
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2016 DELLA COMMISSIONE, 11 marzo 2019
G.U.U.E. 5 dicembre 2019, n. L 315
Regolamento che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione. (Testo rilevante ai fini del SEE)
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2023/2048)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 25 dicembre 2019
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 11
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2017/1369 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati relativi all'etichettatura o al riscalaggio dell'etichettatura dei gruppi di prodotti con un notevole potenziale in termini di risparmio di energia e, se del caso, di altre risorse.
2) Le disposizioni relative all'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico sono stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione (2).
3) La comunicazione relativa al piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile della Commissione [COM(2016)773] (3), adottata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), stabilisce le priorità di lavoro nel quadro sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica per il periodo 2016-2019. Il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile individua sia i gruppi di prodotti connessi all'energia considerati prioritari per la realizzazione di studi preliminari e l'eventuale adozione di misure di esecuzione, sia la necessità di riesaminare il regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione (5) e il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010.
4) Si stima che le misure del piano di lavoro potrebbero tradursi nel 2030 in un risparmio annuo di energia finale superiore a 260 TWh, che equivarrebbe a una riduzione delle emissioni di gas serra di circa 100 milioni di tonnellate all'anno nel 2030. Gli apparecchi di refrigerazione sono uno dei gruppi di prodotti elencati nel piano di lavoro per il quale si stima un risparmio annuo di energia finale pari a 10 TWh nel 2030.
5) Gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico figurano tra i gruppi di prodotti menzionati all'articolo 11, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1369 per i quali la Commissione deve adottare un atto delegato che introduca un'etichetta riscalata da A a G.
6) Il regolamento (UE) n. 1060/2010 prevede che la Commissione riesamini regolarmente il regolamento alla luce del progresso tecnologico.
7) La Commissione ha riesaminato il regolamento (UE) n. 1060/2010, a norma dell'articolo 7 del medesimo, e ha analizzato gli aspetti tecnici, ambientali ed economici degli apparecchi di refrigerazione, nonché il comportamento degli utilizzatori in condizioni reali. Il riesame è stato svolto in stretta cooperazione con le parti interessate e gli interlocutori dell'Unione e di paesi terzi. I risultati del riesame sono stati resi pubblici e presentati al forum consultivo istituito dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1369.
8) Il riesame ha concluso che vi è la necessità di introdurre requisiti rivisti relativi all'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione.
9) Il riesame ha concluso che il consumo di energia elettrica dei prodotti disciplinati dal presente regolamento possa essere ridotto ulteriormente e in misura significativa mediante l'attuazione di misure di etichettatura energetica incentrate sugli apparecchi di refrigerazione.
10) Gli apparecchi di refrigerazione con funzioni di vendita diretta dovrebbero essere oggetto di un regolamento sull'etichettatura energetica distinto.
11) I congelatori a pozzetto, anche professionali, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento in quanto non rientrano in quello del regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione (6) e possono essere utilizzati al di fuori degli ambienti professionali.
12) I frigoriferi cantina e gli apparecchi di refrigerazione a bassa rumorosità (come i minibar), compresi quelli con porte trasparenti, non hanno una funzione di vendita diretta. I frigoriferi cantina sono di norma utilizzati in ambienti domestici o ristoranti, mentre i minibar sono solitamente utilizzati nelle camere d'albergo. Pertanto, frigoriferi cantina e minibar, anche con porte trasparenti, dovrebbero essere soggetti al presente regolamento.
13) Gli apparecchi di refrigerazione esposti alle fiere dovrebbero recare l'etichetta energetica se la prima unità del modello è già stata immessa sul mercato o è immessa sul mercato alla fiera.
14) Il consumo di energia elettrica degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico rappresenta una parte considerevole del consumo domestico totale di energia elettrica dell'Unione. Oltre ai miglioramenti già ottenuti sul piano dell'efficienza energetica è possibile ridurre ulteriormente e in misura considerevole il consumo energetico degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico.
15) Il riesame ha mostrato che il consumo di energia elettrica dei prodotti disciplinati dal presente regolamento può essere ridotto ulteriormente e in misura significativa mediante l'attuazione di misure di etichettatura energetica incentrate sull'efficienza energetica e sul consumo energetico annuo. Per consentire agli utilizzatori finali di scegliere con cognizione di causa, dovrebbero essere incluse anche le informazioni sulle emissioni di rumore aereo e sui tipi di scomparto.
