
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 87, comma 1, lett. l), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 18.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 19 marzo 2019
SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 19 G.U.R.I. 23 maggio 2019, n. 119
Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 87, comma 1, lett. l), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 18.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Visto il regolamento istitutivo del servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale, adottata con decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 1991, ed in particolare gli articoli 2 e 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2003, recante Organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 240 del 15 ottobre 2003;
Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2006, recante disposizioni generali per la produzione di materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonchè delle specie erbacee a moltiplicazione agamica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 168 del 21 luglio 2006;
Visti i decreti ministeriali 20 novembre 2006, relative alle norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati di agrumi, fragola, olivo, pomoidee e prunoidee, pubblicati nel Supplemento ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale, n. 141 del 20 giugno 2007 - Serie generale;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 169/L alla Gazzetta Ufficiale, n. 248 del 24 ottobre 2005 - Serie generale e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio del 29 settembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie 267 dell'8 ottobre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;
Visto il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124, recante attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (refusione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 180 del 4 agosto 2010;
Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2016, recante attuazione del registro nazionale delle varietà di piante da frutto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 85 del 12 aprile 2016;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, che istituisce il gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2016 recante recepimento delle direttive di esecuzione della Commissione del 15 ottobre 2014: 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, 2014/97/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà e 2014/98/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 14 del 18 gennaio 2017;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 2481, inerente individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonchè in materia di famiglia e disabilità;
Considerato che i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto costituiscono un importante fattore di produzione per la frutticoltura nazionale di qualità;
Considerato altresì che il vivaismo frutticolo nazionale produce da oltre 20 anni materiali di moltiplicazione delle piante da frutto di elevate caratteristiche qualitative e fitosanitarie;
Considerato che le norme nazionali volontarie di qualificazione dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e delle specie a propagazione agamica non risultano coerenti con le nuove direttive della Commissione europea;
Ritenuto necessario riorganizzare il Servizio nazionale di certificazione volontaria alla luce dei mutamenti normativi comunitari;
Ritenuto di dover tutelare la qualità delle produzioni vivaistiche frutticole nazionali per garantire agli agricoltori piante idonee alla frutticoltura di alta qualità;
Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 214/2005, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 124/2010, espresso nella riunione del 9 ottobre 2018;
Acquisito il parere favorevole della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella riunione del 17 gennaio 2019;
Decreta:
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Campo di applicazione e finalità
1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione e l'articolazione del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale e delle piante di specie arbustive ed arboree da frutto nonchè delle specie erbacee a moltiplicazione agamica e tutte le attività concernenti.
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Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a. «accessione» insieme di individui geneticamente uniformi, derivati per moltiplicazione agamica da un singolo individuo caratterizzato da stato sanitario differente da quello di altri individui appartenenti alla stessa varietà cultivar o popolazione;
b. «analisi»: l'esame diverso dall'ispezione visiva;
c. «candidata pianta madre di categoria "Pre-Base"»: una pianta madre che il fornitore intende far accettare come pianta madre di categoria «Pre-Base»;
d. «categoria»: i materiali di «Pre-Base», «Base», «Certificato» o i materiali CAC;
e. «clone»: una discendenza vegetativa geneticamente uniforme di una singola pianta;
f. «commercializzazione»: la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione o piante a terzi, mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso;
g. «codice accessione» il codice alfa-numerico che identifica le piante madri da cui inizia il processo di produzione di materiali di moltiplicazione certificati, ai fini della tracciabilità;
h. «disciplinare di produzione»: una raccolta di norme tecniche e requisiti specifici per la produzione e la commercializzazione di materiali di moltiplicazione certificati, riguardante una singola specie o gruppi di specie simili ed adottati ufficialmente con provvedimento amministrativo.
