
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 19 aprile 2019
G.U.R.S. 17 maggio 2019, n. 22
Disciplina delle attività di rappresentanza di interessi nelle sedi dell'Assessorato della salute.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28, recanti "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana" e 10 aprile 1978, n. 2 "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana";
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento" e s.m.i.;
Visto il D.P.R.S. 10 maggio 2001, n. 8, recante "Regolamento attuativo dell'art. 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali";
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
Visto il D.P.R.S. 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
Visto il D.P.R.S. 18 gennaio 2013, n. 6, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.R.S. 5 dicembre 2009 n. 12 e ss.mm.ii.";
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale";
Visto il D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica al D.P.R.S. 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.";
Ritenuto di dover adottare ogni strumento utile a garantire trasparenza delle relazioni che si instaurano all'interno degli uffici dell'Assessorato regionale della salute tra i vertici politici e amministrativi e soggetti portatori di interessi;
Vista l'assenza di una normativa nazionale e regionale che disciplini le modalità di intervento nel processo decisionale di soggetti che siano portatori di interessi;
Visto il c.d. codice Vigna, approvato con deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2009, n. 514 che, tra le misure finalizzate alla prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni dei gruppi organizzati, ha disciplinato le modalità di accesso negli Uffici dell'Amministrazione regionale;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
Ritenuto che le discipline soprarichiamate omettono di regolare i rapporti che si instaurano all'interno dell'Assessorato regionale della salute tra vertici politici e amministrativi delle strutture amministrative e soggetti portatori di interessi;
Vista l'urgenza, quindi, di monitorare e rendere trasparenti i rapporti e le relazioni tra decisori pubblici e portatori di interessi;
Visti i provvedimenti assunti dalla Camera dei Deputati, dal Ministero allo sviluppo economico, dal Ministero dell'agricoltura che hanno istituito presso i propri uffici il Registro dei portatori di interesse;
Ritenuto utile e necessario disciplinare pratiche istituzionali che aiutino a ridurre le criticità nelle scelte pubbliche;
Ritenuto che nell'attuale contesto esistono portatori positivi degli interessi sociali che legittimamente possono assumere un ruolo propositivo e collaborativo nel perseguimento degli interessi pubblici;
Tenuto conto dell'indirizzo politico di dare costante e completa attuazione ai principi in materia di pubblicità e partecipazione dei cittadini al fine di garantire trasparenza dei processi decisionali dell'Assessorato regionale della salute attraverso la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano tali processi;
Considerata l'opportunità, in relazione a quanto precede, di istituire e tenere presso l'Assessorato regionale della salute, un elenco di soggetti con competenze specifiche che possono essere chiamati a forme di consultazione;
Decreta:
Principi e finalità
Il presente decreto mira a promuovere l'attuazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e non discriminazione delle decisioni pubbliche, nonché di trasparenza dell'attività politica e amministrativa e partecipazione democratica ai processi di formazione della decisione pubblica anche attraverso la pubblicità e regolamentazione delle attività di rappresentanza degli interessi specifici di competenza presso l'Assessorato regionale della salute.
L'attività di rappresentanza di interessi, ove è svolta nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà istituzionale, costituisce positivo strumento di partecipazione ed arricchimento del processo decisionale poiché concorre all'ampliamento delle informazioni di cui può disporre il decisore nell'esercizio del potere decisionale.
Oggetto
Il presente decreto disciplina l'attività di lobby dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare presso l'Assessorato regionale della salute, regolamentando l'interazione tra questi e i decisori pubblici attraverso strumenti e istituti che assicurino il perseguimento dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1 e rendano conoscibili le modalità di interazione e scambio di informazioni.
Non rientra nell'attività di rappresentanza di interessi particolari l'attività posta in essere dai rappresentanti istituzionali delle P.A. e dei soggetti assimilati.
Definizioni
Per attività di rappresentanza di interessi si intende ogni attività svolta nelle sedi dell'Assessorato regionale della salute professionalmente dai soggetti di cui al paragrafo III della Regolamentazione - allegata al presente decreto - attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, intesa a perseguire interessi leciti propri o di terzi nei confronti delle strutture dell" Assessorato regionale della salute.
