
DECRETO PRESIDENZIALE 13 settembre 2019
G.U.R.S. 11 ottobre 2019, n. 46
Disposizioni per la protezione della specie floristica Calendula maritima Guss.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i. ("Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 597");
Visto il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12, con cui è stato emanato "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015, modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28, parte I, dell'1 luglio 2016;
Vista la direttiva comunitaria 79/409//CEE del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
Vista la legge n. 394 del 6 dicembre 1991 - "Legge quadro sulle aree protette" - che detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione la valorizzazione del patrimonio naturale italiano;
Vista la direttiva comunitaria 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997, che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat, elencati nell'allegato A, delle specie della flora e della fauna, indicate agli allegati B, D ed E, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;
Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2000 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE", pubblicato nel supplemento ordinario n. 65 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 2000;
Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2002 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 luglio 2002, n. 224;
Visto il D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatica";
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, 21 febbraio 2005, n. 46 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale ricadenti nel territorio della Regione, individuati ai sensi delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 7 ottobre 2005;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente del 5 maggio 2006 "Approvazione delle cartografie delle aree di interesse naturalistico SIC e ZPS e delle schede aggiornate dei siti Natura 2000 ricadenti nel territorio della Regione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 21 luglio 2006;
Vista la decisione della Commissione della Comunità europea del 19 luglio 2006, che adotta, a norma della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente 12 marzo 2007, n. 45 "Nuova delimitazione ed estensione di alcune zone di protezione speciale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 18 maggio 2007;
Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 258 del 6 novembre 2007;
Visto il D.D.G. n. 1251 del 4 dicembre 2009 di approvazione con prescrizioni e il D.D.G. n. 402 del 17 maggio 2017 di approvazione definitiva del Piano di gestione "Saline di Trapani e Marsala", con particolare riferimento ai Siti Natura 2000 denominato: ZSC ITA010007 Saline di Trapani;
Esaminato il Piano di gestione "Saline di Trapani e Marsala", che interessa anche i Siti Natura 2000 denominati: ZSC ITA010007 Saline di Trapani", redatto dal beneficiario finale "Provincia regionale di Trapani" ai sensi del decreto ministeriale 3 settembre 2002 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000";
Considerato che in capo al Dipartimento regionale dell'ambiente è fatto carico di tutelare e conservare il raro endemismo siciliano denominato Calendula marittima che è stato rinvenuto all'interno della ZSC ITA010007 Saline di Trapani;
Vista la Convenzione di sovvenzione del Progetto LIFE15NAT/IT/914 "Misure di conservazione integrata di Calendula maritima Guss specie rara e minacciata della flora vascolare siciliana", stipulata in data 27 ottobre 2016 tra la Commissione europea (CE) e il Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di Bioscienze e BioRiserve in qualità di beneficiario coordinatore del progetto LIFECALMARSI;
Visto l'accordo di partenariato stipulato in data 17 gennaio 2017 tra Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di Bioscienze e BioRiserve e Dipartimento regionale dell'ambiente (DRA) in qualità di beneficiario associato del progetto LIFECALMARSI;
Visti gli artt. 1 e 11 (1) della legge regionale n. 16 del 6 aprile 1996 e s.m.i. in materia forestale e di tutela della vegetazione, ai fini della tutela di specie e varietà di patrimonio della Regione siciliana in via di estinzione; Vista la richiesta di parere, nota prot. n. 952 del 12 febbraio 2019 del servizio 4 UOB.S 4.2, trasmessa al Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale unità di staff 1, al fine di tutelare la Calendula marittima;
Visto il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale reso nella seduta del 14 marzo 2019, inerente la tutela della Calendula marittima;
Considerato di condividere il precitato parere e di integrare il testo sottoposto al Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
Su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di concerto con l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari;
Decreta:
Nota così pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Art. 1
Finalità
(N.d.R.: Articolo così sostituito dalla legge regionale siciliana n. 14/2006)
1. La Regione valorizza le risorse ambientali per lo sviluppo sostenibile del territorio ed il miglioramento della qualità della vita della popolazione, in conformità agli accordi internazionali sottoscritti dallo Stato ed agli impegni internazionali da essi scaturenti. A tal fine promuove la valorizzazione delle risorse del settore agrosilvo- pastorale, il mantenimento e miglioramento del territorio rurale e montano e delle condizioni socio-economiche delle popolazioni di montagna e delle zone svantaggiate, l'incremento quali-quantitativo della superficie boscata, della selvicoltura e delle attività a questa connesse, la prevenzione delle cause di dissesto idrogeologico, la tutela degli ambienti naturali, del paesaggio e degli ecosistemi, la ricostituzione e il miglioramento della copertura vegetale dei terreni marginali, le funzioni sociali e multiple dei boschi, anche a fini ricreativi.