i. «fornitore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto: riproduzione, produzione, protezione e/o trattamento, importazione e commercializzazione;
l. «gemma»: organo vegetativo che rappresenta il primordio di un nuovo asse vegetativo, da cui possono avere origine foglie, rami o fiori;
m. «ispezione ufficiale»: l'ispezione effettuata dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilità;
n. «ispezione visiva»: l'esame di piante o di parti di piante a occhio nudo, con lenti, stereoscopio o microscopio;
o. «laboratorio»: qualsiasi struttura utilizzata per l'analisi dei materiali di moltiplicazione e delle piante, di cui all'art. 1, riconosciuta idonea dal Servizio fitosanitario nazionale;
p. «marza»: la porzione di ramo proveniente dalla pianta madre utilizzata per l'operazione di innesto;
q. «materiali di categoria Base»: i materiali di moltiplicazione:
i. ottenuti direttamente o in un numero limitato di fasi per via vegetativa da materiali iniziali, secondo metodi generalmente ritenuti idonei, per la conservazione dell'identità della varietà, comprese le caratteristiche pomologiche pertinenti, nonchè per la prevenzione delle malattie;
ii. destinati alla produzione di materiali di categoria «Certificato»;
iii. rispondenti ai requisiti specifici per i materiali di categoria «Base», adottati ai sensi dell'art. 30 del decreto ministeriale 6 dicembre 2016;
iv. ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) della presente lettera;
r. «materiali di categoria Certificato»: le piante da frutto e i materiali di moltiplicazione:
i. ottenuti direttamente per via vegetativa da materiali di categoria «Base» o da materiali Pre-Base o, se destinati alla produzione di portinnesti, da sementi certificate di materiali di categoria «Base» o «Certificato» di portainnesto;
ii. destinati alla produzione di piante da frutto;
iii. rispondenti ai requisiti specifici per i materiali di categoria «Certificato», adottati ai sensi dell'art. 36 del decreto ministeriale 6 dicembre 2016;
iv. ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui ai punti 1.1), 1.2) e 1.3) della presente lettera;
s. «materiali di categoria Pre-Base»: i materiali di moltiplicazione:
i. prodotti, secondo metodi generalmente considerati idonei, per la conservazione dell'identità della varietà, comprese le caratteristiche pomologiche, nonchè per la prevenzione delle malattie;
ii. destinati alla produzione di materiali di categoria «Base» o «Certificato» diversi dalle piante da frutto;
iii. rispondenti ai requisiti specifici per i materiali Pre-Base, adottati ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale 6 dicembre 2016;
iv. ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) della presente lettera;
t. «materiali di moltiplicazione»: le sementi, le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di piante, compresi i portainnesto;
u. «micropropagazione»: la moltiplicazione di materiale vegetale al fine di produrre un elevato numero di piante, utilizzando la coltura in vitro di gemme differenziate o di meristemi vegetativi differenziati ottenuti da una pianta;
v. «moltiplicazione»: la riproduzione vegetativa di piante madri al fine di ottenere un numero sufficiente di piante madri della stessa categoria;
z. «organismo ufficiale responsabile»: il Servizio fitosanitario nazionale di cui all'art. 48 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
aa. «pianta da frutto»: una pianta propagata a partire da una pianta madre e, dopo la commercializzazione, destinata ad essere piantata o trapiantata per la produzione di frutta, o anche per consentire la verifica dell'identità varietale di tale pianta madre;
bb. «pianta madre»: una pianta identificata destinata alla propagazione;
cc. «pianta madre di categoria Base»: una pianta madre destinata alla produzione di materiali di categoria «Base»;
dd. «pianta madre di categoria Certificato»: una pianta madre destinata alla produzione di materiali di categoria «Certificato»;
ee. «pianta madre di categoria «Pre-Base»: una pianta madre destinata alla produzione di materiali di categoria «Pre-Base»;
ff. «portinnesto»: porzione di pianta sui cui è posta a sviluppare una marza o una gemma isolata;
gg. «richiedente»: il costitutore, l'avente causa o il rappresentante designato, in mancanza di questi da un istituto o ente o altro soggetto che offra la necessaria garanzia del mantenimento in conservazione;
hh. «sezione incrementale»: procedimento attuabile, in qualsiasi fase della certificazione, per effettuare moltiplicazioni rapide di materiali carenti in quantità.
ii. «talea»: porzione di pianta capace di emettere radici e di rigenerare un nuovo individuo;
ll. «varietà»: un insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale può essere:
i. definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi;
ii. distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche;
iii. considerato come un'unità in relazione alla sua idoneità a essere moltiplicato invariato.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 87, comma 1, lett. l), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 18.
Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale
1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione.
2. Il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale effettua il coordinamento delle attività tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative alla qualificazione del materiale di propagazione vegetale con ulteriori requisiti rispetto a quanto previsto dal decreto ministeriale 6 dicembre 2016.
3. il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale è costituito da:
a) Servizio fitosanitario centrale;
b) Servizi fitosanitari regionali;
c) Soggetto gestore a carattere nazionale di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 1993, di seguito «soggetto gestore».
4. Possono essere oggetto di qualificazione nazionale le specie di interesse agrario che rivestono particolare interesse economico per l'agricoltura professionale nazionale, nonchè ogni altra specie di rilevante interesse generale.
5. Possono essere oggetto di qualificazione nazionale esclusivamente i materiali di moltiplicazione di varietà iscritte al registro nazionale delle varietà di cui al decreto ministeriale 4 marzo 2016, o equivalente registro di un Paese membro dell'unione europea, rispondenti ai requisiti di cui al Decreto ministeriale 6 dicembre 2016 per le specie e le categorie in questione, nonchè di altre specie non regolamentate di cui si ritiene opportuno avviare uno schema di qualificazione volontaria.
6. Tutti gli oneri derivanti dalle attività relative alla qualificazione volontaria dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto sono a carico del richiedente.
7. Il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale si avvale del gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e delle ortive, di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016, per l'espletamento delle attività di cui all'art. 4.
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Attività del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale
1. Il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale:
a) definisce i disciplinari di produzione per la qualificazione nazionale delle singole specie o gruppi di specie;
b) definisce i criteri per il riconoscimento dei centri per la conservazione per la premoltiplicazione e dei Centri per la premoltiplicazione che possono operare nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;
c) predispone le verifiche ispettive sull'idoneità dei centri di conservazione e dei centri di premoltiplicazione;
d) valuta l'eventuale equivalenza di schemi di certificazione di altri Paesi ai fini dello scambio di materiali di moltiplicazione;
e) definisce le modalità di presentazione delle domande relative alle attività del Sistema di qualità Italia;
f) definisce le modalità di esecuzione delle attività di controllo nel processo di qualificazione;
g) definisce i criteri e le modalità per la realizzazione di programmi di formazione e di aggiornamento del personale che opera nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.
h) definisce le modalità per l'esecuzione degli accertamenti dei requisiti dei materiali di moltiplicazione per la qualificazione nazionale.
i) determina il costo delle etichette di qualificazione del Sistema e la ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita delle stesse tra le diverse attività;
l) definisce e adotta i provvedimenti da intraprendere nei confronti dei soggetti operanti nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale che non rispettano le prescrizioni del presente decreto.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo adotta i provvedimenti relativi al comma 1, acquisito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e delle ortive, di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016.
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Funzioni del Servizio fitosanitario centrale
1. Al Servizio fitosanitario centrale compete:
a) il coordinamento delle attività inerenti al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;
b) il riconoscimento, con specifico provvedimento, delle accessioni di varietà, dei cloni e delle selezioni certificabili e l'aggiornamento del registro delle varietà;
c) l'adozione dei provvedimenti necessari a regolare le attività del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;
d) la sorveglianza delle attività del soggetto gestore.
2. Il Servizio fitosanitario centrale può avvalersi del soggetto gestore per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. Il Servizio fitosanitario centrale è l'autorità competente unica per tutte le attività del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.
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Funzioni dei Servizi fitosanitari regionali
1. Ai Servizi fitosanitari regionali competono le seguenti attività:
a) la ricezione delle istanze per la qualificazione nazionale dei materiali di cui agli articoli 10, 12, 13, 14 e 15.
b) la verifica dell'idoneità dei fornitori (CCP, CP, CM e vivaio);
c) l'attuazione delle attività ispettive e di controllo su tutte le fasi del processo di qualificazione nazionale, secondo quanto stabilito dai disciplinari di produzione per le singole specie o gruppi di specie;
d) l'invio al soggetto gestore dei dati necessari per l'implementazione del database del sistema informatico di cui all'art. 8, comma 1, lettera c);
2. I Servizi fitosanitari regionali predispongono una relazione, da inviare al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale al termine di ogni campagna di certificazione, sull'attività di controllo e qualificazione.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, i servizi fitosanitari regionali possono avvalersi di personale tecnico specializzato, addestrato ed aggiornato attraverso corsi di formazione obbligatori, aderente al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.