16) I pertinenti parametri di prodotto dovrebbero essere misurati utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili. Tali metodi dovrebbero tener conto dello stato dell'arte riconosciuto dei metodi di misurazione, comprese, ove disponibili, le norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normazione, di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
17) Al fine di migliorare l'efficacia del presente regolamento, i prodotti che alterano automaticamente le loro prestazioni in condizioni di prova per migliorare i parametri dichiarati dovrebbero essere vietati.
18) In considerazione dell'aumento delle vendite dei prodotti connessi all'energia attraverso piattaforme di hosting su Internet, anziché direttamente dai siti web dei fornitori, è opportuno chiarire che le piattaforme di vendita su Internet dovrebbero essere tenute a esporre l'etichetta messa a disposizione dal fornitore vicino al prezzo. Dovrebbero informare il fornitore di tale obbligo, ma non dovrebbero essere responsabili dell'esattezza o del contenuto dell'etichetta e della scheda informativa del prodotto fornita. Tuttavia, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) sul commercio elettronico, le piattaforme di hosting su Internet dovrebbero agire immediatamente per rimuovere le informazioni sul prodotto o per disabilitarne l'accesso se sono a conoscenza della loro non conformità (ad esempio se l'etichetta o la scheda informativa del prodotto mancano, sono incomplete o errate), ad esempio se informate dall'autorità di vigilanza del mercato. Il fornitore che vende direttamente agli utilizzatori finali sul proprio sito web è soggetto agli stessi obblighi previsti per i distributori nella vendita a distanza di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/1369.
19) Le misure di cui al presente regolamento sono state discusse dal forum consultivo e dagli esperti degli Stati membri in conformità all'articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1369.
20) E' pertanto opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 198 del 28.7.2017.
Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010).
Comunicazione della Commissione - Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019 [COM 773 final del 30.11.2016].
Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009).
Regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (GU L 191 del 23.7.2009).
Regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione, del 5 maggio 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all'etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali (GU L 177 dell'8.7.2015).
Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012).
Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.07.2000).
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l'etichettatura e la fornitura di informazioni di prodotto supplementari per gli apparecchi di refrigerazione alimentati da rete elettrica e aventi un volume superiore a 10 litri e inferiore o pari a 1 500 litri.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) agli armadi refrigerati professionali e agli abbattitori, ad eccezione dei congelatori a pozzetto;
b) agli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta;
c) agli apparecchi di refrigerazione mobili;
d) agli apparecchi la cui funzione primaria non è la conservazione di alimenti tramite refrigerazione.
Definizioni
(modificato dall'art. 4 del Reg. (UE) 2021/340)
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «alimentazione da rete» o «alimentazione da rete elettrica»: la fornitura di elettricità dalla rete da 230 (± 10 %) volt di corrente alternata a 50 Hz;
2) «apparecchio di refrigerazione»: l'armadio isolato con uno o più scomparti la cui temperatura specifica è regolata, raffreddato per convezione naturale o forzata ove il raffreddamento è ottenuto mediante uno o più sistemi che consumano energia;
3) «scomparto»: lo spazio chiuso all'interno di un apparecchio di refrigerazione, separato da altri scomparti da un divisorio, un contenitore, o un elemento simile, direttamente accessibile attraverso una o più porte esterne che può essere a sua volta suddiviso in ulteriori sotto-scomparti. Ai fini del presente regolamento, salvo diversamente specificato, per scomparto si intendono gli scomparti e i sotto-scomparti;
4) «porta esterna»: la parte di un armadio che può essere spostata o rimossa almeno per consentire lo spostamento del carico dall'esterno all'interno dell'armadio o viceversa;
5) «sotto-scomparto»: lo spazio chiuso all'interno di uno scomparto avente un intervallo di temperatura di esercizio diverso da quello dello scomparto in cui si trova;
6) «volume totale» (V): il volume dello spazio racchiuso entro il rivestimento interno dell'apparecchio di refrigerazione, pari alla somma dei volumi degli scomparti, espresso in dm3 o litri;
7) «volume dello scomparto» (Vs ): il volume dello spazio racchiuso entro il rivestimento interno dello scomparto, espresso in dm3 o litri;
