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N.d.R. Per la revoca e sostituzione delle disposizioni in contrasto con quelle del D.A. Territorio ed Ambiente 2 gennaio 2025, n. 1, limitatamente laddove sono stabilite procedure diverse per l'approvazione del Piano di Utilizzo delle aree Demaniali Marittime (PUDM), si rimanda all'art. 2 dello stesso D.A. n. 1/2025.

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 5 agosto 2016

G.U.R.S. 26 agosto 2016, n. 37

Demanio marittimo regionale. Adempimenti attuativi previsti dalla legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, e avvio delle procedure di revisione della fascia costiera demaniale. Validità dei rapporti concessori già instaurati e pendenti. Approvazione delle linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia.

N.d.R. Per la revoca e sostituzione delle disposizioni in contrasto con quelle del D.A. Territorio ed Ambiente 2 gennaio 2025, n. 1, limitatamente laddove sono stabilite procedure diverse per l'approvazione del Piano di Utilizzo delle aree Demaniali Marittime (PUDM), si rimanda all'art. 2 dello stesso D.A. n. 1/2025.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione, ed, in particolare, l'articolo 32, che assegna alla Regione i beni del demanio dello Stato (ivi compreso il demanio marittimo) nonché le acque pubbliche esistenti;

Visto il combinato disposto dell'art. 116, comma 1, e dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione, che attribuisce alla Regione siciliana la potestà esclusiva in materia di acque pubbliche ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), dello Statuto della Regione siciliana approvato con R.D. 15 maggio 1946, n. 455, convertito con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e ss.mm.ii.;

Visto il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e ss.mm.ii. (Codice della navigazione);

Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 e ss.mm.ii. (Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione);

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 (Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana), e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio marittimo) che in attuazione dell'articolo 32 del richiamato Statuto trasferisce alla Regione siciliana i beni appartenenti al demanio marittimo (fatta eccezione per quelli utilizzati dall'Amministrazione militare e quelli interessanti i servizi di carattere nazionale), conferendole la titolarità e le relative funzioni amministrative di gestione;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 (Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione), e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana) e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e ss.mm.ii. (Istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve);

Vista la legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 (Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia), con particolare riferimento all'art. 30 "Piano regolatore dei porti";

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa);

Visto il D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 (Disciplina del procedimento di concessione del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Vista la legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003), ed, in particolare, l'art. 7, che al comma 1 dispone che "la Regione esercita le funzioni relative al rilascio di concessioni demaniali marittime nel mare territoriale per tutte le finalità, ad eccezione di quelle relative all'approvvigionamento di fonti di energia", ed al comma 7 dispone che "al fine di favorire la libera concorrenza, tutte le concessioni da rilasciare per fini commerciali, nonché quelle rivolte ad associazioni, cooperative, circoli od altro, anche se senza fini di lucro, ad eccezione degli enti morali riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica, sono obbligatoriamente precedute da idonee forme di pubblicità individuate con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana. A seguito dell'acquisizione di più domande al rilascio della concessione, si procede con le modalità stabilite dall'articolo 37 del Codice della navigazione";

Visto il D.P.Reg. 1 giugno 2004 (Classificazione dei porti di categoria II, classe III, ricadenti nell'ambito del territorio della Regione siciliana);

Vista la legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo) e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., e in particolare la Parte II "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)";

Vista la direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

Visto il D.D.G. n. 476 dell'1 giugno 2007 (Disciplina delle attività delle strutture balneari);

Visto il D.A. n. 220/GAB del 2 ottobre 2007 (Istituzione dei diritti fissi per le attività di istituto che l'Assessorato del territorio e dell'ambiente espleta per la gestione del demanio marittimo regionale);

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 (Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione), e ss.mm.ii.;

Visto il D.D.G. n. 309689 del 21 dicembre 2009 (Modalità e criteri per la concessione in uso dei beni demaniali e patrimoniali);

Visti i decreti del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, 18 gennaio 2013, n. 6, 22 ottobre 2014, n. 27 e 14 giugno 2016, n. 12 (Regolamenti di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali);

Visto l'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto il D.A. n. 32/GAB del 19 aprile 2010 (Avviso pubblico richieste ex art. 36 del Codice della navigazione, procedure e modalità di pubblicità);

Visto il D.A. n. 95/GAB del 4 luglio 2011 (Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo della Regione siciliana);

Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010) ed, in particolare, l'articolo 11;

Visto il D.A. n. 49/GAB del 23 febbraio 2012 (Programma di attività sportive e ricreative destinate ai soggetti diversamente abili);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 397 del 12 ottobre 2012 (Rinnovo delle concessioni demaniali marittime nella Regione siciliana. Applicabilità della proroga disposta dall'art. 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25);

Visto l'articolo 34-duodecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, introdotto in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che sposta al 31 dicembre 2020 il termine di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto il D.A. n. 148/GAB del 23 ottobre 2012 (Procedure per il rilascio delle autorizzazioni brevi per attività da svolgersi sul demanio marittimo);

Visto il D.A. n. 268/GAB del 31 dicembre 2013 (Rideterminazione canoni concessori beni demanio marittimo anno 2013);

Visto il D.P.Reg. 31 dicembre 2013, n. 574 (Rimodulazione dell'incremento dei canoni concessori di beni demaniali marittimi e revoca del decreto presidenziale 3 aprile 2013);

Visto il D.A. n. 180 del 12 agosto 2014 (Proroga della durata degli atti di concessione di beni demaniali marittimi in scadenza alla data del 31 dicembre 2015);

Visto il decreto del Presidente della Regione 8 luglio 2014, n. 23 (Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana (Art. 59, legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, così come modificato dall'art. 11, comma 41, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26.);

Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale) ed, in particolare, gli artt. 39 e 40, Titolo IV (Disposizioni in materia di demanio marittimo. Disposizioni in materia urbanistica), che modificano, in un'ottica di conformazione ai principi del diritto comunitario e di organica riforma del demanio marittimo, l'art. 4 della sopracitata legge regionale n. 15/2005, integrandone la disciplina con ulteriori norme, finalizzate alla regolamentazione della gestione e della fruizione del demanio marittimo regionale per tutto l'iter procedurale (dal momento dell'avvio al suo definitivo completamento) secondo i principi di imparzialità e di trasparenza e di adeguata pubblicità;

Vista la sentenza della Corte di giustizia - V Sezione - 14 luglio 2016 (Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici e libertà di stabilimento - Articolo 49 TFUE - Direttiva n. 2006/123/CE - Articolo 12 - Concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali che presentano un interesse economico - Proroga automatica - Assenza di procedura di gara);

Considerato che l'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE si applica "qualora il numero di autorizzazioni disponibili in atto per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili";

Considerato che l'art. 49 TFUE sulla disparità di trattamento e sul diritto di stabilimento si applica in caso di esistenza di un interesse transfrontaliero certo;

Preso atto che la sopracitata sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 2016 al punto 43, con riferimento alla verifica del requisito del "numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità delle risorse naturali", chiarisce che al fine di determinare se le aree del demanio marittimo, che possono essere oggetto di uno sfruttamento economico, siano in numero limitato, bisogna avere riguardo alle concessioni rilasciate a livello comunale e non nazionale; Considerato che nella Regione siciliana le concessioni demaniali marittime sono rilasciate in atto esclusivamente a livello regionale, e che pertanto è il livello regionale il solo che deve essere preso in considerazione per la verifica della sussistenza del presupposto del "numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità delle risorse naturali" ai fini dell'applicabilità dell'articolo 12 della direttiva n. 2006/123/CE;

Considerato che nella Regione siciliana le superfici delle aree del demanio marittimo rilasciate in concessione sono in numero inferiore a quelle potenzialmente disponibili, anche facendo riferimento alle sole coste balneabili individuate dal Ministero della salute con il rapporto sulle acque di balneazione del 2010;

Considerato che nella Regione siciliana le concessioni relative al demanio marittimo, ai sensi del combinato disposto della legge regionale n. 4/2003 e della legge regionale n. 15/2005, "al fine di favorire la libera concorrenza", sono rilasciate solo ove previamente precedute "da idonee forme di pubblicità", e nel relativo iter "a seguito dell'acquisizione di più domande al rilascio della concessione, si procede con le modalità stabilite dall'articolo 37 del Codice della navigazione" (art. 7, comma 7, legge regionale n. 4/2003);

