
LEGGE REGIONALE 12 luglio 2018, n. 13
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 20 luglio 2018, n. 31
Interventi a sostegno dei soggetti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA).
Testo con annotazioni alla data 10 maggio 2024
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
Finalità
1. La Regione riconosce che la dislessia, la disgrafia, la disortografia, la discalculia, definiti disturbi specifici di apprendimento (DSA) e la disprassia verbale, limitando l'utilizzo delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e di linguaggio, ostacolano il pieno sviluppo delle potenzialità dell'individuo, arrivando spesso a compromettere l'equilibrio psicologico, individuale e familiare della persona con DSA.
2. La presente legge detta norme in materia di interventi in favore di soggetti con DSA, mirando a creare stabili e produttive forme di collaborazione tra la Regione, le famiglie, il privato sociale e le istituzioni scolastiche e sanitarie. Il suo intento generale è prevenire la difficoltà, favorire l'apprendimento scolastico ed una istruzione adeguata fino ai gradi più alti degli studi, nonché l'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti con DSA. In particolare la presente legge persegue le seguenti finalità:
a) garantire ai soggetti con DSA uguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito scolastico, lavorativo e sociale;
b) promuovere, creare e offrire servizi di screening e di individuazione precoce dei soggetti a rischio di DSA, a partire dalla scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e di recupero delle difficoltà nell'ambito dei percorsi curriculari scolastici;
c) ottenere un accertamento tempestivo (secondo, terzo anno della scuola primaria), completo (descrizione di eventuali disturbi associati) e corretto nell'ambito di una stretta collaborazione tra strutture socio-sanitarie, pubbliche e private, famiglie e istituzioni scolastiche;
d) ottenere l'accertamento e la relativa certificazione anche quando si tratta di soggetti che hanno superato l'età evolutiva;
e) promuovere e favorire percorsi riabilitativi, psico - educativi e didattici idonei, che favoriscono l'apprendimento, agevolano l'integrazione e le pari opportunità dei soggetti con DSA;
f) favorire specifiche iniziative volte a facilitare l'apprendimento ed il pieno sviluppo della persona con DSA;
g) sensibilizzare e formare gli operatori socio-sanitari, gli insegnanti, i referenti ed i dirigenti delle istituzioni scolastiche, nonché i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA, al fine di realizzare una produttiva rete di supporto intorno ai soggetti con DSA;
h) rendere facili nelle forme e produttive negli effetti la comunicazione e la collaborazione tra le famiglie dei soggetti con DSA, le istituzioni scolastiche, gli enti di formazione, i servizi sanitari e sociali durante tutto l'arco di istruzione e formazione;
i) curare e sostenere la diffusione e l'uso di modi e tecniche che favoriscono l'apprendimento e facilitano l'integrazione sociale e lavorativa dei soggetti con DSA, nel rispetto del proprio stile di apprendimento;
l) curare, con particolare attenzione, tutte le situazioni in cui il soggetto con DSA presenta comorbidità con altre problematiche quali ad esempio il funzionamento intellettivo limite, lo svantaggio socio-culturale o lo svantaggio linguistico.
3. Le iniziative di cui al comma 2, promosse anche con la partecipazione e la collaborazione dell'associazionismo, sono rivolte, in particolare, alle famiglie, alle istituzioni di ogni ordine e grado, pubbliche e private, al sistema di istruzione e formazione professionale regionale, agli operatori sanitari e sociali nonché ai consultori pubblici e privati accreditati.
4. Gli enti locali partecipano all'attuazione delle iniziative di cui al comma 2, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.
Campagna di informazione e sensibilizzazione e Giornata regionale per i DSA
1. La Giunta regionale, con propria delibera, su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, sentito il Comitato tecnico regionale, di cui all'articolo 3 programma campagne di sensibilizzazione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, aventi per oggetto le problematiche afferenti ai DSA rivolte all'opinione pubblica, ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta, con particolare attenzione alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, alle università degli studi della Sicilia e al sistema di istruzione e formazione professionale regionale.
2. Al fine di promuovere e realizzare forme adeguate e capillari di informazione e sensibilizzazione sulle problematiche dei DSA, è istituita la giornata regionale per i DSA, che si celebra in tutte le scuole e università siciliane e in tutte le strutture interessate ai DSA da fare coincidere con quella Nazionale e Mondiale stabilita per l'8 ottobre, nelle forme che annualmente saranno determinate dal Presidente della Regione, sentiti gli Assessori regionali per l'istruzione e la formazione professionale, per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e per la salute, su proposta del Comitato tecnico regionale per i DSA di cui all'articolo 3.
Comitato tecnico regionale DSA (1)
1. E' istituito il Comitato tecnico sui DSA, di seguito CTR, con funzioni di coordinamento delle azioni preordinate al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
2. Il CTR è costituito secondo criteri e modalità determinati con decreto della Presidenza della Regione da emanarsi entro sessanta giorni dalla data entrata in vigore della presente legge.
