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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 21 febbraio 2018

G.U.R.I. 4 aprile 2018, n. 78

Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale.

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e in particolare, l'art. 114, il quale dispone, al comma 1, che: «Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico», e prevede inoltre, al comma 2, che: «I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata»;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, e successive modificazioni, recante «Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato»;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 2012, recante «Adozione delle linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e successive modificazioni, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, e successive modificazioni, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero»;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali»;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016 recante «Criteri per l'apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali»;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2017, recante «Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, ai sensi dell'art. 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Tenuto conto dei documenti relativi a «Livelli uniformi di qualità per la valorizzazione dei musei», «Livelli uniformi di qualità per la valorizzazione di archivi e biblioteche» e «Livelli uniformi di qualità per la valorizzazione territoriale integrata del patrimonio culturale» elaborati dalle competenti direzioni generali del Ministero in collaborazione con i rappresentanti delle Regioni individuati dalla commissione Cultura, ai sensi dell'art. 114 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Visto il decreto ministeriale 1 giugno 2015, di istituzione della commissione di studio per la attivazione del Sistema museale nazionale;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2016, di costituzione di un Gruppo di lavoro sui livelli uniformi di qualità;

Tenuto conto dell'«Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei» di cui al decreto ministeriale 10 maggio 2001, nonchè dei lavori della commissione di studio per la attivazione del Sistema museale nazionale e del Gruppo di lavoro sui livelli uniformi di qualità;

Rilevato che, secondo quanto emerso nei lavori di tale commissione, il Sistema museale nazionale deve essere aperto, inclusivo e ispirato al principio di sussidiarietà e alla condivisione delle informazioni e buone pratiche, al fine di mettere in rete il più ampio numero di musei e luoghi della cultura italiani, indipendentemente dalle loro dimensioni;

Tenuto conto della decisione UE 2017/864 del 17 maggio 2017 relativa all'Anno europeo del patrimonio culturale, laddove si indica il favore per i sistemi di governance sostenibili, partecipativi e multilivello;

Rilevata l'opportunità di adottare un unico decreto di approvazione dei «Livelli uniformi di qualità per i musei» e di attivazione del Sistema museale nazionale;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, nella seduta del 15 febbraio 2018;

Decreta:

Art. 1

Livelli uniformi di qualità per i musei

1. Sono adottati i «Livelli uniformi di qualità per i musei», come definiti nell'allegato al presente decreto.

2. I livelli uniformi di qualità per i musei sono adottati ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, commi 1 e 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Essi sono altresì strumento per l'attivazione e la progressiva costituzione del Sistema museale nazionale e per il raggiungimento delle finalità da esso perseguite.

Art. 2

Sistema museale nazionale

1. Il Sistema museale nazionale è composto dai musei e dagli altri luoghi della cultura statali, di cui all'art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonchè dagli altri musei di appartenenza pubblica, dai musei privati e dagli altri luoghi della cultura pubblici o privati, che, su base volontaria e secondo le modalità stabilite dal presente decreto chiedano di essere accreditati.

2. Il Sistema museale nazionale è finalizzato a:

a) potenziare la fruizione del patrimonio culturale, con particolare riguardo alla sua capillare diffusione sull'intero territorio nazionale, nonchè alle peculiari caratteristiche dei musei e luoghi della cultura italiani;

b) garantire un accesso di qualità per gli utenti e un miglioramento della protezione dei beni culturali, attraverso la definizione di un livello omogeneo di fruizione degli istituti e ai luoghi della cultura, di modalità uniformi e verificabili per la conservazione e valorizzazione degli edifici, dei luoghi, delle collezioni e di codici di comportamento e linee di politica museale condivise, comunque nel rispetto dell'autonomia dei singoli istituti;

c) favorire la promozione dello sviluppo della cultura, in particolare, attraverso la predisposizione di un sistema di accreditamento nazionale, nel rispetto delle autonomie regionali e provinciali, nonchè delle specificità delle diverse tipologie di museo o luogo della cultura, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le case-museo, i musei demo-etnoantropologici, di impresa, religiosi, scientifici e universitari, le aree e i parchi archeologici;

d) favorire la generazione di economie di scala, ivi inclusa la prestazione condivisa di servizi e competenze professionali tra gli istituti che fanno parte del Sistema medesimo, con particolare riguardo alla formazione del personale e alla condivisione delle migliori pratiche.

