'Organismo pagatore e il numero di OP e AOP deve essere tale che ciascuna OP e AOP riceve un controllo in loco almeno una volta ogni tre anni. Tale controllo è esteso anche alle relative filiali se opportuno.
Se del caso i controlli in loco completano i controlli amministrativi.
Il verbale del controllo in loco deve dare puntuale riscontro di ciascuno degli elementi indicati al paragrafo 5 dell'art. 27 citato.
Nel corso dei controlli amministrativi e in loco prima del pagamento degli aiuti, l'Organismo pagatore se ritiene che le valutazioni fatte in sede di approvazione sulla congruità delle spese non sono più valide, procede ad una nuova valutazione secondo i criteri riportati al capitolo 16.
Le verifiche sul valore della produzione commercializzata riguardano sia il VPC dichiarato per il periodo di riferimento, qualora non ancora accertato, ai fini della determinazione del Fondo di esercizio, sia il VPC dell'anno a cui si riferisce l'aiuto (anno considerato) ai fini del rispetto dei criteri di riconoscimento.
Salvo documentate circostanze eccezionali, tutte le azioni comprese nel campione sono verificate in loco, compresi gli interventi eseguiti presso le singole aziende dei soci.
L'Organismo pagatore può escludere dal controllo in loco taluni interventi eseguiti presso le singole aziende dei soci, sulla base dell'analisi dei rischi già definita integrata con elementi che tengono conto dell'entità della spesa e delle caratteristiche intrinseche dell'intervento che influenzano le condizioni di ammissibilità e la possibilità di mancata esecuzione dell'intervento. Il verbale relativo al controllo dell'OP rende conto della decisone adottata.
Se la spesa ammissibile risultante dall'insieme dei controlli non soddisfa la percentuale del 30% dell'aiuto complessivamente richiesto, l'Organismo pagatore implementa i controlli fino al soddisfacimento della percentuale predetta.
L'Organismo pagatore dispone, ove necessario, anche verifiche e sopralluoghi in corso d'opera di ciascuna annualità dei programmi.
Per consentire l'esecuzione dei controlli il loco, le OP, le AOP e le Filiali devono mettere a disposizione degli incaricati del controllo tutti gli elementi utili ad esercitare le verifiche, anche quelle in corso d'opera.
Per i programmi operativi che interessano produttori operanti in altre regioni, l'Organismo pagatore responsabile del controllo del programma, può chiedere la collaborazione dell'Organismo pagatore competente per territorio.
Gli Organismi pagatori possono richiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione presentata dalle OP.
I controlli dovranno essere orientati anche ad accertare l'eventuale esistenza di condizioni create artificialmente allo scopo di percepire aiuti comunitari per trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno.
La liquidazione del saldo annuale è subordinata all'esito degli accertamenti svolti, anche in relazione ai rapporti con il regime di aiuti allo Sviluppo Rurale e alle misure promozionali.
Gli Organismi pagatori comunicano alle regioni interessate gli esiti delle verifiche anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
Se dal controllo emerge l'inosservanza dei criteri di riconoscimento richiamati ai paragrafi 1, 4 e 6 dell'art. 59 del regolamento delegato, l'Organismo pagatore sospende i pagamenti e ne da immediata comunicazione alla regione competente.
L'Organismo pagatore tiene costantemente aggiornata la regione sul seguito della procedura di sospensione degli aiuti, al fine anche di consentire alla regione l'adozione delle eventuali determinazioni concernenti la sospensione o la revoca del riconoscimento.
27. Le condizioni di equilibrio.
Fermi restando i limiti stabiliti nella regolamentazione comunitaria, si applicano le condizioni definite nella Strategia nazionale.
Le condizioni di equilibrio non si applicano all'AFN.
PARTE C
Spese nei programmi operativi delle OP AOP
28. Spese ammissibili.
Tutte le tipologie di spesa sono potenzialmente ammissibili a contributo, tranne quelle espressamente indicate come «Spese non sovvenzionabili» nell'allegato II del regolamento delegato, nonchè quelle altrimenti escluse dalla Strategia nazionale, dai regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale e regionale.
Ciascuna OP, nell'ambito della propria discrezionalità e specificità, e in coerenza con le politiche regionali, ha quindi facoltà di individuare gli interventi che maggiormente consentono di realizzare gli obiettivi previsti dalla regolamentazione comunitaria e dalla Strategia Nazionale.