8) «armadio refrigerato professionale»: l'apparecchio di refrigerazione isolato provvisto di uno o più scomparti accessibili attraverso una o più porte o cassetti, in grado di mantenere gli alimenti a temperatura costante nei limiti prescritti per la temperatura di esercizio per la conservazione di alimenti refrigerati o congelati, utilizzando un ciclo a compressione di vapore, e destinato alla conservazione di alimenti in ambienti non domestici ma non all'esposizione o all'accesso da parte dei clienti, quale definito al regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione (1);
9) «abbattitore»: l'apparecchio di refrigerazione isolato destinato principalmente a raffreddare rapidamente gli alimenti caldi portandoli a una temperatura inferiore a 10 °C nel caso della refrigerazione e inferiore a -18 °C nel caso del congelamento, quale definito al regolamento (UE) 2015/1095;
10) «congelatore a pozzetto professionale»: il congelatore i cui scomparti sono accessibili dall'alto oppure che dispone sia di scomparti ad apertura dall'alto che di scomparti verticali, in cui il volume lordo degli scomparti ad apertura dall'alto supera il 75 % del volume lordo totale dell'apparecchio, utilizzato per la conservazione di alimenti in ambienti non domestici;
11) «congelatore»: l'apparecchio di refrigerazione avente unicamente scomparti a 4 stelle;
12) «scomparto congelatore» o «scomparto a 4 stelle»: lo scomparto per prodotti congelati con una temperatura obiettivo e condizioni di conservazione pari a -18 °C e che soddisfa i requisiti relativi alla capacità di congelamento;
13) «scomparto per prodotti congelati»: il tipo di scomparto con una temperatura obiettivo pari o inferiore a 0 °C; equivale a uno scomparto a 0 stelle, 1 stella, 2 stelle, 3 stelle o 4 stelle, secondo quanto indicato nell'allegato IV, tabella 3;
14) «tipo di scomparto»: il tipo di scomparto dichiarato in base ai parametri di prestazione di refrigerazione Tmin, Tmax, Tc e altri secondo quanto indicato nell'allegato IV, tabella 3;
15) «temperatura obiettivo» (Tc): la temperatura di riferimento all'interno di uno scomparto nella fase di prova, secondo quanto indicato nell'allegato IV, tabella 3, e corrispondente alla temperatura per testare il consumo energetico, espressa come media nel tempo e per una serie di sensori;
16) «temperatura minima» (T min): la temperatura minima all'interno di uno scomparto durante le prove di conservazione, secondo quanto indicato nell'allegato IV, tabella 3;
17) «temperatura massima» (T max): la temperatura massima all'interno di uno scomparto durante le prove di conservazione, secondo quanto indicato nell'allegato IV, tabella 3;
18) «scomparto a 0 stelle» e «scomparto per la produzione di ghiaccio»: lo scomparto per prodotti congelati con una temperatura obiettivo e condizioni di conservazione pari a 0 °C, come indicato nell'allegato IV, tabella 3;
19) «scomparto a 1 stella»: lo scomparto per prodotti congelati con una temperatura obiettivo e condizioni di conservazione pari a -6 °C, come indicato nell'allegato IV, tabella 3;
20) «scomparto a 2 stelle»: lo scomparto per prodotti congelati con una temperatura obiettivo e condizioni di conservazione pari a -12 °C, come indicato nell'allegato IV, tabella 3;
21) «scomparto a 3 stelle»: lo scomparto per prodotti congelati con una temperatura obiettivo e condizioni di conservazione pari a -18 °C, come indicato nell'allegato IV, tabella 3;
22) «apparecchio di refrigerazione avente funzione di vendita diretta»: l'apparecchio di refrigerazione utilizzato allo scopo di mostrare e vendere ai clienti articoli a determinate temperature inferiori alla temperatura ambiente, direttamente accessibili attraverso lati aperti, una o più porte o cassetti, o entrambi, e che può consistere anche in un armadio con aree utilizzate per conservare o servire articoli non accessibili ai clienti; sono esclusi i minibar e i frigoriferi cantina quali definiti al regolamento (UE) 2019/2024 della Commissione (2);
23) «minibar»: l'apparecchio di refrigerazione, il cui volume totale non supera i 60 litri, principalmente destinato alla conservazione e alla vendita di prodotti alimentari nelle camere d'albergo e in ambienti simili;
24) «frigorifero cantina»: l'apparecchio di refrigerazione dedicato per la conservazione del vino, con una regolazione della temperatura di precisione per le condizioni di conservazione e la temperatura obiettivo di uno scomparto cantina, quali definite nell'allegato IV, tabella 3, e dotato di sistemi antivibrazione;
25) «apparecchio di refrigerazione dedicato»: l'apparecchio di refrigerazione con un solo tipo di scomparto;
26) «scomparto cantina»: lo scomparto per prodotti non congelati con una temperatura obiettivo pari a 12 °C, un tasso di umidità interna compreso tra il 50 % e l'80 % e condizioni di conservazione comprese tra 5 °C e 20 °C, come indicato nell'allegato IV, tabella 3;
27) «scomparto per prodotti non congelati»: il tipo di scomparto con una temperatura obiettivo pari o superiore a 4 °C; può essere uno scomparto dispensa, cantina, a temperatura moderata o per la conservazione di alimenti freschi le cui condizioni di conservazione e temperature obiettivo sono stabilite nell'allegato IV, tabella 3;
28) «scomparto dispensa»: lo scomparto per prodotti non congelati con una temperatura obiettivo di 17 °C e condizioni di conservazione comprese tra 14 °C e 20 °C, come indicato nell'allegato IV, tabella 3;
