
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 21 dicembre 2018
G.U.R.S. 18 gennaio 2019, n. 3
Proroga al 31 dicembre 2019 dell'abilitazione dei medici specialisti privati accreditati e contrattualizzati con il SSN alla prescrizione in modalità dematerializzata.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto legge 23 dicembre 1978, n. 833 di istituzione del Servizio sanitario nazionale e, in particolare, l'art. 58 "Servizio epidemiologico e statistico";
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art 50 della legge n. 326/2003 e successivi aggiornamenti ed integrazioni, relativo a "Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie";
Visto il decreto assessoriale n. 2085 del 12 agosto 2010 "Regolamento di gestione delle prescrizioni" che all'Allegato A individua i soggetti prescrittori preposti all'uso del ricettario unico regionale;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011, con il quale ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 11, comma 16, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la ricetta cartacea, di cui al decreto 17 marzo 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministero della salute, è sostituita dalla ricetta elettronica generata dal medico prescrittore secondo le modalità previste nel disciplinare tecnico che costituisce parte integrante del medesimo D.M. 2 novembre 2011;
Visto il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale, al comma 1 dell'art. 13, fissa i tempi e gli obiettivi percentuali di sostituzione della ricetta cartacea con quella elettronica e precisa che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, le Regioni e le province autonome provvederanno alla graduale sostituzione delle prescrizioni in formato cartaceo con quelle equivalenti in formato elettronico, in percentuali che in ogni caso non dovranno risultare inferiori al 60 % nel 2013, all'80% nel 2014 e al 90 % nel 2015, mentre dall'1 gennaio 2014 le prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico saranno valide su tutto il territorio nazionale;
Visto il D.D.G. n. 1254/2014 del 7 agosto 2014, con il quale sono state avviate le prescrizioni dematerializzate per la specialistica su tutto il territorio della Regione Sicilia, a decorrere dall'1 novembre 2014;
Visto il D.A. n. 1674 del 16 ottobre 2014 "Abilitazione dei medici specialistici privati accreditati e contrattualizzati con il SSN alla prescrizione in modalità dematerializzata", il cui l'art. 1 ha disposto che, a far data dall'1 dicembre 2014, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2015, i medici specialisti privati accreditati e contrattualizzati con il SSN fossero abilitati alla prescrizione di prestazioni specialistiche in modalità dematerializzata secondo il D.D.G. n. 1254/2014 del 7 agosto 2014, salvo diversa disposizione a seguito di valutazione effettuata nel periodo fino al 30 novembre 2015;
Visto il D.A. 75 del 20 gennaio 2016, con il quale si è proceduto alla prosecuzione nell'anno 2016 della sperimentazione attivata con il predetto D.A. n. 1674/2014 per la prescrizione delle prestazioni specialistiche in modalità dematerializzata ai sensi del D.D.G. n. 1254/2014 del 7 agosto 2014;
Visto il D.A. n. 61 del 12 gennaio 2017, con il quale è stata disposta un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2018;
Considerato che sono stati ottenuti notevoli benefici in favore degli assistiti, pur essendo emerse, in sede di applicazione, alcune criticità connesse alla circostanza che i medici specialisti privati accreditati assumono il duplice ruolo, in taluni casi confliggente, di erogatori di prestazioni specialistiche e di prescrittore delle stesse;
Ritenuto, pertanto, al fine di evitare le criticità sopra evidenziate e di assicurare adeguate modalità di fruizione delle prestazioni specialistiche da parte dei pazienti, di apportare alcune integrazioni alla disciplina vigente e di sperimentarne l'efficacia per un ulteriore periodo di anni uno e fino al 31 dicembre 2019;
Ritenuto, in particolare, che l'abilitazione a prescrivere da parte dei medici specialisti privati accreditati debba essere limitata alla prescrizione delle prestazioni eventualmente necessarie a completare l'iter diagnostico-terapeutico relativo al problema clinico per cui è stata richiesta, su ricettario SSN o in modalità dematerializzata, una visita specialistica e che non debba essere consentita l'autoprescrizione delle prime visite da parte dei medici specialisti privati accreditati con il S.S.R.;
