
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
CIRCOLARE 19 settembre 2018, n. 17
G.U.R.S. 5 ottobre 2018, n. 43
Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 e disegno di legge di stabilità regionale.
AGLI ASSESSORI REGIONALI
ALLA SEGRETERIA GENERALE
AI DIPARTIMENTI REGIONALI
AGLI UFFICI SPECIALI
ALLE RAGIONERIE CENTRALI
e, p.c.
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE
ALLA CORTE DEI CONTI
ALL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA COMMISSIONE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
ALL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA SERVIZIO BILANCIO
Ai fini della predisposizione dei disegni di legge relativi al bilancio di previsione per il triennio 2019-2021, alla legge di stabilità ed al collegato ordinamentale alla legge di stabilità - nell'alveo della scansione temporale dei documenti finanziario declinata dal d.lgs. 118 del 2011 e s.m.i. ed a compendio del Documento di economia e finanza regionale già tempestivamente sottoposto all'attenzione dell'ARS ed all'esame della Commissione bilancio - si trasmette copia del "bozzone" per la valutazione da parte dei singoli centri di responsabilità, per le parti di rispettiva competenza, e per la formulazione delle rispettive proposte.
Come noto ciclo della decisione di bilancio trova in tali documenti i principali riferimenti che si collegano al rendiconto ed al conseguente assestamento. Giusta l'articolo 73 bis del Regolamento interno dell'Assemblea, l'esame del disegno di legge di bilancio di previsione della Regione e dei connessi documenti finanziari ha luogo nell'ambito di un'apposita sessione parlamentare della durata di 45 giorni (da concludere entro il 31 dicembre), a decorrere dall'effettiva distribuzione del testo del disegno di legge e delle tabelle allegate. Giova precisare altresì che durante la sessione di bilancio, la programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni è preordinata all'esame del disegno di legge, sospendendo in Aula ogni attività concernente l'esame degli altri testi di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate. Ai sensi dell'art. 73 bis, co. 2, 2° poi, nel medesimo periodo alle Commissioni durante tale particolare sessione è inibito l'esame di altri disegni di legge.
Infine il Regolamento interno dell'ARS prevede (articolo 73 ter) che la Presidenza dell'Assemblea verifichi la corrispondenza del disegno di legge presentato dal Governo alla previsione normativa che ne fissa i contenuti provvedendo, se necessario, a stralciare le norme che reputa estranee al contenuto predefinito.
Ai fini della redazione dei documenti finanziari indicati in precedenza vengono fornite le indicazioni necessarie per l'elaborazione delle proposte che dovranno pervenire a questo Ufficio, complete degli allegati debitamente firmati, entro le ore 10 di lunedì 08/10/2018 per la predisposizione dello schema del bilancio di previsione per il triennio 2019/2021, affinché la Giunta regionale di Governo possa procedere alla sua approvazione, ivi incluso il disegno di legge di stabilità e di quello collegato nel quale saranno inserite le disposizioni che manifestano un profilo ordinamentale e che non determinino direttamente un effetto finanziario (maggior entrata o minor spesa) e la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macro aggregati, e alla relativa trasmissione all'Assemblea Regionale Siciliana entro il 31 ottobre 2018.
Si evidenzia che l'elaborazione del documento contabile per il prossimo triennio dovrà continuare a tenere conto del recepimento delle disposizioni vigenti in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regione, degli enti locali ed organismi strumentali di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare, si ricorda che l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, ha introdotto nell'ordinamento contabile regionale le disposizioni in tema di armonizzazione dei sistemi contabili previste dai Titoli I e III del richiamato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, già a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Le nome di cui al titolo II, concernenti i principi contabili generali e applicati per il settore sanitario, sono state già introdotte nell'ordinamento regionale con il comma 12 dell'art. 47 della legge regionale n. 5/2014, a partire dal 1° gennaio 2014.
Pertanto sin dall'approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 la predetta disciplina ha trovato piena applicazione nella redazione ed approvazione del documento contabile, tuttavia, di seguito si richiamano le disposizioni contabili inerenti il Bilancio di previsione al fine di rendere piu agevole la formulazione delle proposte da parte di codesti Amministrazioni e/o Uffici equiparati:
- comma 1 dell'articolo 2, il quale stabilisce che "Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria".
- paragrafo 9.4 dell'allegato 4/1, il quale prevede che:
"Il bilancio di previsione espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese riferite ad un orizzonte temporale di almeno un triennio, definito in base alla legislazione statale e regionale vigente e al documento di programmazione dell'ente, ed è elaborato in termini di competenza finanziaria e di cassa con rferimento al primo esercizio e in termini di competenza fianziaria per gli esercizi successivi" ...;
"Le previsioni di competenza finanziaria sono elaborate in coerenza con il principio generale n. 16 (c.f. Allegato 1 al D. Lgs. 118/2011), e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi conisiderati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti.
