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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 10 gennaio 2019

G.U.R.S. 1° febbraio 2019, n. 5

Percorsi attuativi di certificabilità (P.A.C.) dei bilanci degli enti del servizio sanitario regionale, della GSA e del bilancio consolidato - Avvio del percorso di consolidamento del P.A.C..

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino del Servizio sanitario regionale e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che dispone che "con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali,delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie";

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e, in particolare, il Titolo II, recante "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario", nell'ambito del quale è disciplinata, fra l'altro, l'implementazione e la tenuta della contabilità di tipo economico patrimoniale, nonché l'obbligo di redazione del bilancio d'esercizio della gestione sanitaria accentrata (G.S.A ) e del bilancio sanitario consolidato regionale;

Visto il decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2011, recante "Disposizioni in materia di valutazione straordinaria delle procedure amministrativo-contabili necessarie ai fini della certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliero universitarie, ivi compresi i policlinici universitari";

Visto il decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2012, recante "Disposizioni in materia di certificabilità dei bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale", il quale, all'art. 2, dispone per gli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 9, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. n. 118/2011, "l'obbligo di garantire, sotto la responsabilità e il coordinamento delle regioni di appartenenza, la certificabilità dei propri dati e dei propri bilanci";

Visto l'articolo 3 del decreto ministeriale 17 settembre 2012, con il quale si dispone che le regioni debbano presentare un programma d'azione definito "Percorso attuativo della certificabilità, finalizzato al raggiungimento degli standard organizzativi, contabili e procedurali necessari a garantire la certificabilità dei dati e dei bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale, della GSA e del bilancio consolidato. Durante la realizzazione dei percorsi attuativi, la regione può anche richiedere ai propri enti del Servizio sanitario regionale revisioni limitate, intese come l'espressione di un giudizio professionale da parte di un soggetto di cui all'articolo 4, comma 3, sulla chiarezza e sull'attendibilità di una o più poste di bilancio, nel rispetto dei principi di revisione";

Visto, in particolare, il comma 3 - il quale prevede che i percorsi attuativi e gli eventuali aggiornamenti per le Regioni sottoposte ai piani di rientro sono approvati congiuntamente dal Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui rispettivamente agli artt. 9 e 12 dell'Intesa Stato - Regioni del 23 marzo 2005, nonché il comma 5 del medesimo art. 3;

Visto il decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1 marzo 2013 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 marzo 2013 - Serie generale n. 72), recante "Definizione dei percorsi attuativi della certificabilità", con il quale al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 settembre 2012, sono definiti: "I Percorsi attuativi della certificabilità.

Requisiti comuni a tutte le regioni", di cui all'allegato A al suddetto decreto, nonché i "Contenuti della relazione periodica di accompagnamento al PAC da predisporsi da parte della regione" di cui all'allegato B del decreto, che ne costituiscono parte integrante;

Visto il D.A. n. 2128 del 12 novembre 2013, con il quale sono stati adottati i "Percorsi attuativi di certificabilità (PAC) per gli enti del Servizio sanitario regionale, per la GSA e il bilancio consolidato per la Regione Sicilia";

Visto il D.A. n. 402 del 10 marzo 2015, con il quale sono stati adottati i nuovi percorsi attuativi di certificabilità (P.A.C.) per gli enti del Servizio sanitario regionale, per la GSA e il bilancio consolidato per la Regione Sicilia;

Visto il D.A. n. 1559 del 3 settembre 2016, con il quale, ad integrazione e a modifica del D.A. n. 402 del 10 marzo 2015, sono adottati i "Percorsi attuativi di certificabilità (PAC) per gli enti del Servizio sanitario regionale, per la GSA e il bilancio consolidato per la Regione Sicilia", che ha recepito integralmente le raccomandazioni/suggerimenti del Tavolo e Comitato di cui al verbale del 12 novembre 2014 ed è stata programmata al 30 ottobre 2017, la tempistica prevista per la definizione delle procedure PAC;

Vista la nota prot. n. 45753 del 13 giugno 2018, con la quale il Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, nell'ambito degli adempimenti LEA 2016- 2017, ha trasmesso la relazione P.A.C. anno 2017, nell'ambito della quale, ha rappresentato al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA ed al Tavolo di verifica degli adempimenti l'esigenza del differimento del termine per la definizione del P.A.C., al fine di consentire alle Aziende del S.S.R. di superare le criticità rilevate nell'attuazione delle procedure del P.A.C. ed emerse in sede di monitoraggio dello stato di avanzamento delle stesse, nonché valutare l'opportunità di avvalersi di eventuali revisioni limitate e concordate, giusto quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del Decreto Certificabilità);

Preso atto a seguito della richiesta di differimento del termine inoltrata dal DPS, il Comitato permanente per l'erogazione dei LEA ed il Tavolo di verifica degli adempimenti LEA nella riunione del 24 luglio hanno assunto la determinazione: "la Regione non sta proseguendo secondo le scadenze programmate, pertanto si resta in attesa del provvedimento di rimodulazione del PAC al fine di tenere conto delle criticità evidenziate";

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere al consolidamento delle procedure PAC di cui al DA n. 1559/16 ed apportare interventi volti a superare eventuali criticità operative riscontrate o miglioramenti resisi possibili e necessari a seguito delle verifiche audit svolte sulle procedure adottate;

Decreta:

Art. 1

Per tutto quanto esposto in premessa, al fine di completare le attività di verifica e audit interno e regionale sulla piena operatività delle azioni previste dai PAC aziendali ed apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie al PAC regionale, si individua nella data del 31 dicembre 2019 il termine per la definizione dell'avviato percorso di consolidamento del PAC regionale. (1)

(1)

Per le modifiche all'articolo annotato, si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.A. Salute 6 marzo 2020, n. 189.

Art. 2

Dare atto che solo a seguito del completamento del percorso di consolidamento di cui all'art. 1, si potrà procedere alla successiva fase volta all'individuazione del soggetto terzo ad attuare le attività di certificazione per come previste dall'art. 4 del D.M. salute del 17 settembre 2012(1)

(1)

Per l'abrogazione dell'articolo annotato, si rimanda all'art. 2, comma 1, del D.A. Salute 6 marzo 2020, n. 189.

Art. 3

La Regione si riserva di valutare l'eventuale necessità di avvalersi nel corso del percorso di consolidamento del PAC di cui all'art. 1 delle revisioni limitate concordate, come previsto dall'art. 3, comma 1, del D.M. salute del 17 settembre 2012.

Art. 4

Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line nonché sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 10 gennaio 2019.

RAZZA