3. Il CTR è formato da 14 componenti, così stabiliti:
a) l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro o un suo delegato;
b) l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale o un suo delegato;
c) l'Assessore regionale per la salute o un suo delegato;
d) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;
e) un rappresentante per ciascuna Università pubblica siciliana;
f) un rappresentante delle Aziende sanitarie provinciali (ASP), in rappresentanza anche delle ARNAS, Aziende ospedaliere e Policlinici;
g) tre rappresentanti dei genitori di persone con DSA e/o dislessici adulti, di cui due indicate dall'Associazione italiana dislessia (AID);
h) due figure sanitarie specialistiche in DSA tra il personale a carico della sanità pubblica regionale (neuropsichiatra infantile, psicologo, pedagogista, logopedista);
i) un rappresentante regionale del CNIS-Comitato Nazionale Insegnanti Specializzati.
4. Il CTR funziona presso l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale.
5. Il CTR deve svolgere i seguenti compiti:
a) predisporre linee guida per informare, sensibilizzare e diffondere buone prassi di interventi e iniziative sui DSA;
b)------------------- (2)
c) promuovere attività di screening e riabilitazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici per individuare e riabilitare gli alunni a rischio di DSA;
d) promuovere piani di formazione del personale scolastico dirigente e docente, degli operatori della formazione e degli operatori socio-sanitari sulle problematiche degli alunni con DSA;
e) promuovere e raccordare l'attuazione degli interventi rivolti ai soggetti con DSA per monitorarne e valutarne la reale applicazione;
f) acquisire, monitorare e valutare i dati, le informazioni e gli esiti delle attività svolte ed elaborare una relazione annuale sull'applicazione della presente legge, sugli interventi programmati e sui risultati raggiunti;
g) predisporre apposito Albo Regionale di figure sanitarie specialistiche per l'accertamento dei DSA.
h) proporre annualmente la forma ed i contenuti della giornata siciliana per i DSA.
6. Il Comitato è organo consultivo della Regione per gli interventi previsti dalla presente legge. I componenti del CTR non ricevono alcun compenso.
7. I componenti del CTR restano in carica per tre anni.
In ordine alla costituzione del Comitato tecnico regionale sui DSA si rimanda al Decr. Pres. n. 2/Serv. 1°/SG del 21 gennaio 2020, di cui al Comunicato della Presidenza pubblicato nella G.U.R.S. 14 febbraio 2020, n. 8 e al D.P. 10 maggio 2024, n. 188.
Lettera mancante nella pubblicazione in G.U.R.S..
Formazione del personale docente
1. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale adotta, con proprio decreto entro il 31 luglio di ogni anno, nell'ambito del programma annuale scolastico e formativo, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, le iniziative formative rivolte al personale docente, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, per fornire adeguati strumenti di individuazione precoce dei DSA e consentire l'adozione di percorsi didattici specifici nonché il monitoraggio dei DSA.
2. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale predispone, con proprio decreto, sentite le università siciliane, un piano di informazione e formazione dei docenti universitari per una maggiore attenzione verso gli studenti dislessici iscritti negli atenei della Sicilia.
3. E' compito della scuola di ogni ordine e grado, pubblica o parificata, comprese le scuole dell'infanzia, attuare interventi tempestivi idonei ad individuare gli alunni sospetti o a rischio di DSA, dandone sollecita comunicazione alle famiglie interessate ed attuando un'efficace collaborazione alla diagnosi precoce mediante l'invio degli alunni all'equipe diagnostica, previa autorizzazione delle famiglie.
4. La Regione, per mezzo del CTR, sostiene le iniziative delle competenti istituzioni scolastiche volte all'aggiornamento del personale docente, in particolare dirette a garantire:
a) la conoscenza delle problematiche relative ai DSA, con particolare riferimento alla loro precoce individuazione;
b) la conoscenza delle strategie didattiche adeguate ed inclusive, individuate alla luce delle esperienze innovative italiane ed estere con la collaborazione di centri universitari e con istituti di ricerca di carattere scientifico;
c) l'applicazione e l'adozione di percorsi educativi personalizzati, anche attraverso soluzioni dispensative e compensative nel corso dei cicli d'istruzione;
d) la conoscenza delle iniziative elaborate in collegamento con esperienze innovative italiane, soprattutto siciliane, ed estere, con centri universitari e con istituti di ricerca di carattere scientifico.
5. Nell'ambito della formazione del personale socio-sanitario, sono attivate, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, iniziative specifiche per la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi socio-sanitari regionali preposti all'accertamento e alla riabilitazione dei soggetti con DSA.
6. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate anche in collaborazione con le società scientifiche e le associazioni, pubbliche e private, che si occupano dei DSA.
Formazione del personale sanitario e adeguamento del Piano socio-sanitario regionale
1. La Regione organizza, su proposta del CTR, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, corsi di formazione e aggiornamento degli operatori sanitari preposti all'accertamento e alla riabilitazione dei DSA, presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione.