L'esigibilità di ciascuna obbligazione è individuata nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4.2 al presente decreto."
Ai fini della formulazione delle proposte, codeste Amrmnistrazioni, dovranno tenere massima considerazione della circostanza che il bilancio ed i documenti finanziari correlati avranno valenza autorizzatoria triennaie in termini di competenza, ed annuale in termini di cassa.
Il Bozzone trasmesso con la presente Circolare è stato predisposto secondo le classificazioni previste dal citato decreto legislativo n. 118/2011, che prevedono, rispettivamente, per la spesa, missioni, programmi e titoli e per l'entrata, titoli e tipologie definite in base alla natura delle entrate, con l'indicazione per ciascun capitolo se trattasi di risorse "vincolate" o "libere".
Si ricorda, a tal proposito, quanto indicato dal decreto legislativo n. 118/2011 secondo il quale:
- Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate.
- I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività, volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. I programmi a loro volta sono ripartiti in titoli secondo una specifica codifica.
- Per la parte della spesa, ai fini della gestione, i programmi sono ripartiti in capitoli ed eventualmente in articoli.
- Per l'entrata, ai fini della gestione e della rendicontazione, le tipologie sono ripartite in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli secondo il rispettivo oggetto.
Le missioni e i programmi, per la spesa, e le tipologie e le categorie, per l'entrata, sono gia individuati rispettivamente nell'Allegato 14, e nell'Allegato 13 al decreto legislativo n. 118/2011 nella versione aggiornata al DM 11 agosto 2017, disponibili nella Sezione "Schemi di bilancio" del sito:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/glossari/ nell'Area "ARCONET".
Si evidenzia, inoltre, che, nel formulare le proposte di previsione, codeste Amministrazioni dovranno tenere conto del principio della competenza finanziaria c.d. "potenziata", di cui al principio generale n. 16, secondo il quale le previsioni dovranno indicare le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati tenendo conto, pertanto, rispettivamente del diritto alla riscossione (nascita del credito o diritto a riscuotere) e all'obbligo di pagamento (nascita del debito o obbligo a pagare) delle stesse.
Per i capitoli del perimetro sanitario si applicano le norme contenute nel Titolo 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..
BILANCIO DI COMPETENZA
Dopo aver illustrato sinteticamente il quadro nonnativo di riferimento per la predisposizione del bilancio per il triennio 2019/2021, si rappresenta preliminarmente che il bozzone, trasmesso con la presente Circolare, è stato elaborato in forma semplificata. Esso comprende tutti i capitoli presenti in previsione a legislazione vigente compresi i capitoli istituiti ai sensi dell'art. 1, comma 4 L.R. 28/2016 e ss.mm.ii. (decreti di variazione di bilancio per l'adeguamento dei capitoli alla codifica prevista dal piano dei conti integrato - "sdoppiamento capitoli"). Per i capitoli presenti nel bozzone viene riportato la "nuova competenza ordinaria" corrispondente allo stanziamento definitivo ad oggi risultante al netto delle somme già iscritte in bilancio con decreti di variazione o per effetto delle reimputazioni da riaccertamento.
I dati relativi a tali reimputazioni e iscrizioni di somme, nonché quelli relativi al Fondo pluriennale vincolato a valere sugli esercizi 2019/2021 verranno rielaborati e inglobati negli stanziamenti degli anni corrispondenti, secondo gli schemi di bilancio del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. al momento della predisposizione del disegno di legge di bilancio per l'approvazione da parte della Giunta di Governo.
Si descrivono con maggior dettaglio, per singola tipologia di entrata e di spesa, i criteri utilizzati per l'elaborazione delle previsioni.
Entrate:
Le previsioni delle entrate tributarie ed extratributarie riportano, per i primi due esercizi del triennio 2019-2021, l'importo della previsione risultante per i corrispondenti anni del bilancio di previsione per il triennio [N.d.R. recte: biennio] 2019-2020 mentre la previsione dell'anno 2021 riporta lo stesso dato di quella del 2020.
Spese:
1. Per i capitoli c.d. "liberi", ovvero finanziati con fondi regionali i cui stanziamenti non sono predeterminati da specifiche norme, nonché per i capitoli di spese obbligatorie è stato riportato per il triennio 2019-2021 l'importo della previsione risultante per il biennio 2019-2020 e posto lo stanziamento del 2021 uguale a quello del 2020;
2. I capitoli relativi al trattamento economico fondamentale del personale regionale a tempo indeterminato riportano lo stanziamento già iscritto nel bilancio per il triennio 2018/2020, mentre i capitoli relativi al trattamento economico fondamentale del personale a tempo determinato sono riportati "per memoria" in linea con le disposizioni della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, articolo 3, comma 12.
