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DECRETO-LEGGE 29 marzo 2019, n. 27

G.U.R.I. 29 marzo 2019, n. 75

Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonchè di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto. (1)

(convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44)

TESTO COORDINATO (al D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 e con annotazioni alla data 10 gennaio 2024)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare la grave crisi che ha colpito i settori olivicolo-oleario, agrumicolo e lattiero-caseario del comparto del latte ovi-caprino, e di sviluppare un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva e sostenere concretamente le imprese agricole che versano in situazione di crisi anche per il perdurare degli effetti dei danni causati dagli eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e dalle infezioni di organismi nocivi ai vegetali;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di intervenire per sostenere le imprese agricole dei settori olivicolo-oleario, agrumicolo e lattiero-caseario del comparto del latte ovi-caprino, altamente strategici per la nostra alimentazione nella complessa opera di ammodernamento, rafforzamento e recupero della solidità economica delle imprese agricole operanti nelle rispettive filiere, attraverso interventi finanziari finalizzati alla ristrutturazione del debito;

Considerata l'emergenza del mercato del latte ovino e dei prodotti lattiero-caseari da esso derivati, e l'urgenza di intervenire per favorire la qualità e la competitività del latte ovino attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, l'adozione di misure temporanee di regolazione della produzione, compreso lo stoccaggio privato dei formaggi ovini a denominazione di origine protetta (DOP), nonchè attraverso la ricerca, il trasferimento tecnologico e gli interventi infrastrutturali nel settore di riferimento;

Vista la necessità di consentire un accurato monitoraggio sulle produzioni lattiero-casearie realizzate sul territorio nazionale o provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi, con la rilevazione dei quantitativi delle consegne di latte ovino e caprino, analogamente a quanto già previsto dall'articolo 151 del regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, per il latte vaccino;

Vista la necessità di adempiere a quanto stabilito dalla decisione della Corte di giustizia 24 gennaio 2018, n. C-433/15 in materia di prelievo supplementare del latte;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di riordinare le relazioni commerciali nel settore agroalimentare, in coerenza con la politica agricola comune (PAC), con l'obiettivo di tutelare i redditi degli imprenditori agricoli e garantire una maggiore trasparenza nelle relazioni contrattuali, nonchè di rafforzare la competitività del settore agroalimentare e assicurare una maggiore tutela dei consumatori attraverso una riqualificazione delle tecniche di allevamento e dei relativi standard;

Visto il susseguirsi di calamità naturali dovute anche ai cambiamenti climatici che richiedono interventi di sostegno economico straordinari;

Vista la necessità e l'urgenza di ridurre gli sprechi del latte e ridestinare il prodotto nell'ambito dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti;

Vista la necessità ed urgenza di porre in essere tutti gli interventi finalizzati alla conclusione delle attività per la messa in sicurezza e bonifica dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 7 e del 20 marzo 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

Misure di sostegno al settore lattiero-caseario 

Art. 1

Misure di sostegno al settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino

(modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2019, n. 44)

1. Al decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

«Art. 23.1 (Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità del latte ovino e dei suoi derivati). - 1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, destinato a favorire la qualità e la competitività del latte ovino attraverso il sostegno ai contratti di filiera e di distretto, la promozione di interventi di regolazione dell'offerta di formaggi ovini a denominazione di origine protetta (DOP) nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 150 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonchè attraverso la ricerca, il trasferimento tecnologico e gli interventi infrastrutturali nel settore di riferimento.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto  della consistenza numerica dei capi di bestiame, delle specificità territoriali, con particolare riguardo alle aree di montagna, e dell'esigenza di adottare iniziative volte a favorire l'imprenditoria giovanile nonchè di promuovere la qualità dei prodotti made in Italy. (1)

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

2. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 1, capoverso 2, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(1)

Per la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma annotato, si rimanda al D. MIPAAF 8 gennaio 2020.

Art. 2

Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino

(modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2019, n. 44)

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino). - 1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.

