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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 6 marzo 2020

G.U.R.S. 27 marzo 2020, n. 18

Percorsi attuativi di certificabilità (P.A.C.) dei bilanci degli enti del Servizio sanitario regionale, della GSA e del bilancio consolidato - Definizione del Percorso di consolidamento del P.A.C. - Modifica D.A. n. 10/2019.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e s.m.i;

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, di riordino del Servizio sanitario regionale e s.m.i;

Visto l'articolo 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che dispone che "con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura, degli Istituti zooprofilattici sperimentali e delle Aziende ospedaliere universitarie";

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e, in particolare, il Titolo II, recante "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario", nell'ambito del quale è disciplinata, fra l'altro, l'implementazione e la tenuta della contabilità di tipo economico patrimoniale, nonché l'obbligo di redazione del bilancio d'esercizio della gestione sanitaria accentrata (G.S.A) e del bilancio sanitario consolidato regionale;

Visto il decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2011, recante "Disposizioni in materia di valutazione straordinaria delle procedure amministrativo-contabili necessarie ai fini della certificazione dei bilanci delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni, degli Istituti zooprofilattici sperimentali e delle Aziende ospedaliero universitarie, ivi compresi i Policlinici universitari";

Visto il decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2012, recante "Disposizioni in materia di certficabilità dei bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale", il quale, all'art. 2, dispone per gli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 9, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. n. 118/2011, "l'obbligo di garantire, sotto la responsabilità e il coordinamento delle regioni di appartenenza, la certificabilità dei propri dati e dei propri bilanci";

Visto l'articolo 3 del decreto ministeriale 17 settembre 2012, con il quale si dispone che le Regioni debbano presentare un programma d'azione definito "Percorso attuativo della Certificabilità finalizzato al raggiungimento degli standard organizzativi, contabili e procedurali necessari a garantire la certificabilità dei dati e dei bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale, della GSA e del bilancio consolidato. Durante la realizzazione dei percorsi attuativi, la regione può anche richiedere ai propri enti del Servizio sanitario regionale revisioni limitate, intese come l'espressione di un giudizio professionale da parte di un soggetto di cui all'articolo 4, comma 3, sulla chiarezza e sull'attendibilità di una o più poste di bilancio, nel rispetto dei principi di revisione";

Visto, in particolare, il comma 3 - il quale prevede che i percorsi attuativi e gli eventuali aggiornamenti per le Regioni sottoposte ai piani di rientro sono approvati congiuntamente dal Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui rispettivamente agli artt. 9 e 12 dell'Intesa Stato - Regioni del 23 marzo 2005, nonché il comma 5 del medesimo art. 3;

Visto il decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'1 marzo 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 marzo 2013 Serie generale n. 72), recante "Definizione dei Percorsi attuativi della certificabilità", con il quale al fine di consentire alle Regioni e alle Province autonome di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 settembre 2012, sono definiti: "I Percorsi attuativi della certificabilità. Requisiti comuni a tutte le regioni", di cui all'allegato A al suddetto decreto, nonché i "Contenuti della relazione periodica di accompagnamento al PAC da predisporsi da parte della regione" di cui all'allegato B del decreto, che ne costituiscono parte integrante;

Visto il D.A. n. 2128 del 12 novembre 2013, con il quale sono stati adottati i "Percorsi attuativi di certficabilità (P.A.C.) per gli enti del Servizio sanitario regionale, per la GSA e il bilancio consolidato per la Regione Sicilia";

Visto il D. A. n. 402 del 10 marzo 2015, con il quale sono stati adottati i nuovi percorsi attuativi di certificabilità (PAC) per gli enti del Servizio sanitario regionale, per la GSA e il bilancio consolidato per la Regione Sicilia;

Visto il D.A. n. 1559 del 3 settembre 2016 [N.d.R. recte: D.A. n. 1559 del 5 settembre 2016], con il quale ad integrazione e modifica del D.A. n. 402 del 10 marzo 2015, sono adottati i "Percorsi attuativi di certificabilità (P.A.C.)" per gli enti del Servizio sanitario regionale, per la GSA e il bilancio consolidato per la Regione Sicilia", che ha recepito integralmente le raccomandazioni/suggerimenti del Tavolo e Comitato di cui al verbale del 12 novembre 2014 ed è stata programmata al 30 ottobre 2017, la tempistica prevista per la definizione delle procedure P.A.C.;

Visto il D.A. n. 10 del 10 gennaio 2019, con il quale, "al fine di completare le attività di verifica e audit interno e regionale sulla piena operatività delle azioni previste dai PAC aziendali, ed apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie al PAC regionale, si individua nella data del 31 dicembre 2019 il termine per la definizione dell'avviato percorso di Consolidamento del PAC regionale";

Preso atto che con verbale di verifica ministeriale del 26 novembre 2019, i Ministeri dell'economia e della salute "in relazione al D.A. n. 10/2019 hanno ribadito la richiesta formulata nella riunione di verifica del 4 aprile 2019 di modificare l'articolo 1, in quanto si individua la data del 31 dicembre 2019 non quale termine per la conclusione del PAC, ma quale termine per verificare eventuali necessità di apportare modifiche e/o integrazioni al PAC regionale" ed inoltre "di espungere l'articolo 2 del citato D.A. n. 10/2019 in quanto le modalità per le successive verifiche della certificabilità saranno indicate con specifiche Intese Stato-Regioni, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del decreto ministeriale 17 settembre 2012";

Preso atto che le Aziende sanitarie, nell'attuazione delle procedure aziendali, già adottate nei termini previsti dal D.A. n. 1559/2016, hanno evidenziato, nel corso degli audit svolti nell'anno 2019, il persistere di fattori di criticità che limitano la piena e completa attuazione del P.A.C e che richiedono ulteriori interventi strutturali ed operativi da parte dei soggetti destinatari;

Ritenuto necessario modificare il citato D.A. n. 10/2019, al fine di adeguarlo ai rilievi formulati dai Ministeri quali sopra indicati;

Decreta:

Art. 1

L'art. 1 del D.A. n. 10 del 10 gennaio 2019 è modificato e si individua la data del 30 giugno 2021 quale termine per la definizione dell'avviato percorso di Consolidamento del P.A.C.. (1)

(1)

Per le modifiche all'articolo annotato, si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.A. Salute 22 novembre 2021, n. 1211.

Art. 2

L'art. 2 del D.A. n. 10/2019 A è abrogato.

Art. 3

Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 6 marzo 2020.

RAZZA