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Soggetto gestore
1. Il soggetto gestore, ai fini del mantenimento del riconoscimento deve presentare istanza, di cui all'allegato I, al Servizio fitosanitario centrale entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, e deve possedere i seguenti requisiti:
a) coinvolgimento di soggetti interessati in tutte le fasi della filiera produttiva ortofrutticola;
b) rappresentatività a livello nazionale;
c) esperienza nel coordinamento e gestione della certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto.
2. Il soggetto gestore deve dotarsi di un proprio regolamento per garantire l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.
3. Il Servizio fitosanitario centrale riconosce il soggetto gestore con specifico provvedimento sulla base del parere del gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e delle ortive, che esamina l'istanza, il regolamento e ogni altra documentazione allegata.
4. Il mantenimento del riconoscimento è subordinato al possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed al rispetto delle indicazioni del Servizio fitosanitario centrale.
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Funzioni del soggetto gestore
1. Al soggetto gestore compete:
a) la collaborazione con il Servizio fitosanitario nazionale per assicurare il buon funzionamento e il raggiungimento della qualificazione nazionale;
b) lo svolgimento delle attività assegnate dal Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;
c) la stampa e la distribuzione delle etichette della qualificazione nazionale d'intesa con il Servizio fitosanitario nazionale;
d) la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informatico che assicuri l'applicazione del presente decreto, compresa la tracciabilità dei materiali prodotti nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale e che sia fruibile da tutti gli operatori del settore, secondo le indicazioni del Comitato fitosanitario nazionale, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
e) la programmazione, l'organizzazione e la realizzazione di attività promozionali del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;
f) la realizzazione di attività finalizzate alla predisposizione di protocolli d'intesa per il riconoscimento reciproco di schemi di qualificazione volontaria di altri Paesi dell'Unione europea o terzi;
g) l'elaborazione di una relazione annuale da inviare al Servizio fitosanitario centrale, in via preventiva e consuntiva, sulle attività svolte;
h) la riscossione dei proventi derivanti dalla vendita delle etichette di qualificazione.
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Adesione del fornitore al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale
1. Il fornitore che intende aderire al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale invia al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio la domanda di cui all'allegato II, che comprende almeno le seguenti informazioni:
a) nome e cognome o ragione sociale;
b) indirizzo della sede legale;
c) recapiti telefonici e di posta elettronica certificata;
d) elenco e indirizzo di tutte le strutture coinvolte nella filiera produttiva;
e) numero o codice di registrazione di cui all'art. 14, comma 3, lettera c), del decreto 6 dicembre 2016.
2. La domanda di cui al comma 1 è corredata dall'impegno sottoscritto a rispettare le prescrizioni riportate nel presente decreto.
3. Il Servizio fitosanitario regionale di cui al comma 1, verificati i requisiti del fornitore, aggiorna il Registro dei fornitori di cui all'art. 14 del decreto 6 dicembre 2016 con il riferimento alla partecipazione al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.
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Riconoscimento dei materiali nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale
1. I materiali di moltiplicazione e le piante di cui all'art. 1, per l'ottenimento della qualificazione nazionale, devono soddisfare i requisiti previsti dalle relative direttive europee, nonchè quelli previsti dall'allegato III per il genere o la specie in questione.
2. Per chiedere l'accettazione di una pianta come pianta madre di pre-base occorre presentare specifica richiesta, corredata dalle informazioni di cui all'allegato IV, per il genere e la specie in questione, al Servizio fitosanitario centrale.
3. Il Servizio fitosanitario centrale riconosce idonee le piante madri di pre-base, su parere del gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e delle ortive che valuta le richieste pervenute e verifica le condizioni di idoneità.