29) «scomparto a temperatura moderata»: lo scomparto per prodotti non congelati con una temperatura obiettivo pari a 12 °C e condizioni di conservazione comprese tra 2 °C e 14 °C, come indicato nell'allegato IV, tabella 3;
30) «scomparto per alimenti freschi»: lo scomparto per prodotti non congelati con una temperatura obiettivo pari a 4 °C e condizioni di conservazione comprese tra 0 °C e 8 °C, come indicato nell'allegato IV, tabella 3;
31) «apparecchio di refrigerazione mobile»: l'apparecchio di refrigerazione che può essere utilizzato qualora non vi sia accesso alla rete elettrica e che utilizza energia elettrica a bassissima tensione (< 120 V CC) o carburante o entrambi come fonte di energia per la funzione di refrigerazione; sono compresi gli apparecchi di refrigerazione che, oltre utilizzare energia elettrica a bassissima tensione o carburante, o entrambi, possono essere alimentati dalla rete elettrica mediante un convertitore esterno CA/CC acquistabile separatamente. Un apparecchio immesso sul mercato con un convertitore CA/CC non è un apparecchio di refrigerazione mobile;
32) «alimenti»: cibo, ingredienti, bevande (compreso il vino) e altri prodotti destinati principalmente al consumo, che devono essere refrigerati a temperature specifiche;
33) «punto vendita»: il luogo in cui gli apparecchi di refrigerazione sono esposti o offerti per vendita, noleggio oppure locazione-vendita;
34) «apparecchio da incasso»: l'apparecchio di refrigerazione progettato, provato e commercializzato esclusivamente:
a) per essere installato in armadi su misura o rivestito (sopra, sotto e ai lati) da pannelli;
b) per essere saldamente fissato ai lati, alla parte superiore o al fondo di armadi su misura o a pannelli; e
c) per essere dotato di una parte frontale incorporata predisposta in fabbrica o di un pannello frontale personalizzato su misura;
35) «indice di efficienza energetica» (IEE, Energy Efficiency Index): il valore indice per l'efficienza energetica relativa di un apparecchio di refrigerazione espresso in percentuale, come definito nell'allegato IV, punto 5.
Ai fini degli allegati, ulteriori definizioni figurano nell'allegato I.
Regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione, del 5 maggio 2015, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo (GU L 177 dell'8.7.2015).
Regolamento (UE) 2019/2024 della Commissione, dell'1 ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Cfr. della presente Gazzetta ufficiale).
Obblighi dei fornitori
(modificato dall'art. 4 del Reg. (UE) 2021/340)
1. I fornitori si assicurano che:
a) ogni apparecchio di refrigerazione sia corredato di un'etichetta stampata nel formato di cui all'allegato III;
b) i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all'allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;
c) su richiesta del distributore, la scheda informativa del prodotto sia messa a disposizione in formato stampa;
d) il contenuto della documentazione tecnica di cui all'allegato VI sia caricato nella banca dati dei prodotti;
e) i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un determinato modello di apparecchio di refrigerazione includano la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull'etichetta, conformemente agli allegati VII e VIII;
f) il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un determinato modello di apparecchio di refrigerazione, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull'etichetta, conformemente all'allegato VII;
g) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto nell'allegato III sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di apparecchio di refrigerazione;
h) una scheda informativa del prodotto in formato elettronico conforme a quanto disposto nell'allegato V sia messa a disposizione per ciascun modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico.
2. La classe di efficienza energetica si basa sull'indice di efficienza energetica calcolato conformemente all'allegato II.
Obblighi dei distributori
I distributori si assicurano che:
a) nei punti vendita, fiere incluse, ogni apparecchio di refrigerazione riporti l'etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, punto 1, lettera a), esposta in modo chiaramente visibile negli apparecchi da incasso e, per tutti gli altri apparecchi di refrigerazione, esposta sulla parte esterna anteriore o superiore dell'apparecchio di refrigerazione in modo che sia chiaramente visibile;
b) nelle vendite a distanza, l'etichetta e la scheda informativa del prodotto siano fornite conformemente agli allegati VII e VIII;
c) i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un determinato modello di apparecchio di refrigerazione, anche su Internet, includano la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza figurante sull'etichetta conformemente all'allegato VII;
d) il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un determinato modello di apparecchio di refrigerazione, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma delle classi di efficienza figurante sull'etichetta, conformemente all'allegato VII.
