
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 9 luglio 2019
G.U.R.S. 2 agosto 2019, n. 36
Recepimento del D.M. salute 10 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 199 del 28 agosto 2018, con il quale sono stati definiti i nuovi limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine ai celiaci, in aggiornamento del precedente D.M. 4 maggio 2006.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" all'allegato 1, che in tema di assistenza integrativa, include nei LEA l'erogazione dei prodotti dietetici categorie particolari, oggi sostituito integralmente dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017, ferme restando le disposizioni previste dai commi 2 e 3 e 4;
Visto il D.M. 8 giugno 2001 "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare", come modificato dal D.M. 17 maggio 2016, recante: "Assistenza, sanitaria integrativa per i prodotti inclusi nel campo di applicazione del regolamento UE n. 609/2013 e per i prodotti alimentari destinati ai celiaci e modifiche al decreto 8 giugno 2001";
Vista la legge 4 luglio 2005, n. 123 "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia";
Visto il D.M. 4 maggio 2006 "Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante: «Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia», con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123;
Visto il decreto n. 8410 del 25 luglio 2006 "Limiti di spesa mensili per i soggetti affetti da morbo celiaco, con il quale sono stati recepiti i limiti massimi di spesa mensile per i soggetti affetti da morbo celiaco, con riferimento alle fasce d'età e sesso;
Vista la legge n. 5 del 14 aprile 2009 "Norme di riordino del Servizio sanitario regionale";
Visto il decreto n. 1131 dell'1 luglio 2011 - Approvazione del documento tecnico "Percorso assistenziale diagnostico- terapeutico" per la malattia celiaca ed istituzione della commissione sulla malattia celiaca;
Visto il successivo D.A. regionale n. 627 del 3 aprile 2012 "Ampliamento delle modalità di erogazione dei prodotti senza glutine ai soggetti affetti da celiachia", che prevede che i prodotti privi di glutine possono essere ritirati nelle farmacie, pubbliche e private convenzionate, parafarmacie, nella GDO e negozi specializzati autorizzati all'attività di commercio nel settore merceologico alimentare di cui al decreto legislativo n. 114/98, iscritti nel registro delle imprese ed operanti nel territorio della Regione siciliana;
Visto il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del D.L. 30 dicembre 1992, n. 502 [N.d.R. recte: D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502]" summenzionato (nuovi LEA), con particolare riferimento all'art. 14 "Erogazione di prodotti dietetici", commi 2 e 3;
Vista la nota prot. n. 36467 del 10 maggio 2018 dell'Assessorato della salute;
Visto il D.M. 10 agosto 2018 "Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante: «Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2018, che ha revisionato i limiti massimi di spesa dei prodotti alimentari senza glutine, distinti per sesso e fasce d'età, abrogando il precedente D.M. 4 maggio 2006";
Vista la nota del Ministero della salute prot. n. 36901 del 26 settembre 2018, recante indicazioni in merito alla applicazione dei nuovi limiti mensili e alle categorie di alimenti senza glutine erogabili fino alla pubblicazione del registro nazionale aggiornato;
Vista la nota prot. 40810 del 25 ottobre 2018, con la quale il Ministero della salute ha comunicato l'aggiornamento sul portale ministeriale del registro nazionale di cui all'art. 7 del D.M. sanità 8 giugno 2001, come modificato dal D.M. salute 17 maggio 2016;
Vista la nota prot. n. 1013 del 10 gennaio 2019 del Ministero della salute, con la quale viene sospesa l'efficacia del D.M. 10 agosto 2018, limitatamente al suo art. 2, fino al 12 febbraio 2019, per le motivazioni ivi specificate;
Vista la nota prot. 9029 del 22 febbraio 2019, con la quale il Ministero della salute ha comunicato che si deve ritenere nuovamente efficace il decreto 10 agosto 2018 nella sua completezza;
Viste le note dell'Assessorato della salute prot. servizio 8 n. 68567 del 17 settembre 2018, n. 73741 dell'8 ottobre 2018 e le circolari n. 22 del 6 dicembre 2018 n. 1 del 18 gennaio 2019 e n. 2 del 28 febbraio 2019, con le quali è stato comunicato alle AA.SS.PP. quanto riferito dal Ministero con le suddette note;
Ritenuto, pertanto, recepire le disposizioni contenute nel D.M. 10 agosto 2018, facendo riferimento, per l'erogazione gratuita degli alimenti senza glutine specificatamente formulati per celiaci, ai limiti di spesa riportati nell'allegato 1 dello stesso provvedimento;
Ritenuto, altresì, di richiamare l'art. 5 "Disposizioni finanziarie" del sopracitato decreto 10 agosto 2018, dove si dice che alle disposizioni recate dallo stesso decreto, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
Decreta:
Recepire formalmente il decreto 10 agosto 2018 - Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante: «Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2018, adeguando la normativa regionale a quanto sancito nello stesso decreto.
Adottare i nuovi limiti massimi di spesa di cui all'allegato 1 del D.M. 10 agosto 2018, di seguito riportati, per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale degli alimenti con la dicitura «senza glutine, specificatamente formulati per celiaci» o «senza glutine, specificatamente formulati per persone intolleranti al glutine» per persone affette da morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123
Fasce di età | Limite mensile maschi (euro) | Limite mensile femminile (euro) |
6 mesi- 5 anni | 56 | |
6 - 9 anni | 70 | |
10- 13 anni | 100 | 90 |
14 - 17 | 124 | 99 |
18- -59 | 110 | 90 |
≥ 60 anni | 89 | 75 |
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Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale dell'Assessorato della salute ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione.
Palermo, 9 luglio 2019.
RAZZA