4. Le accessioni di piante madri di «Pre-Base» riconosciute idonee ai sensi del decreto ministeriale 24 luglio 2003 sono riconosciute idonee ai sensi del presente decreto, purchè rispettino le norme tecniche prescritte dalla normativa vigente.
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Controlli del sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale
1. I controlli del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale sono finalizzati ad accertare che tutti i materiali di moltiplicazione sono:
a) ottenuti da materiale Pre-Base esente dagli organismi nocivi di cui all'allegato III per la specie e i generi in questione;
b) conservati, prodotti e sottoposti alle verifiche periodiche conformemente all'allegato III.
2. I controlli finalizzati alla verifica dei requisiti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 si basano su ispezioni visive, su indagini di laboratorio e su controlli documentali.
3. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio procede alle verifiche secondo il piano dei controlli di cui all'allegato III e accerta altresì l'origine dei materiali di propagazione e la loro tracciabilità.
4. Gli esami volti all'accertamento dello stato fitosanitario dei materiali di moltiplicazione sono effettuati presso laboratori riconosciuti idonei dal Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, secondo i piani di cui all'allegato III per ogni specie.
5. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio può prelevare o far prelevare campioni per verificare la corrispondenza dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto ai requisiti previsti dal presente decreto.
6. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio qualora, in occasione dei controlli di cui al comma 2, accerta la non conformità del fornitore o delle sue produzioni alle prescrizioni di cui al presente decreto, dispone la sospensione del fornitore nell'ambito delle attività del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;
7. Tutti gli oneri derivanti dalle attività di qualificazione dei materiali di moltiplicazione sono a carico del richiedente.
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Riconoscimento delle strutture idonee ad operare nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.
1. Le strutture che intendono operare nelle fasi di conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e premoltiplicazione (CP), compresi i laboratori di micropropagazione, nell'ambito del presente decreto devono essere già riconosciute idonee ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2016 e devono essere in grado di ottemperare alle prescrizioni di cui all'allegato III del presente decreto, per le specie o i gruppi di specie in questione.
2. Le strutture di cui al comma 1 inviano una richiesta di riconoscimento di idoneità all'indirizzo PEC del Sevizio fitosanitario centrale. Tale richiesta comprende almeno le seguenti informazioni:
a) nome e cognome o ragione sociale;
b) indirizzo della sede legale;
c) recapiti telefonici e di posta elettronica certificata;
d) le specie o i gruppi di specie per le quali si chiede il riconoscimento;
e) elenco e indirizzo di tutte le strutture coinvolte nella filiera produttiva;
f) riferimento al provvedimento di riconoscimento di idoneità ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2016.
3. Il Servizio fitosanitario centrale verificata l'idoneità delle strutture candidate, anche mediante visite ispettive, e, sentito il parere del gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e delle ortive, le autorizza con proprio provvedimento.
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Verifica del materiale di categoria «Pre-Base»
1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, su richiesta, effettua la verifica dei requisiti di cui all'art. 11 per i materiali di moltiplicazione di categoria «Pre-Base» secondo quanto previsto nell'allegato III.
2. Il fornitore che intende richiedere la verifica di cui al comma 1 e il rilascio di etichette della qualificazione nazionale, invia una domanda al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
3. La verifica dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1, per i materiali di moltiplicazione di categoria «Pre-Base» avviene contestualmente o successivamente ai controlli su tali materiali per la verifica dei requisiti previsti dalle pertinenti normative europee vigenti.
4. La certificazione del materiale di moltiplicazione di categoria «Pre-Base» prodotto in vitro avviene dopo la verifica del possesso dei requisiti previsti dai disciplinari di cui all'allegato III per le singole specie.
5. Le operazioni di taglio, prelievo ed innesto del materiale di categoria «Pre-Base» e l'eliminazione di piante madri, devono avvenire sotto il controllo del responsabile tecnico del Centro di conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e registrate sul registro di conduzione per le verifiche da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 87, comma 1, lett. l), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 18.
Verifica del materiale di categoria «Base»
1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territori effettua, su richiesta, la verifica dei requisiti di cui all'art. 11 per i materiali di moltiplicazione di categoria «Base» secondo quanto previsto nell'allegato III.
