
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DECRETO 23 ottobre 2019
G.U.R.S. 8 novembre 2019, n. 50
Sostituzione dell'art. 9 bis del decreto 3 luglio 2019, concernente disciplina relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici.
L'ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, e ss.mm.ii. ed, in particolare, l'art. 2;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
Visto il D.P.Reg. n. 12 del 27 giugno 2019, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19, Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.P. 29 novembre 2017, n. 643, con il quale il Presidente della Regione ha nominato l'avv. Marco Falcone Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Vista la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto aprile 2019, n. 32 [N.d.R. recte: decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32], recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 1 della legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, con il quale si dispone l'applicazione fino al 31 dicembre 2020 anche ai settori ordinari della norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali;
Visto l'articolo 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, con il quale si dispone l'applicazione dinamica nel territorio della Regione siciliana delle disposizioni contenute nel D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto l'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1;
Visto il D.A. del 3 luglio 2019, n. 22, con il quale si disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'U.R.E.G.A., Ufficio regionale per l'espletamento delle gare d'appalto, competente all'espletamento delle gare anche con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
Considerato che occorre modificare l'art. 9 bis del suddetto decreto assessoriale 3 luglio 2019, n. 22 per armonizzarlo con l'art. 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
Decreta:
Per i motivi in premessa indicati, l'art. 9 bis del decreto assessoriale 3 luglio 2019, n. 22, è sostituito con il seguente:
"Art. 9 bis
Procedimento di gara art. 133, comma 8, del Codice dei contratti pubblici (art. 1, comma 3, legge 14 giugno 2019, n. 55)
1. Nel caso di richiesta di espletamento di una gara ai sensi dell'art. 133, comma 8, del codice dei contratti pubblici, il presidente della commissione di gara costituita presso la Sezione territoriale competente o presso la Sezione centrale, per le gare di competenza di quest'ultima, nella seduta stabilita nel bando di gara, procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche e, al fine di definire la graduatoria per la proposta di aggiudicazione, ove nel bando di gara sia prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale, procede alla determinazione della soglia di aggiudicazione ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13; ove nel bando di gara non sia prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale, o qualora il numero di offerte sia inferiore a dieci, procede ai sensi dell'art. 97 del codice dei contratti.
2. Successivamente, nella stessa seduta o in altra seduta fissata dal presidente della commissione, la commissione procede, tramite il presidente, all'apertura dei plichi e al controllo della documentazione prodotta dal concorrente che ha presentato la migliore offerta e a quello che si è collocato secondo in graduatoria, procedendo eventualmente ai sensi dell'art. 83 del codice (soccorso istruttorio).
3. Ultimate le suddette operazioni, la commissione procede all'ammissione ed esclusione dei concorrenti di cui al comma precedente all'esito di detta verifica e dispone la trasmissione dei verbali di gara e della necessaria documentazione al RUP per gli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, e art. 76, comma 2 bis e 5 del "Codice". Nel caso in cui nessun concorrente venga escluso dalla gara, nella stessa seduta la commissione procede alla proposta di aggiudicazione.
4. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche di cui sopra, i concorrenti risultati primo e secondo in graduatoria vengano entrambi esclusi, si procederà allo scorrimento della graduatoria, procedendo eventualmente ai sensi dell'art. 83 del codice (soccorso istruttorio) fino all'individuazione dell'aggiudicatario, restando comunque invariata la media.
5. Ove nel bando di gara sia prevista una verifica a campione, la documentazione amministrativa dei concorrenti da sottoporre a verifica, individuati tramite sorteggio nella prima seduta stabilita nel bando di gara, è verificata dalla commissione, applicando eventualmente l'art. 83 del codice (soccorso istruttorio) e procedendo all'ammissione ed esclusione dei concorrenti, prima dell'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche.
6. Si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 9, commi 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8, in quanto compatibili.".