
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DECRETO 2 novembre 2018
G.U.R.S. 30 novembre 2018, n. 51
Disciplina delle modalità di concessione degli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma, ai sensi del comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il D.P.Reg. 22 ottobre 2014, n. 27 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni ed attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9";
Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018, legge di stabilità regionale";
Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";
Vista la delibera di Giunta n. 195 del 11 maggio 2018, che approva il documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale, nonché il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 204 del 10 luglio 2014;
Visto il regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
Visto l'articolo 9 della predetta legge n. 157/92, che demanda alle Regioni le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria e i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla legge;
Visto, altresì, l'articolo 26 della citata legge n. 157/92, che detta disposizioni in materia di risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 7 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, come modificato dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 8 dell'8 maggio 2018, che al comma 3 prevede che "L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea concede gli indennizzi di cui al comma 1, in conformità alla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato ed, in particolare, ai sensi del regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo...";
Considerato che, in applicazione di quanto previsto dal comma 6 del più volte citato art. 7 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, occorre procedere ad emanare il decreto che disciplini le modalità di concessione degli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica;
Ritenuto necessario, pertanto, provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave situazione relativa all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica sul territorio regionale;
Decreta:
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le modalità di concessione degli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma.
2. Rientrano nel campo di applicazione del presente decreto i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, al patrimonio zootecnico ed alle opere realizzate sui terreni coltivati o destinati a pascolo, nonché su quelli vincolati per le finalità di protezione, rifugio e riproduzione di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33.
3. Il Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale concede gli indennizzi in conformità alla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato ed, in particolare, ai sensi del regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare degli indennizzi per i danni provocati da fauna selvatica gli agricoltori, persone fisiche o giuridiche ai sensi della vigente legislazione, titolari di imprese agricole attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Modalità di richiesta dell'indennizzo
1. Gli agricoltori che hanno subito danni causati dalla fauna selvatica devono presentare al servizio per il Territorio - Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, di seguito Ripartizione faunistica, la richiesta di indennizzo entro 7 giorni dalla data nella quale si è conclamato il danno.
2. La richiesta deve contenere tutti i dati utili per individuare il beneficiario e l'azienda posta a base dell'attività d'impresa, il fondo in cui si è verificato il danno, le colture e/o gli animali domestici in produzione zootecnica che hanno subito il danno, le strutture danneggiate, la stima del danno subito e la planimetria catastale aziendale nella quale si evidenziano le colture e/o strutture danneggiate. Alla richiesta deve essere allegata la scheda di validazione del fascicolo aziendale (AGEA) e la dichiarazione relativa agli aiuti "de minimis" ricevuti.
3. Qualora durante la stessa fase vegeto-produttiva della coltura interessata dal danno dovesse manifestarsi un ulteriore danno da fauna selvatica, l'agricoltore è tenuto a presentare una nuova richiesta di indennizzo entro 7 giorni dal verificarsi di tale ultimo evento.
4. Il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale avrà cura di predisporre la modulistica necessaria, da pubblicare nel sito web del Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale.
Competenze e modalità istruttorie
1. La Ripartizione faunistica provvede all'accertamento ed al riconoscimento dei danni causati dalla fauna selvatica.
2. La Ripartizione faunistica, acquisita la richiesta di indennizzo, accerta la sussistenza e la consistenza del danno entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta; entro 60 giorni successivi all'accertamento del danno, comunica all'interessato l'accoglimento della medesima con l'indicazione dell'importo ammesso o l'eventuale rigetto. Nella comunicazione deve essere specificato che l'indennizzo è concesso in regime "de minimis" ai sensi del regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.
Indennizzo
1. Alla liquidazione dell'indennizzo provvedono le Ripartizioni faunistiche.
2. L'importo complessivo di aiuti "de minimis" che può essere concesso ad una impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare euro 15.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari (quello in corso ed i due precedenti). Per la definizione di impresa unica si rimanda a quanto previsto al paragrafo 2 dell'art. 2 del regolamento UE n. 1408/2013.
3. Se l'impresa beneficiaria opera anche in altri settori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento UE n. 1407/2013 e del regolamento UE n. 717/2014, è necessario assicurare la tenuta di una contabilità separata, affinché il settore della produzione primaria non benefici degli aiuti concessi ai sensi dei predetti regolamenti.
4. L'aiuto "de minimis" concesso ai sensi del regolamento UE n. 1408/2013 si cumula con gli aiuti concessi in applicazione dei regolamenti "de minimis" UE n. 1407/2013 e n. 717/2014 a concorrenza dei massimali previsti dai predetti regolamenti.
5. Il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale avrà cura di implementare le procedure per effettuare le verifiche propedeutiche alle concessioni degli aiuti attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato, nonché per la registrazione degli aiuti individuali nel Registro aiuti di Stato SIAN.
Determinazione degli indennizzi
1. Sono ammissibili i danni subiti come conseguenza diretta dell'evento che li ha determinati.
2. Rientrano nella quantificazione del danno indennizzabile:
- danni alle produzioni agricole distrutte o gravemente compromesse;
- danni alle opere realizzate sui terreni coltivati o destinati a pascolo, nonché su quelli vincolati per le finalità di protezione, rifugio e riproduzione di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
- danni agli animali domestici in produzione zootecnica uccisi;
- danni alle piante arboree, arbustive e erbacee distrutte o gravemente compromesse;
- danni materiali causati ad attrezzature agricole, macchinari, fabbricati aziendali e scorte.
3. Per la determinazione del danno subito alle produzioni agricole si farà esclusivo riferimento ai prezzi di mercato alla produzione, come individuati dall'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede l'individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione (media delle rilevazioni dal triennio precedente), rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare). Tali prezzi sono adottati con decreto ministeriale quali prezzi unitari massimi dei prodotti agricoli ai fini della stipula delle polizze assicurative agevolabili e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione. Ove non disponibili i suddetti dati, i prezzi di mercato alla produzione sono quelli individuati dalle Camere di commercio. Il calcolo dei danni materiali deve essere basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti (attrezzature agricole, macchinari, fabbricati aziendali e scorte) avevano prima dell'evento che ha determinato il danno.
4. All'importo del danno accertato devono essere detratti gli eventuali costi non sostenuti a seguito dell'evento che ha determinato il danno, che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario.
5. Non sono indennizzabili i danni a carico delle produzioni agricole e zootecniche destinate all'auto consumo.
6. L'indennizzo corrisposto sarà pari al 60% del danno accertato.
Pubblicità e trasparenza
1. Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 novembre 2018.
BANDIERA