Le indicazioni strategiche per gli interventi sono contenute nella Strategia Nazionale.
Tra le spese ammissibili si indicano:
a) spese per investimenti materiali:
strutture e impianti di lavorazione, trasformazione, condizionamento e commercializzazione e investimenti agro-aziendali;
impianti delle specie ortofrutticole aventi carattere pluriennale;
macchinari ed attrezzature;
b) spese per investimenti immateriali
c) spese generali di produzione (alle condizioni e nei limiti dell'allegato III al regolamento delegato);
d) spese di personale (alle condizioni e nei limiti dell'allegato III al regolamento delegato);
e) spese per servizi;
f) spese generali.
Relativamente agli investimenti materiali e immateriali l'OP (o la AOP o la filiale controllata per almeno il 90%) deve assumere l'obbligo di non alienabilità o cambio destinazione per almeno:
dieci anni in caso di immobili e di impianti fissi (per gli impianti di colture poliennali il termine può essere ridotto in funzione del ciclo biologico della specie);
cinque anni in caso di macchinari e attrezzature mobili;
tre anni per le strumentazioni hardware e software.
L'impegno assunto decorre dalla data di acquisizione dei beni;
Per gli investimenti effettuati presso i soci, deve essere predisposta una specifica convenzione per la loro gestione, contenente le seguenti condizioni minime:
assunzione dei medesimi impegni di inalienabilità e cambio di destinazione come sopra definiti;
impegno a restituire all'OP l'oggetto dell'investimento (o il suo valore residuo), in caso di:
recesso, ad eccezione che il socio che recede non transiti in altra OP o costituisca egli stesso una nuova OP;
scioglimento della società (per i produttori organizzati in forma societaria);
alienazione e/o fusione delle aziende senza che il nuovo soggetto subentri nella qualità di socio della OP.
modalità di eventuale utilizzazione associata degli investimenti, compatibilmente con la loro potenzialità, per soddisfare temporanee esigenze produttive e/o commerciali della OP.
Gli investimenti possono essere sostituiti prima del periodo di ammortamento fiscale. In tal caso si applica il paragrafo 6, lettera b) dell'art. 31 del regolamento delegato e il valore residuo è detratto dal costo della sostituzione.
I contratti di locazione finanziaria (leasing) devono comportare una clausola di riacquisto e l'importo massimo della spesa ammissibile non deve superare il valore di mercato del bene concesso in locazione finanziaria. L'importo è al netto delle spese non ammissibili (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) connesse al contratto e deve essere utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale.
Non sono da considerarsi ammissibili le spese sostenute in forza di contratti di sub-locazione immobiliare e/o finanziaria ancorchè autorizzati dal concedente proprietario, di sub-fornitura o di sub-committenza. Non sono altresì ammissibili le spese di noleggio, di locazione di strutture e/o di attrezzature i cui concedenti risultano essere componenti degli organi sociali, eccetto l'assemblea, dell'organizzazione o società a quest'ultimi riconducibili.
Gli interventi che prevedono, direttamente o indirettamente, l'utilizzo di materiale vegetale di propagazione, sono ammissibili a condizione che l'origine di detto materiale sia conforme alla normativa comunitaria, nazionale e regionale che ne regola la produzione e il commercio, pertanto in sede di rendicontazione, dovrà essere prodotta la certificazione rilasciata dal vivaista autorizzato, che garantisce la conformità e la rintracciabilità del materiale.
Analogamente al noleggio, il sostegno economico per i costi di locazione di strutture e/o attrezzature in alternativa all'acquisto è ammissibile a condizione che il beneficiario fornisca, tramite perizia asseverata di un tecnico qualificato iscritto ad un ordine professionale, la dimostrazione della convenienza economica della scelta. Le regioni possono stabilire un importo sotto il quale la dimostrazione della convenienza economica può essere fornita con procedura diversa, definita dalla regione medesima.
Per talune tipologie di spese ammissibili vengono definiti nella circolare ministeriale ulteriori specificazioni tecniche, nonchè definiti i valori massimi di spesa ammissibili o i costi unitari standard per la realizzazione degli stessi nei programmi operativi.
