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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 16 agosto 2019

G.U.R.I. 23 ottobre 2019, n. 249

Adozione dello schema tipo di contratto integrativo di sede volto al superamento del contenzioso degli ex lettori di madre lingua straniera e criteri di ripartizione del cofinanziamento delle Università per la stipula dei relativi contratti.

TESTO COORDINATO (al D.M. Università e Ricerca 24 maggio 2023)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche;

Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee rese in data 26 giugno 2001 nella causa C-219/99, in data 18 luglio 2006 nella causa C-119/04 e in data 15 maggio 2008 nella causa C-276/07;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, ai sensi del quale ai collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera delle Università degli studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e de L'Orientale di Napoli, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, abrogato dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, è attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a cinquecento ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli;

Visto l'art. 26, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale la citata disposizione legislativa «si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 26 giugno 2001, nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'art. 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 e, a decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.»;

Viste le richieste di informazioni pervenute dalla Commissione europea con riferimento al caso pilota «EU-Pilot 2079/2011», concernente la verifica della conformità dell'art. 26, comma 3, ultimo periodo, con la sentenza della Corte di giustizia del 26 giugno 200l, causa C-219/99;

Considerato che, tra l'altro, l'entrata in vigore dell'art. 26, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha in alcuni casi determinato la riduzione degli stipendi attribuiti a queste figure di personale da parte delle Università, comportando per l'effetto nuovo contenzioso dinanzi al Giudice civile;

Visto l'art. 11, comma 1, della legge 20 novembre 2017, n. 167, ai sensi del quale il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di euro 8.705.000 a decorrere dall'anno 2017, finalizzati, in coerenza con quanto previsto dal predetto art. 1 del decreto-legge n. 2 del 2004, convertito dalla legge n. 63 del 2004, al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 11, comma 2, della citata legge n. 167 del 2017, come modificato dall'art. 1, comma 1144, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni, è predisposto uno schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede, a livello di singolo ateneo, e sono stabiliti i criteri di ripartizione delle summenzionate risorse a titolo di cofinanziamento, a copertura dei relativi oneri, esclusivamente tra le università che entro il 31 dicembre 2018 perfezionano i relativi contratti integrativi;

Visto l'art. 3 della legge 3 maggio 2019, n. 37 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2018» in cui si prevede che «All'art. 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2019"».

Visto l'art. 11, comma 3, della legge n. 167 del 2017, il quale provvede alla copertura finanziaria della norma, «quanto a euro 8.705.000 per l'anno 2017, a euro 5.135.000 per l'anno 2018 e a euro 8.705.000 a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'art. 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, quanto a euro 3.570.000 per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

Visto l'art. 51, comma 5, del Contratto collettivo nazionale dei dipendenti del comparto dell'università del 21 maggio 1996, ai sensi del quale il trattamento economico dei collaboratori ed esperti linguistici può essere incrementato dalla contrattazione collettiva d'Ateneo, in relazione a valutazioni attinenti alla produttività e all'esperienza acquisita;

Visto l'art. 60, tabella C2, del C.C.N.L. del 19 aprile 2018;

Acquisiti i pareri del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione, espressi con note rispettivamente n. 10385 del 5 giugno 2019 e n. 1156 del 31 maggio 2019;

Considerata la necessità di superare il contenzioso in atto e di prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso, provvedendo al cofinanziamento dei contratti integrativi di sede che le Università stipuleranno a tale scopo, previa adozione del citato decreto interministeriale;

Decreta:

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

(sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.M. Università e Ricerca 24 maggio 2023)

1. Per le finalità di cui in premessa, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nei limiti dell'incremento di euro 8.705.000 disposto a decorrere dall'anno 2017 dall'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, è destinato a cofinanziare la ricostruzione di carriera, effettuata dagli Atenei statali, in favore degli ex lettori di madrelingua straniera ancorchè cessati dal servizio, secondo le prescrizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, come interpretato dall'articolo 26, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Si intende per ex lettore di madrelingua straniera il soggetto che riveste o ha rivestito la qualifica di lettore di madrelingua straniera assunto ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prima della sua assunzione come collaboratore esperto linguistico.

2. Sono ammesse al cofinanziamento le Università statali che:

a) dall'adozione del decreto ministeriale 16 agosto 2019, n. 765, e prima dell'entrata in vigore della legge del 30 dicembre 2021, n. 234, hanno sottoscritto un contratto integrativo di sede secondo lo schema-tipo allegato, con il quale sia stata prevista l'applicazione nei confronti degli ex lettori di madrelingua straniera, in servizio al momento della sottoscrizione, di un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito e proporzionale all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, con riconoscimento, previa verifica dell'attività svolta, degli scatti biennali almeno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ad esclusione del periodo di blocco degli scatti disposto con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli;

b) hanno o hanno avuto alle proprie dipendenze ex lettori di madrelingua straniera per i quali non è stata operata la ricostruzione di carriera con conseguente corresponsione delle differenze economiche ad essa connesse secondo un parametro retributivo pari a quello stabilito dal decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, come interpretato dalla successiva legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. Sono esclusi dal cofinanziamento i rapporti già regolati da sentenze definitive passate in giudicato; da accordi transattivi stipulati successivamente all'entrata in vigore decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63; nonchè da contratti integrativi che riconoscono trattamenti economici conformi o di maggior favore rispetto al parametro retributivo stabilito dal decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, come interpretato dalla successiva legge 30 dicembre 2010, n. 240, ad eccezione di quelli di cui al comma 2, lettera a).

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 agosto 2019

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

BUSSETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze

TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2019

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg. n. 3008

Avvertenza: Per la consultazione del decreto, comprensivo degli allegati, è possibile consultare il sito del MIUR al seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-interministeriale-n-765-d el-16-08-2019.

N.d.R. Si riportano di seguito gli allegati tratti dal sito del MIUR.

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2