Poiché il comma 3-bis dell'articolo 14 prevede "la disaggregazione delle spese di personale per le singole missioni e i programmi rappresentati a bilancio deve essere comunque esplicitata in apposito allegato alla legge di bilancio, aggiornata con la legge di assestamento e definitivamente contabilizzata con il rendiconto", è necessario procedere alla disaggregazione delle spese di personale per le singole missioni e i programmi del bilancio.
Pertanto nel Bozzone gli stanziamenti relativi alle predette spese sono stati riportati nei capitoli di spesa utilizzati nel bilancio di previsione dell'ultimo esercizio, ma il Dipartimento Funzione Pubblica dovrà prvvedere alla predetta disaggregazione e a formulare le proposte di previsione delle spese di personale per singola Missione e programma, onde consentire il rispetto del disposto contenuto nel comma 3 bis dell'art. 14 del D.Lgs. 118/2011.
3. Anche i capitoli relativi agli "oneri sociali" e "all'imposta sulle attività produttive (IRAP)" riportano nel bozzone il valore previsto per i corrispondenti anni nel bilancio per il triennio 2018/2020, che dovranno essere riallocati nelle differenti Missioni e programmi secondo la disaggregazione di cui al precedente punto 2;
4. Con riguardo al trattamento accessorio del personale non dirigenziale si evidenzia che il FAMP per il personale a tempo indeterminato è iscritto per l'importo pari allo stanziamento dell'anno 2018; il Dipartimento della Funzione Pubblica dovrà formulare le proposte di previsione tenendo in adeguata considerazione le decurtazioni per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021 in ragione di quanto previsto dall'art. 49 della legge regionale 9/2015 con riguardo al personale del comparto cessato nell'esercizio precedente, mentre per il corrispondente fondo per il personale a tempo determinato si richiama quanto sopra esposto per il trattamento fondamentale. Si ricorda che lo stanziamento dovrà consentire per ciascun anno il pagamento del saldo dell'esercizio precedente e degli acconti erogabili del medesimo esercizio;
5. Il Fondo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti regionali, iscritto interamente al capitolo 212019, per effetto del combinato disposto dei commi 1 e 27 dell'articolo 49 della legge regionale n. 9/2015 e del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 3/2016 è stato determinato in euro 26.989.241 per l'anno 2019 e in euro 26.227.256 per l'esercizio finanziario 2020 e indicando per il 2021 il dato pari all'ammontare del Fondo determinato per l'anno 2020, comprendendo, per ciascun esercizio, l'importo relativo alla liquidazione dell'indennità di risultato dell'anno precedente e dell'indennità di posizione (parte variabile) di competenza. Si invita il competente Dipartimento Funzione pubblica a volere quantificare gli effettivi risparmi di spesa derivanti dai pensionamenti del personale con qualifica dirigenziale, ai sensi del citato comma 27 dell'art. 49 della l.r. 9/15, onde consentire l'esatta quantificazione delle relative annualità.
6. Per i capitoli di spesa sui quali sono stati assunti impegni ricorrenti nel rispetto dei vigenti principi contabili, è stato stimato uno stanziamento che garantisca, l'ammontare degli impegni "ricorrenti" già assunti, fermo restando quanto più in avanti specificato in ordine ai capitoli da scorporare e alla "Formulazione delle proposte di previsione della spesa";
7. Per i capitoli relativi ai limiti di impegno (contrassegnati in bilancio con la nota "D"), le previsioni tengono conto degli importi già previsti nel bilancio di previsione per il triennio 2018-2020, da aggiornare tenendo conto anche delle ulteriori rate consolidate.
In particolare per i capitoli relativi ai limiti d'impegno afferenti ai fondi vincolati, la cui copertura viene assicurata con l'Avanzo vincolato, si procede in fase di previsione a utilizzare il Fondo Pluriennale vincolato per la copertura degli oneri degli anni 2020 e 2021, stante che l'Avanzo vincolato può essere applicato solamente nel primo anno (esercizio 2019) del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021.