Ai fini del presente decreto si intende:
a) attività di lobbyng o rappresentanza di interessi: ogni attività svolta nei confronti dei pubblici decisori in nome e per conto di un gruppo di interessi attraverso proposte, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, documenti ricognitivi della posizione del gruppo rappresentato, ovvero attraverso qualsiasi altra forma di iniziativa o comunicazione cartacea, telematica o altrimenti disposta, mediante la quale vengono perseguiti interessi leciti propri o di terzi, anche di rilevanza non generale e di natura non economica, con lo specifico fine di incidere lecitamente sui processi decisionali pubblici in atto, di avviarne di nuovi ovvero di inibirne l'avvio;
b) lobbista o rappresentante di interesse: soggetto che svolge l'attività di cui alla lett. a) presso l'Assessorato regionale della salute in rappresentanza di un gruppo di interessi particolare sulla base di un rapporto di rappresentanza comunque instaurato o comunque in ragione di un incarico ricevuto;
c) gruppo di interesse: associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni e organizzazioni non governative che operino nell'ambito della sanità e/o del diritto alla salute, organizzazioni sindacali o datoriali o di categoria o tutela degli interessi diffusi, comitati, società, gruppi di imprese, studi professionali, soggetti specializzati nella rappresentanza professionale degli interessi di terzi, o qualunque persona giuridica portatore di interessi leciti di rilevanza anche non generale e di natura anche non economica che intenda svolgere detta attività;
d) pubblico decisore: Assessore regionale della salute, dirigenti di Dipartimento, dirigenti di servizio, componenti dell'ufficio di diretta collaborazione all'opera dell'Assessore;
e) processi decisionali: procedimenti di formazione di proposte di legge, di regolamento e amministrativi generali nonché degli atti di indirizzo politico - amministrativo e degli atti di pianificazione, programmazione e gestione comunque denominati il cui contenuto coinvolga interessi di soggetti terzi.
Non costituiscono attività di rappresentanza di interessi le dichiarazioni rese e il materiale depositato nel corso delle audizioni dinanzi alle Commissioni e ai Comitati parlamentari.
Registro dei portatori di interesse
E' istituito presso l'Assessorato regionale della salute un Registro pubblico dei soggetti che svolgono, anche non professionalmente, attività di rappresentanza di cui all'articolo 3, lett. a) del presente decreto.
Il Registro è pubblicato nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale della salute ed è gestito dall'area interdipartimentale 1, presso il Dipartimento pianificazione strategica, che ne garantisce, in collaborazione con le strutture dell'Assessorato, il periodico aggiornamento.
I soggetti che intendano esercitare l'attività di cui all'articolo 3, lett. b), del presente decreto presso l'Assessorato regionale della salute sono tenuti ad accreditarsi mediante l'iscrizione al Registro.
Sono tenuti all'iscrizione nel registro, ove intendano svolgere presso le sedi dell'Assessorato regionale della salute l'attività di cui all'art. 2, le organizzazioni sindacali e datoriali, le organizzazioni non governative, le imprese, i gruppi di interesse e le aziende, i soggetti specializzati di rappresentanza professionale di interessi terzi, le associazioni professionali di consumatori riconosciute ai sensi dell'art. 137 del codice di consumo di cui al D.L.vo 6 settembre 2008, n. 206 [N.d.R. recte: D.L.vo 6 settembre 2005, n. 206], e s.m.i., nonché ogni altro soggetto che intenda svolgere la su citata attività, salve in ogni caso le esclusioni di cui al successivo comma 6.
La medesima disciplina si applica anche ai parlamentari (regionali e nazionali) cessati dal mandato ove intendano svolgere attività di rappresentanza di interessi.
Non sono soggetti all'iscrizione gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le autorità di regolazione e garanzia istituite dalla legge, comunque denominate, le organizzazioni internazionali e sovranazionali, gli agenti diplomatici e funzionari consolari, i partiti, i movimenti politici, le confessioni religiose nonché gli esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali che, nell'ambito di processi decisionali, siano chiamati a partecipare ad attività di concertazione.
Iscrizione al registro
Chiunque intenda svolgere attività di rappresentanza di interessi particolari, promuovendo nei confronti dell'Assessorato regionale della salute interessi leciti propri o di altro soggetto rappresentato, deve richiedere l'iscrizione nel Registro pubblico di cui all'articolo 4.