Obblighi delle piattaforme Internet di hosting
Il fornitore di servizi di hosting di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE che consente la vendita di apparecchi di refrigerazione tramite il proprio sito Internet consente di esporre l'etichetta elettronica e la scheda informativa del prodotto in formato elettronico fornite dal distributore sul dispositivo di visualizzazione in conformità all'allegato VIII e informa il distributore dell'obbligo di esporle.
Metodi di misurazione
Le informazioni da comunicare ai sensi degli articoli 3 e 4 sono ottenute tramite metodi di misurazione e di calcolo affidabili, accurati e riproducibili, che tengono conto dello stato dell'arte riconosciuto, conformemente all'allegato IV.
Procedura di verifica ai fini della vigilanza del mercato
Quando effettuano le verifiche a fini della vigilanza del mercato di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369, gli Stati membri applicano la procedura di cui all'allegato IX.
Riesame
La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e ne presenta i risultati al forum consultivo corredati, se del caso, di un progetto di proposta di revisione, entro il 25 dicembre 2025. Il riesame valuta, tra l'altro, la possibilità di:
a) affrontare aspetti dell'economia circolare;
b) introdurre icone per gli scomparti che possono contribuire a ridurre lo spreco alimentare; e
c) introdurre icone per il consumo annuo di energia.
Abrogazione
Il regolamento delelgato (UE) n. 1060/2010 è abrogato a decorrere dal 1° marzo 2021.
Misure transitorie
A decorrere dal 25 dicembre 2019 fino al 28 febbraio 2021, la scheda prodotto prescritta ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1060/2010 può essere messa a disposizione nella banca dati dei prodotti anziché essere presentata in formato stampa con il prodotto. In tal caso, il fornitore assicura che se chiesto specificamente dal distributore, la scheda prodotto sia messa a disposizione in formato stampa.
Entrata in vigore e applicazione
(modificato dall'art. 4 del Reg. (UE) 2021/340)
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2021. Tuttavia, l'articolo 10 si applica a decorrere dal 25 dicembre 2019, l'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), si applica a decorrere dal 1° novembre 2020 e l'obbligo di fornire la classe di efficienza energetica per i parametri delle sorgenti luminose di cui all'allegato V, tabella 6, si applica a partire dal 1° marzo 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2019
Per la Commissione
Il presidente
JEAN-CLAUDE JUNCKER
ALLEGATO I
(integrato dall'art. 4 del Reg. (UE) 2021/340, applicabile a decorrere dal 1° maggio 2021)
Definizioni applicabili agli allegati
Si applicano le seguenti definizioni:
1) «codice di risposta rapida (QR)»: il codice a barre a matrice (quick response code) che figura sull'etichetta energetica di un modello di prodotto che rimanda alle informazioni sul modello contenute nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;
2) «consumo annuo di energia» (AE): il consumo energetico giornaliero medio moltiplicato per 365 (giorni all'anno), espresso in kilowattora all'anno (kWh/a), calcolato conformemente all'allegato IV, punto 3;
3) «consumo giornaliero di energia» (Edaily ): l'energia elettrica consumata da un apparecchio di refrigerazione nell'arco di 24 ore alle condizioni di riferimento, espressa in kilowattora per 24 ore (kWh/24 h), calcolata conformemente all'allegato IV, punto 3;
4) «capacità di congelamento»: la quantità di alimenti freschi che possono essere congelati in uno scomparto congelatore in 24 ore; non è inferiore a 4,5 kg per 24 h per 100 litri di volume dello scomparto congelatore, con un minimo di 2,0 kg/24 h;
5) «scomparto di raffreddamento»: lo scomparto che è in grado di mantenere la temperatura media entro un determinato intervallo senza che l'utilizzatore intervenga sulla regolazione, con una temperatura obiettivo pari a 2 °C e condizioni di conservazione comprese tra -3 °C e 3 °C, come indicato all'allegato IV, tabella 3;
6) «emissione di rumore aereo»: il livello di potenza sonora dell'apparecchio di refrigerazione, espresso in dB(A) re 1 pW (ponderati A);
7) «riscaldatore anticondensa»: il riscaldatore che impedisce la formazione di condensa sull'apparecchio di refrigerazione;
8) «riscaldatore anticondensa regolato dalle condizioni dell'ambiente»: il sistema anticondensa la cui capacità di riscaldamento dipende dalla temperatura ambiente, dall'umidità ambiente o da entrambe;