2. Per gli interventi di cui al presente articolo, il contributo è concesso ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale al numero dei capi di bestiame posseduti alla data di stipula del contratto di mutuo, nel rispetto di tutte le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

3. Agli oneri previsti per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1, capoverso 1, la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste, nonchè i relativi casi di revoca e decadenza.

Art. 3

Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi

(modificato e integrato dalla legge di conversione 21 maggio 2019, n. 44, modificato dall'art. 41, comma 2-bis, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'art. 224, comma 5, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e modificato e integrato dall'art. 9-bis, comma 1, del D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito dalla legge 12 luglio 2024, n. 101)

1. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni lattiero-casearie realizzate sul territorio nazionale, i primi acquirenti di latte crudo, come definiti dall'articolo 151, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, fermo restando quanto stabilito dall'allegato III, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, per il latte vaccino, sono tenuti a registrare mensilmente, nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, i quantitativi di latte ovino, caprino e il relativo tenore di materia grassa, consegnati loro dai singoli produttori nazionali, i quantitativi di latte di qualunque specie acquistati direttamente dai produttori, nonchè quelli acquistati da altri soggetti non produttori, situati in Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi, e i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi, con indicazione del Paese di provenienza, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138.

2. Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino registrano trimestralmente, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino. Con il decreto di cui al comma 3 è inoltre stabilito l'eventuale diverso periodo temporale di assolvimento dell'obbligo di registrazione dei piccoli produttori.

2-bis. I produttori di latte e le loro associazioni e organizzazioni, registrati nel SIAN, accedono alla banca dati del medesimo SIAN al fine di consultare i dati relativi ai primi acquirenti, in ordine al quantitativo di latte registrato.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con distinti decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 e riguardanti, rispettivamente, il settore del latte vaccino e il settore del latte ovi-caprino. (1)

4. Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1, 2 e 4-bis entro i termini previsti è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. Se il ritardo nella registrazione non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 per cento. Nel caso di mancata o tardiva registrazione mensile di quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri per due mesi consecutivi si applica la sanzione accessoria del divieto di svolgere l'attività di cui ai commi 1 e 2 nel territorio italiano, per un periodo da sette a trenta giorni.

4-bis. Nel caso di un piccolo produttore che non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 2, le sanzioni di cui al comma 4 si applicano a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2024.

5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

6. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le regioni, gli enti locali e le altre autorità di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni di cui al presente articolo.

7. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(1)

In attuazione del comma annotato si rimanda ai DD.MIPAAF 6 agosto 2021 e 26 agosto 2021.

Art. 4

Modifiche all'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33

(integrato dalla legge di conversione 21 maggio 2019, n. 44)

1. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, i commi 10, 10-bis e 10-ter sono sostituiti dai seguenti:

«10. A decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

10-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sono determinati i termini e le modalità di trasmissione, in via telematica, all'agente della riscossione, dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall'AGEA o dalle regioni fino alla data del 31 marzo 2019, ai sensi del comma 10. La consegna dei residui è equiparata a quella dei ruoli, anche ai fini di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

10-ter. Per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione di cui al comma 10-bis, entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data, con riferimento ai relativi crediti:

a) i termini di prescrizione;

b) le procedure di riscossione coattiva;

c) i termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.

10-quater. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 10-ter sono successivamente proseguite dall'agente della riscossione, che resta surrogato negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'AGEA o dalle regioni e nei confronti del quale le garanzie già attivate mantengono validità e grado.

10-quinquies. Le disposizioni dei commi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater si applicano anche alle procedure di recupero del prelievo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

10-sexies. Per consentire l'ordinata prosecuzione delle procedure di riscossione coattiva, fino alla data indicata al comma 10-ter sono sospese le procedure di riscossione coattiva poste in essere dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, nei confronti dei primi acquirenti di latte di vacca riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge. Con riferimento ai crediti nei confronti dei medesimi primi acquirenti, la sospensione prevista dal presente comma si applica anche ai termini di prescrizione e ai termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, capoversi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater si applicano a decorrere dal 1° aprile 2019. Le disposizioni di cui al comma 1, capoversi 10-quinquies e 10-sexies, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 4

Movimentazione degli animali delle specie sensibili al virus della "Lingua blu" nel territorio nazionale

(introdotto dalla legge di conversione 21 maggio 2019, n. 44)

1. Ai fini del contrasto e dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini ("Lingua blu"), in base alle disposizioni contenute nel capo 3 del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, tenuto conto dei programmi di controllo e della situazione epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi del virus, l'intero territorio nazionale si considera quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che facciano richiesta di esclusione.

