
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 5 aprile 2019
G.U.R.S. 3 maggio 2019, n. 19
Determinazione, per il biennio 2019-2020, dei contributi per le spese relative alle revisioni ordinarie dovute dagli enti cooperativi, ai sensi del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36.
L'ASSESSORE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la vigente legislazione in tema di contabilità di Stato;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive leggi di coordinamento;
Visto l'art. 21, comma 1, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, che dispone che la misura del contributo per l'attività revisionale dovuto dalle società cooperative per effetto della disposizione di cui all'art. 8 del sopra citato D.L.C.P.S. n. 1577, sia determinata, all'inizio di ogni biennio, con decreto di questo Assessorato;
Visto l'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381;
Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, artt. 15 e 20;
Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;
Visto l'art.37 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015;
Vista la legge regionale n. 10 del 7 maggio 2015;
Visto il decreto dell'Assessore per le attività produttive 23 giugno 2015, per la determinazione dei contributi per le spese relative alle revisioni ordinarie dovute dagli enti cooperativi per il biennio 2015/2016;
Visto il decreto dell'Assessore per le attività produttive del 27 marzo 2017, per la determinazione dei contributi per le spese relative alle revisioni ordinarie dovute dagli enti cooperativi per il biennio 2017/2018;
Visto il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 20 luglio 2011, n. 15;
Visto il parere reso dalla CRC nella seduta del 6 febbraio 2019;
Decreta:
Il contributo per le spese relative alle revisioni ordinarie dovute dagli enti cooperativi, ai sensi del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, per il biennio 2019/2020 è determinato nella misura sotto indicata:
a) Enti cooperativi con numero dei soci non superiore a 100 o un capitale sociale versato non superiore a euro 250,00 o un fatturato non superiore a euro 75.000,00 il contributo è di euro 260,00.
b) Enti cooperativi con numero dei soci da 101 a 500 o un capitale sociale versato da euro 250,01 a euro 1.000,00 o un fatturato da euro 75.000,01 a euro 150.000,00 il contributo è di euro 520,00.
c) Enti cooperativi con numero dei soci superiore a 500 o un capitale sociale versato da euro 1.000,01 a euro 2.000,00 o un fatturato da euro 150.000,01 a euro 300.000,00 il contributo è di euro 1.000,00.
d) Enti cooperativi con numero dei soci superiore a 500 o un capitale sociale versato da euro 2.000,01 a euro 65.000,00 o un fatturato da euro 300.000,01 a euro 1.000.000,00 il contributo è di euro 1.200,00.
e) Enti cooperativi con numero dei soci superiore a 500 o un capitale sociale versato superiore a euro 65.000,00 o un fatturato superiore a euro 1.000.000,00 il contributo è di euro 1.500,00.
f) Per le banche di credito cooperativo sino a 980 soci il contributo è di euro 1.900,00; da 981 a 1.680 il contributo è di euro 3.600,00; oltre 1.681 soci il contributo è di euro 6.400,00.
g) Il contributo dovuto dalle società di mutuo soccorso per le spese relative all'attività di vigilanza sugli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2019/2020, sulla base dei parametri e nella misura sotto indicata:
FASCE | IMPORTO | NUMERO SOCI | CONTRIBUTI MUTUALISTICI |
1) | euro 280,00 | fino a 1.000 | fino a 100.000 |
2) | euro 560,00 | da 1001 a 10.000 | da 100.001 a 500.000 |
3) | euro 840,00 | oltre 10.000 | oltre 500.000 |
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Per le cooperative di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) iscritte nel registro delle imprese nel corso del biennio 2019/2020 e per le cooperative che abbiano deliberato il proprio scioglimento entro il 31 dicembre 2018, il contributo è fissato nella misura minima di euro 260,00. Per le banche cooperative di cui alla superiore lettera f) che risultano pure iscritte nel registro delle imprese nel biennio 2019/2020, il contributo è fissato nella misura minima di euro 1.900,00.
Per gli enti iscritti all'albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi che ricadono nelle fasce d) ed e) del presente decreto, si applicherà la fascia c) nel caso in cui gli stessi abbiano terminato o non abbiano in corso o già avviato un programma edilizio, nonostante siano in possesso della titolarità dell'area o della delibera comunale di assegnazione o della promessa di finanziamento a seguito bando.
L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2018. Per fatturato deve intendersi il valore della produzione della lettera a) dell'art. 2425 del codice civile.
I contributi dovranno essere aumentati del 50% per le società cooperative assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e del 30% per le società cooperative di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
Nella determinazione del contributo tra i parametri previsti di cui ai commi precedenti prevale quello riferibile alla fascia più alta.
Il contributo dovrà essere versato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Per gli enti cooperativi a revisione annuale la maggiorazione, di cui al precedente articolo, dovrà essere versata entro il 31 marzo del secondo anno del biennio ispettivo.
Per le cooperative costituite nel corso del biennio 2019/2020, il termine di 90 giorni decorre dalla data di iscrizione della stessa cooperativa nel registro delle imprese, il cui ufficio provvederà anche ad informare, al fine dell'aggiornamento dello schedario, il servizio competente dell'Assessorato delle attività produttive, dell'avvenuta nuova iscrizione.
Le cooperative aderenti ad una delle associazioni nazionali di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo devono versare il contributo loro spettante alle rispettive associazioni regionali.
Le cooperative non aderenti revisionate dalle associazioni regionali di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo dovranno versare il contributo loro spettante per 1'80% all'associazione regionale che effettua la revisione ed il 20% in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione siciliana.
Gli enti cooperativi non aderenti dovranno trasmettere al servizio 10.S dell'Assessorato regionale delle attività produttive, entro 20 giorni dal pagamento, copia del versamento effettuato a favore della Regione siciliana per l'accertamento in entrata delle somme.
Fermo restando quanto previsto dal comma 5, art. 15, legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, e secondo quanto indicato dal primo e secondo comma del presente articolo, il mancato versamento, anche parziale, del contributo di revisione dovuto dagli enti cooperativi, configurandosi un irregolare funzionamento dell'organo amministrativo, preclude l'eventuale rilascio del certificato/attestato di revisione.
Ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015, le associazioni sono tenute a trasmettere all'Assessorato delle attività produttive, in forma digitale, i risultati delle attività espletate, allo scopo di costituire una banca dati sulle cooperative siciliane da utilizzare per finalità istituzionali nell'ambito di protocolli di legalità.
Le associazioni hanno l'obbligo altresì di trasmettere, allegate alle risultanze dell'attività revisionale di ciascuna cooperativa sia aderente o non, copia del pagamento del contributo revisionale relativo al biennio in corso e per le cooperative non aderenti anche copia del pagamento del contributo revisionale relativo ai bienni 2015/2016 e 2017/2018.
L'ente cooperativo può ricorrere avverso la misura di contributo accertato a suo carico, anche da parte delle Associazioni nazionali e regionali a cui aderisce, all'Assessorato regionale delle attività produttive, chiedendo il riesame della somma posta a carico.
L'Assessorato delle attività produttive, sentite le parti, decide entro 90 giorni. La presentazione del ricorso non sospende i termini di pagamento.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato, pubblicato nel sito del Dipartimento, ed inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 5 aprile 2019.
TURANO
Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato delle attività produttive in data 10 aprile 2019 al n. 714.