9) «energia ausiliaria» (Eaux ): l'energia utilizzata da un riscaldatore anticondensa regolato dalle condizioni dell'ambiente, espressa in kilowattora all'anno (kWh/anno);
10) «erogatore»: il dispositivo che, su richiesta, eroga un contenuto raffreddato o congelato dall'apparecchio, ad esempio l'erogatore di cubetti di ghiaccio o d'acqua raffreddata;
11) «scomparto a temperatura variabile»: lo scomparto destinato ad essere utilizzato come due (o più) tipi di scomparto alternativi (ad esempio uno scomparto che può essere usato per alimenti freschi o come scomparto congelatore) e che l'utilizzatore può programmare affinché mantenga costantemente l'intervallo di temperatura di esercizio applicabile a ciascun tipo di scomparto dichiarato. Lo scomparto destinato a un solo tipo di utilizzo che può soddisfare anche le condizioni di conservazione di altri tipi di scomparto (ad esempio lo scomparto di raffreddamento che può anche soddisfare le specifiche dello scomparto a 0 stelle) non è uno scomparto a temperatura variabile;
12) «rete»: l'infrastruttura di comunicazione con una topologia di collegamenti, un'architettura, compresi i componenti fisici, principi organizzativi, procedure e formati di comunicazione (protocolli);
13) «sezione a 2 stelle»: parte di uno scomparto a 3 o a 4 stelle che non dispone di una propria porta di accesso o coperchio, con temperatura obiettivo e condizioni di conservazione pari a -12 °C;
14) «classe climatica»: l'intervallo di temperature ambiente, di cui al punto 1, lettera j), dell'allegato IV, entro cui gli apparecchi di refrigerazione sono destinati ad essere utilizzati e rispetto al quale le temperature di conservazione prescritte all'allegato IV, tabella 3, sono mantenute contemporaneamente in tutti gli scomparti;
15) «periodo di sbrinamento e ritorno al funzionamento normale»: il periodo compreso tra l'avvio di un ciclo di controllo dello sbrinamento e il ripristino di condizioni di esercizio stabili;
16) «sbrinamento automatico»: la funzione che permette lo sbrinamento degli scomparti senza che l'utilizzatore intervenga per avviare l'eliminazione della brina accumulata indipendentemente dalla temperatura impostata o per ripristinare il funzionamento normale, con smaltimento automatico dell'acqua di sbrinamento;
17) «modalità di sbrinamento»: il metodo per eliminare la brina accumulata sull'evaporatore o sugli evaporatori di un apparecchio di refrigerazione; può essere automatica o manuale;
18) «sbrinamento manuale»: l'assenza della funzione di sbrinamento automatico;
19) «apparecchio di refrigerazione a bassa rumorosità», l'apparecchio di refrigerazione con un ciclo a compressione di vapore e un'emissione di rumore aereo inferiore a 27 decibel ponderati A riferiti a 1 picowatt (dB(A) re 1 pW);
20) «potenza assorbita in regime stazionario» (Pss ):la potenza media assorbita in condizioni stazionarie, espressa in watt (W);
21) «consumo energetico progressivo per lo sbrinamento e il ritorno al funzionamento normale» (ΔE d-f ): il consumo energetico medio supplementare per un'operazione di sbrinamento e ritorno al funzionamento normale, espresso in wattora (Wh);
22) «intervallo di sbrinamento» (td-f ): l'intervallo medio rappresentativo, espresso in ore (h), che intercorre tra un'attivazione del riscaldatore di sbrinamento e la successiva in due cicli consecutivi di sbrinamento e ritorno al funzionamento normale; o, in assenza di un riscaldatore di sbrinamento, tra una disattivazione del compressore e la successiva in due cicli consecutivi di sbrinamento e ritorno al funzionamento normale;
23) «fattore di carico» (L): il fattore che tiene conto del carico di raffreddamento supplementare (al di là di quanto già previsto tramite l'aumento della temperatura ambiente media per le prove) derivante dall'introduzione di alimenti caldi, con i valori di cui al punto 3, lettera a), dell'allegato IV;
24) «consumo annuo standard di energia» (SAE): il consumo energetico di riferimento di un apparecchio di refrigerazione, espresso in kilowattora all'anno (kWh/a), calcolato conformemente all'allegato IV, punto 4;
25) «parametro combinato» (C): il parametro di modellizzazione che tiene conto dell'effetto sinergico prodotto dalla combinazione di diversi tipi di scomparto in un unico apparecchio, con i valori di cui all'allegato IV, tabella 4;
