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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 10 luglio 2018

G.U.R.S. 20 luglio 2018, n. 31

Misure fitosanitarie ufficiali in aree di insediamento del virus della Tristezza degli agrumi.

IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO FITOSANITARIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti d'impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";

Visti la delibera n. 47 del 13 febbraio 2018 e il D.P. Reg. n. 696 del 16 febbraio 2018, con i quali è stato conferito al dr. Carmelo Frittitta l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

Visto il D.D.G. n. 3385 del 9 novembre 2017, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale dell'agricoltura al dr. Sinatra Vito;

Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, riguardante le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modifiche;

Visti il titolo III e l'art. 50 del suddetto decreto legislativo, che determinano le tipologie dei controlli fitosanitari, nonchè le finalità e le competenze dei servizi fitosanitari regionali;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2012, n. 84, di modifica ed integrazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

Visto il D.D.G. n. 1339 del 24 maggio 2017 di riorganizzazione del servizio Fitosanitario regionale;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 31 ottobre 2013, recante "Misure fitosanitarie per il controllo del virus della tristezza degli agrumi Citrus Tristeza Virus";

Considerato che il decreto ministeriale 31 ottobre 2013 all'art. 8 prevede che, nelle zone d'insediamento, il servizio Fitosanitario regionale promuove le azioni volte all'impiego di portinnesti, specie o varietà tolleranti o resistenti al CTV;

Considerato che a tutt'oggi non esiste alcun metodo valido di lotta diretta contro il CTV e che, pertanto, la difesa deve essere impostata sulla prevenzione o il contenimento dell'infezione;

Visto il regolamento UE n. 1305/2013, che, all'articolo 18, comma 3, prevede un sostegno economico subordinato all'accertamento di danni da fitopatie, non inferiori al 30% del potenziale agricolo interessato;

Visto l'articolo 14 del già citato decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 31 ottobre 2013, che prevede la possibilità di attivare interventi di sostegno alle aziende agricole interessate da gravi danni da CTV;

Vista la sottomisura 5.2 del Programma di sviluppo rurale Sicilia 2014-2020, che prevede, fra l'altro, investimenti per il ripristino di arboreti danneggiati da fitopatie, compreso il CTV, con l'utilizzo di portinnesti, specie o varietà tolleranti o resistenti al CTV; 

Visto il proprio decreto dirigenziale n. 1790 del 6 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 29 gennaio 2014, che approva il piano di azione per contrastare l'introduzione e la diffusione del CTV, nonchè le procedure per il controllo e il monitoraggio del virus, a seguito di segnalazioni pervenute a questo servizio;

Visto il proprio decreto dirigenziale 11 maggio 2018, n. 1106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 25 maggio 2018, di applicazione della misura ufficiale di distruzione delle piante infette da CTV;

Viste le richieste di chiarimento pervenute dagli uffici fitosanitari periferici, in ordine alle modalità applicative del decreto di cui al punto precedente, anche sulla base delle problematiche emerse a seguito delle richieste di sopralluogo, inviate dall'utenza;

Considerata l'opportunità di determinare criteri fitosanitari da adottare per l'applicazione delle misure ufficiali, previste dall'art. 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in coerenza con il regolamento UE n. 1305/2013 e la sottomisura 5.2 del Programma di sviluppo rurale Sicilia 2014-2020, di cui è prevista in tempi brevi l'emanazione di specifico bando pubblico;

Considerata l'esigenza di modificare ed integrare il sopra citato decreto dirigenziale 11 maggio 2018, n. 1106, salvaguardando l'ordine cronologico delle istanze di sopralluogo già pervenute a questo servizio Fitosanitario;

A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Il presente decreto si applica nelle zone ufficialmente delimitate "d'insediamento" del virus della tristezza degli agrumi Citrus Tristeza Virus, in attuazione all'articolo 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2013 di cui in premessa.

In tali aree, a seguito di segnalazione di danni rilevanti riconducibili alla presenza del Citrus Tristeza Virus degli agrumi (CTV), il servizio Fitosanitario regionale (di seguito SFR) effettua controlli nelle aziende interessate. Ai fini del presente decreto, per danni rilevanti s'intende una consistenza di piante con sintomi evidenti della malattia, pari ad una percentuale non inferiore al 30% del numero complessivo di piante di agrumi, presenti in azienda.

Le segnalazioni devono pervenire ai competenti uffici fitosanitari di zona, a cura dei proprietari o conduttori delle aziende agrumicole danneggiate, esclusivamente con il modello di cui all'allegato A, che è parte integrante del presente decreto. Le segnalazioni devono essere corredate dei referti di analisi di cui al successivo articolo 3.

