
ASSESSORATO DELLA SALUTE
CIRCOLARE 9 luglio 2018, n. 15
G.U.R.S. 20 luglio 2018, n. 31
Rete assistenziale per le persone affette da disturbi dello spettro autistico. Direttiva in ordine all'art. 25, comma 8, della legge regionale n. 19/2005, come modificato dall'art. 72 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8. Disposizioni attuative.
AL COMMISSARIO DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA
AL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA
AL COMMISSARIO DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO
AL COMMISSARIO DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA
AL COMMISSARIO DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA
AL COMMISSARIO DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI
Il comma 1 dell'art. 72 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 modifica l'art. 25, comma 8, della legge regionale n. 19/2005, prevedendo l'obbligo, per le Aziende sanitarie provinciali, di destinare almeno lo 0,2% delle somme poste in entrata nel proprio bilancio annuale alla rete integrata di servizi dedicati alle persone affette da disturbi dello spettro autistico.
Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che "Le ASP destinano le risorse di cui al comma 1 prevalentemente per assicurare la piena funzionalità del centro per la diagnosi ed il trattamento intensivo precoce, l'abbattimento dei tempi di attesa per l'accesso ai centri pubblici di riabilitazione, nonché la costruzione della rete assistenziale rivolta a soggetti con autismo, minori, ragazzi, adolescenti e adulti come da linee guida regionali".
In ragione della necessità di garantire la copertura dei servizi all'utenza, in modo quanto più ampio ed appropriato possibile, anche in ragione dell'aumentata disponibilità finanziaria disposta con la citata legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, si rende pertanto necessario procedere ad una valutazione del sistema ad oggi operante e alla conseguente adozione di apposito atto di programmazione.
Con nota n. 45617 del 13 giugno 2018, sono state richieste informazioni da questo Assessorato, al fine di monitorare lo stato dell'attuale offerta quali-quantitativa delle relative prestazioni assistenziali, correlate con i dati epidemiologici, rappresentando il primo - fondamentale - elemento conoscitivo per la riprogrammazione dell'offerta sul territorio.
In particolare, in considerazione dell'intervenuta modifica dell'art. 251, comma 8, della legge regionale n. 19/2005, per lo sviluppo armonico della rete integrata di servizi per l'autismo, è intendimento procedere all'emanazione di specifico D.A. finalizzato all'adozione del "Programma unitario per l'autismo" entro 180 giorni dalla pubblicazione della legge.
Il Programma sarà elaborato in coerenza con gli atti già adottati in materia dall'Amministrazione regionale e, in particolare:
- D.A. 1 febbraio 20072, con il quale sono state adottate le "Linee guida di organizzazione della rete assistenziale per persone affette da disturbo autistico";
- D.A. 10 gennaio 20113, con cui sono poi stati definiti gli standard organizzativi delle strutture dedicate che, in rete con le altre strutture assistenziali, partecipano alla presa in carico ed i cui interventi rientrano all'interno del programma di trattamento individuale di cui resta titolare l'U.O. territoriale di riferimento;
- Circolare assessoriale 25 maggio 20154, n. 4, recante: "Direttiva per l'accreditamento istituzionale delle strutture eroganti prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26, legge n. 833/78, e delle strutture eroganti prestazioni sanitarie in favore di soggetti affetti da disturbo autistico", che prevedeva relativamente all'assistenza ai soggetti affetti da disturbo autistico una procedura di attivazione per eventuali accreditamenti, oltre a determinare il numero specifico di strutture ripartite nelle varie province.
Pertanto, fino alla definizione del nuovo "Programma unitario per l'autismo", non trova applicazione la circolare assessoriale n. 4 del 25 maggio 2015, con riferimento alle disposizioni ivi contenute relativamente alle strutture che erogano prestazioni sanitarie in favore di soggetti affetti da disturbo autistico.
Le istanze presentate dopo la pubblicazione della legge regionale n. 8/2018, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 dell'11 maggio 2018, supplemento ordinario, dovranno essere riproposte secondo le procedure che saranno definite nel "Programma unitario per l'autismo".
L'Assessore: RAZZA
_____________________________________
(1) 8. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad emanare con decreto, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, un programma regionale unitario per l'autismo. Tale decreto prevede che ogni azienda unità sanitaria locale della Regione siciliana attiva un centro per l'autismo e i disturbi generalizzati dello sviluppo. Il decreto prevede, altresì, che ogni azienda unità sanitaria locale è comunque tenuta a destinare almeno lo 0,2 per cento delle somme poste in entrata nel proprio bilancio annuale alla rete integrata di servizi per l'autismo.
(2) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 23 febbraio 2007.
(3) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 25 febbraio 2011.
(4) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 12 giugno 2015.