Art. 5

Integrazione del Fondo indigenti

(integrato dalla legge di conversione 21 maggio 2019, n. 44)

1. Al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale, la dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come stabilita all'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata, per l'anno 2019, di ulteriori 14 milioni di euro, per l'acquisto di formaggi DOP fabbricati esclusivamente con latte di pecora, con stagionatura minima di cinque mesi e massima di dieci mesi, contenuto in proteine non inferiore al 24,5 per cento, umidità superiore al 30 per cento, cloruro di sodio sul tal quale inferiore al 5 per cento, con relativo porzionamento sottovuoto.

2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa notifica della misura effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Capo II

Misure di sostegno al settore olivicolo-oleario

Art. 6

Gelate nella Regione Puglia nei mesi di febbraio e marzo 2018

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La Regione Puglia può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 6

Contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella Regione Puglia

(introdotto dalla legge di conversione 21 maggio 2019, n. 44)

1. Ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della Regione Puglia, che a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN, è concesso per l'anno 2019 un contributo in conto capitale al fine di favorire la ripresa produttiva.

2. I criteri, le procedure e le modalità per la concessione e il calcolo del contributo di cui al comma 1 e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto del limite massimo di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2019. (1)

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

(1)

In attuazione del comma annotato si rimanda al D.M. Sviluppo Economico 13 novembre 2020.

Art. 7

Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo-oleario

(modificato e integrato dalla legge di conversione 21 maggio 2019, n. 44 e integrato dall'art. 71, comma 3-ter, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

1. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo-oleario). - 1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività, in crisi anche a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni, nel rispetto di tutte le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1, capoverso 1, e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonchè i relativi casi di revoca e decadenza.

2-bis. Le imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei Comuni della Provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che hanno subito danni causati dagli incendi verificatisi nel mese di settembre 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere, con le modalità e le procedure indicate ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e in deroga alla legislazione nazionale vigente, agli interventi compensativi a ristoro della produzione perduta per l'anno 2019, nel limite complessivo di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno. La regione Toscana può destinare eventuali economie di spesa agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 2-bis e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonchè i relativi casi di revoca e di decadenza.

Art. 8

Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria

(modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2019, n. 44)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria). - 1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, può essere consentito, caso per caso, di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza.

2. Il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, in caso di omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000 e gli ispettori o gli agenti fitosanitari di cui all'articolo 34-bis, coadiuvati dal personale di supporto, muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, procedono all'estirpazione coattiva delle piante stesse. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata del doppio.

3. In applicazione dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica.

4. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

2. Il comma 661 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

3. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente: «c-ter) i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza.».

Art. 8

Modifica all'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

(introdotto dalla legge di conversione 21 maggio 2019, n. 44)

1. Il comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è sostituito dal seguente: "5. Chiunque non rispetta i divieti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 30.000".

Art. 8

Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa

(introdotto dalla legge di conversione 21 maggio 2019, n. 44, integrato dall'art. 1, comma 764, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dall'art. 15, comma 1-novies, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 e modificato dall'art. 13, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18)

1. Al fine di ridurre la massa di inoculo e di contenere la diffusione della batteriosi, [per un periodo di sette anni il proprietario] (parole soppresse) (1), il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni può procedere, previa comunicazione alla regione, all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni, in deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonchè in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

1-bis. A seguito dell'estirpazione di cui al comma 1, è consentito ai soggetti ivi indicati di procedere al reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione, del 14 agosto 2020, anche di specie vegetali diverse da quelle estirpate, in deroga alle disposizioni vincolistiche ed alle procedure valutative di cui al comma 1, nonchè a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475.

2. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con centri aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perchè localizzati in aree delimitate alla Xylella fastidiosa, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante specificate di cui all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni. Tali soggetti devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e devono altresì assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali.

[2-bis. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono prorogate per gli anni 2023 e 2024.] (comma abrogato) (2)

2-ter. Al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori interessati dall'evento patogeno della Xylella fastidiosa, per l'anno 2023, gli atti di trasferimento a titolo oneroso, a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, di terreni interessati dal predetto evento patogeno e delle relative pertinenze, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, di valore economico inferiore o uguale a 50.000 euro e, comunque, sino a una superficie non superiore a cinque ettari, sono esenti dall'imposta ipotecaria e da quella catastale; l'imposta di registro si applica in misura fissa, pari a 200 euro. Per i medesimi atti, gli onorari notarili sono ridotti della metà. Per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data del trasferimento immobiliare, la destinazione d'uso agricola dei terreni e delle pertinenze oggetto di trasferimento non può essere modificata. Le agevolazioni fiscali di cui al presente comma valgono come incentivi statali ai fini di quanto previsto dall'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

3. All'articolo 1, comma 107, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "patrimonio comunale" sono inserite le seguenti: "nonchè per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018, finalizzati al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa".

4. La legna pregiata derivante da capitozzature ed espianti, se destinata a utilizzi diversi dall'incenerimento, può essere stoccata anche presso i frantoi che ne fanno richiesta alla regione, che ne regolamenta le procedure. Le parti legnose, quali branche e tronchi, prive di ogni vegetazione, provenienti da piante ospiti situate in una zona delimitata ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni, possono essere liberamente movimentate all'esterno della suddetta zona.

Art. 8

Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia

(introdotto dalla legge di conversione 21 maggio 2019, n. 44)

1. Al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura della Puglia e, in particolare, di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone infette, esclusa la parte soggetta alle restrizioni della zona di contenimento, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro per il Sud e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il Piano straordinario di cui al comma 1 e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti. (1)

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

(1)

In attuazione del comma annotato si rimanda ai DD.MIPAAF 6 marzo 2020 e 1 settembre 2022.

Capo III

Misure di sostegno al settore agrumicolo

Art. 9

Misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo

(modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2019, n. 44)

1. Dopo l'articolo 4-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

«Art. 4-ter (Misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo). - 1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore agrumicolo, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018. (1)

2. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo è concesso ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva di agrumi, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni, nel rispetto di tutte le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1 e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste, nonchè i relativi casi di revoca e decadenza.

(1)

Modificato con avviso di Rettifica pubblicato nella G.U.R.I. 2 aprile 2019, n. 78.

Capo IV

Ulteriori misure per il sostegno e la promozione dei settori agroalimentari in crisi

Art. 10

Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 10

Interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni

(introdotto dalla legge di conversione 21 maggio 2019, n. 44)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è inserito il seguente: "6-bis. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono riconosciuti per l'anno 2019 i benefici di cui al comma 6".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in euro 860.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Art. 10

Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (1)

(introdotto dalla legge di conversione 21 maggio 2019, n. 44, integrato dall'art. 78, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, modificato e integrato dall'art. 224, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dall'art. 68, commi 13 e 14, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

1. Allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, da gravi emergenze sanitarie e fitosanitarie ovvero da gravi perturbazioni di mercato, è autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno, fino al persistere della situazione di crisi determinatasi, di un'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC).

2. L'importo dell'anticipazione è stabilito in misura pari al 70 per cento dell'importo richiesto per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al presente articolo si intendono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e alle relative disposizioni attuative.

2-bis. In alternativa al comma 2, nel periodo di vigenza del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863 e successive modifiche, l'anticipazione è concessa agli agricoltori applicando i tassi di interesse di mercato definiti in base ai tassi di riferimento stabiliti ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2008/C14/02 e pertanto non comporta elementi di aiuto di Stato.