Nel caso di richieste di accertamento già pervenute all'Amministrazione nell'anno 2018, ai fini procedurali fanno fede il numero di protocollo e la data già attribuiti alla prima istanza, che deve essere integrata con il suddetto modello e i referti di analisi.

Art. 2

Nelle aziende agrumicole oggetto di segnalazione con danni rilevanti ed analisi positive al virus, il SFR procede ad effettuare un controllo sul posto, nel rispetto dell'ordine cronologico delle segnalazioni pervenute, al fine di accertare visivamente la presenza dei danni causati dal virus, nei singoli appezzamenti omogenei oggetto di segnalazione. Per appezzamento omogeneo si definisce un'area composta da particelle agrumetate contigue; l'eventuale presenza di stradelle o di altri elementi poco significativi dal punto di vista fitosanitario, non determina la discontinuità delle particelle.

Il SFR dispone l'applicazione della misura/ordinanza ufficiale di espianto e distruzione di tutte le piante localizzate negli appezzamenti risultati infetti da CTV, secondo il disposto dell'art. 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:

- accertamento, a cura del soggetto titolare dell'azienda, con metodo analitico secondo le procedure di cui al successivo articolo 3, della presenza del virus negli appezzamenti monitorati oggetto di segnalazione, nonché di piante sintomatiche, per singolo appezzamento, in misura non inferiore al 30% del totale delle piante presenti nell'appezzamento stesso;

- verifica positiva, a cura del SFR, della consistenza aziendale e degli esiti dei campionamenti ed analisi, nonché conferma, mediante riscontro visivo, della presenza della sintomatologia ascrivibile a CTV negli appezzamenti oggetto di segnalazione;

- la superficie totale degli appezzamenti omogenei segnalati oggetto di espianto e distruzione, non deve essere inferiore al 30% della superficie agrumetata complessiva dell'azienda, che comprende anche le eventuali aree con portinnesti tolleranti o resistenti al virus. Per il calcolo dell'intera superficie aziendale destinata ad agrumi sono considerati i dati risultanti dal fascicolo aziendale, inseriti nel SIAN.

La misura ufficiale di monitoraggio e distruzione non viene applicata agli appezzamenti costituiti con portinnesti tolleranti o resistenti al virus, se privi di sintomi. La distruzione delle piante è a cura e spese dei proprietari o conduttori dei terreni ove sono presenti le piante di agrumi infette, fatti salvi eventuali interventi di sostegno.

Art. 3

I campionamenti e le analisi, a spese e cura dei proprietari o conduttori delle piante di agrumi danneggiate, dovranno riguardare almeno 10 campioni fogliari, prelevati da n. 10 piante sintomatiche, per ogni ettaro di appezzamento aziendale omogeneo monitorato. Le analisi devono essere effettuate da un laboratorio accreditato ai sensi del D.M. 14 aprile 1997 (vedasi allegato B al presente decreto). Non sono campionati gli appezzamenti costituiti con portinnesti tolleranti o resistenti al virus, se privi di sintomi. Le operazioni di campionamento e consegna campioni al laboratorio, nonché l'incidenza percentuale delle piante sintomatiche, devono essere ratificate da un consulente per la difesa fitosanitaria, abilitato in applicazione all'articolo 8 del decreto legislativo n. 150/2012.

Ai referti, da presentare all'ufficio fitosanitario competente per zona, dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal consulente fitosanitario, attestante che le analisi si riferiscono a campioni fogliari prelevati, secondo la procedura prevista dal presente decreto, nel periodo primaverile e/o autunnale nell'azienda oggetto di segnalazione, specificando la data di prelievo.

Nei casi ritenuti opportuni, il SFR si riserva la facoltà di procedere a campionamenti ed analisi supplementari, anche in relazione all'eventuale ricerca di ceppi del virus con sintomatologia evidente su portinnesti tolleranti (cosiddetti ceppi severi e/o non europei). A riguardo, sono applicate le vigenti norme e disposizioni fitosanitarie in materia. 

Art. 4

Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa riferimento al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 ed alla direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE.

Il decreto dirigenziale 11 maggio 2018, n. 1106 "Applicazione della misura ufficiale di distruzione delle piante infette da Citrus Tristeza Virus (CIV)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 25 maggio 2018, è abrogato.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale del Dipartimento www.regione.sicilia.it.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione.

Palermo, 10 luglio 2018.

SINATRA