
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 7 marzo 2018
G.U.R.S. 23 marzo 2018, n. 13
Approvazione dell'Accordo con Federfarma relativo alla distribuzione dei presidi per l'autocontrollo della glicemia.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
Vista la legge regionale n. 6/81;
Vista la legge n. 115/87, recante disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito;
Visto l'art. 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, che demanda ad Accordi di livello regionale il compito di individuare le modalità normative ed economiche finalizzate al miglioramento dell'assistenza farmaceutica territoriale, nonché le forme di collaborazione in particolari iniziative di rilevante interesse sanitario;
Visto l'art. 32, comma 9, della legge n. 449/1997;
Visto il D.A. n. 29108 del 4 giugno 1999;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, di riordino del servizio sanitario regionale;
Vista la risoluzione n. 90/E del 15 settembre 2011 della direzione generale dell'Agenzia delle entrate, che rende applicabile l'aliquota IVA agevolata al 4% ai presidi per diabetici, erogati a favore di assistiti affetti da patologia diabetica in possesso della relativa esenzione;
Visto il "Piano sulla malattia diabetica" approvato dal Ministero della salute nel dicembre del 2012 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 febbraio 2013 nel quale si ribadisce il ruolo centrale delle farmacie, quali "punti di riferimento per la persona con diabete e dei suoi familiari, perché rappresentano il più agevole e frequente accesso";
Visto il D.A. n. 2264 del 23 dicembre 2014 "Approvazione dell'Accordo con Federfarma relativo alla distribuzione dei presidi per l'autocontrollo della glicemia";
Visto il D.A. n. 141 del 3 febbraio 2015 "Fornitura dei presidi per l'autocontrollo della glicemia da parte di parafarmacie e sanitarie";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
Considerato che l'Amministrazione regionale intende garantire l'erogazione dei suddetti presidi, assicurando la pluralità dell'offerta e favorendo al contempo la capillarità della distribuzione;
Considerato che la convenzione Consip non contempla la fornitura di tutte le tipologie di presidi per diabetici attualmente in commercio e non tiene conto dei costi correlati all'intero processo di distribuzione;
Ritenuto necessario conseguire il contenimento della spesa anche attraverso azioni che assicurino al contempo la qualità del servizio e l'accessibilità delle prestazioni sanitarie;
Visto il D.A. n. 1857 del 26 settembre 2017, con il quale è stato approvato l'accordo per la distribuzione per conto dei farmaci di cui al PHT stipulato tra l'Assessorato regionale della salute, l'Associazione Federfarma Sicilia, l'ADF e la Federfarma servizi e con il quale vengono rimodulati i prezzi di rimborso massimo per le strisce reattive pari a euro 0,48 + IVA e per le siringhe per insulina pari a euro 0,12 + IVA;
Visto il D.lgs n. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge regionale n. 21/2014 e, in particolare, l'art. 68, recante "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";
Decreta:
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono confermate, è approvato l'Accordo, allegato al presente decreto e di cui costituisce parte integrante, per la distribuzione dei presidi per l'autocontrollo della glicemia tramite il canale delle farmacie private convenzionate (Allegato 1).
I prezzi massimi di rimborso, riferiti alla singola unità di ciascuna tipologia di prodotto, sono modificati così come riportato nella Tabella allegata al presente decreto (Allegato 2).
L'erogazione dei presidi per l'autocontrollo della glicemia verrà effettuata, in regime di convenzione, dalle farmacie convenzionate e dalle parafarmacie e sanitarie applicando le condizioni di cui all'articolo 2.
Ferme restando le modalità di accesso stabilite dalle vigenti circolari assessoriali n. 469 del 19 gennaio 1989 e n. 529 del 17 marzo 1990, sono erogabili le tipologie di presidi che risultano regolarmente in commercio ed in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
Qualora il prezzo al pubblico del presidio erogato sia inferiore a quello massimo di rimborso, l'importo da corrispondere dovrà essere equivalente al prezzo al pubblico decurtato del 10%.
Le farmacie, le parafarmacie e le sanitarie si impegnano ad assicurare al paziente la libera scelta di tutte le tipologie di presidi (nel rispetto dei prezzi riportati nell'Allegato 2), nonché a garantire, su richiesta del paziente, la consegna domiciliare senza ulteriori oneri a carico del SSR secondo quanto stabilito dal disciplinare tecnico.
Ai fini della puntuale applicazione dell'Accordo, Federfarma si impegna a rendere disponibile il file contenente il consumo dei suddetti presidi. Si impegna, altresì, ad implementare il file dei dati relativi alle consegne effettuate rilevate mediante lettura del codice ottico secondo quanto stabilito dal disciplinare tecnico.
Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione e notificato agli interessati.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e avrà efficacia triennale a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 marzo 2018.
