Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 18 novembre 2019

G.U.R.S. 13 dicembre 2019, n. 56

Integrazione del decreto 16 dicembre 2014, concernente nuove direttive in materia di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare, per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per l'esercizio dell'attività di agenti e rappresentanti di commercio e dei corsi preparatori per l'esercizio dell'attività di agenti di affari in mediazione.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Visto il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 643/SG del 29 novembre 2017, con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore regionale per le attività produttive all'avv. Girolamo Turano;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 143, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di istruzione professionale, il cui art. 3 ha espressamente individuato, tra le funzioni amministrative trasferite all'Amministrazione regionale, quelle relative alla formazione degli operatori del commercio;

Visto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", e in modo particolare gli articoli del titolo I - misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi;

Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, di riforma della disciplina del commercio, il cui art. 3 prevede, per l'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, il possesso di taluni requisiti tra i quali l'aver frequentato con esito positivo un corso professionale istituito o riconosciuto dalla Regione siciliana, il cui programma deve essere indicato dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca (oggi Assessore per le attività produttive);

Visto, altresì, l'art. 4, comma 2, della citata legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, il quale dispone che i corsi professionali abilitanti all'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare, sono tenuti, in via prioritaria, dalle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, dagli enti da queste costituiti, dagli enti di formazione professionale di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, nonché, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in base a specifiche convenzioni con l'Assessorato;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287, relativa alla disciplina sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi;

Visto l'art 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" con il quale i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare e per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono stati unificati;

Visto, in particolare, il comma 6, lettera a), del citato art. 71 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 il quale prevede, tra i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali, quello di "avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano";

Vista la legge 3 maggio 1985, n. 204, recante le norme per la "Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio", il cui art. 5 ha disposto, tra i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività, quello di "avere frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni";

Visto l'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" con il quale, tra l'altro, è stato soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, con il quale sono state emanate disposizioni concernenti le "Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59";

Vista la legge 3 febbraio 1989, n. 39, relativa alla disciplina della professione di mediatore, il cui art. 2, comma 3, lettera e), prevede per l'esercizio dell'attività il possesso di taluni requisiti tra i quali, in alternativa con altri, quello di "avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto";

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 febbraio 1990, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, recante il "Regolamento sulla determinazione delle materie e delle modalità degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione";

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1990, n. 452, recante "Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione";

Visto l'art. 73 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" con il quale, tra l'altro, è stato soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, con il quale sono state emanate dispo- sizioni concernenti le "Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59";

Visto l'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 recante;

Visto il D.A. n. 581/Gab del 16 dicembre 2014, che disciplina la materia relativa all'organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (sigla AS);

b) corsi professionali abilitanti per l'esercizio dell'attività di agenti e rappresentanti di commercio, di seguito denominati semplicemente "corsi per agenti" (sigla AC); c) corsi preparatori per l'esercizio dell'attività di agenti di affari in mediazione, di seguito denominati "corsi per mediatori" (sigla AM);

Considerato che il D.A. n. 581/Gab del 16 dicembre 2014 al Titolo III, art. 8, e al Titolo IV, art. 19, al comma 2 stabilisce che "la convenzione avrà una validità massima di cinque anni e la relativa durata non potrà comunque superare il termine del 31 dicembre 2019";

Considerato che il D.A. n. 581/Gab del 16 dicembre 2014 all'art. 13 - modalità di svolgimento dei corsi punto elenco 4 recita: "ciascun corso dovrà avere una durata minima inderogabile di due mesi effettivi e non meno di cento ore di lezioni da svolgersi non più di tre volte la settimana e per non più di quattro ore al giorno, ripartite omogeneamente per i mesi di svolgimento del corso.";

Dato atto che il sopracitato decreto assessoriale non ha posto limiti temporali per la conclusione dei corsi entro l'anno solare, determinando quindi l'opportunità di concluderli nel primo bimestre dell'anno successivo;

Considerato che in ordine al sopracitato articolo Titolo III, art. 8, e al Titolo IV, art. 19, al comma 2 viene a decadere la possibilità di protrarre i corsi a seguito della scadenza temporale delle convezioni;

Ritenuto necessario provvedere alla chiusura dei corsi entro l'anno solare;

Considerato che sarà assolto l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento previsto dall'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale n. 9/2015;

A termini delle vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità, la normativa ed i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente richiamati, l'art. 13 è integrato con il seguente punto 4 bis:

"4 bis. Per i corsi organizzati in prossimità della scadenza temporale della convenzione al 31 dicembre 2019, al fine di consentire la migliore organizzazione degli stessi affinché vengano completati entro tale data, si stabilisce che nel rispetto del limite minimo di ore di lezione riferite a ciascuna tipologia di corso, l'organizzazione didattica può discostarsi dagli altri limiti imposti al precedente punto 4".

Art. 2

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito dell'Assessorato regionale delle attività produttive come previsto dall'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, modificato dall'art. 98, comma 6, della legge regionale n. 9/2015.

Palermo, 18 novembre 2019.

TURANO