
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 30 marzo 2018
G.U.R.S. 13 aprile 2018, n. 17
Profilassi vaccinale obbligatoria contro il carbonchio ematico.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il vigente regolamento di Polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per la sanità n. 13306 del 18 novembre 1994;
Visto il D.A. 22 giugno 1994, applicativo dell'articolo 38 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante norme per il riordino del Servizio sanitario regionale;
Visto il decreto ministeriale del 6 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2001, e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla "produzione, acquisto e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza" con cui l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata di Foggia è stato incaricato della produzione del vaccino contro il carbonchio ematico;
Visto il decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016, n. 12, con il quale è stato approvato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni";
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 643/Area 1/S.G. del 29 novembre 2017, recante "Costituzione del Governo della Regione siciliana";
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 712 del 16 febbraio 2018, con il quale in esecuzione della delibera della Giunta regionale n. 63 del 13 febbraio 2018, è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute;
Considerato che, negli ultimi cinque anni, in Sicilia sono stati accertati focolai di carbonchio ematico in alcuni comuni delle province di Catania, Enna e Palermo;
Considerato che nei territori in cui si sono verificati focolai di carbonchio ematico, in quelli circostanti ed in quelli epidemiologicamente correlati, sussistono condizioni favorevoli al contagio e, pertanto, occorre sottoporre gli animali recettivi a trattamento vaccinale obbligatorio;
Considerato che, trattandosi di zoonosi, è di sommo interesse tutelare la pubblica salute;
Riconosciuta la necessità di attuare obbligatoriamente gli interventi vaccinali nei territori in cui, nell'ultimo quinquennio, siano stati accertati focolai di carbonchio ematico, nonché in quelli ritenuti a rischio;
Viste le note prot. n. 28916 del 6 marzo 2018; prot. n. 9709 del 14 marzo 2018 e prot. n. 1539 dell'1 marzo 2018, con cui le AA.SS.PP. rispettivamente di Catania, Enna e Palermo hanno comunicato l'elenco dei territori in cui rendere obbligatoria la profilassi immunizzante nei confronti del carbonchio ematico;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;
Decreta:
Per quanto riportato in premessa che qui si intende riportato e trascritto, è resa obbligatoria la vaccinazione nei confronti del carbonchio ematico degli animali appartenenti alle specie recettive, bovini, ovini, caprini, equini e suini, presenti nei territori di seguito riportati:
Al trattamento immunizzante dovranno essere sottoposti anche gli animali non vaccinati introdotti nelle località di cui al comma precedente, entro 15 giorni dalla loro introduzione, qualora gli stessi non siano destinati direttamente al macello.
E' vietato lo spostamento degli animali da vita appartenenti alle specie recettive fuori dai territori indicati nel precedente articolo 1, qualora non siano stati vaccinati nei confronti del carbonchio ematico da almeno 21 giorni.
Le Aziende sanitarie provinciali di Catania, Enna e Palermo dovranno provvedere all'acquisto del vaccino occorrente per le operazioni previste dal presente decreto presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, con sede in Foggia, autorizzato, con D.M. 6 febbraio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, alla produzione e distribuzione di vaccino anticarbonchioso per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.
I trattamenti immunizzanti previsti dal presente decreto dovranno concludersi:
- entro il 31 maggio 2018 per le aziende stanziali presenti nei territori di cui all'articolo 1;
- entro il 31 ottobre 2018 per gli animali appartenenti alle specie recettive introdotti nelle località di cui all'articolo 1.
L'Azienda sanitaria provinciale, cui compete il controllo per l'attuazione del piano di intervento previsto dal presente decreto, a conclusione della campagna vaccinale e comunque entro il 31 dicembre 2018, provvederà a trasmettere al Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico un prospetto riepilogativo degli interventi vaccinali eseguiti, utilizzando il modello conforme all'allegato 1 al presente decreto.
I sindaci dei comuni interessati, i Servizi veterinari delle Aziende sanitarie provinciali di Catania, Enna e Palermo sono incaricati, ognuno per la parte di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente decreto.
Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto sarà punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 22 maggio 1996, n. 196.
Il presente decreto viene pubblicato, ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale n. 21 del 2014 nel sito istituzionale di questo Dipartimento.
Viene trasmesso, altresì, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 30 marzo 2018.
DI LIBERTI