La richiesta di iscrizione deve essere trasmessa per posta elettronica certificata all'indirizzo assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it e deve indicare a pena di irricevibilità, i seguenti documenti:
a) i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante del gruppo interessato con l'indicazione della fonte del potere di rappresentanza;
a) i dati identificativi del gruppo di interesse rappresentato;
b) la descrizione dell'attività di rappresentanza di interessi che si intende svolgere, le finalità che essa persegue nonché i potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza degli interessi;
c) il consenso al trattamento dei dati personali del rappresentante e del terzo eventualmente rappresentato in conformità alle vigenti disposizioni normative;
d) accettazione del Codice di condotta dei portatori di interessi.
Per l'iscrizione al Registro il soggetto richiedente deve dimostrare, anche con dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, di possedere i seguenti requisiti:
a) avere compiuto la maggiore età;
b) non avere subito, nell'ultimo decennio, condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'ordine pubblico, la persona, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio e l'ambiente;
c) godere dei diritti civili e politici e di non essere stato interdetto dai pubblici uffici;
d) non avere ricoperto negli ultimi dodici mesi cariche di governo nazionale, regionale né aver svolto il mandato parlamentare o presso l'Assemblea regionale siciliana.
Per i soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche, l'istanza deve indicare la denominazione, la sede e i dati anagrafici del rappresentante legale e delle persone che in maniera stabile e costante svolgono per loro conto attività di rappresentanza, specificando la fonte dei relativi poteri.
I requisiti prescritti al terzo comma devono essere posseduti dal rappresentante legale del soggetto nel cui interesse è svolta l'attività di rappresentanza di interessi e da chiunque altro ponga in essere la predetta attività.
Le ulteriori disposizioni relative ai requisiti, all'iscrizione e alla tenuta del registro, nonché le modalità per garantire la massima accessibilità dei dati dei rappresentanti d'interessi e della documentazione dagli stessi prodotta sono stabilite dal regolamento allegato al presente decreto.
Agenda degli incontri
Per coloro che intendano svolgere l'attività di cui all'articolo 3, lett. b), l'iscrizione al Registro è presupposto obbligatorio per richiedere incontri con organi di vertice politico - amministrativo.
Gli incontri, preventivamente fissati, devono essere annotati nell'Agenda degli incontri tenuta dall'area interdipartimentale 1, dell'Assessorato regionale della salute.
Obblighi inerenti l'attività di rappresentanza di interessi
I rappresentanti dei gruppi di interesse particolari possono svolgere la propria attività servendosi unicamente dei canali istituzionali previsti dal presente decreto.
Non è consentita l'attività di rappresentanza degli interessi da parte di soggetti non iscritti nel registro di cui all'articolo 4 e non sono consentiti incontri tra i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici che non siano preventivamente annotati nell'agenda di cui all'articolo 6 del presente decreto.
Obblighi dei decisori pubblici
I decisori pubblici, compatibilmente con il perseguimento dell'interesse generale, prendono in considerazione gli interessi rappresentati dagli iscritti nel Registro pubblico facendone menzione nella relazione illustrativa o nelle premesse degli atti posti in essere.
Gli atti inerenti ad oggetti che hanno costituito attività di rappresentanza di interessi particolari, quando da questi influenzati, debbono essere analiticamente motivati e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione.
Relazione periodica
Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli iscritti nel Registro di cui all'articolo 3 sono tenuti a presentare all'Assessorato regionale della salute, area interdipartimentale 1, mediante trasmissione a mezzo pec all'indirizzo assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it una relazione sull'attività svolta che dia conto dei contatti effettivamente posti in essere, degli obiettivi perseguiti e dei soggetti nel cui interesse l'attività è stata svolta, nonché dei risultati eventualmente prodotti.
L'Assessorato regionale della salute può disporre verifiche sulle relazioni prodotte richiedendo eventuale produzione di ulteriori dati o informazioni.
Le relazioni sono tempestivamente pubblicate nel sito dell'Assessorato da parte dell'area interdipartimentale 1.
Prerogative riconosciute agli iscritti al registro
Per specifiche materie, iniziative o questioni sulle quali il pubblico decisore ritenga di dovere acquisire suggerimenti, informazioni e/o comunque coinvolgere soggetti esterni all'Amministrazione, organizzerà, tramite i propri uffici e con congruo anticipo, incontri per la consultazione senza che ciò comporti alcun vincolo amministrativo coinvolgendo i soggetti che abbiano manifestato di essere portatori di questi specifici interessi.
La consultazione dei rappresentanti di gruppi di interesse iscritti nel Registro potrà avvenire in qualunque forma e modalità.