Considerato che, in attuazione della normativa sopracitata, il D.A. n. 32/GAB del 19 aprile 2010 disciplina le modalità di pubblicità e i contenuti dell'avviso pubblico per tutte le tipologie di concessioni, con esclusione di quelle riconducibili ad un servizio pubblico richiesto da pubbliche amministrazioni, anche prevedendo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea ove si tratti di lavori che comportano investimenti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria in materia di appalti pubblici o, in casi particolari, di concessione superiore a sei anni;

Ritenuto che le superiori considerazioni conducono a ritenere che l'attuale disciplina di settore della Regione siciliana, relativa alla proroga delle concessioni fino al 2020, così come di recente integrata e modificata, non confligge con i principi affermati dalla Corte di giustizia, Sez. V, 14 luglio 2016, n. 458/14, considerate le riforme dettate dalla legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (Titolo IV Disposizioni in materia di demanio marittimo. Disposizioni in materia urbanistica), che, con gli artt. 39 e 40, modifica l'art. 4 della sopracitata legge regionale n. 15/2005, per l'effetto prevedendo una disciplina che, nel rispetto dei principi comunitari, assicura la certezza del diritto avuto riguardo alle posizioni giuridiche in atto, e implementa le garanzie di imparzialità e di trasparenza con una adeguata pubblicità per tutta la fase procedimentale di avvio, svolgimento e completamento del rilascio delle concessioni;

Preso atto che l'art. 4 della sopracitata legge regionale n. 15/2005, come modificato dall'art. 56 della legge regionale n. 9/2009 e dall'art. 39 della legge regionale n. 3/2016, prevede l'obbligo della redazione dei "Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime" (PUDM) e definisce inoltre le procedure di elaborazione dei piani da parte dei comuni costieri e le procedure di approvazione degli stessi PUDM da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

Considerato che, ai sensi del combinato disposto della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, e della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, in precedenza citate:

a) "le attività e le opere consentite sul demanio marittimo, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, possono essere esercitate e autorizzate solo in conformità alle previsioni di appositi piani di utilizzo delle aree demaniali marittime, approvati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente su proposta dei comuni costieri" (art. 4, comma 1, legge regionale n. 15/2005);

b) con decreto dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (ARTA), devono essere individuate le aree del demanio marittimo regionale "le cui funzioni amministrative sono affidate ai comuni, ed è approvato il relativo bando tipo" (art. 40, comma 2, legge regionale n. 3/2016);

c) le "aree del demanio marittimo in concessione ai comuni restano nell'esclusiva competenza e attribuzione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente" (art. 40, comma 1, legge regionale n. 3/2016);

d) i PUDM "sono adottati dai consigli comunali solo dopo l'avvenuta pubblicazione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 40" (art. 39, comma 2, legge regionale n. 3/2016);

e) i PUDM riguardano la gestione amministrativa del demanio marittimo della Regione, ad esclusione "delle aree del demanio marittimo in concessione ai comuni, dei beni immobili che insistono sulle aree demaniali, e delle aree portuali" (art. 40, comma 1, legge regionale n. 3/2016);

f) i PUDM non riguardano le aree del demanio marittimo di competenza statale (D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684);

g) i PUDM non riguardano "i parchi e le riserve naturali, che restano disciplinate dai regolamenti e dai piani previsti dalla normativa vigente in materia di aree naturali protette" (art. 39, comma 2, legge regionale n. 3/2016);

h) i PUDM devono essere dotati della documentazione necessaria per la valutazione ambientale strategica, ex art. 12 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nonché "dei pareri di competenza e di ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio, ivi compresa la procedura di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i." (art. 4, comma 3, legge regionale n. 15/2005);

i) l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente "approva i Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime adottati dai comuni" entro il "termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento della delibera di adozione del consiglio comunale, decorsi i quali i piani acquisiscono efficacia. Resta ferma l'applicabilità, da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, della clausola di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni. I provvedimenti edilizi abitativi previsti dall'articolo 1, comma 4, sono sostituiti dal nulla osta rilasciato dal comune competente per territorio" (art. 4, comma 3, legge regionale n. 15/2005);

j) dopo l'approvazione dei PUDM la gestione amministrativa delle aree del demanio marittimo individuate dall'ARTA con il presente decreto è attribuita ai comuni "i quali provvedono all'espletamento di ogni attività propedeutica al rilascio, modifica, rinnovo dei titoli concessori, nonché alla manutenzione, agli interventi ordinari, di recupero ambientale e di disinquinamento delle aree demaniali marittime" (art. 40, comma 1, legge regionale n. 3/2016);

