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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

DECRETO 26 febbraio 2018

G.U.R.S. 16 marzo 2018, n. 12

Modifica della normativa del Piano paesaggistico degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI E L'IDENTITA' SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D. P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato approvato il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

Visto il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il D.A. n. 6080 del 21 maggio 1999, con il quale vengono approvate le Linee guida del Piano territoriale paesistico regionale recanti disposizioni per la redazione dei Piani paesaggistici distinti per ambiti territoriali e di cui gli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa ne sono parte integrante;

Vista la Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta dai Paesi aderenti al Consiglio d'Europa il 21 ottobre 2000, nonché la relazione illustrativa e l'atto di indirizzo ad essa allegati;

Visto l'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 sancito fra il Ministero per i beni e le attività culturali e i Presidenti delle regioni e delle Province autonome, che ha disciplinato i contenuti e i metodi della pianificazione paesistica regionale;

Visto il D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, con il quale l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione ha recepito l'accordo Stato-Regioni previo parere espresso dalla Speciale commissione di cui all'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940 nella seduta del 3 aprile 2002;

Visto il D.A. n. 6542 del 6 agosto 2001, con il quale è stata istituita la Speciale commissione prevista dall'art. 24, primo comma, del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40 per esprimere pareri ai fini dell'approvazione dei Piani paesaggistici compresi negli ambiti delle succitate Linee guida;

Visto il D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, con il quale è stato istituito l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, le cui funzioni sono state attribuite alla Speciale commissione di cui al citato D.A. n. 6542, al fine di orientare i criteri della pianificazione paesistica in conformità agli apporti innovativi recati dalla Convenzione europea del paesaggio e dall'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001, attivando processi di collaborazione costruttiva con le amministrazioni locali e indirizzando le funzioni degli organi dell'Amministrazione regionale competente in materia di tutela e valorizzazione paesistica;

Visto il Piano paesaggistico degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa, approvato con D.A. n. 1346 del 5 aprile 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20 del 13 maggio 2016;

Vista la nota prot. n. 3003 del 30 ottobre 2017 della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Ragusa, con la quale viene chiesto di emendare opportunamente il suddetto Piano paesaggistico al fine di consentire nelle aree sottoposte a specifici provvedimenti di vincolo archeologico e sottoposte dal Piano al livello di tutela 3 la realizzazione di manufatti destinati esclusivamente all'adeguata gestione e fruizione dei medesimi siti archeologici;

Considerato che sulla questione sollevata dalla Soprintendenza non occorre acquisire parere da parte dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, che per analoga fattispecie, in occasione dell'approvazione del Piano paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa, ha avuto modo di esprimere nella seduta del 7 luglio 2017 il proprio parere favorevole alla realizzazione nei siti archeologici con livello di tutela 3 di strutture per attività e a supporto della loro fruizione e gestione;

Ritenuto, pertanto, opportuno emendare il Piano paesaggistico degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa, sostituendo nelle sue Norme di attuazione la prescrizione che vieta di "realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade" con la seguente dicitura "realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie alla Soprintendenza ai beni culturali e ambientali per la definizione di servizi aggiuntivi volti al miglioramento della fruizione delle aree archeologiche"

in particolare con riguardo ai seguenti contesti:

- art. 23, punto 3e relativo all'area archeologica di Mazzaronello;

- art. 24, punto 4f relativo alle aree archeologiche in c.da Cozzo e Castiglione;

- art. 25, punto 5g relativo alle aree archeologiche dell'abitato di Kamarina e fortificazioni, c.da Piombo, Passolatello, Lavinia, San Silvestro, Serramenzana e Inferno, Canale, Rifriscolaro - Dieci Salme;

- art. 26, punto 6i relativo alle aree archeologiche di Pianicella, Muraglia, Costa Archi-Mirio, Caucana, Forche, Buttino - Centopozzi, Punta Braccetto e punto 6o relativo al Parco archeologico di Kaukana;

- art. 27, punto 7l relativo alle aree archeologiche di Renna, Pendente, Ragusa Ibla, Pozzo Cassaro, Trepiedi, via Grimaldi, Pianta Vignazze;

- art. 28, punto 8f relativo alle aree archeologiche di S. Nicola - Giglia;

- art. 29, punto 9f relativo alle aree archeologiche di c.da Maestro;

- art. 30, punto 10m relativo alle aree archeologiche di San Biagio, Castelluccio, c.da Bruca, c.da Bellamagna, c.da Cava Gisana, c.da Pisciotto, via S. Bartolomeo;

- art. 32, punto 12g relativo alle aree archeologiche di Cava d'Ispica, Albarcara, Michelica, Finocchiara, Baravitalla e punto 12h relativo al paesaggio del Parco archeologico (zone B) di Cava Ispica;

- art. 33, punto 13h relativo alle aree archeologiche di c.da S. Marco, Punta Castellazzo e Fontanazza;

Ritenuto di dovere per il resto confermare integralmente il contenuto del Piano paesaggistico degli ambiti 15, 16, 17 ricadenti nella provincia di Ragusa e di tutti i suoi elaborati così come pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20 del 13 maggio 2016 in forza del D.A. n. 1346 del 5 aprile 2016 di approvazione del suddetto Piano;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni e secondo le indicazioni espresse in premessa, vengono emendate le Norme di attuazione del Piano paesaggistico degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa approvato con D.A. n. 1346 del 5 aprile 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20 del 13 maggio 2016.

Art. 2

Viene per il resto confermato integralmente il contenuto del Piano paesaggistico degli Ambiti 15, 16, 17 ricadenti nella provincia di Ragusa e di tutti i suoi elaborati nonché l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nelle aree dichiarate di notevole interesse paesaggistico e quindi sottoposte alla disciplina del piano, di eseguire soltanto le opere conformi alle previsioni di detto strumento e di acquisire preventivamente la relativa autorizzazione della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Avverso il presente decreto è possibile esperire ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni decorrente dalla data della sua pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente, da adire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 26 febbraio 2018.

SGARBI