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ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 13 aprile 2018

G.U.R.S. 4 maggio 2018, n. 20

Modifica del decreto 16 dicembre 2014, concernente nuove direttive in materia di corsi professionali per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare, per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per l'esercizio dell'attività di agenti e rappresentanti di commercio e dei corsi preparatori per l'esercizio dell'attività di agenti di affari in mediazione.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 143, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di istruzione professionale, il cui art. 3 ha espressamente individuato, tra le funzioni amministrative trasferite all'Amministrazione regionale, quelle relative alla formazione degli operatori del commercio;

Visto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", e in modo particolare gli articoli del titolo I - misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi;

Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, di riforma della disciplina del commercio, il cui art. 3 prevede, per l'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, il possesso di taluni requisiti tra i quali l'aver frequentato con esito positivo un corso professionale istituito o riconosciuto dalla Regione siciliana, il cui programma deve essere indicato dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca (oggi Assessore per le attività produttive);

Visto il D.A. n. 930 dell'1 aprile 2009 dell'Assessorato regionale delle attività produttive, con il quale sono state emanate le "Direttive regionali in materia di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare, per la somministrazione di alimenti e bevande, per l'esercizio di agente e rappresentante di commercio e dei corsi preparatori per agenti di affari in mediazione";

Visti i DD.AA. n. 197/Gab. del 3 settembre 2013, n. 230/Gab. del 25 ottobre 2013 e n. 439 dell'1 aprile 2014 dell'Assessorato regionale delle attività produttive, con i quali sono state apportate modifiche e integrazioni al D.A. n. 930 dell'1 aprile 2009;

Visto il D.A. n. 581/Gab del 16 dicembre 2014, con il quale sono state emanate le direttive regionali in materia di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività di commercio nel settore merceologico alimentare, per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per l'esercizio dell'attività di agenti e rappresentanti di commercio e dei corsi preparatori per l'esercizio dell'attività di agenti di affari in mediazione;

Ritenuto opportuno, in considerazione dell'attuale ordinamento professionale risultante dall'Accordo collettivo di lavoro di cui al D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 9 e delle funzioni attribuite ai dipendenti secondo la collocazione nelle relative categorie, apportare modifiche agli articoli 17 e 28 del predetto D.A. n. 581/Gab del 16 dicembre 2014 in merito alla composizione delle commissioni esaminatrici dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività di commercio nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e di quelli abilitanti per l'esercizio dell'attività di agenti e rappresentanti di commercio;

Considerato che dall'inquadramento nella categoria C ad oggi, il personale ha acquisito una maggiore esperienza lavorativa ed una elevata qualità del ruolo dopo oltre un decennio;

Decreta:

Art. 1

Per quanto in premessa, gli articoli 17 e 28 del D.A. n. 581/Gab del 16 dicembre 2014 sono così modificati:

"Art. 17

Commissione esaminatrice

1. La composizione delle commissioni di esame finale dei corsi di cui al presente titolo, costituite direttamente dal soggetto organizzatore, è la seguente:

a) un dipendente dell'Assessorato regionale delle attività produttive, con qualifica non inferiore a istruttore direttivo, in possesso del diploma di scuola media superiore, con funzioni di presidente;

b) il direttore responsabile del corso;

c) un rappresentante della direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio;

d) un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

e) un rappresentante del ruolo sanitario-medico designato dall'Azienda sanitaria provinciale competente per territorio;

f) un rappresentante della Direzione territoriale del lavoro competente per territorio.

2. Per la validità della seduta della commissione esaminatrice, che si insedia presso la sede di ciascun soggetto organizzatore, è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti, fra i quali il presidente.

3. L'ente organizzatore provvede ad acquisire a livello provinciale le designazioni dei componenti esterni della commissione ed a convocare gli stessi. Ogni onere finanziario per il funzionamento della commissione, compresa l'indennità di missione ed i rimborsi spettanti a ciascun componente, sono a carico del soggetto organizzatore.

4. Il compenso da corrispondere ad ogni componente, per la partecipazione ai lavori della commissione, è fissato in euro 260 lorde per il presidente e in euro 200 lorde per gli altri membri."

"Art. 28

Commissione esaminatrice

1. La composizione delle commissioni di esame finale dei corsi di cui al presente titolo, costituite direttamente dal soggetto organizzatore, è la seguente:

a) un dipendente dell'Assessorato regionale delle attività produttive, con qualifica non inferiore a funzionario direttivo, con funzioni di presidente;

b) il direttore responsabile del corso;

c) un docente del corso;

d) un rappresentante dell'ENASARCO;

e) un esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore;

f) un esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;

g) un funzionario, con la qualifica non inferiore a dirigente della locale camera di commercio;

2. Per esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori si intende la persona designata dalle associazioni degli agenti e rappresentanti di commercio più rappresentative in sede provinciale.

3. In caso di corsi organizzati dall'ENASARCO il direttore responsabile del soggetto organizzatore non fa parte della commissione.

4. Per la validità della seduta della commissione esaminatrice, che si insedia presso la sede di ciascun soggetto organizzatore, è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti, fra i quali il presidente.

5. L'ente organizzatore provvede ad acquisire a livello provinciale le designazioni dei componenti esterni della commissione ed a convocare gli stessi. Ogni onere finanziario per il funzionamento della commissione, compresa l'indennità di missione ed i rimborsi spettanti a ciascun componente, sono a carico del soggetto organizzatore.

6. Il compenso da corrispondere ad ogni componente, per la partecipazione ai lavori della commissione, è fissato in euro 260 lorde per il presidente e in euro 200 lorde per gli altri membri."

Restano confermate le restanti disposizioni di cui al D.A. n. 581/Gab del 16 dicembre 2014.

Art. 2

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, nel sito internet istituzionale della Regione siciliana.

Palermo, 13 aprile 2018.

TURANO