Considerato che, ai sensi dell'art. 42, comma 1, della sopracitata legge regionale n. 3/2016:

a) i comuni "versano alla Regione i canoni demaniali determinati in conformità alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 40, in misura pari ai canoni accertati nell'anno 2015 per le concessioni già rilasciate e trasferite, e nella misura del venticinque per cento per le nuove concessioni, la cui istruttoria è svolta per intero dai comuni medesimi";

b) "devono intendersi come nuove concessioni quelle rilasciate dai comuni a favore di terzi a partire dal trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 40";

Considerato che, in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 3-bis, della legge regionale n. 15/2005, "fatti salvi i commi 1, 2 e 2-bis, le nuove concessioni demaniali marittime relative ad aree non già assegnate da rilasciarsi dovranno risultare coerenti con le previsioni del piano e quelle rilasciate in epoca successiva alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, qualora fossero in contrasto, dovranno essere adeguate alla prima scadenza utile del 2020 e quelle non adeguabili non potranno essere rinnovate. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche nell'ipotesi di varianti al piano di utilizzo delle aree demaniali marittime";

Preso atto che le disposizioni di cui all'articolo 42 della legge regionale n. 3/2016 sono "volte ad assicurare alla Regione annualmente il livello dei canoni riscossi nell'anno 2015 per le concessioni in corso" (comma 2), e che l'eventuale mancato trasferimento da parte dei comuni delle somme annualmente dovute "autorizza la Regione ad operare una compensazione negativa a valere sulla assegnazione annuale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5" (comma 3);

Considerato che, ai sensi dell'art. 42 della più volte citata legge regionale n. 3/2016:

a) ai concessionari del demanio marittimo "è consentito il mantenimento delle strutture balneari per tutto l'anno solare, al fine di esercitare le attività complementari alla balneazione, avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità rilasciata per le attività stagionali estive" (comma 4);

b) le "autorizzazioni amministrative, le licenze, i nulla osta, il parere igienico-sanitario, rilasciati dagli enti preposti sul demanio marittimo per le attività connesse e complementari all'attività balneare hanno validità temporale pari a tutto il periodo della concessione demaniale in essere" (comma 4);

c) ai fini dell'esercizio delle attività di gestione previste al comma 4 dell'art. 42 i concessionari "sono tenuti a presentare la sola comunicazione di prosecuzione dell'attività all'autorità concedente con l'indicazione delle opere e degli impianti da mantenere installati nonché la richiesta di rideterminazione del canone all'ente concedente" (comma 5);

d) la validità delle licenze o delle autorizzazioni amministrative rilasciate per l'esercizio delle attività complementari alla balneazione, "qualora non si apportino modifiche alla struttura assentita in concessione, perdurano per tutta la durata della concessione demaniale, anche nel caso di esercizio stagionale dell'attività che ne comporta il montaggio e lo smontaggio nel corso dell'anno solare" (comma 6);

Rilevato che alcune aree del demanio marittimo regionale (con le relative pertinenze) sono attualmente in uso ad altre amministrazioni dello Stato e/o enti pubblici, ai sensi dell'art. 34 del Codice della navigazione (C.N.) e dell'art. 36 del Regolamento al Codice della navigazione (R.C.N.);

Considerato che il trasferimento di funzioni previsto dalla legge regionale n. 3/2016 non interessa le aree demaniali marittime che ricadono sotto la giurisdizione delle autorità portuali;

Ritenuto di dover provvedere, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 40, comma 1, della legge regionale n. 3/2016, alla delimitazione delle aree portuali di competenza regionale per le quali l'Amministrazione non ha ancora provveduto ad adottare un Piano regolatore portuale, con conseguente perimetrazione, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 21/1985;

Ritenuto, sulla base delle motivazioni in precedenza citate, che sia necessario individuare le aree del demanio marittimo regionale le cui funzioni amministrative sono affidate ai comuni a seguito dell'approvazione dei PUDM, in attuazione di quanto previsto dall'art. 40, commi 1 e 2, della legge regionale n. 3/2016, con l'esclusione di:

a) aree del demanio marittimo date in concessione diretta ai comuni;

b) aree portuali di competenza regionale;

c) beni immobili che insistono sulle aree demaniali marittime;

d) aree che ricadono all'interno di parchi e riserve naturali;

e) aree demaniali in uso ad altre amministrazioni dello Stato/Enti pubblici;

f) aree demaniali marittime che ricadono sotto la giurisdizione delle autorità portuali;