RAZZA
ALLEGATO 1
ACCORDO PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI PER DIABETICI
tra
L'Assessorato regionale della salute
e
Federfarma Sicilia
Premesso che le parti firmatarie riconoscono il ruolo centrale delle farmacie convenzionate, nella dispensazione dei farmaci e nella erogazione agli assistiti di servizi volti a migliorare l'efficacia e la qualità del Servizio sanitario pubblico;
Considerata la necessità di garantire la capillarità e la fruibilità del servizio farmaceutico ai cittadini, anche attraverso i turni di servizio stabiliti nel contesto della normativa statale e regionale, nonché l'omogeneità sul territorio regionale;
Ritenuto che l'efficacia delle azioni di governo sull'assistenza farmaceutica non può prescindere dalla concertazione con tutti i soggetti interessati;
Visto il D.P.R. n. 371/1998, che rende esecutivo l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private;
Visto l'art. 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, che demanda ad Accordi di livello regionale il compito di individuare le modalità normative ed economiche finalizzate al miglioramento dell'assistenza farmaceutica territoriale, nonché le forme di collaborazione in particolari iniziative di rilevante interesse sanitario;
Visto il decreto assessoriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana il 30 gennaio 2015 n. 5 di approvazione dell'Accordo relativo alla distribuzione dei presidi per l'autocontrollo della glicemia, con validità triennale con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto stesso;
Visto l'accordo siglato in data 14 settembre 2017 tra la Regione siciliana e la Federfarma Sicilia che al punto 10 recita testualmente "con successivo provvedimento da emettersi entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente documento, sarà rinnovato l'Accordo per la distribuzione dei presidi per l'autocontrollo della glicemia, con una rimodulazione del prezzo di rimborso massimo previsto pari a;
- euro 0,48 (+IVA) per le strisce reattive per la determinazione della glicemia;
- euro 0,12 (+IVA) per le siringhe per l'insulina.
Considerato che entrambe le parti intendono assicurare e garantire l'erogazione dei presidi per l'autocontrollo della glicemia presso le farmacie o, per il tramite delle farmacie, anche presso il domicilio del paziente, qualora espressamente richiesto per giustificati motivi di infermità e sociali che precludano al soggetto o chi per lui la possibilità di recarsi in farmacia;
Si stabilisce quanto segue:
1. Il presente Accordo, inerente l'erogazione di presidi per l'autocontrollo della glicemia, viene siglato tra le parti firmatarie, al fine di razionalizzare la spesa sanitaria integrativa, con l'intento di utilizzare il canale delle farmacie presenti sul territorio regionale, valorizzando il ruolo della farmacia convenzionata quale articolazione essenziale del Servizio sanitario regionale.
2. Le farmacie si impegnano a garantire l'erogazione continuativa dei presidi per diabetici alle nuove condizioni economiche previste nell'Accordo siglato in data 14 settembre 2017 assicurando la pluralità di offerta dei prodotti, applicando le nuove condizioni alle forniture di presidi per diabetici effettuate nei confronti delle AA.SS.PP. della Regione siciliana.
3. L'Accordo è vincolante per tutte le AA.SS.PP. del territorio regionale e per tutte le farmacie sul territorio regionale. A tal fine sarà sottoposto alla firma dei direttori generali, che ne garantiranno la corretta attuazione.
4. Il prezzo di rimborso per ciascuna tipologia di presidio per l'autocontrollo della glicemia è riportato nel Tariffario di cui all'Allegato 2, parte integrante del presente Accordo.
5. Le farmacie si impegnano a distribuire i presidi per diabetici assicurando al paziente la libera scelta tra tutte le tipologie di presidi (nel rispetto dei prezzi riportati nell'Allegato 2), nonché a garantire, su richiesta motivata del paziente, ove sussistano i presupposti citati nelle premesse del presente Accordo, la consegna domiciliare senza ulteriori oneri a carico del SSR.
6. Ai fini della puntuale applicazione dell'Accordo, Federfarma si impegna pertanto a rendere disponibili i dati informatici dei presidi erogati suddivisi per tipologia di paziente (minori, adulti) e di diabete (tipo I, tipo II insulino-trattato e tipo II non insulino-trattato) mediante l"utilizzo di un codice a lettura ottica. Tale sistema potrà essere esteso ad altre categorie merceologiche.
7. Il presente Accordo modifica esclusivamente le disposizioni in merito alle condizioni economiche di rimborso in regime di SSR relative ai presidi per l'autocontrollo della glicemia di cui all'Allegato 2. Resta fermo quanto disposto con i precedenti provvedimenti.
Per la verifica dell'attuazione e la gestione, o eventuale modifica e/o integrazione, del presente accordo si rimanda ad un tavolo tecnico paritetico che sarà istituito con apposito provvedimento.
Il presente Accordo ha validità triennale con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto di approvazione.
Letto, approvato e sottoscritto
ALLEGATO 2
TARIFFARIO
Prezzi massimi di rimborso dei presidi per diabetici
Descrizione prodotto | prezzo unitario (IVA 4% esclusa) |
Strisce reattive per la determinazione della glicemia | euro 0,48 |
Strisce reattive per la determinazione della glicosuria o chetonuria ad un'area reattiva | euro 0,11 |
Strisce reattive per la determinazione della glicosuria o chetonuria ad due aree reattiva | euro 0,19 |
Strisce reattive per la determinazione della chetonemia | euro 1,72 |
Siringhe per insulina | euro 0,12 |
Lancette pungidito | euro 0,09 |
Aghi per somministrazione di insulina e antidiabetici GLPI | euro 0,14 |