3. La Direzione generale musei, di seguito «DG Musei», elabora appositi strumenti di identificazione del Sistema museale nazionale, ivi incluso il logo, il cui uso è disciplinato secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore generale musei.

4. La DG Musei predispone e pubblica un apposito elenco recante l'indicazione dei musei e degli altri luoghi della cultura del Sistema museale nazionale e ne cura l'aggiornamento.

Art. 3

Commissione per il Sistema museale nazionale

1. Presso la DG Musei opera la commissione per il Sistema museale nazionale, di seguito «commissione», che svolge le attività di cui all'art. 4, comma 2, i compiti per l'accreditamento di cui all'art. 6, nonchè formula proposte per lo sviluppo e la promozione del sistema nazionale e per l'aggiornamento dei livelli di cui all'art. 1.

2. La commissione, nominata con decreto del Ministro, è presieduta dal Direttore generale Musei ed è composta dal presidente del Comitato tecnico-scientifico per i musei e l'economia della cultura, da quattro rappresentanti designati dal Ministro, da sei rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, e da due rappresentanti designati da ICOM Italia. Ai lavori della commissione possono essere invitati a partecipare rappresentanti designati da organizzazioni e associazioni di categoria che hanno accordi con la DG Musei.

3. I componenti della commissione sono scelti tra personalità di comprovata qualificazione professionale in materia di musei e altri luoghi della cultura e durano in carica quattro anni, rinnovabili. La partecipazione alla commissione non dà titolo alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità e altri emolumenti comunque denominati, salvo il rimborso delle spese ordinarie di viaggio documentate sostenute per presenziare alle sedute della commissione.

4. L'organizzazione e il funzionamento della commissione sono disciplinati con decreto del Direttore generale Musei; la commissione può articolare i propri lavori in due o più sottocommissioni. La commissione opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

Coordinamento del Sistema museale nazionale con i sistemi di accreditamento o riconoscimento regionali e provinciali

1. Nelle regioni e Province autonome in cui è attivo un sistema di accreditamento o riconoscimento basato su livelli di qualità equiparabili a quelli fissati dall'allegato al presente decreto, i musei e i luoghi della cultura accreditati a livello regionale o provinciale sono automaticamente accreditati a livello nazionale.

2. L'equiparazione dei livelli di qualità di cui al comma 1 è verificata, su istanza delle Regioni o Province autonome interessate, dalla commissione e riconosciuta dalla DG Musei.

3. Restano in ogni caso impregiudicate le normative regionali e delle Province autonome in materia di musei.

Art. 5

Organismo regionale o provinciale di accreditamento

1. Qualora non trovi applicazione l'art. 4, commi 1 e 2, in ciascuna Regione o Provincia autonoma opera un Organismo di accreditamento, di seguito «Organismo», cui compete l'istruttoria delle istanze di accreditamento al Sistema museale nazionale.

2. L'organizzazione e il funzionamento dell'Organismo sono disciplinate da ciascuna Regione e Provincia autonoma. Le funzioni dell'Organismo possono essere svolte dall'ufficio regionale o provinciale competente per i musei.

3. Ai lavori dell'Organismo partecipano il direttore del Polo museale regionale del Ministero, ove presente, un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e un rappresentante dell'Unione delle Province d'Italia. L'organismo opera, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 6

Accreditamento

1. I musei e luoghi della cultura non di appartenenza statale che intendono aderire al Sistema museale nazionale presentano apposita istanza all'Organismo di accreditamento di cui all'art. 5 del presente decreto.

2. Ai fini dell'accreditamento, l'istanza deve dare conto del grado di rispondenza del soggetto richiedente agli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei, di cui all'allegato al presente decreto.

3. L'Organismo esamina le domande di accreditamento. L'esito dell'istruttoria è trasmesso alla DG Musei per la verifica e per la convalida da parte della commissione. L'accreditamento è comunicato al richiedente dalla DG Musei.

4. L'accreditamento dei musei e luoghi della cultura di appartenenza statale avviene previa verifica, da parte della DG Musei, del grado di rispondenza degli stessi agli standard minimi previsti dai Livelli uniformi di qualità per i musei, di cui all'allegato al presente decreto.

Art. 7

Disposizioni finali e finanziarie

1. Decorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, nelle more della individuazione degli Organismi regionali o provinciali di accreditamento, le relative funzioni sono svolte dalla DG Musei.

2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma, 21 febbraio 2018

Il Ministro: FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2018

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 525

N.d.R. Il presente ALLEGATO è tratto dal sito http://www.beniculturali.it