2. La Regione persegue la difesa dagli incendi del patrimonio forestale regionale, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali.
3. Per le finalità del presente articolo è costituita una apposita cabina di regia, con il compito di provvedere allo studio e monitoraggio delle risorse, alla formulazione di apposite proposte per il razionale utilizzo delle stesse e alla verifica dello stato di attuazione degli interventi. La composizione della cabina di regia è stabilita con apposito provvedimento dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
Art. 11
Protezione della flora spontanea
(N.d.R.: Comma 7 bis aggiunto dalla legge regionale siciliana n. 14/2006)
1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, possono essere disposti divieti o limitazioni alla raccolta di piante o di parti di piante appartenenti a specie o varietà della flora spontanea della Regione.
2. Nel decreto sono individuati, con adeguato supporto cartografico, i limiti di operatività delle relative disposizioni.
3. Con riguardo a specie o varietà di piante in pericolo di estinzione, il divieto o i limiti di raccolta possono essere estesi a tutto il territorio regionale.
4. I decreti di cui al presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
5. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nei decreti di cui al presente articolo è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950 e successive modifiche, oltre alla confisca amministrativa di tutto il materiale raccolto. E' in ogni caso fatto salvo l'obbligo, per i trasgressori, di risarcire, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, l'eventuale maggiore danno arrecato all'ambiente naturale.
6. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è affidata, in via primaria, al Corpo forestale regionale.
7. Le sanzioni di cui al comma 5 sono disposte con provvedimento dell'Ispettore ripartimentale per le foreste competente per territorio, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7-bis. La Regione, quale organismo ufficiale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, si avvale del Dipartimento regionale delle foreste per l'espletamento delle funzioni previste dal decreto medesimo, ivi compreso il controllo e la istituzione del registro dei materiali di base.
Riconoscimento
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 11 della legge regionale n. 16 del 6 aprile 1996, la specie floristica Calendula maritima Guss quale rarissima specie erbacea, endemica della Sicilia occidentale, riscontrata esclusivamente nel tratto di litorale compreso fra Marsala e Monte Cofano è riconosciuta specie protetta in pericolo di estinzione della Regione siciliana.
Divieti e aree di applicazione
1. Nelle aree evidenziate nelle allegate planimetrie, ricadenti nel litorale compreso fra Marsala e Monte Cofano, è vietata la raccolta, il danneggiamento e l'estirpazione anche parziale di esemplari di Calendula maritima Guss.
2. Qualsiasi attività di trasformazione, programmazione e modifica nelle aree evidenziate, dovrà tenere conto del presente divieto, rimandando ad apposito parere, da rilasciarsi a cura del Dipartimento regionale dell'ambiente, eventuali deroghe o particolari prescrizioni dettate sia dalla consistenza della specie che dalle alternative adottabili per la conservazione della stessa.
3. L'area di applicazione sarà estesa alle nuove popolazioni eventualmente ritrovate in tutto il territorio della Regione siciliana, alle aree interessate dalla naturale espansione della specie e da interventi di reintroduzione realizzati a fini di conservazione.
Deroghe al prelievo
Per lo svolgimento di attività e interventi a fini scientifici e di conservazione da parte di Enti pubblici abilitati, espressamente autorizzati dal Dipartimento regionale dell'ambiente, è ammessa la deroga al superiore divieto.
Vigilanza e sanzioni
1. Le funzioni di vigilanza e di sorveglianza su tutto il territorio regionale e sulle aree interessate dalle popolazioni di Calendula maritima Guss sono esercitate dal Corpo forestale della Regione siciliana.
2. Ai trasgressori delle disposizioni contenute negli articoli di cui al presente decreto è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950 e successive modifiche, oltre alla confisca amministrativa di tutto il materiale raccolto. E' in ogni caso fatto salvo l'obbligo, per i trasgressori, di risarcire, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, l'eventuale maggiore danno arrecato all'ambiente naturale.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono disposte con provvedimento dell'Ispettore ripartimentale per le foreste competente per territorio, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.