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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 7 agosto 2014

G.U.R.S. 29 agosto 2014, n. 36

Avvio delle prescrizioni dematerializzate per le prescrizioni di assistenza specialistica ambulatoriale su tutto il territorio della Regione Sicilia.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 di istituzione del Servizio sanitario nazionale - servizio epidemiologico e statistico;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, che all'art. 1 indica i nuovi Dipartimenti in cui si articola l'Assessorato regionale della salute;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 94 del 24 marzo 2009 ed in particolare l'allegato B che nel definire il nuovo assetto dell'Assessorato della salute costituisce l'area interdipartimentale 4 "Sistemi informativi, statistica e monitoraggi" nella quale confluiscono le competenze relative a monitoraggi di flussi, statistiche ecc. precedentemente svolte dal CED del soppresso Dipartimento osservatorio epidemiologico;

Visto l'art 50 della legge n. 326/2003 e successivi aggiornamenti ed integrazioni relativo a "Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie";

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2011, con il quale ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 11 comma 16 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la ricetta cartacea di cui al decreto 17 marzo 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute è sostituita dalla ricetta elettronica generata dal medico prescrittore secondo le modalità previste nel disciplinare tecnico che costituisce parte integrante del medesimo D.M. 2 novembre 2011;

Visto il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, il quale al comma 1 dell'art. 13 fissa i tempi e gli obiettivi percentuali di sostituzione della ricetta cartacea con quella elettronica e precisa che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge le regioni e le province autonome provvederanno alla graduale sostituzione delle prescrizioni in formato cartaceo con quelle equivalenti in formato elettronico, in percentuali che in ogni caso non dovranno risultare inferiori al 60% nel 2013, all'80% nel 2014 e al 90% nel 2015;

Visto il D.A. n. 118 del 21 gennaio 2013, con il quale è stato approvato il protocollo di intesa relativo all'adozione della ricetta elettronica e flussi informativi per l'assistenza primaria stipulato in data 9 gennaio 2013 e nel quale sono indicate le modalità attuative ed il cronoprogramma in relazione all'invio dei flussi ed alle prescrizioni in forma elettronica;

Visto il D.A. n. 166 del 25 gennaio 2013, con il quale è stato approvato il protocollo di intesa relativo all'adozione della ricetta elettronica e flussi informativi per la pediatria di libera scelta stipulato in data 9 gennaio 2013 e nel quale sono indicate le modalità attuative ed il cronoprogramma in relazione all'invio dei flussi ed alle prescrizioni in forma elettronica;

Visto il D.D.G. n. 1523 del 12 agosto 2013, con il quale sono state avviate le prescrizioni dematerializzate per le prestazioni farmaceutiche su tutto il territorio della Regione Sicilia a decorrere dal 16 settembre 2013;

Visti gli ottimi risultati raggiunti per la farmaceutica con oltre il 90% di MMG e PLS che prescrive in modalità dematerializzata e la totalità delle farmacie che gestisce la relativa erogazione;

Considerato che presso alcune aziende sanitarie è stata avviata la sperimentazione limitatamente a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale prescritte ed erogate all'interno della stessa azienda, come da direttiva prot. n. 32295 del 6 aprile 2013;

Visto il D.A. n. 415 del 18 marzo 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 14 del 4 aprile 2014 "Protocollo d'intesa su ricetta dematerializzata nell'assistenza primaria e nella pediatria di libera scelta";

Ritenuto di dovere, pertanto, estendere le prescrizioni di prestazioni specialistiche in modalità dematerializzata a tutti i medici abilitati alla prescrizione delle ricette cartacee del S.S.N. al fine di adempiere a quanto previsto nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2011 e nel decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221;

Decreta:

Art. 1

In applicazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2011 e nel decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, è avviata, a decorrere dall'1 novembre 2014, la sostituzione delle prescrizioni di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale in formato cartaceo con quelle in formato elettronico dematerializzato da prodursi in modalità sincrona a fronte del verificarsi di ogni evento prescrittivo.

Art. 2

I medici prescrittori a decorrere dall'1 novembre 2014 sono tenuti ad inviare le prescrizioni elettroniche dematerializzate di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale al Sistema di accoglienza centrale del Ministero delle finanze, utilizzando l'apposita funzione web disponibile sul sistema TS oppure in modalità Web-service dai propri sistemi gestionali, opportunamente modificati secondo le specifiche tecniche allegate al D.M. 2 novembre 2011 e successive variazioni e integrazioni disponibili nel sito www.sistemats.it.

Art. 3

La compilazione della ricetta elettronica dematerializzata segue le stesse regole in vigore per le prescrizioni cartacee, compreso il limite del numero massimo di prestazioni prescrivibili e l'eventuale esenzione alla compartecipazione alla spesa sanitaria secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 11 dicembre 2009.

Art. 4

Il medico prescrittore, a fronte dell'esito positivo dell'invio telematico dei dati della ricetta elettronica dematerializzata, rilascia all'assistito un promemoria cartaceo conforme alle specifiche del D.M. 2 novembre 2011, completo del numero di ricetta elettronica, del codice fiscale dell'assistito, dei dati della prescrizione e dell'eventuale codice di esenzione dal ticket.

Art. 5

Si intesta a tutte le strutture di erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale pubbliche e private accreditate l'obbligo di accettare il promemoria cartaceo, di verificare nel Sistema di accoglienza centrale l'esistenza della prescrizione inserita elettronicamente dal medico, di provvedere alla presa in carico della ricetta elettronica dematerializzata e, successivamente alla erogazione della prestazione o ciclo di prestazioni, a comunicare i dati di erogazione, utilizzando l'apposita funzione web disponibile sul sistema TS o in modalità Web-service dai propri sistemi gestionali opportunamente modificati secondo le specifiche tecniche allegate al D.M. 2 novembre 2011 e successive variazioni e integrazioni disponibili nel sito www.sistemats.it.

Art. 6

La struttura di erogazione della/delle prestazione/i, in caso di indisponibilità tecnica ad accedere ai dati telematici della ricetta elettronica dematerializzata di prestazioni specialistiche, segnala immediatamente l'anomalia al Sistema tessera sanitaria, garantisce l'erogazione della/delle prestazione/i secondo quanto riportato nel promemoria cartaceo e si impegna a trasmettere telematicamente i dati dell'erogazione al Sistema di accoglienza centrale successivamente al ripristino delle normali condizioni di lavoro, secondo le modalità della cosiddetta "trasmissione in differita delle ricette erogate", secondo le specifiche tecniche allegate al D.M. 2 novembre 2011 e successive variazioni e integrazioni disponibili nel sito www.sistemats.it.

Art. 7

La struttura di erogazione ritira il promemoria cartaceo ad erogazione avvenuta, avendo cura di fare apporre la firma dell'assistito, come già in uso per le ricette rosse del SSN. La rendicontazione alle Aziende sanitarie provinciali dei pro-memoria debitamente firmati, sarà disciplinata da apposita successiva circolare.

Art. 8

La struttura di erogazione, oltre ad erogare la/le prestazione/i prescritta/e in modalità dematerializzata secondo le norme del D.M. 2 novembre 2011, invia gli stessi dati nel flusso relativo al comma 5, art. 50 della legge 326/2003, secondo le norme e il tracciato già in uso per le ricette cartacee del SSN, fino a nuova disposizione.

Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la relativa pubblicazione.

Palermo, 7 agosto 2014.

SAMMARTANO