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ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 14 gennaio 2019

G.U.R.S. 1° marzo 2019, n. 10

Modifica dell'allegato B1 di cui alla delibera di Giunta regionale n. 201 del 10 agosto 2015.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale";

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale;

Visto l'articolo 36, comma 1, lett. a) della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione, compresi quelli relativi al riparto del Fondo sanitario nazionale e per le relative compensazioni nell'ambito del Fondo sanitario regionale;

Visto l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la successiva legge regionale n. 26 del 9 maggio 2012, art. 3, che determinano la compartecipazione regionale al finanziamento del fabbisogno sanitario nella misura corrispondente all'aliquota del 49,11 per cento del Fondo sanitario nazionale;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, l'art. 20, concernente "Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali" che, tra l'altro, al comma 1 dispone: "Nell'ambito del bilancio regionale, le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso";

Visto il comma 12 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana applica, a decorrere dall'1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;

Visto il comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa;

Visto l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed in particolare dal comma 7, con il quale tra l'altro si dispone, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, che per l'esercizio finanziario 2015 continuano a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti, che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

Vista la deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 201 del 10 agosto 2015, con la quale sono stati approvati i prospetti denominati Allegato "A", (entrata e spesa "Fondi statali"), e allegati "B1", "B2" e "B3", (entrata e spesa "Fondi regionali") relativi ai capitoli rientranti nella perimetrazione ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i;

Visto l'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, riguardante disposizioni in materia di variazioni di bilancio, secondo il quale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 27, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno 2019 non oltre il 31 gennaio 2019;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 20 del 3 gennaio 2019, con cui si approva il Documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale;

Considerato che nella succitata deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 201/2015 è previsto che il ragioniere generale della Regione provveda con proprio decreto all'aggiornamento degli allegati, relativi alla perimetrazione di cui sopra, in caso di istituzione di nuovi capitoli, previo raccordo con il responsabile della G.S.A;

Vista la nota della Ragioneria generale prot. n. 44965 del 12 settembre 2018, con la quale si rappresenta l'esigenza di inserire nell'ambito del perimetro sanitario l'utilizzo del capitolo 1023 artt. 2 e 3 per l'anno finanziario 2018 e del 1023 art. 3 per l'anno finanziario 2019 e seguenti;

Vista la nota del responsabile della Gestione sanitaria accentrata prot. n. 69283 del 19 settembre, con la quale viene condivisa la modifica del perimetro sanitario così come proposta con la precedente nota prot. 44965/2018;

Visto il decreto del ragioniere generale n. 2217 del 28 settembre 2018;

Ritenuto di dovere apportare al perimetro sanitario di cui alla delibera della Giunta di Governo n. 201 del 10 agosto 2015 le modifiche di seguito riportate: 

Cap. Descrizione Amm. N.F. Vinc. Classificazione ex art. 20 dlgs. n. 118-2011 Annotazioni
1023 art. 3 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 4 1 N A) Per l'esercizio finanziario 2019 e seguenti è escluso dal perimetro sanitario l'art. 2 del cap. 1023 e pertanto rimane nell'ambito del perimetro sanitario l'art. 3 del medesimo cap. 1023

.

Decreta:

Art. 1

L'allegato "B1 (entrata "fondi regionali") di cui alla delibera della Giunta regionale di Governo n. 201 del 10 agosto 2015 è integrato e/o modificato come di seguito esposto:

Allegato di cui alla D.G.R. 201/2015 Cap. Descrizione Classificazione ex art. 20 dlgs. n. 118-2011 Amm. N.F. Vinc. Modifica o nuovo inserimento
Allegato "B1" Regionali 1023 art. 3 IMPOSTA SUI REDDITI GIA' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE A) 4 1 N Per l'esercizio finanziario 2019 e seguenti è escluso dal perimetro sanitario l'art. 2 del cap. 1023 e pertanto rimane nell'ambito del perimetro sanitario l'art. 3 del medesimo cap. 1023
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della Regione siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5.

Palermo, 14 gennaio 2019.

BOLOGNA