8. Per i capitoli dei Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014/2020 (FERS, PSR, FEP e, FSE) del Piano di Azione e Coesione 2014/2020 (PACI, e relativi ad ogni altra assegnazione extraregionale nel "bozzone" trasmesso non risultano le relative somme; le somme già iscritte con Decreti di variazione o per effetto delle reimputazioni da riaccertamento ordinario verranno incluse nella previsione 2019/2021 al momento della rielaborazione degli importi e della presentazione del Bilancio, mentre per le ulteriori somme da iscrivere si procederà con provvedimenti di variazione da adottarsi su richiesta dell' Amministrazione competente che dovrà contenere in modo puntuale i cronoprogrammi di spesa e la codificazione fino al IV livello, quest' ultima indispensabile per la corretta istituzione dei nuovi capitoli di spesa;
9. Per i capitoli riguardanti oneri predeterminati da specifiche leggi di spesa, sono stati inseriti gli importi autorizzati per gli esercizi 2018/2020 con le relative leggi autorizzatorie vigenti.
Formulazione delle proposte di previsione
Ai fini della formulazione delle proposte si forniscono le indicazioni che ciascuna Amministrazione regionale dovrà seguire in ordine ai disegni di legge di bilancio e di stabilità.
Preliminarmente si rappresenta che i documenti contabili dovranno essere coerenti con le politiche di sviluppo definite dal Governo regionale, nel rispetto degli equilibri finanziari.
Come per l'esercizio finanziario 2018 gli importi inseriti nel bozzone sono esposti al centesimo di euro in linea con quelli elaborati per il documento contabile predisposto per la successiva delibera della Giunta regionale.
Le proposte formulate dovranno tenere conto delle disposizioni e dei principi contabili del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., proponendo stanziamenti di bilancio in termini finanziari rispondenti al citato principio della competenza finanziaria potenziata, di cui il legislatore nazionale ha fornito, per singole voci di bilancio, una esplicitazione dettagliata nell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, nonché alle disposizioni del Titolo 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante i "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario".
I modelli dei reports del Bilancio di previsione da presentare all'Assemblea Regionale Siciliana secondo gli schemi di bilancio del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. comprenderanno le somme reimputate, nonché le somme iscritte in corso d'anno a valere sugli esercizi 2019/2020 tuttavia a codeste Amministrazioni ed Uffici equiparati viene trasmesso il bozzone, in forma semplificata contenente la sola previsione della nuova competenza ordinaria, cui andranno aggiunte con una successiva elaborazione le somme per le reimputazioni, e quelle relative alle quote iscritte con decreti come sopra indicate.
I dati relativi a tali reimputazioni e iscrizioni di somme, nonché quelli relativi al Fondo pluriennale vincolato e alle quote già impegnate a valere sugli esercizi 2019/2021 verranno rielaborati al momento della predisposizione del documento per l'Approvazione da parte della Giunta di Governo e inglobati negli stanziamenti degli anni corrispondenti.
Nel formulare le previsioni sarà cura di prestare particolare attenzione alla possibilità dì indicare la necessità di sopprimere capitoli di entrata e di spesa qualora la normativa di supporto del relativo capitolo non sia più vigente o non risulta più la possibilità di acquisire entrate o impegnare spese, anche al fine di redigere un documento contabile non appesantito da capitoli non più utilizzabili.
Entrata
Come previsto dal principio contabile applicato della previsione di competenza finanziaria dall'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, relativo al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, "la previsione delle entrate rappresenta quanto l'amministrazione ritiene di poter ragionevolmente accertare in ciascun esercizio contemplato nel bilancio, anche nel rispetto dei principi contabili generali dell'attendibilità e della congruità...".
Pertanto, ai fini della determinazione degli stanziamenti per le singole voci dello stato di previsione dell'entrata, occorre fare riferimento alle regole in materia di accertamento e alla relativa imputazione contabile esposte al paragrafo 3 del citato allegato 4/2.
Al riguardo si richiama, altresì, quanto precisato nel punto 3.2 in ordine alla "iscrizione della posta contabile" che "avviene in relazione al criterio della scadenza rispetto a ciascun esercizio finanziario", per cui per il triennio 2019-2021 le previsioni delle entrate dovranno essere formulate in relazione all'ammontare di quelle che giungeranno a scadenza negli esercizi 2019-2021, sia che le stesse si siano perfezionate in anni precedenti, sia che si prevede vengano perfezionate nel corso del triennio, nonché tenendo in adeguata considerazione l'andamento del gettito acquisito all'erario regionale almeno per il triennio precedente.
Inoltre, con riferimento alle principali tipologie di entrata si raccomanda quanto segue:
1) Per le entrate aventi natura tributaria le relative previsioni, accompagnate da una esaustiva relazione illustrativa che esponga i parametri e le variabili considerate per la determinazione delle somme proposte, devono essere formulate, oltre che in linea con la legislazione statale, sulla base delle più aggiornate indicazioni sull'evoluzione degli introiti derivanti dai singoli tributi e delle variabili macroeconomiche cui il gettito è direttamente collegato. Al riguardo per la formulazione delle proposte si ricordano i contenuti degli Accordi con lo Stato stipulati in data 20 giugno 2016 e 12 luglio 2017 in materia di attribuzione alla Regione Siciliana del gettito delle imposte IRPEF ed IVA.
