
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
CIRCOLARE 26 febbraio 2019, n. 1
G.U.R.S. 8 marzo 2019, n. 11
Applicazione dell'art. 6, comma 12, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. - Linee guida.
AI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA
e p.c. ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETERIA GENERALE
AI DIPARTIMENTI REGIONALI
ALL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI SICILIA
SEDE DI PALERMO
AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI SICILIA
SEZIONE STACCATA DI CATANIA
ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO
ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA
ALLA CONSULTA REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI DI SICILIA
ALLA CONSULTA REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DI SICILIA
ALL'ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DI SICILIA
ALLA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DI SICILIA
ALLA CONSULTA REGIONALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI SICILIA
La direttiva comunitaria 2001/42/CE entrata in vigore il 21 luglio 2004, ha posto come obiettivo prioritario quello di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente individuando nella "Valutazione ambientale strategica" (VAS) lo strumento per l'analisi degli effetti sull'ambiente nell'elaborazione ed adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.
Essa è stata recepita in Italia con il "Codice dell'ambiente" di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., dove tra l'altro ha riservato alle Regioni e Province autonome, l'individuazione di eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel medesimo decreto.
Ai sensi dell'art. 6 del Codice dell'ambiente, l'ambito di applicazione della procedura VAS si estende a tutti i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
In materia di VAS la Regione Sicilia è intervenuta, in attuazione dell'art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, con la delibera di Giunta n. 200 del 10 giugno 2009, successivamente sostituita con il decreto presidenziale 8 luglio 2014, n. 23 "Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Sicilia" il quale, riprendendo pressoché integralmente le norme del Codice dell'ambiente, ha individuato l'autorità competente in materia e ha definito criteri e modalità di applicazione delle procedure VAS.
Il comma 12 dell'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il cui campo di applicazione è oggetto della presente circolare, dispone che "per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere".
Detta disposizione, seppur non esplicitamente enunciata nel decreto presidenziale 8 luglio 2014, n. 23, deve tuttavia intendersi in esso recepita nella parte in cui quest'ultimo al comma 2 dell'art. 15 così recita: "per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
La presente circolare costituisce atto di indirizzo nei confronti degli Enti della Regione siciliana, allo scopo di semplificare, razionalizzare e responsabilizzare rispetto agli obblighi sanciti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii.
LINEE GUIDA
Ambito applicativo dell'art. 6, comma 12, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Art. 1
Definizioni
Ai sensi dell'art. 6, comma 12, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle opere singole.
Art. 2
Campo di applicazione
L'art. 6, comma 12, del D.Lgs. n. 152/2006 si applica nei casi in cui si tratti di opere singole, di entità puntuale o lineare, che non comportino modifiche ai piani urbanistici sovraordinati (P. T. C. - Piani territoriali di coordinamento, Piani comprensoriali, P.A.I. - Piani per l'assetto idrogeologico, Piani paesaggistici... etc) rispetto allo strumento urbanistico generale comunale e che non rendono necessarie variazioni dell'assetto territoriale circostante, oggetto di unico provvedimento autorizzativo, e tali da non determinare un effetto cumulo su interventi della medesima tipologia progettuale. Ai fini dell'autorizzazione dell'opera singola non deve risultare necessario autorizzare un ampliamento dimensionale alle infrastrutture e servizi a rete già esistenti e/o opere che comportino modifica della disciplina di destinazione d'uso di ulteriori suoli oltre l'area di localizzazione dell'opera singola prevista.
Nei casi di opere singole per le quali si confermi l'applicazione della disciplina in materia di VIA, non risulterà necessario avviare le procedure istruttorie di cui al successivo art. 6.
Art. 3
Principio di non duplicazione
In base al principio di non duplicazione della VAS, il dettato dell'art. 6, comma 12, del D.Lgs. n. 152/2006 si applica altresì qualora gli interventi autorizzati in variante automatica siano già stati valutati in altri piani sovraordinati o di settore, o accordi di programma.
Art. 4
Compito dell'Autorità procedente
Nell'ambito di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006 art. 11, comma 1, l'Autorità procedente accerta l'entità delle modifiche indotte dalla variante al piano urbanistico dalla singola opera prevista e, in particolare, se le stesse siano di mera natura localizzativa e limitate alla singola opera di entità puntuale o lineare.