2-ter. Gli interessi da corrispondere sull'anticipazione di cui al comma 2-bis sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta che costituisce aiuto di Stato notificato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» nei limiti del massimale previsto per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui al punto 23 del medesimo «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

3. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.

4. Per la verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari dell'anticipazione di cui al presente articolo si applica la disciplina dell'Unione europea e nazionale vigente in materia di erogazione degli aiuti nell'ambito della PAC.

4-bis. Per l'anno 2020, in alternativa all'ordinario procedimento, l'anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 giugno 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa europea e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione.

(1)

In attuazione dell'articolo annotato si rimanda al D.MIPAAF e Turismo 3 giugno 2019, e ai D.MIPAAF 5 giugno 202024 giugno 2021 e 25 marzo 2022.

Art. 10

Disciplina dei rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari

(introdotto dalla legge di conversione 21 maggio 2019, n. 44)

[1. Con modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, i contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli, di cui all'articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono avere, ad eccezione dei contratti di carattere stagionale, una durata non inferiore a dodici mesi.] (comma abrogato) (1)

2. Al fine di consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione di cui al comma 1, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) elabora mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Per la realizzazione delle predette attività l'Istituto è autorizzato ad utilizzare le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2019 il versamento di cui al comma 663 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 non è dovuto. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

[3. La mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo significativamente inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'ISMEA in conformità al comma 2, costituisce in ogni caso una pratica commerciale sleale.] (comma abrogato) (1)

[4. La previsione di clausole contrattuali in violazione della determinazione del prezzo ai sensi del comma 3 comporta l'applicazione, a carico dell'impresa acquirente, di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività di impresa fino a trenta giorni.] (comma abrogato) (1)

[5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede, d'ufficio o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e conclude il procedimento inderogabilmente entro il termine di novanta giorni, prevedendo l'intervento dell'associazione di categoria a cui è iscritto l'imprenditore cessionario.] (comma abrogato) (1)

Art. 10

Interventi di sostegno alle imprese del settore saccarifero

(introdotto dalla legge di conversione 21 maggio 2019, n. 44 e modificato dall'art. 10, comma 5, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21)

1. Al fine di sostenere le imprese del settore saccarifero in crisi, sulle quali gravano procedimenti di recupero degli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, e al regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione, del 27 giugno 2006, derivanti dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015, i procedimenti di recupero restano sospesi fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e comunque sino al 31 marzo 2021 e, conseguentemente, le garanzie fideiussorie prestate per evitare le azioni di recupero mediante compensazione già avviate sono prive di effetti.

Art. 11

Campagne promozionali o di comunicazione istituzionali

(integrato e modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2019, n. 44)

1. Al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è destinata la somma di 2 milioni di euro per l'anno 2019 per la realizzazione, sentite le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale, al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati.

2. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

2-bis. Al fine di potenziare la presenza dei prodotti agrumicoli nei mercati internazionali, nell'ambito delle attività promozionali per gli anni 2020 e 2021 e delle risorse a tal fine destinate, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane predispone, sentiti le organizzazioni di produttori e i consorzi di tutela, specifici programmi di promozione dei prodotti del comparto agrumicolo nazionale al fine di individuare nuove opportunità di mercato e di incrementare l'acquisizione di commesse da parte di soggetti esteri.

Art. 11

Misure per il sostegno del settore suinicolo e del settore faunistico-venatorio e agrituristico-venatorio

(introdotto dalla legge di conversione 21 maggio 2019, n. 44, modificato e integrato dall'art. 1, comma 136, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e integrato dall'art. 29, comma 1-bis, del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 112)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito il Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021, le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito degli allevatori di suini, a garantire la massima trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del settore suinicolo, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, a potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, a migliorare la qualità dei medesimi prodotti e il benessere animale nei relativi allevamenti, nonchè a promuovere l'innovazione, a contribuire a fondo perduto alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione di carne e di trasformazione di carne, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali nel predetto settore. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi. (1)

1-bis. Le risorse del Fondo nazionale per la suinicoltura, nella misura di 400.000 euro per l'anno 2023, sono altresì destinate a interventi di sostegno e tutela delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie situate nei comuni interessati dai danni verificatisi nell'anno 2022 a seguito della comparsa della peste suina africana. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse di cui al primo periodo. (2)

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

(1)

In attuazione del comma annotato si rimanda al D.MIPAAF 7 aprile 2020 e al D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 24 luglio 2023.