Ai rappresentanti degli interessi iscritti al registro è consentito di accedere agli uffici dell'Assessorato regionale della salute, presentare ai decisori pubblici di cui all'articolo 3 lett., comma 1, lett. d), proposte, richieste, comunicazioni, suggerimenti, ricerche, analisi, memorie scritte e qualsiasi altra documentazione relativa l'interesse rappresentato, adeguatamente sottoscritta.
Il pubblico decisore potrà ricevere quanto elencato al precedente comma solo ed esclusivamente da parte degli iscritti al Registro.
Sanzioni
In caso di violazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto, si applicano le sanzioni della sospensione o, nei casi di particolare gravità, della cancellazione dal Registro.
Il provvedimento di sospensione o di cancellazione del Registro è adottato, a seguito di istruttoria condotta dal dirigente dell'area interdipartimentale 1, a firma congiunta, dai dirigenti generali dei Dipartimenti per la pianificazione strategica e attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute.
A tal fine il responsabile del procedimento, dirigente dell'area interdipartimentale 1, nell'espletamento dell'attività istruttoria, acquisisce tutta la documentazione e svolge ogni utile attività necessaria ai fini dell'accertamento della violazione contestata.
Conclusa l'attività istruttoria trasmette la proposta di provvedimento ai dirigenti generali dei Dipartimenti per la pianificazione strategica e attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute.
Il rappresentante degli interessi cancellato dal Registro non può chiedere una nuova iscrizione prima di due anni a decorrere dalla adozione del provvedimento ed è preclusa, anche a mezzo di altri soggetti, l'attività di rappresentanza in favore del soggetto nel cui interesse ha agito il rappresentante cancellato.
Della mancata osservanza delle disposizioni del presente testo e delle sanzioni è assicurata la pubblicità nel sito internet dell'Assessorato regionale della salute.
Clausola valutativa
Con cadenza annuale, ed entro il mese di febbraio, il dirigente generale del Dipartimento per la pianificazione strategica trasmette all'Assessore per la salute una relazione contenente i dati e le informazioni relativi allo stato di attuazione del registro, il numero di iscritti e la tipologia di interessi rappresentati, il numero di violazioni accertate ed eventuali suggerimenti o criticità riscontrate nell'applicazione del decreto.
Pubblicazione
Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet dell'Assessorato regionale della salute ed inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 23 [N.d.R. recte: legge regionale 12 agosto 2014, n. 21].
Palermo, 19 aprile 2019.
RAZZA
ALLEGATI
REGOLAMENTO ATTUATIVO DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA DI INTERESSI NELLE SEDI DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Art. 1
L'Attività di rappresentanza degli interessi di cui all'articolo 3 del decreto cui il presente regolamento è allegato, deve svolgersi nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.
E' istituito, a tal fine, presso l'area interdipartimentale 1, Dipartimento pianificazione strategica, un Registro dei soggetti che svolgono, anche non professionalmente, attività di rappresentanza degli interessi (di seguito denominato Registro).
L'area interdipartimentale 1, sovrintende alla tenuta del Registro, alla sua pubblicazione nel sito internet dell'Assessorato regionale della salute e alle procedure di iscrizione al Registro e svolge le attività istruttorie di verifica previste dal D.A. e dal presente regolamento.
Sono tenuti alla iscrizione nel Registro associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni e organizzazioni non governative che operino nell'ambito della sanità e/o del diritto alla salute, organizzazioni sindacali o datoriali o di categoria o tutela degli interessi diffusi, comitati, società, gruppi di imprese, studi professionali, soggetti specializzati nella rappresentanza professionale degli interessi di terzi, o qualunque persona giuridica portatore di interessi leciti di rilevanza anche non generale e di natura anche non economica che intendano esercitare presso la sede dell'Assessorato regionale della salute, attività di rappresentanza di interessi.
Non sono soggetti all'iscrizione gli organi istituzionali o di rilevanza costituzionale, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le autorità di regolazione e garanzia istituite dalla legge, comunque denominate, le organizzazioni internazionali e sovrannazionali, gli agenti diplomatici e funzionari consolari, i partiti e i movimenti politici e le confessioni religiose.
Il Registro è gestito, in via provvisoria, in modalità cartacea finché non sia disponibile un sistema informatico che consenta l'elaborazione e l'alimentazione del registro in forma elettronica.
Il Registro è pubblicato in apposita sezione del sito ufficiale dell'Assessorato regionale della salute.
