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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 26 aprile 2018

G.U.R.S. 11 maggio 2018, n. 21

Sostituzione dell'articolo 2 del D.A. n. 2777 del 29 dicembre 2017, relativo alla determinazione degli aggregati di spesa per l'assistenza specialistica da privato - anno 2017.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il D.P. regionale 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante norme in tema di Programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 17 aprile 2009, n. 17;

Visto il Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto l'art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 che prevede: "A decorrere dall'1 gennaio 2014, sono recepite nell'ordinamento contabile della Regione siciliana le disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni";

Vista la delibera di Giunta n. 201 del 10 agosto 2015, recante "Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, articolo 20 - Perimetrazione entrate e uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale" e successivi decreti del ragioniere generale;

Visto il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 - Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.";

Visti gli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Considerato che i tetti di spesa per ogni singolo comparto si configurano quali strumenti indispensabili per garantire il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) - nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario regionale - e per mantenere l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, in attuazione dei fondamentali principi legati al miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e alla razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 5/2009, anche per l'assistenza specialistica privata convenzionata la Regione è tenuta, sulla base delle risorse disponibili (Fondo sanitario regionale), a definire annualmente il tetto di spesa regionale e gli aggregati provinciali nonché a stabilire i criteri per la contrattazione, da parte dei direttori generali delle aziende sanitarie provinciali, dei budget da assegnare alle singole strutture sanitarie private e/o ai singoli specialisti accreditati;

Preso atto che, secondo l'orientamento giurisprudenziale del TAR di Palermo, con le sentenze nn. 874/11 e 875/11, e meglio precisato con le successive decisioni nn. 1699/12 e 2625/12, non risulta conforme al diritto comunitario, in applicazione dell'art. 25, legge regionale n. 5/2009, che "si precluda la possibilità di stipulare nuovi contratti a soggetti che non fossero già contrattualizzati ad una data certa, senza, invece, porre alcuna limitazione alla possibilità di implementare le prestazioni convenzionate a quei soggetti che, alla stessa data, avessero già un contratto";

Considerato che ulteriori e più recenti sentenze (n. 167 del 21 gennaio 2015 - nn. 203 e 204 del 22 gennaio 2015 Sez. III del TAR di Palermo) hanno rafforzato il principio dei ricorrenti, soggetti accreditati e non contrattualizzati, ad ottenere un trattamento paritario con i soggetti già inseriti nel SSR ponendo, altresì, in discussione il criterio storico dell'assegnazione del budget;

Vista la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) che all'articolo 1, comma 574, lett. a), ha modificato il comma 14 dell'art. 15 del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, apportando le seguenti variazioni: "Ai contratti e agli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014. …omissis";

Visto il D.A. n. 2777 del 29 dicembre 2017, pubblicato nel S.O. n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 19 gennaio 2018, n. 4, con il quale, previo confronto con i rappresentanti regionali delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 25, comma 4, è stato determinato l'aggregato di spesa, regionale e provinciale, per l'assistenza specialistica da privato per l'anno 2017;

Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto D.A. n. 2777 del 29 dicembre 2017 nella parte in cui prevede la ripartizione del residuo 3% dell'aggregato provinciale per branca di cui alla tabella "A", allegata allo stesso decreto, sulla base di una griglia di valutazione esplicitata negli allegati B1 e B2 e dei criteri ivi contemplati;

Viste le ordinanze nn. 270 e 271, pubblicate il 28 marzo 2018, rese rispettivamente nei ricorsi nn. R.G. 449 e 450/18, con le quali il TAR Palermo, sez. I, ha disposto la sospensione dell'efficacia del D.A. n. 2777 del 29 dicembre 2017 limitatamente al taglio del 3% del budget del 2017 atteso che "costituisce dato oggettivo il fatto che il taglio delle risorse finanziarie deciso con il decreto impugnato, emesso nel 2018 incide sul 2017 e quindi si pone a fronte di prestazioni sanitarie già effettuate";

Ritenuto, pertanto, alla luce delle superiori ordinanze, di procedere alla sostituzione dell'art. 2 del predetto D.A. n. 2777/2017 con il testo che di seguito si trascrive e, di conseguenza, eliminare le tabelle di cui allegato B1 e B2, rinviando al 2018 l'introduzione di misure correttive al criterio della spesa storica: "Nel rispetto della misura dell'aggregato provinciale attribuito con il presente decreto, i direttori generali delle aziende sanitarie provinciali assegnano alle strutture specialistiche convenzionate o da convenzionare con il SSR un budget per l'anno 2017 comprensivo delle prestazioni erogate per attività extraregionale, da determinarsi con le seguenti modalità:

1. riconoscere ad ogni struttura un budget (al netto del ticket e della quota fissa) da assegnare per l'anno 2017 rapportando i singoli budget assegnati nell'anno 2016 ai corrispondenti aggregati di spesa provinciali di cui all'allegato "A" del presente decreto;

2. per ciascuna nuova struttura da contrattualizzare assegnare un budget d'ingresso di euro 32.000,00, pari al budget minimo regionale.";

Visto l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, l'art. 2 del D.A. n. 2777 del 29 dicembre 2017 è sostituito dal seguente:

"Nel rispetto della misura dell'aggregato provinciale attribuito con il presente decreto, i direttori generali delle aziende sanitarie provinciali assegnano alle strutture specialistiche convenzionate o da convenzionare con il SSR un budget per l'anno 2017 comprensivo delle prestazioni erogate per attività extraregionale, da determinarsi con le seguenti modalità:

1. riconoscere ad ogni struttura un budget (al netto del ticket e della quota fissa) da assegnare per l'anno 2017 rapportando i singoli budget assegnati nell'anno 2016 ai corrispondenti aggregati di spesa provinciali di cui all'allegato "A" del presente decreto;

2. per ciascuna nuova struttura da contrattualizzare assegnare un budget d'ingresso di euro 32.000,00, pari al budget minimo regionale."

Art. 2

Restano confermate le restanti disposizioni di cui al D.A. n. 2777 del 29 dicembre 2017.

Art. 3

Il presente decreto sarà notificato alle aziende sanitarie provinciali e, da queste, a tutti i centri privati accreditati che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale per conto del Servizio sanitario regionale.

Il presente provvedimento è trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione e, successivamente, al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, a fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.

Palermo, 26 aprile 2018.

RAZZA