2) Per le entrate non tributarie le previsioni devono essere effettuate tenendo conto delle caratteristiche proprie di ciascun cespite evidenziando, in apposita ed analitica nota illustrativa di accompagnamento, le ipotesi formulate, ed i parametri utilizzati, correlate con l'andamento del gettito degli esercizi precedenti.
3) SANITA'
In relazione a quanto previsto dal Titolo II - Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario - si precisa che, ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 2-bis, e 2-ter, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, bisogna accertare ed impegnare nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate. Ove si verifichi la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, detto evento è registrato come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente. Inoltre deve essere accertato ed impegnato nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale dell'eventuale disavanzo sanitario pregresso.
I gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali, destinati al finanziamento del Servizio sanitario regionale, sono iscritti nel bilancio regionale nell'esercizio di competenza dei tributi, mentre la quota di tali gettiti destinata obbligatoriamente al ripiano degli eventuali disavanzi registrati dal sistema sanitario regionale, è iscritta nel bilancio regionale triennale, nell'esercizio di competenza dei tributi, per l'importo stimato dal competente Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, ovvero per il minore importo destinato al Servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni da accertare e impegnare per il relativo importo stimato. La Regione non può disimpegnare tali somme, se non a seguito di riscontro positivo da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo della disposizioni medesima contenuta all'art. 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i..
Spesa
Ciascun Centro dì responsabilità, nel formulare le proposte relative allo stato di previsione della spesa, dovrà quantificare gli stanziamenti di competenza nella misura necessaria per lo svolgimento di attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente, daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio dì previsione.
Gli stanziamenti dovranno essere determinati in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale (cf. Paragrafo 9.4 dell'All. 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011).
Si ricorda che ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. per assicurare il necessario raccordo con il piano dei conti, la cui struttura rappresenta il riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica, i capitoli devono garantire il rispetto della codificazione del predetto piano dei conti almeno al IV livello.
In considerazione della scissione di molti capitoli di spesa al fine di rispettare la codificazione di IV livello del Piano Integrato dei Conti già dall'esercizio finanziario 2017 si è proceduto allo sdoppiamento di taluni capitoli.
Tuttavia qualora codeste Amministrazioni ed Uffici equiparati ravvisino la necessità di dovere procedere ad ulteriori sdoppiamenti dovranno provvedere a formulare la proposta di scissione, indicando il relativo stanziamento dei nuovi capitoli la cui somma, unitamente a quello del capitolo originario, non dovrà in alcun caso superare quello del capitolo originario stesso, ed indicando al contempo il relativo codice finanziario di IV livello.
In tali casi dovrà essere compilato l'apposito modello - Allegato 1 ivi compresa la ripartizione dello stanziamento originario al fine di consentire l'istituzione del capitolo o dei nuovi capitoli di bilancio.
Al fine di individuare correttamente lo stanziamento dei capitoli da scorporare si allega, inoltre, il tabulato - Allegato 2 relativo agli impegni ricorrenti già assunti in esercizi precedenti e nel corso dell'anno 2018 (fino al 18/09/2018) a valere sui capitoli originari al fine di assicurarne la copertura negli eventuali nuovi capitoli.
Nella formulazione delle previsioni di spesa si dovrà adempiere all'impegno assunto dal Governo Regionale con la sottoscrizione dell'Accordo con lo Stato del 20 giugno 2016 e dell'Accordo con lo Stato del 12 luglio 2017 concernente la riduzione strutturale della spesa corrente, di cui rispettivamente al punto 2 e al punto 4 dei predetti Accordi, in misura non inferiore al 3% annuo per ciascun anno dal 2017 al 2020 con esclusione delle spese afferenti alle seguenti tipologie:
- Spesa per la Sanità.
- Spese correttive e compensative delle entrate relative alle regolazioni contabili, riferite esclusivamente alle compartecipazioni statutarie.
- Concorso alla finanza pubblica previsto dalla legislazione vigente al 31 dicembre di ciascun anno.
- Gli oneri per i rinnovi contrattuali, nei soli limiti finanziari e secondo le modalità previste dalla Legge di Stabilità in materia di rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il pubblico impiego.
- Spese aggiuntive da destinare ai Liberi consorzi.
- Spese, ad integrazione delle risorse statali, per l'assistenza ai disabili gravi e gravissimi e in generali non autosufficienti.