Art. 2
L'istanza di iscrizione al Registro (il cui modello è scaricabile nel sito dell'Assessorato regionale della salute) e ogni successiva comunicazione in ordine ai dati di iscrizione devono essere indirizzate all'area interdipartimentale 1, Dipartimento pianificazione strategica, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it. La richiesta inviata unitamente alle schede per le persone fisiche o giuridiche scaricabili dal sito dell'Assessorato regionale della salute contiene:
a) la descrizione dell'attività di rappresentanza di interessi che il richiedente intende svolgere, le finalità che essa persegue nonché i potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza degli interessi;
b) in caso di persona fisica deve indicare i relativi dati anagrafici, il domicilio professionale, i dati identificativi del gruppo di interesse rappresentato con l'indicazione della fonte dei relativi poteri di rappresentanza, il consenso al trattamento dei dati personali e l'autocertificazione del possesso dei requisiti indicati all'articolo 5, comma 2, del decreto;
c) in caso di soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche, la denominazione e sede, i dati anagrafici delle persone che ne hanno la rappresentanza legale e di quelle che in maniera stabile e costante svolgono per loro conto l'attività di rappresentanza di interessi, con l'indicazione dello specifico rapporto contrattuale che ad esso le lega, nonché, per ciascuna di queste, l'autocertificazione indicante il possesso dei requisiti di indicati all'articolo 5, comma 2, del decreto.
d) in caso di soggetti che rappresentino interessi di terzi, l'indicazione del soggetto per conto del quale essi operano e il titolo giuridico che consente l'esercizio dell'attività, con l'indicazione del termine finale dell" attività, ove previsto;
e) il consenso al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione nel sito internet dell'Assessorato regionale della salute delle informazioni fomite.
f) l'impegno di comunicare tempestivamente ogni variazione delle informazioni e dati medesimi;
g) l'impegno a presentare la relazione annuale relativa all'attività di rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente;
h) accettazione integrale delle disposizioni contenute nel "Regolamento recante la disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi nelle sedi dell'Assessorato regionale della salute";
i) l'impegno a rispettare quanto previsto dal Codice di condotta per i rappresentanti di interessi.
L'area interdipartimentale 1 verifica la completezza e la regolarità della documentazione presentata e ne accerta la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.
E' loro consentito, inoltre, di chiedere - in riscontro all'istanza di iscrizione al Registro - a mezzo posta elettronica certificata eventuali integrazioni, anche documentali, relative alla sussistenza dei requisiti necessari all'iscrizione al Registro.
Dell'esito della verifica e dell'avvenuta iscrizione al Registro è data notizia al richiedente entro il termine di 60 giorni.
Ove si accerti che l'iscrizione di un soggetto sia avvenuta sulla base di dichiarazioni non veritiere il dirigente dell'area interdipartimentale 1 ne proporrà ai dirigenti generali dei Dipartimenti per la pianificazione strategica ed attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico la cancellazione con divieto di richiedere l'iscrizione per un periodo di due anni e la trasmissione alla competente autorità giudiziaria;
ove si accerti che non sono state comunicate variazioni di cui al comma 2, lett. f), i dirigenti generali dei Dipartimenti per la pianificazione strategica ed attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, su proposta del dirigente dell'area interdipartimentale 1, ne disporranno la sospensione dal Registro fino a due anni.
Il Registro, contenente per ogni iscritto le informazioni di cui al comma 2, è pubblicato nel sito internet dell'Assessorato regionale della salute.
Gli iscritti ogni anno confermano l'iscrizione al Registro trasmettendo - contestualmente alla relazione di cui al comma 2, lett. g) - dichiarazione di persistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro.
Scaduto il termine senza che la relazione e la dichiarazione di cui al precedente comma sia stata trasmessa, il dirigente dell'area interdipartimentale 1 propone ai dirigenti generali dei Dipartimenti per la pianificazione strategica ed attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico di disporre la cancellazione dal Registro.
Il provvedimento è assunto a firma congiunta, dai dirigenti generali dei Dipartimenti per la pianificazione strategica ed attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute.
Ove venga meno il titolo giuridico di cui al comma 2, lett. d), del presente decreto, il dirigente dell'area interdipartimentale 1, propone ai dirigenti generali dei Dipartimenti per la pianificazione strategica ed attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico la sospensione dall'iscrizione.
L'iscrizione è nuovamente operativa non appena è comunicato un nuovo titolo giuridico.
