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AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 21 novembre 2018, n. 1078

Integrazione della delibera 359 del 29 marzo 2017 - esonero dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017.

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

CONSIDERATO che a partire dal 24 agosto 2016, il Centro Italia è stato colpito eventi sismici di eccezionale portata e che, conseguentemente, con delibera del 25 agosto 2016, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nei territori interessati delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, esteso poi con successive delibere del Consiglio dei Ministri, di cui l'ultima del 20 gennaio 2017.

CONSIDERATO che con d.P.R. 9 settembre 2016 è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici e che con d.P.C.M. del 5 ottobre 2018 è stato individuato il nuovo Commissario Straordinario.

CONSIDERATO che il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stata disciplinata la complessiva opera di ricostruzione individuando una vasta area interessata dagli eventi sismici, relativa comuni di cui all'allegato 1 del medesimo decreto legge.

CONSIDERATO che con decreto legge 11 novembre 2016, n. 205 (Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016), l'applicazione delle misure previste dal d.l. 189/2016 è estesa ad altri comuni, individuati con ordinanza del Commissario Straordinario, inclusi nell'allegato 2 del medesimo d.l. 189/2016.

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato.

VISTO l'art. 213, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che lascia invariato il sistema di autofinanziamento dell'A.NAC ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero che "..... ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione...".

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 65, della legge 266/2005 dispone che le deliberazioni con le quali sono fissati i termini e le modalità di versamento sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento e che, decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, dette deliberazioni divengono esecutive.

CONSIDERATO che con delibera 359 del 29 marzo 2017 l'Autorità ha disposto l'esenzione dal pagamento del contributo in sede di gara, previsto in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di cui alla delibera Anac 21 dicembre 2016, n. 1377 per l'anno 2017 e alle delibere per gli anni successivi, per gli interventi di ricostruzione nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del d.l. 189/2016.

CONSIDERATO che l'esenzione di cui alla citata delibera 359/2017 è stata motivata dell'esigenza nazionale, dichiarata nei sopra richiamati provvedimenti emergenziali e normativi, di sostenere la complessa opera di ricostruzione delle aree pesantemente colpite dagli eventi sismici del 2016/2017, evitando che il pagamento del contributo da parte delle stazioni appaltanti o altri soggetti attuatori potesse ridurre l'ammontare di risorse effettivamente disponibili per la ricostruzione.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2017 con cui la delibera ANAC 359/2017 di esenzione dal pagamento del contributo in sede di gara in favore dell'Autorità è stata approvata e resa esecutiva.

VISTO il Comunicato del Presidente dell'11 ottobre 2017 contenente le istruzioni operative per l'esonero dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità.

CONSIDERATO che con l'art. 18-undecies, comma 1, lett. f), del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017) è stato aggiunto l'ulteriore allegato 2-bis al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, estendendo quindi l'applicazione delle misure ivi previste a ulteriori comuni interessati dagli eventi sismici.

TENUTO CONTO altresì che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del medesimo d.l. 189 del 2016, le misure contenuto nel medesimo decreto possono applicarsi, altresì, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri comuni delle regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

CONSIDERATO inoltre che, nonostante il richiamato art. 1, comma 2, del d.l. 189 del 2016 indichi espressamente soltanto i comuni di cui agli allegati 1 e 2 e non anche quelli di cui all'allegato 2-bis introdotto dall'art. 18-undicies del d.l. 8/2017 - allegato che contiene un elenco di n. 9 comuni ubicati nel territorio della Regione Abruzzo, Regione già interessata dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 - si ritiene che il legislatore abbia inteso ricomprendere nel novero dei comuni al di fuori dei quali sono ammesse le misure del d.l. 189/2016 anche quelli di cui all'allegato 2-bis.

VISTA la delibera ANAC numero delibera numero 1300 del 20 dicembre 2017 (Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2018) con cui è stata definita, per l'anno 2018, la contribuzione a carico dei soggetti tenuti al versamento del contributo in favore dell'Autorità, pubblicata nella pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 22 del 27 gennaio 2018, resa esecutiva dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2018.

RITENUTO pertanto opportuno non prevedere oneri aggiuntivi a carico dei soggetti pubblici e privati anche con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-bis del d.l. 189/2017 [N.d.R. recte: d.l. 189/2016], nonché con rifermento agli immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri comuni delle regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, fermo restando il rispetto degli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 136/2010.

DELIBERA

l'esenzione dal pagamento del contributo in sede di gara di cui alla delibera dell'Autorità 359 del 29 marzo 2017 anche per:

1. i comuni di cui all'allegato 2-bis al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;

2. gli immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri comuni delle regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, purché sia dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.l. 189/2016.

Nelle more dell'esecuzione della presente delibera con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1, comma 65, della legge 266/2005, il Consiglio dell'Autorità delibera, altresì, la sospensione dal pagamento del contributo.

RAFFAELE CANTONE

Approvato dal Consiglio nell'adunanza del 21 novembre 2018

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 26 novembre 2018

Il Segretario, MARIA ESPOSITO