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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 8 agosto 2018

G.U.R.S. 24 agosto 2018, n. 37

Modifica del decreto 31 luglio 2018, concernente interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca nei compartimenti marittimi della Sicilia, per l'anno 2018.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, riguardante l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Regione [N.d.R. recte: decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1975, n. 913], recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pesca marittima, in forza del quale la Regione esercita le attribuzioni dell'ex Ministero della marina mercantile in materia di pesca nel mare territoriale;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, riguardante le nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 643/Area 1/S.G. del 29 novembre 2017, con il quale l'on. Edgardo Bandiera è stato nominato Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea;

Visto il decreto n. 6908 del 20 luglio 2018 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, riguardante le modalità di attuazione per l'anno 2018 dell'interruzione temporanea dell'attività di pesca per le unità autorizzate all'esercizio dell'attività con il sistema a strascico - comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca;

Visto il proprio D.A. n. 61/Gab del 31 luglio 2018, recante disposizioni in materia di interruzione obbligatoria dell'attività di pesca dell'anno 2018;

Visto, in particolare, l'art. 1 del citato D.A. n. 61/Gab del 31 luglio 2018, che recita: per le unità da pesca di cui all'art. 1, comma 1, del decreto n. 6908 del 20 luglio 2018 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante le modalità di esecuzione dell'interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca per l'anno 2018, autorizzate con il sistema strascico mediante l'uso di reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione siciliana, è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 30 giorni consecutivi, con inizio nell'arco di tempo compreso tra l'1 agosto e il 30 settembre 2018, per comunque concludersi entro il 31 ottobre del corrente anno, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e tali attività di pesca;

Considerato che per concludersi il 31 ottobre, l'ultimo giorno utile d'inizio del fermo è il 2 di ottobre;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1 e comma 2, del citato D.A. n. 61/Gab del 31 luglio 2018, che recitano: comma 1 - In conformità con quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del D.M. n. 6908 del 20 luglio 2018, le unità da pesca iscritte nei compartimenti marittimi della Regione siciliana che effettuano la pesca dei crostacei di profondità, segnatamente, del Gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), del Gambero rosso mediterraneo (Aristaemorpha foliacea), del Gambero viola mediterraneo (Aristeus antennatus), dello Scampo (Nephrops norvegicus) e del Gobetto (Plesionika spp.) in possesso dei requisiti previsti dal suddetto decreto, potranno effettuare l'interruzione delle attività di pesca, di cui al suddetto art. 1, dopo due giorni successivi alla pubblicazione del presente provvedimento, anche in compartimenti diversi da quelli di iscrizione, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero, e comunque con inizio entro l'1 dicembre 2018, dandone comunicazione preventiva all'Autorità marittima del luogo di iscrizione dell'unità stessa almeno 2 giorni prima delle date di interruzione di cui al precedente articolo; comma 2 - Le unità da pesca interessate alla cattura dei crostacei di profondità, di cui al precedente comma, non potranno svolgere l'attività di pesca entro le 12 miglia nautiche dei compartimenti marittimi della Regione siciliana, nel corso del periodo di arresto temporaneo obbligatorio di cui all'art. 1, dall'1 agosto al 31 ottobre 2018;

Considerato che l'ampio periodo di flessibilità nell'inizio del fermo non è applicabile per intero alle unità che effettuano la pesca dei crostacei di profondità e che, in particolare, penalizza oltremodo le unità da pesca interessate alla cattura dei crostacei di profondità che devono obbligatoriamente operare oltre le 12 miglia, soprattutto se riferito a quelle marinerie che operano in zone di pesca caratterizzate da batimetriche profonde già a breve distanza dalla costa;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, l'art. 1 del D.A. n. 61/Gab del 31 luglio 2018 è così modificato: "Per le unità da pesca di cui all'art. 1, comma 1, del decreto n. 6908 del 20 luglio 2018 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante le modalità di esecuzione dell'interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca per l'anno 2018, autorizzate con il sistema strascico mediante l'uso di reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione siciliana, è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 30 giorni consecutivi, con inizio nell'arco di tempo compreso tra l'1 agosto e il 2 ottobre 2018, per comunque concludersi entro il 31 ottobre del corrente anno, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e tali attività di pesca".

Art. 2

Il comma 1 dell'art. 2 del D.A. n. 61/Gab del 31 luglio 2018 è così modificato: "In conformità con quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del D.M. n. 6908 del 20 luglio 2018, le unità da pesca iscritte nei compartimenti marittimi della Regione siciliana che effettuano la pesca dei crostacei di profondità, segnatamente, del Gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), del Gambero rosso mediterraneo (Aristaemorpha foliacea), del Gambero viola mediterraneo (Aristeus antennatus) dello Scampo (Nephrops norvegicus) e del Gobetto (Plesionika spp.), in possesso dei requisiti previsti dal suddetto decreto, potranno effettuare l'interruzione delle attività di pesca, di cui al suddetto art. 1, dopo due giorni successivi alla pubblicazione del presente provvedimento, anche in compartimenti diversi da quelli di iscrizione, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero, e comunque con inizio entro l'1 dicembre 2018, dandone comunicazione preventiva all'Autorità marittima del luogo di iscrizione dell'unità stessa almeno 2 giorni prima della data ultima del fermo di cui al superiore art. 1, ossia 2 giorni prima del 2 ottobre 2018.

Art. 3

Il comma 2 dell'art. 2 del D.A. n. 61/Gab del 31 luglio 2018 è così modificato: "le unità da pesca interessate alla cattura dei crostacei di profondità, di cui al precedente comma, non potranno svolgere l'attività di pesca entro le 12 miglia nautiche nei compartimenti marittimi della Regione siciliana dal 2 ottobre al 31 ottobre 2018".

Art. 4

Il D.A. n. 61/Gab del 31 luglio 2018 rimane integralmente vigente per tutto quanto non modificato dal presente decreto.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, assumendo nello stesso momento della pubblicazione valore legale, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come sostituito dal comma 6 dell'art. 98 della legge regionale n. 9/2015.

Palermo, 8 agosto 2018.

BANDIERA