Ritenuto, inoltre, che debba essere consentita ai medici specialisti privati accreditati l'autoprescrizione, ove necessaria, di una sola visita di controllo successiva alla erogazione della prestazione specialistica, finalizzata alla verifica dell'efficacia del trattamento e che non possano essere auto prescritte quelle successive, al fine di evitare in via di fatto casi di passaggio della presa in cura del paziente dal MMG-PLS allo specialista convenzionato esterno;
Ritenuta necessaria l'applicazione di sanzioni graduate alla gravità delle inosservanze alle disposizioni del presente decreto;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge regionale n. 21/2014 e ss.mm. e ii., relativa alle norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa;
Decreta:
Per quanto indicato in premessa, a far data dall'1 gennaio 2019, in prosecuzione della sperimentazione di cui al D.A. n. 61 del 12 gennaio 2017 e, comunque, fino al 31 dicembre 2019, i medici specialisti privati accreditati e contrattualizzati con il S.S.R. sono abilitati alla prescrizione delle prestazioni specialistiche in modalità dematerializzata ai sensi del D.D.G. n. 1254/2014 del 7 agosto 2014.
Tale abilitazione è limitata alla prescrizione delle prestazioni eventualmente necessarie a completare l'iter diagnostico- terapeutico relativo al problema clinico per cui è stata richiesta, su ricettario SSN o in modalità dematerializzata, una visita specialistica e non è consentita l'autoprescrizione delle prime visite da parte dei medici specialisti privati accreditati con il S.S.R.
E', altresì, consentita da parte dei medici specialisti privati accreditati l'autoprescrizione, ove necessaria, della sola visita di controllo successiva all'erogazione della prestazione specialistica finalizzata alla verifica dell'efficacia del trattamento e non possono essere auto prescritte quelle successive, che restano riservate al medico di medicina generale competente cui compete la tutela della salute dell'assistito.
I medici specialisti che effettuano le prescrizioni previste all'art. 1 dovranno inviare apposita nota conoscitiva al MMG/PLS dell'assistito relativa al percorso diagnosticoterapeutico individuato per informarlo sulle prestazioni effettuate e sul loro esito anche per via telematica tramite PEC.
E' fatto obbligo alle Aziende sanitarie provinciali territorialmente competenti di vigilare sull'attività prescrittiva dei medici accreditati con il SSR e contrattualizzati e nel caso si rivelassero comportamenti opportunistici, disabilitare la possibilità di prescrizione dello specialista dandone successiva comunicazione all'Assessorato della salute - Dipartimento pianificazione strategica.
L'inosservanza di quanto previsto dall'articolo 1 comporta, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 7 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. la temporanea sospensione dell'abilitazione a prescrivere per mesi 2 nel caso di prima violazione, per mesi 4 nel caso di seconda violazione e le revoca dell'abilitazione alla terza violazione; in tutti i casi le AA.SS.PP. dovranno recuperare le somme relative alle prestazioni prescritte ed erogate dallo specialista.
L'inosservanza di quanto previsto dall'articolo 4 comporta, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 7 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. la temporanea sospensione dell'abilitazione a prescrivere per mesi 1 nel caso di prima violazione, per mesi 2 nel caso di seconda violazione e le revoca dell'abilitazione alla terza violazione; in tutti i casi le AA.SS.PP. dovranno recuperare le somme relative alle prestazioni prescritte ed erogate dallo specialista.
L'Assessorato si riserva di revocare anticipatamente il presente decreto qualora riceva segnalazioni da parte delle AA.SS.PP. territorialmente competenti su comportamenti opportunistici o anomalie o per qualunque altra motivazione che possa arrecare nocumento al S.S.R..
Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 21 dicembre 2018.
RAZZA