
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 11 febbraio 2019
G.U.R.S. 22 febbraio 2019, n. 8
Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici specifici degli Studi di Medicina dello sport autorizzati al rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica. Istituzione dell'elenco nominativo regionale dei medici specialisti in Medicina dello sport autorizzati al rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 26 ottobre 1971, n. 1099, recante "Tutela sanitaria delle attività sportive";
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982, recante "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica" e successive modifiche e integrazioni;
Vista la circolare Ministero della sanità 31 gennaio 1983 prot. n. 500.3/Med sport - D.M. 18 febbraio 1982;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la circolare del Ministero della sanità 18 marzo 1996, n. 500.4/MSP/CP/643, recante "Linee guida per una organizzazione omogenea della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica";
Visto il decreto del Ministro della sanità 4 marzo 1993, recante "Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate";
Vista la legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36 e successive modifiche e integrazioni, contenente norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive;
Visto il decreto assessoriale 17 giugno 2002, n. 890, recante "Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.A. 2 marzo 2016, n. 319 "Adeguamento della Regione siciliana a quanto previsto dall'Intesa Stato- Regioni n. 259/CSR del 20 dicembre 2012 e dall'Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 rep. n. 32/CSR: elenchi dei requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie e per l'accreditamento. Definizione dei tempi per l'adeguamento. Percorso per l'istituzione dell'organismo tecnico accreditante";
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 12 agosto 2014, art. 68, comma 4, inerente l'obbligo di pubblicazione dei decreti assessoriali nel sito internet della Regione siciliana;
Visto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, n. 852/14 (numero affare 767/2014) emesso nell'adunanza dell'8 luglio 2014;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per la salute 15 ottobre 2014, recante "Approvazione del modello di libretto sanitario personale ad uso medico-sportivo";
Visto il decreto del Presidente della Regione 26 aprile 2018, n. 11, recante "Regolamento di attuazione dell'art. 5, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36. Disciplina dei requisiti strutturali, di personale ed attrezzature dei soggetti autorizzati al rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica secondo la normativa e le linee guida nazionali";
Considerato che il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica è demandato esclusivamente al medico specialista in Medicina dello sport (ovvero al medico in possesso dell'attestato di cui all'art. 8 della legge n. 1099 del 1971, antecedente l'istituzione delle scuole di specializzazione) operante all'interno di studi medici o ambulatori, in possesso di specifici requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici, in conformità ai protocolli previsti dai decreti ministeriali 18 febbraio 1982 e 4 marzo 1993;
Considerato che la circolare del Ministero della sanità 18 marzo 1996, n. 500.4/MSP/CP/643 prevede che "L'autorizzazione a svolgere l'attività certificatoria da parte delle strutture pubbliche o private comporta, comunque, che la visita clinica e la valutazione globale degli accertamenti nonché l'atto certificatorio siano effettuati nelle sedi autorizzate esclusivamente e personalmente dallo specialista in Medicina dello sport, in quanto tale attività, avendo quale suo adempimento conclusivo la redazione di una certificazione con valore medico-legale, comporta la riconduzione in capo al professionista delle eventuali conseguenze giuridiche derivanti dalla redazione del certificato.
Così pure quando tale attività è svolta da singoli specialisti in medicina dello sport autorizzati, occorre che essa sia effettuata da questi personalmente e non delegata ad altri, e nei locali dichiarati idonei";
Considerato, altresì, che con il decreto del Presidente della Regione 26 aprile 2018, n. 11, conformemente al parere n. 767/14 del C.G.A., è stato regolamentato esclusivamente il rilascio della certificazione di idoneità sportiva nell'ambito di Centri di Medicina dello sport di cui all'art. 5 della legge regionale n. 36/2000 e, cioè, degli ambulatori di medicina dello sport e, pertanto, si rende necessario definire le modalità con le quali autorizzare gli Studi dei medici specialisti in Medicina dello sport non operanti nei predetti Centri;
Ritenuto, pertanto, di dover individuare i requisiti specifici organizzativi, strutturali e di dotazione tecnologica per l'autorizzazione degli Studi dei medici specialisti in Medicina dello sport abilitati alla certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica;
Ritenuto, altresì, al fine di assicurare la tutela della salute attraverso un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo di competenza dell'Assessorato regionale della salute e delle Aziende sanitarie provinciali, di istituire l'Elenco nominativo regionale dei medici specialisti in Medicina dello sport abilitati alla certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica;
Ritenuto utile, infine, fornire i modelli per la presentazione delle istanze per l'autorizzazione degli Studi e per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici specialisti in Medicina dello sport abilitati al rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica;
Decreta:
I requisiti organizzativi, strutturali e di dotazione tecnologica per l'autorizzazione degli Studi dei medici specialisti in Medicina dello sport abilitati alla certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica sono definiti nell'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto.
L'autorizzazione sanitaria è concessa agli Studi dei medici specialisti in Medicina dello sport, per le finalità di cui al presente provvedimento, dall'Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente, previa verifica della conformità ai requisiti di cui al precedente articolo.
L'Azienda sanitaria provinciale trasmette copia dell'autorizzazione sanitaria al Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della salute.
I medici specialisti in Medicina dello sport che operano negli studi autorizzati ai sensi del presente provvedimento possono rilasciare la certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica previa iscrizione nell'Elenco regionale di cui al successivo articolo.
L'Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente procede, con cadenza biennale, alla verifica della sussistenza dei requisiti degli Studi di cui al presente provvedimento.
Qualora nel corso delle verifiche si evidenzino non conformità ai requisiti per l'autorizzazione, l'Azienda sanitaria provinciale sospende l'autorizzazione sanitaria, dandone comunicazione al Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della salute, formula alla struttura le prescrizioni per l'eliminazione delle non conformità riscontrate e definisce i tempi per l'adeguamento.
In caso di mancato adeguamento nei termini fissati l'Azienda sanitaria provinciale revoca l'autorizzazione sanitaria, dandone immediata comunicazione al Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della salute.
I medici specialisti in Medicina dello sport in attività alla data di pubblicazione del presente decreto nelle strutture di cui all'art. 1 possono proseguire l'attività purché, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, presentino istanza per la concessione dell'autorizzazione di cui all'art. 2, conformemente al modello di cui all'allegato 2 al presente decreto.
E' istituito, presso il Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute, l'Elenco nominativo dei medici specialisti in Medicina dello sport autorizzati al rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica.
Nell'Elenco sono iscritti i medici in possesso di specializzazione in Medicina dello sport, ovvero in possesso dell'attestato di cui all'art. 8 della legge n. 1099 del 1971, operanti:
a) presso gli Studi autorizzati ai sensi del presente provvedimento;
b) presso i Centri di cui all'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36, autorizzati ai sensi del Regolamento approvato con D.P.R.S. 26 aprile 2018, n. 11.
L'Elenco è pubblicato nel sito web istituzionale dell'Assessorato regionale della salute ed è periodicamente aggiornato.
L'istanza ai fini dell'iscrizione nell'Elenco di cui al precedente articolo, redatta in conformità al modello di cui all'allegato 3 al presente provvedimento, è presentata al Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute.
La certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica è rilasciata esclusivamente dai medici specialisti in Medicina dello sport iscritti nell'Elenco nominativo di cui all'art. 3 del presente decreto, operanti negli Studi autorizzati ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto e/o nei Centri autorizzati ai sensi del D.P.R.S. 26 aprile 2018, n. 11.
Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato regionale della salute.
Palermo, 11 febbraio 2019.
RAZZA