Considerato che la gestione delle aree demaniali marittime attualmente in uso ad altre amministrazioni dello Stato/Enti pubblici potrà essere affidata ai comuni solo alla scadenza del periodo di consegna e dopo la restituzione di tali beni da parte dell'ente utilizzatore;

Considerato che l'art. 7, comma 9-septiesdecies, della legge n. 125/2015 in precedenza citata stabilisce che le regioni devono avviare "una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori. La proposta di delimitazione è inoltrata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia del demanio, che nei centoventi giorni successivi al ricevimento della proposta attivano, per gli aspetti di rispettiva competenza, i procedimenti previsti dagli articoli 32 e 35 del codice della navigazione, anche convocando apposite conferenze di servizi";

Considerato che, in forza dello Statuto e ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684, nell'ambito del territorio della Sicilia le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato relative ai beni del demanio marittimo trasferiti alla Regione sono esercitate dall'Amministrazione regionale;

Ritenuto, pertanto, che sia necessario procedere alla ricognizione della fascia costiera regionale, in linea con l'azione portata avanti da tutte le regioni italiane, per avviare un processo di revisione organica del demanio marittimo regionale;

Considerato che la citata attività di ricognizione e revisione della fascia costiera demaniale non può prescindere dal coinvolgimento diretto dei comuni costieri, anche alla luce delle modifiche normative introdotte nella legislazione regionale dalla legge regionale n. 3/2016 che delega agli stessi comuni le funzioni amministrative e le competenze gestionali in materia di demanio marittimo;

Visti gli atti di indirizzo politico-amministrativo prot. n. 2616/GAB-A.R.T.A. del 29 aprile 2016 e prot. n. 1552/GAB-BB.CC.I.S del 29 aprile 2016 (Legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale". Titolo IV "Disposizioni in materia di demanio marittimo. Disposizioni in materia urbanistica". Art. 42, commi 4, 5 e 6); Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale prot. n. 12455/61.2016.11 dell'8 giugno 2016;

Visto l'atto di indirizzo interpretativo ed applicativo, ex art. 2, comma 1, lett. a, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, prot. n. 3617/GAB/12 dell'8 giugno 2016 (Modalità operative e procedure per il rilascio delle concessioni demaniali marittime a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 39 della legge regionale n. 3 del 17 marzo 2016);

Preso atto che i Piani di utilizzo del demanio marittimo già elaborati dai comuni in attuazione dell'art. 4 della legge regionale n. 15/2005 necessitano oggi di un aggiornamento, per essere adeguati alle specifiche regolamentari e tecniche recentemente introdotte nella legislazione di settore dalla legge regionale n. 3/2016;

Ravvisata la necessità di aggiornare le Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo della Regione siciliana approvate con il D.A. n. 95/GAB del 4 luglio 2011, al fine di fornire ai comuni costieri dell'Isola gli strumenti di base e le indicazioni metodologiche necessari per la redazione di PUDM che siano in linea con le disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 della legge regionale n. 3/2016;

Preso atto del negoziato avviato tra lo Stato italiano e la Commissione U.E. volto al rispetto dei principi comunitari di concorrenza, di valorizzazione della qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, nonché volto alla tutela degli operatori economici del settore perché siano garantiti la certezza del diritto, la valorizzazione delle attività imprenditoriali, il riconoscimento degli investimenti e del valore commerciale dei beni aziendali, tenendo conto della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni demaniali marittime per finalità turisticoricreative con la previsione di un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino;

Ravvisata la necessità di rinviare l'approvazione del bando-tipo previsto dall'art. 40, comma 2, della legge regionale n. 3/2016, in quanto è in atto, e non è ancora definito tra lo Stato italiano e la Commissione U.E., il negoziato teso a conformare la normativa di settore ai suddetti principi comunitari, ed in particolare a quelli riguardanti le modalità di selezione tra i candidati potenziali;

Ritenuto di garantire certezza ai rapporti concessori demaniali marittimi già instaurati e pendenti nelle more della revisione e del riordino della materia, in conformità ai principi di cui alla sopra citata sentenza della Corte di giustizia, ed al fine di rispondere all'esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile che, conformemente ai principi comunitari, consenta lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balnearericreativa;