2. Il fornitore che intende richiedere la verifica di cui al comma 1 e il rilascio di etichette della qualificazione nazionale invia una domanda al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
3. La verifica dei requisiti di cui all'art. 11 per i materiali di moltiplicazione di categoria «Base» avviene contestualmente o successivamente ai controlli su tali materiali per la verifica dei requisiti previsti dalle pertinenti normative europee vigenti.
4. La certificazione del materiale di moltiplicazione di categoria «Base» prodotto in vitro avviene dopo la verifica del possesso dei requisiti previsti dai disciplinari di cui all'allegato III delle singole specie.
5. Le operazioni di taglio, prelievo ed innesto del materiale di categoria «Base» e l'eliminazione di piante madri, devono avvenire sotto il controllo del responsabile tecnico del Centro di premoltiplicazione (CP) e registrate sul registro di conduzione per le verifiche da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 87, comma 1, lett. l), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 18.
Verifica del materiale di categoria «Certificato»
1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua, su richiesta, la verifica dei requisiti di cui all'art. 11 per i materiali di moltiplicazione e le piante di categoria «Certificato» secondo quanto previsto nell'allegato III.
2. Il fornitore che intende richiedere la verifica di cui al comma 1 e il rilascio di etichette della qualificazione nazionale invia una domanda al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
3. La verifica dei requisiti di cui all'art. 11 dei materiali di moltiplicazione di categoria «Certificato» avviene contestualmente o successivamente ai controlli su tali materiali per la verifica dei requisiti previsti dalle pertinenti normative europee vigenti.
4. Le operazioni di taglio, prelievo ed innesto del materiale di categoria «Certificato» e l'eliminazione di piante madri, devono avvenire sotto il controllo del responsabile tecnico del Centro di moltiplicazione (CM) e registrate sul registro di conduzione per la verifica da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
5. La qualificazione del materiale di moltiplicazione di categoria «Certificato» prodotto in vitro avviene dopo la verifica, da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, del possesso dei requisiti previsti dai disciplinari di cui all'allegato III delle singole specie.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 87, comma 1, lett. l), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 18.
Laboratori per la micropropagazione
1. La produzione in vitro dei materiali di categoria «Pre-Base» e «Base» è eseguita dai laboratori di micropropagazione dei Centri di conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e dei Centri di premoltiplicazione (CP) riconosciuti dal Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.
2. I laboratori che intendono avere il riconoscimento di idoneità per la produzione in vitro dei materiali di categoria «Pre-Base» e «Base» inviano una domanda al Servizio fitosanitario centrale.
3. I laboratori che intendono ottenere il riconoscimento di idoneità per la produzione in vitro dei materiali di categoria «Pre-Base» e «Base», devono:
a) essere in possesso di adeguati locali:
1) sala o area separata per la preparazione dei substrati di coltura;
2) sala per i trapianti, debitamente attrezzata, climatizzata ed illuminata;
3) camera di crescita.
b) rispettare le norme che regolano l'attività di micropropagazione di cui all'allegato III per i generi e le specie in questione.
4. Il Servizio fitosanitario centrale adotta i provvedimenti necessari al riconoscimento dei laboratori per la produzione in vitro dei materiali di categoria «Pre-Base» e «Base» idonei con proprio provvedimento, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e delle ortive.
5. Per la premoltiplicazione in vitro i CCP e i CP possono avvalersi di uno o più laboratori di micropropagazione terzi riconosciuti dal Servizio fitosanitario nazionale, attraverso specifiche convenzioni autorizzate dal Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.
6. I laboratori che intendono avere il riconoscimento di idoneità per la produzione in vitro dei materiali di categoria «Certificato» inviano una domanda al Servizio fitosanitario competente per territorio.
7. I laboratori che intendono ottenere il riconoscimento di idoneità per la produzione in vitro dei materiali di categoria «Certificato», devono:
a) essere in possesso di adeguati locali:
1) sala o area separata per la preparazione dei substrati di coltura;
2) sala per i trapianti, debitamente attrezzata, climatizzata ed illuminata;
3) camera di crescita.
b) rispettare le norme che regolano l'attività di micropropagazione di cui all'allegato III per i generi e le specie in questione.