Per quanto sopra le proposte di previsione dovranno, assicurare il contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso la gestione unitaria dei servizi strumentali tramite gli uffici comuni, l'eliminazione di spese connesse a duplicazioni o sovrapposizione di strutture o funzioni, la razionalizzazione dei costi degli spazi occupati dagli uffici pubblici con una riduzione delle locazioni passive di cui al punto 3 dell'Accordo del 20 giugno 2016.
Per tener conto del principio della "competenza finanziaria potenziata" di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. le somme stanziate in ciascun amo del triennio dovranno comprendere anche le quote degli impegni assunti o che si prevede di assumere nel corso del 2018 con imputazione agli anni successivi in riferimento ai cronoprogrammi e alle relative scadenze delle obbligazioni, i cui impegni potranno essere esaminati nel già citato Allegato 2.
Le previsioni formulate saranno sottoposte all'approvazione degli Organi di Governo e dell'ARS ed integrate, a cura della Ragioneria Generale, con l'indicazione dell'ammontare dei residui passivi che si presumono risultanti alla chiusura dell'esercizio 2018, delle somme reimputate nei rispettivi esercizi finanziari con il riaccertamento stqaordinario ed il riaccertamento ordinario 2015-2016-2017, delle quote iscritte negli esercizi 2019/2020 con variazioni di bilancio, nonché delle somme relative agli anni 2019-2021 discendenti da disposizioni di legge approvate nel corso dell'anno 2018 successivamente all'emanazione della presente circolare.
In relazione ad alcune specifiche voci di spesa si precisa, altresì, quanto segue:
- Con riguardo alle spese per il personale in servizio e per quello in quiescenza e per i correlati oneri sociali ed I.R.A.P., si demanda al competente Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale ed al Comando del Corpo forestale (per il personale forestale), il compito di valutare la congruità degli stanziamenti proposti nell'allegato bozzone, tenuto conto della normativa vigente, dell'organico esistente, del personale in quiescenza e di quello che presumibilmente verrà posto in quiescenza nel prossimo triennio, anche in relazione a quanto previsto in materia di pensionamenti anticipati di cui alla legge di stabilità regionale per l'anno 2015 (articolo 52 Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e ss.mm.ii.), specificando le singole componenti considerate per la quantificazione degli stanziamenti dei capitoli di rispettiva pertinenza. In merito si raccomanda di allegare alle proposte un dettagliato prospetto, corredato da analitica relazione, contenente tutti gli elementi utili alla corretta quantificazione dei predetti oneri, nonché gli importi da iscrivere ai singoli capitoli inseriti nelle differenti missioni e programmi, come già precedentemente esposto.
- In merito alle spese rientranti nella categoria dei consumi intermedi ed a quelle relative ai trasferimenti ad Agenzie ed Enti regionali, codeste Amministrazioni o Uffici equiparati dovranno tenere conto delle esigenze di contenimento della spesa sopra richiamate e fare riferimento alle regole previste dal punto 5.2 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. lettere b) - Spese relative all'acquisto di beni e servizi, c) - Spesa relativa a trasferimenti correnti, d) - Spesa per l'utilizzo di beni di terzi ed e) - Disposizioni in materia di IVA, in ordine all'imputazione della spesa corrente;
- Con riferimento ai capitoli destinati al pagamento delle annualità di limiti poliennali d'impegno, codeste amministrazioni dovranno aggiornare gli importi degli stamiamenti indicati nel bozzone, verificando gli impegni contabilizzati per il triennio 2018/2020 e, nell'ipotesi di nuovi limiti di impegno, autorizzati con leggi approvate nel corrente anno, inserendo gli importi che si ritiene giungeranno a scadenza negli esercizi considerati;
- Con riferimento ai contenziosi si ricorda quanto disposto al punto 5.2 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in ordine all'obbligo di accantonare al Fondo rischi contenzioso (capitolo 215740), le somme corrispondenti al contenzioso in itinere. A tal fine si rende necessario che codesti uffici aggiornino il prospetto (Allegato 3) in cui sono elencati i contenziosi già comunicati a seguito della precedente Circolare n. 13/2017 ed in relazione all'eventuale conclusione. Sarà pertanto necessario indicare se il contenzioso si è concluso con esito positivo o negativo e/o si è proceduto al pagamento (di sorte e/o spese) indicando in questa ultima ipotesi il relativo capitolo/i, importo/i e provvedimento/i di impegno. In particolare si evidenzia che in taluni casi quanto comunicato risulta incompleto per cui occorre inserire i dati mancanti.
- Inoltre, in relazione al formarsi di nuovi contenziosi dovrà essere compilato il prospetto (Allegato 3 bis) con l'analitica indicazione dell'ammontare dei singoli contenziosi per cui si hanno significative probabilità di soccombere, o di sentenze non definitive e non esecutive, dalle quali potrebbero discendere condanne al pagamento di somme (sorte capitale), per cui in attesa degli esiti del giudizio definitivo si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è stata impegnata alcuna somma.