Ritenuto, altresì, di proseguire nel processo di riorganizzazione del demanio marittimo regionale adottando, in attuazione degli articoli 39 e 40 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, i provvedimenti attuativi di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, integrando gli obblighi di pubblicazione di cui al D.A. n. 32/Gab del 19 aprile 2010;

Decreta:

N.d.R. Per la revoca e sostituzione delle disposizioni in contrasto con quelle del D.A. Territorio ed Ambiente 2 gennaio 2025, n. 1, limitatamente laddove sono stabilite procedure diverse per l'approvazione del Piano di Utilizzo delle aree Demaniali Marittime (PUDM), si rimanda all'art. 2 dello stesso D.A. n. 1/2025.

Art. 1

Riordino del demanio marittimo regionale. Validità dei rapporti concessori già instaurati e pendenti in applicazione del D.A. n. 180 del 12 agosto 2014. Conclusione dei procedimenti concessori pendenti

1. Al fine di rispondere all'esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile che, conformemente ai principi comunitari, consenta lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa, nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di cui alla sentenza della Corte di giustizia - V Sezione - 14 luglio 2016, conservano validità i rapporti concessori già instaurati e pendenti in applicazione al D.A. n. 180 del 12 agosto 2014.

2. Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi comunitari, in attuazione dell'atto di indirizzo prot. n. 3617/GAB/12 dell'8 giugno 2016, il Dipartimento regionale dell'ambiente è tenuto a concludere i procedimenti amministrativi relativi a tutte le richieste di concessione presentate in data antecedente al 18 marzo 2016.

N.d.R. Per la revoca e sostituzione delle disposizioni in contrasto con quelle del D.A. Territorio ed Ambiente 2 gennaio 2025, n. 1, limitatamente laddove sono stabilite procedure diverse per l'approvazione del Piano di Utilizzo delle aree Demaniali Marittime (PUDM), si rimanda all'art. 2 dello stesso D.A. n. 1/2025.

Art. 2

Integrazione degli obblighi di pubblicazione relativi alle procedure di rilascio delle concessioni demaniali marittime

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 3 (concessioni non di interesse transfrontaliero) e 4 (concessioni di interesse transfrontaliero) del D.A. n. 32/GAB del 19 aprile 2010, l'estratto di avviso pubblico di cui all'art. 2 del medesimo decreto è pubblicato anche nel sito web del Dipartimento regionale dell'ambiente dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

N.d.R. Per la revoca e sostituzione delle disposizioni in contrasto con quelle del D.A. Territorio ed Ambiente 2 gennaio 2025, n. 1, limitatamente laddove sono stabilite procedure diverse per l'approvazione del Piano di Utilizzo delle aree Demaniali Marittime (PUDM), si rimanda all'art. 2 dello stesso D.A. n. 1/2025.

Art. 3

Aree del demanio marittimo regionale la cui gestione è affidata ai comuni

1. In attuazione dell'articolo 40 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, con il presente decreto sono individuate le aree del demanio marittimo regionale la cui gestione sarà affidata ai comuni costieri dell'Isola a seguito dell'approvazione dei relativi Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime (PUDM), in attuazione del combinato disposto della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 e della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (articoli 39, 40, e 42).

2. Le aree demaniali marittime che ricadono sotto la giurisdizione delle autorità portuali e le aree del demanio marittimo di competenza statale non sono oggetto del trasferimento di funzioni previsto dalla legge regionale n. 3/2016. Restano inoltre nell'esclusiva competenza della Regione siciliana - Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (ARTA), e non sono pertanto oggetto della pianificazione comunale di settore:

a) le aree del demanio marittimo regionale date in concessione diretta ai comuni;

b) i beni immobili e le relative pertinenze che insistono sul demanio marittimo;

c) le aree portuali di competenza regionale;

d) le aree demaniali marittime che ricadono all'interno di parchi e riserve naturali, che restano disciplinate dai regolamenti e dai piani previsti dalla normativa vigente in materia di aree naturali protette.

3. La gestione delle aree del demanio marittimo regionale attualmente in consegna temporanea ad altre amministrazioni dello Stato e/o Enti pubblici, ai sensi dell'art. 34 del Codice della navigazione e dell'art. 36 del Regolamento al Codice della navigazione, sarà affidata ai comuni alla scadenza del periodo di consegna e a seguito della restituzione delle aree utilizzate.