Le regioni hanno la facoltà, per evidenti e giustificati motivi e nel rispetto dei regolamenti comunitari e della Strategia Nazionale, di integrare le tipologie di interventi, (con esclusione di quelli contenuti nella Disciplina ambientale) utilizzando la medesima metodologia adottata in circolare. Le regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero, le determinazioni assunte.
Di seguito si riportano alcuni elementi di dettaglio inerenti talune spese specifiche ed il personale.
29. Spese specifiche per il miglioramento della qualità dei prodotti.
Le spese generali di produzione sono escluse dal finanziamento, ad eccezione di quelle espressamente autorizzate ed elencate al punto 1 dell'allegato III al regolamento delegato, tra le quali rientrano le spese specifiche per il miglioramento della qualità dei prodotti.
Sono finanziabili solo i costi aggiuntivi sostenuti rispetto a quelli tradizionali (ordinari), al netto di eventuali risparmi e guadagni conseguiti.
Come spese specifiche per il miglioramento della qualità dei prodotti sono stati individuate le seguenti azioni:
Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecnica colturale delle piante arboree;
Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecnica colturale delle piante ortive;
Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecniche di trattamento dei prodotti.
Il dettaglio degli interventi sono riportati nella specifica circolare ministeriale.
30. Personale.
Le OP devono disporre di personale qualificato in grado di garantire la corretta realizzazione del programma, tra cui l'assistenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:
a) miglioramento o mantenimento di un elevato livello della qualità dei prodotti;
b) miglioramento o mantenimento di un elevato livello della protezione dell'ambiente;
c) miglioramento delle condizioni di commercializzazione.
Il personale può essere sia interno che esterno ed è adeguatamente qualificato per gestire le produzioni, durante tutte le fasi di coltivazione e di lavorazione, e permettere la loro collocazione nel circuito commerciale.
Qualora il programma preveda il ricorso a personale dipendente, con esclusione dei componenti di organi sociali, della OP, della AOP, della filiale come definita dall'art. 22, paragrafo 8 del regolamento delegato o di una cooperativa direttamente aderente all'OP, tale personale deve essere incaricato dal relativo rappresentante legale mediante specifica lettera, nella quale sono indicati gli ambiti professionali richiesti, gli obiettivi del lavoro e i risultati attesi. A tal fine l'OP, la AOP, la filale o la cooperativa, predispone un idoneo sistema di registrazione del tempo di lavoro prestato.
Le spese sostenute sono ammissibili al finanziamento comunitario e cumulabili anche in capo allo stessa figura professionale entro l'importo massimo di euro 43.000,00 e 52.000,00 rispettivamente per il personale che svolge le attività di cui alle lettere a) e b) e del personale che svolge le attività di cui alla lettera c). I
predetti importi massimi sono onnicomprensivi di tutte le spese connesse all'esercizio dell'attività di assistenza tecnica (retribuzioni, oneri connessi, straordinari, rimborsi di missioni, percorrenze, vitto e alloggio, ecc...).
Dette spese devono essere documentate da:
buste paghe, corredate di giustificativi di pagamento degli oneri a carico del dipendente e del datore di lavoro, in caso di ricorso a personale dipendente;
fatture negli altri casi.
Attività di assistenza tecnica per migliorare o mantenere un elevato livello di qualità dei prodotti.
Sono ammissibili a contributo i costi sostenuti per le figure professionali addette al miglioramento qualitativo delle produzioni e al controllo delle procedure di conferimento, selezione, lavorazione, logistica nell'ambito dei centri di lavorazione.
La tipologia di addetti ed i parametri per la determinazione del numero di addetti sono definiti nella circolare.
Le figure professionali addette all'assistenza tecnica in campo per migliorare o mantenere un elevato livello di qualità dei prodotti, devono possedere il certificato di abilitazione alla consulenza di cui al paragrafo A.1.3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2014.
Assistenza tecnica per migliorare le condizioni di commercializzazione.