26) «fattore di perdita di calore dalla porta» (D): il fattore di compensazione per gli apparecchi combinati determinato dal numero di scomparti con temperature diverse, o dal numero di porte esterne se inferiore, secondo quanto indicato all'allegato IV, tabella 5. Per tale fattore, il termine «scomparto» non comprende anche «sotto-scomparto»;
27) «apparecchio combinato»: l'apparecchio di refrigerazione costituito da più tipi di scomparti di cui almeno uno è uno scomparto per prodotti non congelati;
28) «fattore di sbrinamento» (Ac ): il fattore di compensazione che tiene conto del fatto che l'apparecchio di refrigerazione sia dotato di una funzione di sbrinamento automatico o manuale, con i valori di cui all'allegato IV, tabella 5;
29) «fattore di incasso» (Bc ): un fattore di compensazione che tiene conto del fatto che l'apparecchio di refrigerazione sia da incasso o a libera installazione, con i valori di cui all'allegato IV, tabella 5;
30) «apparecchio a libera installazione»: l'apparecchio di refrigerazione diverso da un apparecchio da incasso;
31) «Mc» e «Nc»: i parametri di modellizzazione che tengono conto dell'utilizzo di energia dipendente dal volume, con i valori di cui all'allegato IV, tabella 4;
32) «parametro termodinamico» (rc ): un parametro di modellizzazione che corregge il consumo annuo standard di energia ad una temperatura ambiente di 24 °C, con i valori di cui all'allegato IV, tabella 4;
33) «dimensioni complessive»: lo spazio occupato dall'apparecchio di refrigerazione (altezza, larghezza e profondità) con porte o coperchi chiusi, espresso in millimetri (mm);
34) «tempo di aumento della temperatura»: il tempo necessario, dopo l'interruzione del funzionamento del sistema di refrigerazione, perché la temperatura in uno scomparto a 3 o 4 stelle passi da -18 °C a -9 °C espresso in ore (h);
35) «interruttore per la configurazione invernale»: la funzione di regolazione per apparecchi combinati dotati di un compressore e un termostato, che, secondo le istruzioni del fornitore può essere utilizzato a una temperatura ambiente inferiore a 16 °C, che consiste in un dispositivo di commutazione o una funzione inteso a garantire, anche qualora non fosse necessario per lo scomparto in cui si trova il termostato, che il compressore continui a funzionare per mantenere la temperatura corretta negli altri scomparti;
36) «congelamento rapido»: funzione che, attivabile dall'utilizzatore finale seguendo le istruzioni del fornitore, abbassa la temperatura dello o degli scomparti congelatori per congelare più rapidamente alimenti non congelati.
37) «scomparto congelatore» o «scomparto a 4 stelle»: lo scomparto per prodotti congelati con una temperatura obiettivo e condizioni di conservazione pari a -18 °C e che soddisfa i requisiti relativi alla capacità di congelamento;
38) «dispositivo di visualizzazione»: qualsiasi schermo, anche tattile, o altra tecnologia visiva impiegata per mostrare contenuti Internet agli utilizzatori;
39) «schermo tattile»: lo schermo che risponde al tatto, come quello di un tablet, un computer convertibile o uno smartphone;
40) «visualizzazione annidata»: l'interfaccia visiva in cui si accede a un'immagine o a un insieme di dati tramite un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o l'espansione di un'altra immagine o di un altro insieme di dati su schermo tattile;
41) «testo alternativo»: il testo fornito in alternativa a un'immagine che consente di presentare le informazioni in forma non grafica nel caso in cui i dispositivi di visualizzazione non siano in grado di visualizzare l'immagine o ai fini di una migliore accessibilità, come le applicazioni di sintesi vocale.
42) "valore dichiarato": il valore comunicato dal fornitore per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all'allegato VI del presente regolamento, ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro.
ALLEGATO II
(modificato dall'art. 4 del Reg. (UE) 2021/340, applicabile a decorrere dal 1° maggio 2021)
Classi di efficienza energetica e classi di emissione di rumore aereo
La classe di efficienza energetica di un apparecchio di refrigerazione è determinata in base all'indice di efficienza energetica (IEE) definito nella tabella 1.
Tabella 1
Classi di efficienza energetica degli apparecchi di refrigerazione
Classe di efficienza energetica | Indice di efficienza energetica (IEE) |
A | IEE ≤ 41 |
B | 41 < IEE ≤ 51 |
C | 51 < IEE ≤ 64 |
D | 64 < IEE ≤ 80 |
E | 80 < IEE ≤ 100 |
F | 100 < IEE ≤ 125 |
G | IEE > 125 |
.
L'IEE di un apparecchio di refrigerazione è calcolato conformemente all'allegato IV, punto 5.