N.d.R. Per la revoca e sostituzione delle disposizioni in contrasto con quelle del D.A. Territorio ed Ambiente 2 gennaio 2025, n. 1, limitatamente laddove sono stabilite procedure diverse per l'approvazione del Piano di Utilizzo delle aree Demaniali Marittime (PUDM), si rimanda all'art. 2 dello stesso D.A. n. 1/2025.

Art. 4

Approvazione delle linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia

1. Sono approvate le Linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia allegate al presente decreto (Allegato 1), che aggiornano e integrano le linee guida adottate con il D.A. n. 95/GAB del 4 luglio 2011.

2. I comuni costieri della Sicilia predispongono il Piano di utilizzo del demanio marittimo, per le aree di cui al primo comma dell'articolo precedente, in base ai principi e con le modalità e le procedure definiti dal combinato disposto della legge regionale n. 15/2005 e s.m.i. e della legge regionale n. 3/2016, in premessa richiamati.

3. In fase di elaborazione e/o aggiornamento del PUDM i comuni si conformano ai principi e alle specifiche tecniche definiti nelle Linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia allegate.

4. I comuni in fase di pianificazione devono osservare le fasce di rispetto dai confini di parchi e riserve naturali, così come disposto dai relativi regolamenti.

N.d.R. Per la revoca e sostituzione delle disposizioni in contrasto con quelle del D.A. Territorio ed Ambiente 2 gennaio 2025, n. 1, limitatamente laddove sono stabilite procedure diverse per l'approvazione del Piano di Utilizzo delle aree Demaniali Marittime (PUDM), si rimanda all'art. 2 dello stesso D.A. n. 1/2025.

Art. 5

Adozione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime

1. Ai comuni compete la predisposizione della documentazione tecnica necessaria per la valutazione ambientale strategica, ex art. 12 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nonché l'acquisizione dei pareri di competenza e di ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio, anche con riferimento agli adempimenti previsti dagli articoli 6 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

2. Successivamente, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 3/2016, i PUDM sono adottati con delibera del consiglio comunale.

N.d.R. Per la revoca e sostituzione delle disposizioni in contrasto con quelle del D.A. Territorio ed Ambiente 2 gennaio 2025, n. 1, limitatamente laddove sono stabilite procedure diverse per l'approvazione del Piano di Utilizzo delle aree Demaniali Marittime (PUDM), si rimanda all'art. 2 dello stesso D.A. n. 1/2025.

Art. 6

Approvazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime

1. In base a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, e ss.mm.ii. l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente approva i PUDM adottati dai comuni entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento della delibera di adozione del consiglio comunale, decorsi i quali i piani acquisiscono comunque efficacia.

2. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge regionale n. 3/2016, con l'entrata in vigore dei PUDM la gestione amministrativa delle aree del demanio marittimo individuate con il presente decreto è affidata ai comuni. Resta ferma l'applicabilità, da parte dell'ARTA, della clausola di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e ss.mm.ii. I provvedimenti edilizi abilitativi previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 15/2005 e ss.mm.ii. sono sostituiti dal nulla osta rilasciato dal comune competente per territorio.

N.d.R. Per la revoca e sostituzione delle disposizioni in contrasto con quelle del D.A. Territorio ed Ambiente 2 gennaio 2025, n. 1, limitatamente laddove sono stabilite procedure diverse per l'approvazione del Piano di Utilizzo delle aree Demaniali Marittime (PUDM), si rimanda all'art. 2 dello stesso D.A. n. 1/2025.

Art. 7

Competenze dei comuni nella gestione del demanio marittimo regionale.

1. In base a quanto previsto dall'art. 40, comma 1, della legge regionale n. 3/2016, i comuni, a seguito dell'entrata in vigore del PUDM, provvedono all'espletamento di ogni attività propedeutica al rilascio, modifica, rinnovo dei titoli concessori, nonché alla manutenzione, agli interventi ordinari, di recupero ambientale e di disinquinamento delle aree demaniali marittime.

2. Nella gestione del demanio marittimo i comuni si conformano ai principi generali, alle direttive ed alle indicazioni metodologiche della vigente legislazione di settore, con particolare riferimento alle norme regionali che regolano la materia.

3. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, della legge regionale n. 3/2016, i comuni versano alla Regione siciliana i canoni demaniali determinati in conformità alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 40 della stessa legge, in misura pari ai canoni accertati nell'anno 2015 per le concessioni già rilasciate e trasferite, e nella misura del venticinque per cento per le nuove concessioni, la cui istruttoria è svolta per intero dai comuni medesimi. Si intendono come "nuove concessioni" quelle rilasciate dai comuni a favore di terzi a partire dal trasferimento delle funzioni operato a seguito dell'approvazione del PUDM.

4. Ai sensi dell'art. 42, comma 3, della legge regionale n. 3/2016, l'eventuale mancato trasferimento da parte dei comuni delle somme annualmente dovute per i canoni sopra citati autorizza la Regione ad operare una compensazione negativa a valere sulla assegnazione annuale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e s.m.i.

5. In base a quanto previsto dall'art. 4, comma 3-bis, della legge regionale n. 15/2005 e s.m.i., fatti salvi i commi 1, 2 e 2-bis dello stesso articolo, le nuove concessioni demaniali marittime relative ad aree non già assegnate da rilasciarsi dovranno risultare coerenti con le previsioni del PUDM. Quelle rilasciate in epoca successiva alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, qualora fossero in contrasto, dovranno essere adeguate alla prima scadenza utile del 2020. Quelle non adeguabili non potranno essere rinnovate. Tali disposizioni trovano applicazione anche nell'ipotesi di varianti al PUDM.

6. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 42 della più volte citata legge regionale n. 3/2016, con riferimento al mantenimento delle strutture balneari ed alla validità di autorizzazioni, licenze, nulla osta e parere igienico-sanitario rilasciati dagli enti preposti sul demanio marittimo per le attività connesse e complementari all'attività balneare.

N.d.R. Per la revoca e sostituzione delle disposizioni in contrasto con quelle del D.A. Territorio ed Ambiente 2 gennaio 2025, n. 1, limitatamente laddove sono stabilite procedure diverse per l'approvazione del Piano di Utilizzo delle aree Demaniali Marittime (PUDM), si rimanda all'art. 2 dello stesso D.A. n. 1/2025.

Art. 8

Ricognizione delle fasce costiere e revisione organica delle aree del demanio marittimo

1. I comuni costieri effettuano una ricognizione delle fascia demaniale di competenza ed elaborano una proposta di revisione delle aree del demanio marittimo che ricadono nel proprio territorio.

2. La proposta di revisione riguarda in particolare gli aspetti disciplinati dagli articoli 32 "Delimitazione di zone del demanio marittimo" e 35 "Esclusione di zone del demanio marittimo" del Codice della navigazione, e contiene l'aggiornamento della linea dividente demaniale.

3. La proposta di revisione è estesa alla delimitazione del demanio marittimo nei luoghi nei quali il mare comunica con canali, fiumi o altri corsi di acqua, ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 dello stesso C.N., per dare omogeneità e continuità alla linea dividente demaniale.

4. La proposta di revisione viene trasmessa dai comuni costieri all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale dell'ambiente insieme al PUDM. L'Assessorato provvede a valutare le proposte dei comuni ed elabora un quadro di sintesi omogeneo e coerente a scala regionale al fine di pervenire ad una ipotesi di revisione organica delle fasce costiere demaniali, e procede quindi ai successivi adempimenti in linea con i principi e gli obblighi previsti dalla vigente normativa regionale e statale di settore.

N.d.R. Per la revoca e sostituzione delle disposizioni in contrasto con quelle del D.A. Territorio ed Ambiente 2 gennaio 2025, n. 1, limitatamente laddove sono stabilite procedure diverse per l'approvazione del Piano di Utilizzo delle aree Demaniali Marittime (PUDM), si rimanda all'art. 2 dello stesso D.A. n. 1/2025.

Art. 9

Norme finali

1. Le premesse e gli allegati, in formato cartaceo e digitale, costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Per quanto non previsto dal presente provvedimento si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia, con particolare riferimento al D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684, alla legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, ed ai relativi decreti attuativi, nonché alla legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

3. E' abrogato il D.A. n. 95/GAB del 4 luglio 2011 ed ogni altra disposizione in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

4. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

5. Il presente decreto sarà pubblicato, senza gli allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Il decreto inoltre, completo di tutti gli allegati (anche in formato digitale), sarà pubblicato e reso disponibile per la consultazione nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Palermo, 5 agosto 2016.

CROCE