- Infatti nel caso in cui il contenzioso nasca con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato gia assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. Si precisa infine che in presenza di contellzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione del Dipatimento e Uffici equiparati.
- Con riguardo ai programmi di iniziativa statale o comunitaria, al fine di una più precisa quantificazione dei fondi destinati alla spesa per il cofinanziarnento regionale, si chiede alle amministrazioni che intendono aderire a progetti che prevedono anche il concorso finanziario della Regione (cofinanziamento regionale), di comunicare preventivamente gli importi ed il relativo cronoprogramma;
- Con riguardo ai programmi del periodo di programmazione comunitaria 2014/2020 considerato che i capitoli vengono istituiti sulla base dei cronoprogrammi della spesa, si chiede alle Autorità di gestione di fornire il dato relativo alla quota di cofinanziamento regionale da iscrivere nei singoli anni del Bilancio 2019/2021.
- Con riguardo ai capitoli del Fondo Sanitario per il triennio 2019/2021 i relativi stanziamenti sono quantificati sulla base del livello del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale a cui concorrerà lo Stato fissato dalla Legge di Stabilità 2017 (comma 392 - art. 1 - Legge 11.12.2016 n. 232) per l'anno 2019 in euro 115.000 milioni. Le previsioni dovranno essere formulate alla luce della rideteminazione del finanziarnento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, ridotto, a decorrere dall'anno 2018, di 604 milioni di euro con Decreto del 5 giugno 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro della Salute.
Al fine di consentire la formulazione delle previsioni di bilancio sulla base delle indicazioni sopra rappresentate, ciascuna Amministrazione o Ufficio equiparato avrà cura di fornire:
- l'importo degli impegni che stima di assumere entro il 31/12/2018 e di imputare agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato; tale stima si aggiungerà alle somme reimpegnate negli anni 2018/2020 per effetto dei riaccertamenti, straordinario ed ordinario, dei residui e imputate agli anni 2018/2020 e che affluirà nel campo "di cui già impegnato" del bilancio di previsione 2019/2021;
- La stima delle somme che si prevede di iscrivere nell'anno 2018 con imputazione agli esercizi successivi al 2018, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2018 e che affluirà nel campo "fondo pluriennale vincolato" del bilancio di previsione 2019/2021.
Le proposte di previsione di spesa dovranno essere formulate con estremo rigore in considerazione delle criticità finanziarie e degli equilibri di bilancio da mantenere, nonché dei vincoli imposti dal rispetto dei saldi non negativo di finanza pubblica fissati con l'Accordo del 20 giugno 2016 e che gli impegni reimputati a seguito del riaccertamento ordinario dei residui incidono sulla determinazione del risultato da conseguire.
Risulta essenziale che gli stanziamenti proposti per i singoli capitoli di bilancio siano illustrati con apposite e dettagliate relazioni tecniche contenenti i criteri di determinazione ed ogni altro elemento utile, affinché questa Ragioneria Generale possa elaborare un'unica relazione di accompagnamento allo schema di disegno di legge di bilancio, che dovrà essere sottoposto all'approvazione della Giunta regionale per il successivo deposito presso l'Assemblea regionale siciliana.
La Segreteria Generale vorrà segnalare la costituzione o la cessazione di Uffici speciali.
BILANCIO DI CASSA
Come evidenziato in premessa, le nuove disposizioni (comma 1 art. 11 D.Lgs. 118/2011) prevedono che il bilancio annuale, coincidente con il primo anno del triennio, sia predisposto anche in termini di cassa.
Al fine di predisporre le previsioni di cassa per l'anno 2019, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., le relative proposte saranno formulate in termini di singolo capitolo di bilancio.
Inoltre per la previsione di cassa delle entrate dovrà essere indicata per ogni capitolo la stima delle somme che si prevede di riscuotere, nonché la stima delle riscossioni dei residui relativi alle somme che presumibilmente verranno mantenuti in bilancio mediante il riaccertamento ordinario dei residui.
Per le previsioni di cassa delle spese dovrà essere indicata la stima dei pagamenti relativi alle somme che si prevede di pagare, nonché la stima dei pagamenti dei residui che presumibilmente verranno mantenuti in bilancio mediante il riaccertamento ordinario.
NOMENCLATORE DEGLI ATTI
Tenuto conto della rilevanza che assumono i riferimenti normativi a sostegno delle diverse voci di entrata e di spesa, si invitano codeste Amministrazioni ed Uffici equiparati alla verifica degli stessi e a comunicare eventuali integrazioni e/o modifiche da apportare.
