Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 5 luglio 2019

G.U.R.S. 19 luglio 2019, n. 34

Modifiche al decreto 28 settembre 2015, n. 1625 "Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 191, sul documento recante "Criteri per le visite di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi dei centri di procreazione medicalmente assistita (PMA), di cui ai D.Lgs. n. 191/2007 e n. 16/2010 e per la formazione e la qualificazione dei valutatori addetti a tali verifiche".

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio sanitario nazionale";

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimo per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40 "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita";

Visto il D.A. n. 641 del 17 aprile 2014, con il quale, tra l'altro, viene adottata la scheda progetto dal titolo "Individuazione organismo accreditante ed adeguamento del sistema di accreditamento istituzionale al documento TRAC" di cui alla linea progettuale 16.5 dell'Intesa Stato-Regioni del 20 febbraio 2014 rep. Atti 13/CSR;

Visto il D.D.G. 28 aprile 2015, n. 761, con il quale è stato approvato il piano esecutivo del Progetto "Individuazione organismo accreditante ed adeguamento del sistema di accreditamento istituzionale regionale al documento TRAC";

Visto il D.A. 28 settembre 2015, n. 1625 "Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del D.Lgs 6 novembre 2007, n. 191, sul documento recante "Criteri per le visite verifica dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi dei centri di procreazione medicalmente assistita (PMA), di cui al D.Lgs. n. 191/2007 e n. 16/2010 e per la formazione e la qualificazione dei valutatori addetti a tali verifiche";

Vista la deliberazione del Centro nazionale trapianti n. 1 del 23 febbraio 2017 "Decreto recante attuazione dell'art. 1, comma 2, D.M. 31 luglio 2015: "Elenco nazionale dei valutatori addetti alle visite di verifica dei centri di PMA";

Visto il D.A. 3 ottobre 2017, n. 1905: "Definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici per l'autorizzazione e l'accreditamento all'impiego di tecniche di Procreazione medicalmente assistita e definizione dei tempi per l'adeguamento da parte delle strutture. Modalità di svolgimento delle verifiche per l'autorizzazione e l'accreditamento all'impiego di tecniche di Procreazione medicalmente assistita";

Visto il D.D.G. 13 ottobre 2017, n. 1991 "Costituzione dell'Elenco regionale dei valutatori addetti alle verifiche per l'autorizzazione e l'accreditamento all'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita nella Regione siciliana";

Considerato che l'art. 4 del D.A. 28 settembre 2015, n. 1625 prevede che le verifiche finalizzate alla concessione dell'autorizzazione e dell'accreditamento all'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita siano svolte, nella Regione siciliana, da un gruppo di verifica composto da almeno un valutatore designato dal Centro nazionale trapianti e da almeno un valutatore regionale inserito nell'elenco nazionale dei valutatori;

Preso atto che il Centro nazionale trapianti, con nota prot. n. 1233/CNT 2019 del 3 giugno 2019, ha comunicato di poter assicurare l'attività di verifica con personale proprio esclusivamente per il Centri di III e II livello e per i Centri di I livello che effettuano crioconservazione;

Ritenuto, quindi, necessario dover procedere alla modifica del precitato art. 4 del D.A. 28 settembre 2015, n. 1625 per poter effettuare le verifiche di cui trattasi presso i Centri PMA di I livello dove non si effettua la crioconservazione;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni richiamate in premessa l'art. 4 del D.A. 28 settembre 2015, n. 1625 è cosi sostituito:

"Le verifiche finalizzate alla concessione o al rinnovo dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento all'impiego di tecniche di PMA dei Centri di II e III livello saranno svolte da un gruppo di verifica composto da almeno un valutatore designato dal Centro nazionale trapianti e da almeno un valutatore regionale inserito nell'elenco nazionale dei valutatori.

Le verifiche finalizzate alla concessione o al rinnovo dell'autorizzazione all'impiego di tecniche di PMA dei Centri di I livello saranno svolte da un gruppo di verifica composto da almeno un valutatore regionale inserito nell'elenco nazionale dei valutatori e da un valutatore regionale inserito nell'elenco regionale dei valutatori. Nei casi di particolare complessità, previa acquisizione della disponibilità del Centro nazionale trapianti, le verifiche presso i Centri di I livello potranno essere svolte con la partecipazione di un valutatore designato dal Centro nazionale trapianti.

Tutti i componenti del gruppo di verifica dovranno sottoscrivere una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi prima dello svolgimento della verifica".

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito web dell'Assessorato e sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per l'integrale pubblicazione ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Palermo, 5 luglio 2019.

RAZZA