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ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 5 novembre 2019

G.U.R.S. 22 novembre 2019, n. 52

Recepimento della "Disciplina unitaria delle Regioni per le turnazioni degli impianti autostradali in caso di sciopero".

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Visto il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 643/SG del 29 novembre 2017, con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore regionale per le attività produttive all'on. avv. Girolamo Turano;

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata con legge 11 aprile 2000, n. 83, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge", che dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, del diritto di sciopero e del godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, in particolare in alcuni servizi, tra cui quello che concerne la tutela della libertà di circolazione, e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili;

Vista la regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 1/94 del 19 luglio 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2001, e, in particolare, il punto 8, che stabilisce che durante l'astensione collettiva dovrà essere assicurato un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 146/1990 e alla lettera c) precisa che:

- le stazioni di servizio in funzione nell'autostrada dovranno rimanere aperte in misura non inferiore ad una ogni cento chilometri;

- l'individuazione delle stazioni di servizio, di cui è comandata l'apertura, dovrà essere effettuata dai Presidenti delle Regioni interessate o da un loro delegato;

Vista la nota del Ministero degli interni del 5 febbraio 2007, prot. n. 13218/111, con la quale si richiama la regolamentazione sopra citata e si ribadisce che "devono restare aperte un numero minimo di stazioni di servizio individuate, per quanto riguarda la rete autostradale, dai Presidenti delle Regioni;

Considerato che finora ogni singola Regione ha provveduto autonomamente in proposito, ma dal mondo delle associazioni sindacali dei gestori è stato più volte lamentato che si sono venute a creare, durante gli scioperi precedentemente proclamati, situazioni di aperture obbligatorie di aree di servizio a pochi chilometri di distanza tra loro, seppure in regioni diverse, a causa un mancato coordinamento delle amministrazioni regionali interessate;

Dato atto che in ambito del Tavolo permanente di confronto con gli operatori economici del settore autostradale, previsto dal punto 7 del documento di indirizzi comuni per la distribuzione di carburanti sulla rete autostradale approvato l'1 ottobre 2009 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome, è stato deciso di dare seguito a quanto segnalato dalle associazioni sindacali dei gestori e, a tal fine, il Gruppo di lavoro tecnico, istituito nell'ambito della commissione delle attività produttive della Conferenza delle Regioni, ha elaborato una ipotesi di turnazione a livello nazionale degli impianti autostradali in caso di sciopero;

Preso atto che:

- in caso di sciopero proclamato solo a livello regionale la Regione interessata gestirà le turnazioni di tale sciopero in completa autonomia, senza peraltro interrompere la turnazione a livello nazionale;

- in caso di sciopero proclamato e poi revocato la turnazione già prevista sarà attuata all'evento successivo;

- in caso di sciopero proclamato la regione coordinatrice nella materia nell'ambito della Conferenza delle Regioni provvede, entro 2 giorni dalla notizia di sciopero, a comunicare alle singole Regioni la turnazione da applicare;

Ritenuto di dover procedere al recepimento del documento allegato approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 3 marzo 2011, recante la "Disciplina unitaria delle Regioni per le turnazioni degli impianti autostradali in caso di sciopero", in cui sono indicate tutte le aree di servizio autostradali presenti sul territorio nazionale, tra cui anche gli impianti autostradali e la loro suddivisione in tre turnazioni denominate A), B, C), ognuna delle quali serve a garantire il servizio per ogni sciopero, indipendentemente dal numero di giorni di astensione dal servizio;

Considerato che sarà assolto l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento previsto dall'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, modificato dall'art. 98, comma 6, della legge regionale n. 9/2015;

A termine delle vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità e la normativa ed i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente richiamati, si recepisce il documento allegato approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante la "Disciplina unitaria delle Regioni per le turnazioni degli impianti autostradali in caso di sciopero" (All. 1), in cui sono indicate tutte le aree di servizio autostradali presenti sul territorio nazionale, tra cui anche impianti autostradali e la loro suddivisione in tre turnazioni denominate A), B, C), ognuna delle quali serve a garantire il servizio per ogni sciopero, indipendentemente dal numero di giorni di astensione dal servizio.

Art. 2

Per permettere le opportune turnazioni nella Regione Sicilia si riporta nello specifico allegato (All. 2) la suddivisione tra i turni A), B), C) dei vari impianti autostradali che a rotazione dovranno rimanere aperti, come individuati nel suddetto documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e recante la "Disciplina unitaria delle Regioni per le turnazioni degli impianti autostradali in caso di sciopero".

Art. 3

Di stabilire, nel caso di indizione di sciopero, la struttura regionale competente in materia è il Servizio commercio, che provvederà a dare comunicazione ai soggetti pubblici e privati interessati alla turnazione atta a garantire la turnazione in caso di sciopero così come comunicato dalla Regione coordinatrice nella materia nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 4

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito dell'Assessorato regionale delle attività produttive come previsto dall'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, modificato dall'art. 98, comma 6, della legge regionale n. 9/2015.

Palermo, 5 novembre 2019.

TURANO