Sono ammissibili a contributo i costi sostenuti per i responsabili specialisti per il marketing che supportano l'attività commerciale dell'OP definita in un apposito progetto di marketing anche attraverso l'introduzione di innovazioni di prodotto, innovazioni di immagine, ed approfondita conoscenza dei mercati o canali di destinazione del prodotto. Le relative spese sono ammissibili a condizione che siano dipendenti diretti dell'OP, della AOP o di una filiale controllata almeno al 90%, e in possesso di un elevato livello di professionalità necessaria a:
analizzare, diagnosticare e proporre tutte le iniziative necessarie alla valorizzazione della produzione inviata sul punto vendita;
realizzare i contatti con i responsabili dei punti vendita per gestire una politica di orientamento del prodotto verso i consumatori;
sviluppare e migliorare i contatti con i clienti;
attivare tutti gli interventi necessari a favorire lo sviluppo dei prodotti di qualità.
Il loro numero dovrà essere determinato sulla base del progetto di marketing che costituisce parte integrante del programma operativo.
Assistenza tecnica per migliorare o mantenere un elevato livello di protezione dell'ambiente.
Le figure professionali impiegate devono possedere il certificato di abilitazione alla consulenza di cui al paragrafo A.1.3 del decerto ministeriale 22 gennaio 2014, recante l'adozione del Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
Per la determinazione delle spese di assistenza tecnica viene stabilita una spesa massima ammissibile per "ettaro equivalente"
sulla base del rispetto di un disciplinare o del tempo prestato per la realizzazione di uno specifico impegno ambientale, determinato secondo la procedura contenuta nella circolare ministeriale.
31. Spese generali.
Per i programmi operativi presentati da OP, le spese generali possono essere indicate nella percentuale massima del 2% del fondo di esercizio approvato ai sensi dell'art. 33 del regolamento delegato (UE) 2017/891 e per un importo non superiore a euro 180.000,00 per annualità. Su tale percentuale l'aiuto UE corrisposto è pari al 50%.
Per i programmi operativi presentati dalle AOP, le spese generali sono calcolate come la somma delle spese generali di ciascuna organizzazione di produttori aderente e per un importo massimo di euro 1.250.000,00.
Le spese generali sono calcolate in modo tale da garantire il rispetto dei tetti di spesa ove previsti.
32. Criteri di coerenza e complementarietà tra OCM e Sviluppo Rurale.
Per i criteri di coerenza e complementarietà tra medesime spese potenzialmente ammissibili nell'ambito dell'OCM e del regime sullo Sviluppo Rurale (Piani di Sviluppo Regionali, vigenti al momento della presentazione dei programmi operativi) si fa riferimento alle disposizioni contenute nella Strategia Nazionale.
Ai fini dell'individuazione dell'impianto normativo di competenza si terrà conto dell'ubicazione dell'azienda dove è situato l'investimento.
Per le azioni ambientali e gli investimenti effettuati direttamente dai soci, l'OP comunica alla regione e all'Organismo pagatore competente e a quella dove è realizzata l'azione o l'investimento il nominativo del socio, il CUAA (codice unico di identificazione azienda agricola) e le fatture relative oggetto di rimborso a carico del fondo di esercizio.
Le regioni possono definire modalità e termini per garantire il rispetto delle condizioni di complementarietà.
PARTE D
Misure di prevenzione e gestione delle crisi previste
nei programmi operativi
33. Ritiri dal mercato.
L'ammontare massimo del supporto per i prodotti ritirati dal mercato è definito con apposita circolare ministeriale, secondo i criteri contenuti nell'art. 45, paragrafo 1 del regolamento delegato.
Al fine di dare pratica attuazione a quanto previsto dall'art. 46, paragrafo 2, comma 5, del regolamento delegato, l'AGEA, anche tramite l'attivazione di uno specifico portale informatico, adotta le procedure per facilitare i contatti e la collaborazione tra le ortofrutticoli organizzazioni di produttori ortofrutticoli e gli enti caritativi accreditati dagli Organismi pagatori. A tal fine potrà avvalersi di strumenti informativi già in essere, eventualmente integrati e/o potenziati, per un uso a livello nazionale.
Ai fini dell'accreditamento è necessario che gli enti caritativi abbiano acquisito il riconoscimento dall'Ufficio territoriale del Governo e/o risultino iscritti presso i registri delle organizzazioni di volontariato tenute dalle regioni.
AGEA pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco degli enti caritativi accreditati dagli Organismi pagatori ad essere destinatari del prodotto ritirato per la distribuzione gratuita.