(2)

In attuazione del comma annotato si rimanda al D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 10 gennaio 2024.

Capo IV-bis

Misure a sostegno del settore ittico

(introdotto dalla legge di conversione 21 maggio 2019, n. 44)

Art. 11

Contrasto della pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio

(introdotto dalla legge di conversione 21 maggio 2019, n. 44)

1. Al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione per le fattispecie di illecito sia penale sia amministrativo, al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 3, le parole: "del certificato di iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'iscrizione";

b) all'articolo 11:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. I predetti importi sono aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)";

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro";

3) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;

e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius)";

4) al comma 6, le parole da: "al comma 5" fino a: "prodotto ittico" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 5 e 5-bis, al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione";

5) al comma 10, lettera a), le parole da: "I predetti importi" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)";

6) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6";

c) all'articolo 12:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione";

2) al comma 4, le parole: "del certificato di iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'iscrizione".

2. All'articolo 40, comma 6, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le violazioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale, il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva".

Capo V

Misure urgenti per la messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani

Art. 12

Misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto

(modificato e integrato dalla legge di conversione 21 maggio 2019, n. 44, modificato dall'art. 15, comma 3, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, dall'art. 13, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dall'art. 11, comma 4, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 e dall'art. 12, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18)

1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi urgenti necessari per risolvere la grave situazione tuttora in essere nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla individuazione delle misure, degli interventi e alla ricognizione delle relative risorse disponibili a legislazione vigente finalizzate alla conclusione delle attività di cui alla suddetta ordinanza, compresa l'attività di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto, e alla riconsegna dei beni agli aventi diritto. Per la realizzazione delle attività così individuate, da svolgere entro il 30 giugno 2024, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, d'intesa con il Ministro dell'interno, non oltre la scadenza del termine del 30 giugno 2024, del Prefetto di Genova, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al quale sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Il Prefetto ha facoltà: di procedere all'intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti responsabili per lo svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di loro competenza ed all'eventuale esercizio del potere sostitutivo, in caso di inadempienza e di rivalsa, in danno dei medesimi, per le spese a tal fine sostenute; di mantenere in servizio il personale assunto a tempo pieno e determinato già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone Spa e già formato, assicurando il trasferimento dello stesso alle dipendenze dei soggetti a cui sarà affidata l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza e di bonifica; di adottare provvedimenti derogatori circa i rifiuti pericolosi in deposito presso il Sito di interesse nazionale (SIN) Stoppani, limitatamente alla loro gestione all'interno del perimetro del SIN stesso; di avvalersi dei volumi residui disponibili presso la discarica di Molinetto, previo aggiornamento dell'istruttoria tecnica per la verifica preventiva dei volumi accoglibili, limitatamente ai rifiuti conferibili nella discarica nel rigoroso rispetto dei limiti di cui alla normativa vigente, da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nonchè degli altri enti, anche avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, procedendo anche mediante occupazione di urgenza ed eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi; di avvalersi di non oltre tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali è corrisposta un'indennità mensile omnicomprensiva non superiore a euro 2.500 lordi, ad esclusione del trattamento di missione; di indire, ove ritenuto necessario, conferenze di servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza è comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione, in deroga all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è subordinata all'assenso, rispettivamente, del Ministero competente, ove l'amministrazione dissenziente sia statale, ovvero della giunta regionale, in caso di dissenso espresso da un'amministrazione regionale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.

2. Per l'espletamento del proprio incarico il Prefetto di Genova può individuare, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Presidente della Regione Liguria, un soggetto attuatore, cui sono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive impartite dal medesimo Prefetto.