Ove venga meno uno dei requisiti il cui possesso è oggetto di autocertificazione, il dirigente dell'area interdipartimentale 1, propone la cancellazione dal registro ai dirigenti generali dei Dipartimenti per la pianificazione strategica ed attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico che ne dispongono la cancellazione con provvedimento a firma congiunta.
Il dirigente dell'area interdipartimentale 1, su segnalazione di terzi ovvero anche d'ufficio, può svolgere gli adempimenti istruttori ritenuti necessari, ivi comprese l'audizione dell'interessato e la richiesta di trasmissione di elementi informativi scritti. Tali adempimenti devono concludersi comunque entro il termine di un mese dalla segnalazione o dalla data in cui ha avuto conoscenza del venir meno del suddetto requisito.
Le decisioni dei dirigenti generali dei Dipartimenti per la pianificazione strategica ed attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico sono comunicate agli interessati, che possono presentare ricorso in opposizione entro e non oltre 10 giorni.
La decisione sul ricorso amministrativo, proposto ai dirigenti generali dei Dipartimenti per la pianificazione strategica ed attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, è assunto nel termine di 30 giorni.
Art. 3
I soggetti iscritti al Registro e i relativi rappresentanti sono tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal presente regolamento, dal Codice di condotta e da eventuali ulteriori disposizioni applicative, nonché ad ogni altra prescrizione stabilita in generale per i soggetti estranei all'Assessorato regionale della salute.
Ai soggetti iscritti nel registro è rilasciato, entro 30 giorni dall'avvenuta iscrizione, un titolo di accesso alle sedi dell'Assessorato regionale della salute di durata annuale.
In caso di cancellazione o sospensione dal registro, il titolo di accesso rilasciato ai sensi della presente delibera è rispettivamente annullato o sospeso.
Art. 4
Entro il 31 gennaio di ciascun anno i soggetti iscritti al Registro trasmettono all'area interdipartimentale 1 la relazione annuale relativa l'attività di rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente.
Contestualmente alla relazione i soggetti iscritti confermano, con apposita dichiarazione, la persistenza dei requisiti necessari all'iscrizione.
La relazione è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it.
Il dirigente dell'area interdipartimentale 1:
a) verifica la completezza formale di ciascuna relazione;
b) in caso di incompletezza o contraddittorietà chiede ulteriori dati o informazioni, con l'indicazione entro il quale tali integrazioni devono essere fornite;
c) riferisce l'esito delle verifiche ai dirigenti generali dei Dipartimenti per la pianificazione strategica ed attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico.
All'esito positivo della verifica le relazioni sono tempestivamente pubblicate nel sito dell'Assessorato regionale della salute e, in persistenza dei requisiti di iscrizione, è rinnovata l'iscrizione.
Nel caso in cui gli iscritti non presentino la relazione annuale nei termini di cui al comma 1 del presente articolo a ciascuno di essi, il dirigente dell'area interdipartimentale 1, invia una diffida ad adempiere entro i successivi 10 giorni.
Scaduti i termini, su proposta del dirigente dell'area interdipartimentale 1, i dirigenti generali dei Dipartimenti per la pianificazione strategica ed attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, dispongono la cancellazione dal Registro con divieto di richiedere l'iscrizione per un periodo di un anno.
Art. 5
Fatte salve diverse specifiche previsioni, la violazione degli obblighi di cui al presente regolamento comporta la cancellazione dal registro con divieto di richiedere l'iscrizione per un periodo fino a 2 anni ovvero la sospensione dall'iscrizione al Registro per un periodo fino ad un anno.
Le sanzioni sono irrogate dai dirigenti generali dei Dipartimenti per la pianificazione strategica ed attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico su proposta del dirigente dell'area interdipartimentale 1.
I dirigenti generali dei Dipartimenti per la pianificazione strategica ed attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico svolgono gli opportuni accertamenti, ivi compresa, se lo ritengono necessario, l'audizione dei soggetti interessati.
In ogni caso dell'avvio degli accertamenti è data comunicazione al soggetto interessato che può, entro il termine di 15 giorni, depositare controdeduzioni.
L'area interdipartimentale 1 svolge le istruttorie di cui al presente regolamento. L'istruttoria non può avere durata superiore a 30 giorni.
Delle sanzioni irrogate è assicurata pubblicità nel sito dell'Assessorato regionale della salute. Ai soggetti non iscritti nel Registro che risultino ad altro titolo in possesso di autorizzazioni di accesso alle sedi dell'Assessorato regionale della salute è vietato lo svolgimento delle attività di rappresentanza di interessi nei confronti del medesimo Assessorato.
Il pubblico decisore potrà ricevere soggetti che svolgano attività di rappresentanza di interessi nel solo caso in cui il soggetto sia iscritto al Registro e l'incontro sia stato preventivamente annotato nell'Agenda di cui all'articolo 6 del decreto.
CODICE DI CONDOTTA DEI RAPPRESENTANTI DI GRUPPI DI INTERESSE
Principi generali
Il presente codice di condotta stabilisce le regole cui devono attenersi tutti coloro i quali si iscrivono al Registro dei portatori di interessi.
L'iscrizione al Registro si intende completa quando, oltre alla compilazione delle varie sezioni della procedura, è dato il consenso esplicito al presente Codice.
Il presente Codice di condotta rappresenta formale obbligazione degli iscritti al Registro di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'iscrizione e/o al fine di distorcerne la relativa corretta partecipazione.
Per decisori pubblici si intendono: Assessore regionale per la salute, dirigenti di Dipartimento, dirigenti di servizio, componenti dell'ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore.
In caso di conflitto di interessi, ossia quando uno specifico interesse privato potrebbe influenzare indebitamente l'esercizio delle sue funzioni, ciascun rappresentante adotta senza indugio tutti i provvedimenti necessari per rimuoverlo, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente codice di condotta.
Doveri dei rappresentanti di gruppi di interesse
I rappresentanti osservano con scrupolo e rigore gli obblighi, previsti dall'ordinamento.
Nelle loro relazioni con i decisori dell'Assessorato regionale della salute, i rappresentanti di interessi:
- si identificano sempre con il proprio nome e, se del caso, facendo riferimento al gruppo di interesse particolare rappresentato, ossia "associazioni, fondazioni, ancorché non riconosciute, comitati, società e persone giuridiche in generale, portatori di interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica";
- dichiarano gli interessi, gli obiettivi e le finalità che promuovono;
- evitano di ottenere o cercare di ottenere informazioni o decisioni in maniera disonesta oppure mediante pressioni indebite o comportamenti scorretti;
- nei loro rapporti con terzi, i rappresentanti di gruppi di interesse non vantano alcuna relazione ufficiale con i decisori pubblici o le relative strutture, né travisano gli effetti della registrazione in maniera da ingannare i terzi o i funzionari o gli altri agenti dei decisori pubblici né utilizzano i loghi delle istituzioni regionali senza espressa autorizzazione;
- garantiscono che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni da loro fornite al momento della registrazione e successivamente nell'esercizio delle attività rientranti nell'ambito di applicazione del Registro siano complete, aggiornate e non fuorvianti;
- consentono che tutte le informazioni fornite siano oggetto di revisione e s'impegnano ad ottemperare alle richieste dell'Amministrazione di informazioni aggiuntive e di aggiornamenti;
- si astengono dal vendere a terzi copie di documenti ricevuti dalle strutture dei decisori pubblici;
- rispettano in generale tutte le norme di legge, di regolamento, gli atti amministrativi generali, nonché gli atti di indirizzo politico - amministrativo e gli atti di pianificazione e di programmazione comunque denominati e si astengono dall'ostacolarne l'attuazione e l'applicazione;
- non inducono i membri, i funzionari degli organi decisori, né i collaboratori o gli stagisti presso questi ultimi, a contravvenire alle disposizioni e alle norme di comportamento ad essi applicabili;
- informano chiunque loro rappresentino dei propri obblighi nei confronti delle istituzioni regionali;
- si impegnano a segnalare all'Assessorato regionale della salute e alla competente autorità giudiziaria qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsioni nelle fasi di iscrizione al Registro, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità che venga avanzata a seguito dell'iscrizione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni;
- si impegnano a non assumere comportamenti o a compiere atti contrari al decreto assessoriale n. 706 del 19 aprile 2019 e agli obiettivi da esso perseguiti.
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Le dichiarazioni dei rappresentanti di gruppi di interesse relative alle posizioni ed agli interessi rappresentati sono rese note attraverso la pubblicazione nel portale istituzionale dell'Assessorato regionale della salute.
Sanzioni
La mancata osservanza delle disposizioni del codice di condotta è punita con la sospensione o cancellazione dal registro del rappresentante di gruppi di interesse.