Gli Organismi pagatori ai fini della concessione dell'accreditamento, tengono conto della compatibilità dello scopo no profit dell'ente caritativo con quello proprio della distribuzione gratuita agli indigenti, dell'adeguatezza delle strutture, anche organizzative, dell'ente ai fini della valutazione della propria capacità distributiva giornaliera.
I prodotti ritirati dal mercato per la distribuzione gratuita sono destinati unicamente alle persone indigenti come definite all'art. 2 del regolamento (UE) n. 223/2014.
Con riferimento al paragrafo 2 dell'art. 46, del regolamento delegato, ove l'Ente caritativo che ha ricevuto il prodotto intenda distribuirlo sotto forma di prodotto trasformato può ricorrere al pagamento in natura per coprire le spese di trasformazione, ovvero chiedere l'intervento dello Stato per il pagamento delle medesime spese.
Con riferimento all'art. 80, par. 3, del regolamento, la cessione di prodotti da parte dell'OP all'industria di trasformazione è possibile solo a condizione che ciò non comporti distorsioni di concorrenza per le industrie interessate all'interno della Comunità europea per i prodotti importati e che sia impedita la possibilità che i prodotti ritirati siano reimmessi sul mercato. Le predette operazioni, pertanto, devono essere preventivamente autorizzate dalle regioni.
Qualora la trasformazione del prodotto ritirato consiste nella sua distillazione, l'alcool ottenuto è usato esclusivamente per scopi industriali o energetici.
33.1 Approvazione e rendicontazione della misura dei ritiri nell'ambito dei programmi operativi
Ai fini dell'approvazione della misura nell'ambito dei programmi operativi, le regioni verificano per i prodotti interessati che i ritiri:
a) non costituiscano uno sbocco alternativo al mercato;
b) non perturbino la gestione del mercato dei prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione;
c) non provochino un impatto negativo sull'ambiente o conseguenze fitosanitarie negative.
Per poter ricevere l'aiuto comunitario, in fase di rendicontazione, le OP presentano i documenti giustificativi definiti dall'Organismo pagatore, sulla base dei criteri stabiliti da AGEA, concernenti almeno:
1. i quantitativi commercializzati necessari alla verifica dei limiti stabiliti all'art. 45, paragrafo 2 del regolamento delegato;
2. i quantitativi di ogni prodotto ritirati dal mercato;
3. la destinazione finale di ciascun prodotto, attestata da un certificato di presa in consegna (o documento equivalente) dei prodotti ritirati per la distribuzione gratuita, la distillazione, l'alimentazione animale;
4. il riepilogo delle operazioni di ritiro;
5. la dimostrazione che i prodotti ritirati sono esclusivamente di provenienza dei soci produttori.
L'Organismo pagatore verifica, per l'insieme dei quantitativi non messi in vendita dall'inizio della campagna, il rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria. In caso di superamento, l'aiuto è riconosciuto solo nel rispetto di detti limiti.
34. Promozione e comunicazione.
In questo contesto possono essere previsti interventi finalizzati a:
a) prevenire eventuali crisi di mercato con iniziative promozionali e comunicative dedicate e continuative;
b) gestire le eventuali crisi di mercato con iniziative promozionali e comunicative specifiche e circoscritte;
c) negoziare, attuare e gestire protocolli fitosanitari con Paesi terzi.
Gli interventi di promozione e comunicazione da attuare all'interno delle misure di prevenzione e gestione delle crisi, devono essere aggiuntivi ad altre azioni di promozione e comunicazione in corso d'opera nell'ambito del programma operativo dell'OP interessata, non connesse alla prevenzione e gestione delle crisi e devono contribuire al raggiungimento delle finalità indicate all'art. 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 ed assumere la forma stabilita nell'allegato III al regolamento delegato (UE) 2017/891.
Sono da escludersi dal finanziamento tutti gli interventi di promozione che contengano forme di sconto quantità e prezzo.
Altresì, nell'ambito dell'attività di promozione e comunicazione trovano collocazione le spese sostenute dalle OP/AOP nel territorio dell'Unione per attività di negoziazione, nonchè attuazione e gestione, di protocolli fitosanitari con Paesi terzi.
