
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 20 aprile 2018
G.U.R.S. 4 maggio 2018, n. 20
Modifica del D.A. n. 1947 del 9 ottobre 2017, concernente aggiornamento dei criteri per la compilazione dei campi e dei sistemi di rendicontazione del costo dei farmaci inclusi nei flussi F e T e modifica del tracciato record del flusso T.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 nel testo modificato con il D.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria e s.m.i.;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e s.m.i.;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 17 aprile 2009, n. 17;
Visto il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12 Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6" e s.m.i.;
Visto il D.A. n. 1947 del 9 ottobre 2017, con il quale all'articolo 1 viene stabilito un tetto massimo degli importi che ciascuna struttura sanitaria può richiedere in compensazione attraverso i flussi F e T e che, per l'anno 2018, fissa tale valore negli importi riconosciuti nell'anno 2016, incrementati del 2,22%;
Vista la legge n. 232/2016, che prevede l'istituzione, a decorrere dal 2017, nello stato di previsione del Ministero della salute di un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di farmaci innovativi (art. 1, comma 400) ed un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di farmaci innovativi oncologici (art. 1, comma 401) per l'importo di euro 500 milioni ciascuno;
Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 21 dicembre 2017, che specifica che "la spesa regionale di competenza" sulla base della quale viene effettuato il calcolo per l'accesso ai fondi sopra citati da parte delle Regioni è unicamente quella sostenuta per farmaci acquistati da strutture sanitarie pubbliche "intestatarie della fatturazione elettronica emessa da parte dell'azienda farmaceutica";
Ritenuto, pertanto, di dover disporre che l'acquisto dei farmaci innovativi avvenga unicamente da parte delle strutture pubbliche, anche nei casi in cui l'impiego successivo avvenga da parte delle strutture private accreditate;
Rilevati gli importi complessivi riconosciuti per i Flussi F e T relativamente all'anno 2017, da cui si evince una incidenza significativamente diversa, rispetto all'anno 2016, del costo dei farmaci innovativi sull'intero ammontare degli importi posti in compensazione;
Considerato che dai dati relativi al monitoraggio AIFA sul rispetto dei tetti, per il periodo gennaio-novembre 2017, persiste uno scostamento della spesa sostenuta rispetto al tetto programmato per acquisti diretti, per un valore assoluto pari a circa 77 milioni di euro;
Ritenuto di dover rivedere, pertanto, i tetti massimi di cui all'articolo 1 del D.A. n. 1947/17, anche in funzione dell'istituzione, a partire dal 2017, dei fondi per il rimborso dei farmaci oncologici innovativi, di cui alla legge n. 232/2016, art. 1, comma 401, rideterminando il valore per l'anno 2018 in maniera cumulativa sui due flussi in misura pari alla somma degli importi riconosciuti nel 2017;
Ritenuto di dover prevedere, nel caso in cui nel 2017 l'attività di una struttura sanitaria sia stata interrotta, quale base di calcolo per la commisurazione del tetto, l'ultimo anno nel quale l'attività sia stata svolta per intero;
Ritenuto poi di dover procedere all'aggiornamento del tracciato del flusso T relativamente ai campi "Regime di erogazione" e "Quantità" ed all'inserimento del campo "modalità d'acquisto";
Visto il D.lgs. n. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge regionale n. 21/2014 e, in particolare, l'art. 68, recante "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";
Decreta:
A decorrere dal mese di gennaio 2018, è in vigore il tracciato record del flusso T con le relative istruzioni per la compilazione riportato nell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.
A far data dall'1 giugno 2018, l'acquisto dei farmaci innovativi e innovativi oncologici è riservato unicamente alle strutture sanitarie pubbliche della Regione.
Per l'impiego e/o la dispensazione dei farmaci innovativi e innovativi oncologici da parte delle strutture private in possesso dell'autorizzazione alla prescrizione di tali medicinali, la ASP territorialmente competente provvede ad emettere gli ordini dei medicinali ed è, pertanto, intestataria della fatturazione elettronica emessa da parte dell'azienda farmaceutica.
Gli ordinativi dei farmaci innovativi e dei farmaci innovativi oncologici sono effettuati previa programmazione del fabbisogno, concertato direttamente tra la struttura privata e la ASP territorialmente competente, nell'ambito del tetto complessivo, identificato per l'anno 2018 nella misura stabilita dall'art. 3 del presente decreto.
A parziale modifica dell'articolo 1 del D.A. n. 1947/17, per l'anno 2018 il tetto di spesa relativo ai farmaci rendicontabili attraverso il File T e attraverso il File F è stabilito in maniera cumulativa sui due flussi e fissato per ciascuna struttura privata o azienda pubblica in misura pari alla somma degli importi riconosciuti nel 2017 attraverso i due flussi.
Nel caso in cui nell'anno 2017 l'attività di una struttura sanitaria sia stata interrotta, la base di calcolo per la commisurazione del tetto è costituita dall'ultimo anno nel quale l'attività sia stata svolta per intero.
Le modalità operative atte a garantire il corretto funzionamento di quanto disposto al precedente art. 2 sono disciplinate dall'Allegato B al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
Il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale di questo Dipartimento ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line ai sensi della vigente normativa nazionale (d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013) e regionale (legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68 e successive modifiche ed integrazioni).
Palermo, 20 aprile 2018.
RAZZA