LEGGE DI STABILITA'
Il punto 7 dell'Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. disciplina il contenuto della legge di stabilità regionale che deve contenere esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione, nei limiti di quanto di seguito riportato.
Essa provvede, per il medesimo periodo:
a. alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b. al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;
c. alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;
d. con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;
e. alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione e altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;
f. norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;
g. le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno dei vincoli di finanza pubblica.
Pertanto, tutti i rami dell'Amministrazione regionale, già in fase di elaborazione dei disegni di legge di bilancio e di stabilità, sono invitati ad individuare nell'ambito delle proprie attribuzioni, misure dirette al contenimento delle spese ed al reperimento di risorse aggiuntive, senza formulare proposte di nuove autorizzazioni di spesa non disciplinate dalla legislazione già vigente.
Si ribadisce, al riguardo, che in vista della manovra finanziaria per il triennio di riferimento, ogni Amministrazione dovrà proporre modifiche nomative che possano condurre a ridimensionare gli effetti finanziari delle principali leggi di spesa dei settori di rispettiva competenza ed iniziative legislative mirate all'acquisizione di nuove e/o maggiori entrate a carattere permanente.
Pertanto, ove per corrispondere alle richiamate esigenze di riduzione della spesa pubblica, si debba procedere all'adeguamento di norme autorizzative di livelli di spesa non più sostenibili, codeste Amministrazioni dovranno, per quanto di rispettiva competenza, proporre le relative norme di modifica o di abrogazione da inserire nel disegno di legge di stabilità.
Con gli eventudi progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento.
Si procederà pertanto in un'unica sessione ad approvare il progetto di legge di stabilità, e il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati.
Si sottolinea ancora una volta l'obbligo di corredare tutte le proposte di iniziativa legislativa, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e s.m.i. e dall'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i, di una dettagliata relazione tecnica che illustri i principi ispiratori, i contenuti, le finalità e gli obiettivi perseguiti, con la quale si dia dimostrazione dei dati e della relativa fonte, della quantificazione degli effetti finanziari (maggiori o minori entrate ovvero minori o maggiori oneri), e dei metodi adottati per la loro determinazione mediante prospetti dimostrativi e di ogni altro correlato elemento utile, nel rispetto di quanto contenuto nella recente Circolare di questo Assessorato n. 15 del 25/07/2018 relativa a "Copertura finanziaria delle leggi e relazione tecnica".
In mancanza degli stessi le norme proposte non potranno essere prese in considerazione da questo Assessorato per la redazione del Disegno di legge di stabilità (e dell'eventuale collegato) ed i relativi oneri non potranno in alcun modo essere inseriti nella manovra finanziaria.
Nello svolgimento delle attività e delle procedure indicate con la presente circolare si confida nella rigorosa osservanza delle indicazioni ivi contenute, nonché nel rispetto del calendario degli adempimenti, per la cui ottemperanza le proposte dovranno pervenire entro il 01/10/2018 alle rispettive Ragionerie Centrali, e, corredate della relazione illustrativa che comprenda eventuali iniziative legislative da inserire nel disegno di legge di stabilità e negli eventuali disegni di legge collegati oltre che in formato PDF, debitamente sottoscritte dall'Assessore al ramo, anche in formato editabile (Microsoft Word, OpenOffice Writer ecc.).
Le Ragionerie Centrali avranno cura di far pervenire le predette proposte al Servizio 1 Bilancio e Programmazione di questa Ragioneria Generale e all'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore per l'Economia, con le valutazioni ed osservazioni di propria pertinenza, entro il giorno 08/10/2018 ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
- assessorato.economia@certmail.regione.sicilia.it;
- dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it.
Si evidenzia la necessità che ciascun centro di responsabilità osservi rigorosamente il rispetto dei termini temporali sopra richiamati al fine di consentire il completamento dell'iter dei disegni di legge afferenti al ciclo del bilancio nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente (31 ottobre 2018).
In conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, il progetto di bilancio della Regione per il triennio 2019-2021 (c.d. Bozzone) è trasmesso per via telematica ed in formato "PDF" alle caselle di posta elettronica certificata di codeste Amministrazioni, unitamente alla presente ed ai relativi allegati. La presente circolare, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito internet ufficiale della Regione Siciliana.
L'Assessore: ARMAO
N.B. - Gli allegati alla circolare di seguito indicati:
- Rubriche di pertinenza degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del "Bozzone" 2019/2021
- Allegato 1 - Modello per la suddivisione dei capitoli
- Allegato 2 - Elenco impegni ricorrenti
- Allegato 3 - Contenziosi
- Allegato 3 bis - Nuovi contenziosi
sono scaricabili dal sito della Regione siciliana alla pagina: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_Circolari1/PIR_Circolari2018.