35. Investimenti relativi alla gestione dei volumi.
Nei casi in cui le strutture per la gestione dei volumi a disposizione delle OP o programmate nel programma operativo non risultino sufficienti a far fronte a situazioni di crisi, le organizzazioni di produttori possono prevedere nell'ambito delle misure per la prevenzione e la gestione delle crisi, la locazione di:
celle per la frigoconservazione;
strutture per lo stoccaggio dei prodotti.
L'OP deve fornire gli elementi tesi a giustificare che l'investimento proposto è necessario per prevenire efficacemente le crisi o per far fronte alle crisi in atto.
Non è consentito, nell'ambito delle modifiche in corso d'anno spostare tale tipologia di investimenti dalla parte ordinaria del programma operativo alla parte concernente le misure di crisi.
36. Reimpianto di frutteti a seguito di estirpazione obbligatoria.
Qualora disposizioni dei servizi fitosanitari regionali facciano obbligo di estirpare i frutteti, le organizzazioni di produttori possono inserire le spese di reimpianto nell'ambito delle misure per la prevenzione e la gestione delle crisi, fino alla concorrenza massima del 20% della spesa totale dell'annualità considerata del programma operativo.
A tal fine, la misura è applicabile solo nelle aree delimitate dal provvedimento di estirpazione obbligatoria e potrà interessare esclusivamente le specie arboree di cui all'allegato I della direttiva 2008/90/CE, eccetto l'olivo, alle quali si aggiungono:
Actinidia deliciosa;
Actinidia sinesinsis;
Diospyrus kaki.
Le regioni hanno facoltà di limitare l'intervento di reimpianto a specifiche specie e/o varietà.
37. Assicurazione del raccolto.
I contratti di assicurazione ammessi a contributo riguardano le polizze volte a coprire le perdite commerciali delle organizzazioni di produttori.
Per polizze volte a coprire le perdite commerciali delle organizzazioni di produttori, si intendono i contratti assicurativi stipulati dalle OP, finalizzate alla parziale copertura delle perdite commerciali che le OP subiscono come conseguenza di calamità naturali, avversità atmosferiche fitopatie o infestazioni parassitarie che hanno colpito le produzioni dei soci per le quali l'OP è riconosciuta..
Le polizze stipulate nell'ambito dei programmi operativi, dovranno tener conto della normativa comunitaria e nazionale in materia di assicurazioni e non possono essere integrative di polizze stipulate su altre linee di finanziamento.
38. Attività di coaching.
L'attività di orientamento da parte di OP/AOP è effettuata alle condizioni stabilite all'art. 51-bis del regolamento delegato (UE) 2017/891 ed è prestata nei confronti di un'organizzazione di produttori riconosciuta o un gruppo di produttori riconosciuto situati in regioni con un tasso di organizzazione inferiore al 20% ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 1308/2103 [N.d.r. recte: art. 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013].
I singoli produttori, non aderenti a un'organizzazione di produttori o a loro associazioni, possono essere beneficiari di orientamento anche se situati in regioni con tasso di organizzazione superiore al 20%.
Le tipologie di spese ammissibili per tale tipo di attività sono connesse all'organizzazione e alle prestazioni di coaching, comprese le spese di viaggio, soggiorno e diaria del prestatore di orientamento, come meglio declinate nell'articolo citato in premessa e nell'allegato II del medesimo regolamento.
PARTE E
Mercati rappresentativi
Mercati rappresentativi nella zona di produzione degli ortofrutticoli elencati nell'allegato VI al regolamento delegato.
Il mercoledì di ogni settimana, Agea provvede ad inviare alla Commissione europea il prezzo medio ponderato dei prodotti, rilevato da Ismea, conformemente all'art. 55, paragrafo 1 del regolamento delegato e all'allegato VI al medesimo regolamento. I mercati rappresentativi sono individuati secondo le indicazioni fornite dal Ministero.
Mercati rappresentativi per la rilevazione dei prezzi all'importazione.
Per ciascuno dei prodotti e dei periodi indicati nell'allegato VII, parte A del regolamento delegato, Agea provvede ad inviare alla Commissione europea, entro le ore 12,00 (ora di Bruxelles) del giorno feriale successivo, per ogni giorno di mercato e secondo l'origine, i prezzi rappresentativi medi e i quantitativi totali dei prodotti importati dai paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione, secondo le indicazioni fornite dal Ministero.
PARTE F