8. Il Sevizio fitosanitario regionale competente per territorio riconosce i laboratori per la produzione in vitro dei materiali di categoria «Certificato» idonei con proprio provvedimento.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 87, comma 1, lett. l), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 18.
Organizzazione, stampa e distribuzione delle etichette della qualificazione nazionale nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale
1. I materiali di propagazione prodotti nel rispetto del presente decreto e dei disciplinari di produzione delle singole specie sono commercializzati con un'etichetta di colore diverso in relazione alla fase in cui sono stati prodotti. L'etichetta deve riportare anche i dati richiesti per il passaporto delle piante.
2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, al termine dei controlli amministrativi e di campo previsti dalle pertinenti normative europee vigenti, nonchè di quelli per la qualificazione dei materiali di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15, attraverso il sistema informatico di cui all'art. 8, comma 1, lettera d), comunica l'idoneità alla certificazione e autorizza il soggetto gestore alla stampa delle etichette.
3. Il soggetto gestore, ottenuta l'autorizzazione di cui al comma 2 dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e previa riscossione degli oneri dovuti di cui all'art. 18, procede alla stampa e alla consegna delle etichette.
4. L'etichetta e il documento di accompagnamento sono redatti a norma del decreto ministeriale 6 dicembre 2016 per le pertinenti categorie e comprende anche il logo della Repubblica italiana e la dicitura «Qualità Vivaistica Italia».
5. L'etichetta deve essere stampata con inchiostro indelebile e realizzato con materiale biodegradabile in grado di resistere alle intemperie per almeno due anni.
6. Le specifiche tecniche e la forma grafica delle etichette sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato V.
7. L'etichetta deve essere apposta ai relativi materiali di moltiplicazione prima dell'immissione in commercio e fissata ai materiali in modo da impedirne il suo riutilizzo.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 87, comma 1, lett. l), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 18.
Oneri a carico del richiedente
1. Tutti gli oneri derivanti dalle attività del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale sono a carico del richiedente.
2. Il Ministero delle politiche agricole forestali alimentari e del turismo, stabilisce il costo della singola etichetta e la ripartizione in base ai costi sostenuti per lo svolgimento delle diverse attività di competenza, su parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e delle ortive.
3. Gli oneri derivanti dalle attività di cui all'art. 8 sono corrisposti in base alla quantità di etichette richieste.
4. Gli oneri finanziari per le attività ispettive e di controllo svolte dai Servizi fitosanitari saranno definiti dalle norme emanate per l'applicazione del regolamento n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del consiglio del 26 ottobre 2016 e del regolamento n. 2017/625 del Parlamento europeo e del consiglio del 15 marzo 2017.
5. Gli oneri finanziari per la conservazione e produzione di materiale di moltiplicazione nei CCP e CP sono a carico del costitutore o dei suoi aventi diritto per le accessioni soggette a protezione e dei vivaisti richiedenti per le accessioni libere da vincoli di moltiplicazione. Tali oneri, sono stabiliti con provvedimento del Ministero delle politiche agricole forestali alimentari e del turismo, su parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e delle ortive, e sono introitati direttamente dagli organismi che svolgono le funzioni di CCP e CP.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 87, comma 1, lett. l), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 18.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 87, comma 1, lett. l), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 18.
Norme finali
1. Il presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Roma, 19 marzo 2019
Il Ministro: CENTINAIO
Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 233
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ALLEGATO I
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI IDONEITA' COME SOGGETTO GESTORE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ITALIA.
di cui all'articolo 7
Copia dello Statuto costitutivo del Soggetto richiedente;
Organigramma;
Libro soci;
Curriculum vitae del soggetto richiedente, con particolare riferimento alle esperienze nel coordinamento e gestione della certificazione dei materiali di moltiplicazione;
Regolamento di cui all'articolo 7 comma 2.
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ALLEGATO III
Caratteristiche tecniche dei mezzi e delle strutture necessari alla produzione di materiali qualificati e procedure per l'accertamento dei requisiti fitosanitari e genetici (di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)
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