Art. 5
Casistica
In via ricognitiva ed esemplificativa ma non esaustiva, le condizioni di cui all'art. 6, comma 12, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii si possono riscontrare nei seguenti provvedimenti di autorizzazione di opere singole:
- art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 "progetto di impianto produttivo in variante allo strumento urbanistico";
- art. 10 della legge n. 104/1992 "Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità";
- art. 7 della legge regionale n. 65/1981 e ss.mm.ii. "esecuzione di opere di interesse statale o regionale non coincidenti con le previsioni degli strumenti urbanistici";
- art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 "progetto di opera pubblica o di pubblica utilità non conforme alle previsioni urbanistiche";
- art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 "accordo di programma per singola opera in variante allo strumento urbanistico;
- art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 "nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti in variante allo strumento urbanistico;
- art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 "Interventi di bonifica";
- art. 158-bis del D.Lgs. n. 152/2006 "Opere del servizio idrico integrato";
- art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003; D.Lgs. n. 20/2007 "Impianti di cogenerazione";
- art. 52-quater e sexies del D.P.R. n. 327/2001 "Infrastrutture lineari energetiche".
Art. 6
Criteri di applicazione dell'art. 6, comma 12, - del D.Lgs. n. 152/2006
Affinché sia applicabile l'art. 1, fermo restando quanto previsto per le opere singole oggetto di VIA, l'Autorità procedente verifica, senza alcun aggravio economico a carico del soggetto proponente, in via endoprocedimentale alla variante, che sussistano le seguenti condizioni:
a) non si prevedano ampliamenti dimensionali delle infrastrutture e servizi a rete già esistenti e modifiche della disciplina di destinazione d'uso di ulteriori suoli oltre l'area di localizzazione dell'opera singola, di entità puntuale o lineare, prevista;
b) non siano ricadenti in tutto o in parte all'interno di aree protette: SIC, ZPS, parchi, ZSC etc., per le quali sarà invece necessaria una preventiva verifica di assoggettabilità a VAS con valutazione di incidenza;
c) non riguardino zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A o B, siti potenzialmente contaminati, siti di interesse nazionale o zone territoriali omogenee "A" dei piani urbanistici comunali generali vigenti;
d) non prevedano l'espianto di alberi monumentali ai sensi della normativa vigente;
e) non prevedano la trasformazione di aree di pregio ecologico in aree non protette secondo le qualificazioni derivanti dalla Carta della natura secondo i valori "Media", "Alta", "Molto Alta" delle classi di valore ecologico derivato;
f) non prevedano la presenza di parchi archeologici e paesaggistici regionali e nazionali in un intorno di 200 m;
g) non prevedano la presenza di aree di tutela paesaggistica di livello 1, 2 e 3 individuate e normate dai rispettivi Piani paesaggistici, qualora vigenti;
h) non prevedano la presenza di vincoli di tutela paesaggistica ai sensi degli artt. 139 e 142 del D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii.;
i) non comprendano aree definite R3 e R4 nei Piani di assetto idrogeologico;
j) non prevedano l'espianto di colture specializzate di pregio agricolo individuate dal "Pacchetto Qualità" e dai regolamenti UE n. 1151/2012, UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e nell'ambito della produzione biologica CE 834/2007 e CE 889/2007 (biologico, DOC, DOCG, DOP, IGP, STG e tradizionali) e dall'art. 2, comma 5, legge regionale n. 71/78.
Le suddette condizioni, dalla lett. c) alla lett. j), possono essere accertate dai pareri, nulla osta o autorizzazioni già rilasciati dagli enti competenti per la tutela nei singoli settori di interesse.
Art. 7
Istituzione del database documentale e cartografico e compiti dell'Autorità ambientale
Al fine di garantire l'esercizio del controllo generale riservato all'Autorità ambientale regionale, è istituito, presso il Dipartimento regionale dell'urbanistica, il database digitale, cartografico e documentale, delle procedure esperite per l'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 6, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'Autorità procedente, entro giorni 15, trasmette l'autorizzazione alla realizzazione dell'opera singola, puntuale o lineare, contenente anche l'accertamento delle condizioni di cui al precedente articolo 6, del presente provvedimento. L'Autorità ambientale, riservandosi di esercitare verifiche a campione per l'accertamento delle condizioni previste dalle presenti Linee guida, per il tramite del Dipartimento regionale dell'urbanistica e di concerto con la commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali, procede entro i successivi 45 giorni alla pubblicazione dell'autorizzazione definitiva alla realizzazione dell'opera singola nel sito web istituzionale dell'Autorità competente, per 30 giorni consecutivi.
Restano salve le diverse valutazioni che si rendessero necessarie anche in conseguenza di sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di mutamento della situazione di fatto o dipendenti da nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, per le quali l'Autorità ambientale regionale si riserva di avviare le procedure di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 8
Norma transitoria
Quanto previsto dalle presenti Linee guida si applica ai procedimenti per i quali alla data di emanazione non sia stato rilasciato il provvedimento autorizzatorio, fatti salvi i pareri ambientali già rilasciati sui singoli procedimenti in itinere.
L'Assessore: CORDARO