3. Per le attività di cui al presente articolo il Prefetto di Genova è autorizzato, altresì, ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della Sogesid S.p.a., nonchè di altre società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili per le attività di cui al presente articolo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Prefetto di Genova è altresì autorizzato ad avvalersi fino ad un massimo di cinque unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche poste a tal fine in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza. Per l'attuazione degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1, che sono dichiarati ad ogni effetto indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, il Prefetto, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione a liberi professionisti.

5. All'attuazione del presente articolo, ad eccezione del comma 5-bis, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Ai fini dell'utilizzo delle predette risorse, già assegnate al Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui alla citata ordinanza, da destinare alla realizzazione degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1, al pagamento dei lavori e delle opere eseguiti e contabilizzati dalla precedente gestione commissariale ai sensi della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 ed alle altre attività previste dal presente articolo, il Prefetto di Genova subentra nella titolarità della contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale. Al fine di garantire il proseguimento delle attività di messa in sicurezza in atto, per il limitato periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e l'emanazione del provvedimento per l'individuazione delle misure e degli interventi di cui al primo periodo del comma 1, continuano ad avere effetto le disposizioni di cui alla predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Per le finalità di cui al presente comma gli atti adottati sulla base della stessa ordinanza continuano ad avere efficacia fino al 30 giugno 2024.

5-bis. Al fine di sostenere gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e di riutilizzo delle aree del SIN Stoppani, e in particolare quelli relativi al trattamento delle acque di falda, è autorizzata, per l'anno 2019, una spesa straordinaria aggiuntiva pari a 5 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Per il compimento delle iniziative necessarie, il Prefetto di Genova è autorizzato, ove lo ritenga indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, alle seguenti disposizioni normative statali e della Regione Liguria:

a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 19;

b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

c) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

1) articoli 31, 36, 37, 40, 48, 83, comma 10, 93, 95, commi 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14-bis e 15, 102, 105, 106, commi da 8 a 14, 111, 140, 162, 209, 213;

2) limitatamente ai lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo di cui alla presente lettera: articoli 9, 16, 17, 28, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 74, 79, 83, commi da 1 a 9, 91, 92, 95, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 14, 98, 106, commi da 1 a 7, 126, 142, 143, 144, 158, 161, 174;

d) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 107, 108, 124, 125, 126, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 (escluso il comma 7), 253 limitatamente alle norme procedimentali e sulla competenza, articolo 113, Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza relativamente ai parametrici di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 29, 30, 31, 36, 37, 42, 50, 51, articoli 183, comma 1, lett. bb), 191, 208, 212, 269, 270, 271, 272, 278 e 281;

e) legge 9 dicembre 1998, n. 426, articolo 1;

f) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;

g) decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 30;

h) decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, articoli 13, 14, 15, 16, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44 e 45;

i) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 146, 147, 150, 152, 153 e 154;

l) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 42;

m) legge regionale 21 giugno 1999, n. 18, articoli 23, 24, 25, 31, 35, 82, 84, 86, 91, 92, 93, 95, 98 e 102;

n) legge regionale 16 agosto 1995, n. 43, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25;

o) legge regionale 24 marzo 1999, n. 9, articoli 8 e 9;

p) legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9;

q) legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30;

r) legge regionale 5 aprile 2012, n. 10;

s) legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33, articolo 4;

t) legge regionale 6 giugno 2017, n. 12, articoli 4, 5, 6, 14, 17, 18, 19 e 24;

u) legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1, articolo 8;

v) legge regionale 9 aprile 2009, n. 10, articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 18 e 25;

z) legge regionale 12 aprile 2011, n. 7, articoli 2 e 4;

aa) legge regionale 10 aprile 2015, n. 15, articoli 3, 5 e 12.

Art. 13

Disposizioni finanziarie

(integrato dalla legge di conversione 21 maggio 2019, n. 44)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione del presente decreto.

Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 2019

MATTARELLA

CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri

CENTINAIO, Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

COSTA, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

SALVINI, Ministro dell'interno

TRIA, Ministro dell'economia e delle finanze

STEFANI, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE