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PRESIDENZA

DECRETO 8 marzo 2018

G.U.R.S. 30 marzo 2018, n. 14

Cadenza delle periodicità degli accertamenti per la certificazione di idoneità alla mansione antincendio per i volontari di protezione civile iscritti nelle Organizzazioni di volontariato dell'Elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore";

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";

Vista la legge regionale n. 14 del 31 agosto 1998, "Norme in materia di protezione civile";

Visto, in particolare, l'art. 7 - Volontariato di protezione civile - comma 1, che istituisce il registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile;

Visto il decreto presidenziale 15 giugno 2001, n. 12 "Regolamento esecutivo dell'art. 7 della legge regionale n. 14 del 31 agosto 1998", concernente la disciplina delle attività di volontariato di protezione civile, con il quale viene istituito il Registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile;

Vista la circolare 2 novembre 2001, n. 1 "Regolamento regionale concernente la disciplina delle attività di volontariato di protezione civile - Attuazione dell'art. 7 della legge regionale n. 14 del 31 agosto 1998. Note esplicative";

Visto l'Accordo tra Governo, Regioni, Province, comuni e comunità montane concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i Dispositivi di protezione individuale - DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi - Conferenza unificata del 25 luglio 2002;

Visto il punto 2 del suddetto Accordo della Conferenza unificata del 25 luglio 2002, secondo il quale per i volontari da impegnare direttamente sul fronte fuoco, ferma restando la facoltà del medico, ove lo ritenga necessario, di richiedere esami strumentali specifici o di laboratorio e attivare consulenze specialistiche, costituisce requisito minimo la certificazione di idoneità alla mansione da rilasciarsi a cura del medico competente, ove previsto, o da altra autorità sanitaria competente, secondo apposito protocollo sanitario minimo;

Visto, in particolare, il punto 3 del già citato Accordo della Conferenza unificata del 25 luglio 2002, secondo il quale la cadenza della periodicità dell'accertamento della permanenza dei requisiti di cui al punto 2 suddetto è demandata alle singole Regioni;

Visto il D.Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 13 aprile 2011 "Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3 bis, del D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Visto il decreto del capo Dipartimento della protezione civile 12 gennaio 2012 "Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle misure contenute nel medesimo decreto";

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2013 "Aggiornamento degli indirizzi comuni per l'applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell'allegato n. 3 al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012";

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 "Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile" con la quale, fra l'altro, vengono introdotte modifiche nella strutturazione degli elenchi del volontariato di protezione civile;

Visto il decreto presidenziale 26 agosto 2013, n. 519, di applicazione degli indirizzi operativi di cui alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, con il quale, fra l'altro, il "Registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile della Regione siciliana" viene ridenominato "l'Elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione siciliana";

Visto il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile";

Visto il D.P.Reg. n. 718 del 16 febbraio 2018, con cui il Presidente della Regione siciliana ha conferito l'incarico di dirigente generale all'ing. Calogero Foti;

Ritenuto di dover ottemperare a quanto disposto dal punto 3 del già citato Accordo della Conferenza unificata del 25 luglio 2002;

Ritenuta congrua la cadenza biennale per i volontari di età inferiore a 60 anni ed annuale per i volontari di età superiore ai 60 anni della periodicità dell'accertamento della permanenza dei requisiti per la certificazione di idoneità alla mansione antincendio per i volontari di protezione civile iscritti nelle OodV di cui all'Elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione siciliana;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi del punto 3 dell'Accordo della Conferenza unificata del 25 luglio 2002, la cadenza della periodicità dell'accertamento della permanenza dei requisiti per la certificazione di idoneità alla mansione antincendio per i volontari di protezione civile iscritti nelle Organizzazioni di cui all'Elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione siciliana è così stabilita:

- n. 2 anni per i volontari di età inferiore a 60 anni;

- n. 1 anno per i volontari di età superiore ai 60 anni.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale n. 21/2014, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale n. 9/2015, per esteso nel sito istituzionale della Regione siciliana entro 7 giorni dall'emissione a pena di nullità dell'atto.

Si trasmette alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 8 marzo 2018.

FOTI