2. La Regione, attraverso gli organi di cui alla presente legge, sostiene, le attività di accertamento e di riabilitazione e screening rivolte ai soggetti con DSA mediante:
a) l'adeguamento dei propri servizi sanitari alle problematiche delle difficoltà specifiche di apprendimento sia per le attività di accertamento che riabilitative rivolte ai soggetti con DSA;
b) la dotazione delle strutture di neuropsichiatria infantile di appropriati strumenti riabilitativi e di personale qualificato e, in particolare, di neuropsichiatri infantili, psicologi, pedagogisti con formazione specifica in valutazione neuropsicologica dei DSA, logopedisti, educatori professionali;
c) l'istituzione di Unità Operative Complesse per la diagnosi di secondo livello dei DSA in età evolutiva ed adulta, ed il loro trattamento, secondo le indicazioni della Consensus Conference sui disturbi evolutivi specifici di apprendimento e delle linee guida nazionali;
d) la promozione di periodiche campagne di screening e l'adozione di puntuali ed incisivi piani di intervento su tutto il territorio regionale.
3. Il Piano socio-sanitario regionale individua per ciascuna provincia le strutture sanitarie pubbliche per, avvalendosi delle figure sanitarie specialistiche di cui all'articolo 3, comma 4, lettera g), porre in essere l'accertamento dei disturbi specifici dell'apprendimento, le ulteriori iniziative volte ad assicurare l'identificazione precoce dei soggetti e il trattamento riabilitativo.
4. L'accertamento dei DSA è effettuato (nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario regionale, presso i Servizi di Neuropsichiatria Infantile delle ASP, le Aziende Ospedaliere ed Ospedaliere-Universitarie, in modo multidisciplinare e multiprofessionale, da neuropsichiatri infantili, neurologi, figure mediche specializzate in DSA, psicologi e pedagogisti con formazione altamente specializzata in valutazione neuropsicologica dei DSA), dando seguito, comunque, agli indirizzi previsti dalle raccomandazioni cliniche in materia di DSA, pubblicate dall'Istituto superiore della Sanità, utilizzando per le valutazioni i test standardizzati indicati dalla Consensus Conference del 2007 e dal PARCC (Panel di Aggiornamento e Revisione della Consensus Conference) del 2011. Il Piano sanitario regionale è adeguato agli indirizzi scaturenti dalla presente legge.
5. Il trattamento riabilitativo e rieducativo è effettuato da psicologi, logopedisti, pedagogisti, neuro-psicomotricisti dell'età evolutiva, educatori purché in possesso di formazione specifica certificata sulle problematiche dei DSA.
6. Sono valide, ai fini previsti dalla presente legge, anche le certificazioni rilasciate da strutture pubbliche di altre Regioni.
Associazionismo
1. La Regione promuove le attività dell'associazionismo in materia di DSA e favorisce l'accesso ai finanziamenti europei dei loro progetti e dei piani di ricerca e intervento formativo e riabilitativo delle Università e degli enti di ricerca e di alta formazione.
Concorsi pubblici regionali
1. La Regione garantisce pari opportunità ai soggetti con DSA, sia nei bandi di concorso, sia durante lo svolgimento delle prove concorsuali, anche mediante l'utilizzo di strumenti adeguati alle necessità dei soggetti con DSA.
2. A tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti dalla Regione, dagli enti locali e dai loro enti partecipati è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove e di ciò deve essere data tempestiva ed adeguata pubblicità nel bando di concorso.
3. Il concorrente con DSA deve allegare, alla domanda di partecipazione, una certificazione medica di struttura pubblica che accerti l'esistenza del disturbo.
4. La Giunta regionale, sentito il CTR e previo parere della Commissione "Salute, servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana, determina le modalità di attuazione delle iniziative di cui ai commi 1, 2 e 3.
Stipula protocollo di intesa
1. La Regione provvede, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali, alla stipula di un protocollo di intesa con l'Ufficio scolastico regionale per favorire il successo scolastico degli alunni con segnalazioni specialistiche di disturbi specifici di apprendimento e con bisogni educativi speciali mediante la condivisione delle modalità di individuazione, programmazione, definizione e monitoraggio degli interventi di integrazione scolastica.
2. Le modalità applicative del comma 1 devono, in particolare, concernere:
a) il coinvolgimento della famiglia nella redazione del piano didattico personalizzato dell'alunno;
b) il rispetto da parte di tutto il corpo docente del piano didattico personalizzato;
c) la ricezione da parte della famiglia della copia del piano didattico personalizzato prima della sottoscrizione anche al fine di sottoporlo ad esperti di propria fiducia;
d) la rettifica del piano didattico personalizzato, anche a seguito di richiesta della famiglia, qualora intervengano motivi che richiedono di adeguare quanto previsto in relazione alle necessità dell'alunno;
e) la previsione di un eventuale assistenza di persone di fiducia della famiglia nei rapporti con la scuola, nonché nella redazione del piano personalizzato.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 12 luglio 2018.
MUSUMECI
Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica
GRASSO
Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale
LAGALLA
Assessore regionale per la salute
RAZZA