Tabella 2
Classi di emissione di rumore aereo
Emissione di rumore aereo | Classi di emissione di rumore aereo |
< 30 dB(A) re 1 pW | A |
≥ 30 dB(A) re 1 pW e < 36 dB(A) re 1 pW | B |
≥ 36 dB(A) re 1 pW e < 42 dB(A) re 1 pW | C |
≥ 42 dB(A) re 1 pW | D |
.
Allegato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 24 febbraio 2020, n. L 50, nel seguente modo:
al punto 4.a la formula è sostituita dalla seguente
SAE = C × D × ? n c = 1 Ac × Bc ×[Vc/V] × (Nc + V × rc × Mc)
Per le modifiche si rimanda all'art. 4 del Reg. (UE) 2021/340, applicabili a decorrere dal 1° maggio 2021.
Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 4 del Reg. (UE) 2021/340, applicabili a decorrere dal 1° maggio 2021.
Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 4 del Reg. (UE) 2021/340, applicabili a decorrere dal 1° maggio 2021 e all'art. 3 del Reg. (UE) 2023/2048.
ALLEGATO VII
Informazioni da fornire nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale, nelle vendite a distanza, ad eccezione delle vendite a distanza su Internet
1. Al fine di garantire la conformità agli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), e all'articolo 4, lettera c), i messaggi pubblicitari visivi riportano la classe di efficienza energetica e la gamma di classi di efficienza energetica figurante sull'etichetta, conformemente al punto 4 del presente allegato.
2. Al fine di garantire la conformità agli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 4, lettera d), il materiale tecnico-promozionale riporta la classe di efficienza energetica e la gamma di classi di efficienza figurante sull'etichetta, conformemente al punto 4 del presente allegato.
3. Nelle vendite a distanza sulla base di documentazione cartacea è d'obbligo indicare la classe di efficienza energetica e la gamma di classi di efficienza energetica figurante sull'etichetta, conformemente al punto 4 del presente allegato.
4. La classe di efficienza energetica e la gamma di classi di efficienza energetica, come da figura 1, sono indicate come segue:
a) una freccia, contenente la lettera della classe di efficienza energetica di colore 100 % bianco e in Calibri grassetto di dimensioni equivalenti a quelle del prezzo (se riportato);
b) colore della freccia corrispondente al colore della classe di efficienza energetica;
c) gamma delle classi di efficienza energetica disponibili, di colore 100 % nero; e
d) dimensioni tali da rendere la freccia chiaramente visibile e leggibile. La lettera contenuta nella freccia della classe di efficienza energetica è posizionata al centro della parte rettangolare della freccia; la freccia e la lettera della classe di efficienza energetica sono contornate da un bordo di colore 100 % nero e di 0,5 pt di spessore.
In deroga a quanto precede, nei messaggi pubblicitari visivi e nel materiale tecnico-promozionale o per la vendita a distanza sulla base di documentazione cartacea che sono stampati in monocromia anche la freccia può essere in monocromia.
Figura 1
esempio di freccia colorata/in monocromia, sinistra/destra, con indicazione della gamma di classi di efficienza energetica
5. In caso di vendita a distanza tramite televendita, il cliente deve essere specificamente informato della classe di efficienza energetica del prodotto e della gamma di classi di efficienza energetica figurante sull'etichetta, nonché della possibilità di consultare l'etichetta completa e la scheda informativa del prodotto tramite un sito web ad accesso libero o richiedendone una copia stampata.
6. In tutti i casi di cui ai punti da 1 a 3 e 5 il cliente deve poter ottenere, dietro richiesta, una copia stampata dell'etichetta e della scheda informativa del prodotto.
ALLEGATO VIII
Informazioni da fornire in caso di vendita a distanza su Internet
1. L'opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, punto 1, lettera g), è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. Le dimensioni sono tali da rendere l'etichetta ben visibile e leggibile, proporzionata alle dimensioni specificate ai punti 3[1] e 3[2] dell'allegato III per gli apparecchi di refrigerazione. L'etichetta può apparire mediante una visualizzazione annidata, nel qual caso l'immagine utilizzata per accedervi è conforme alle specifiche di cui al punto 3 del presente allegato. Se si ricorre alla visualizzazione annidata, l'etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile.
2. In caso di visualizzazione annidata, come indicato nella figura 2 l'immagine usata per accedere all'etichetta:
a) consiste in una freccia del colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto riportata sull'etichetta;
b) indica nella freccia la classe di efficienza energetica del prodotto, in colore 100 % bianco e in carattere Calibri grassetto di dimensioni equivalenti a quelle del prezzo;
c) riporta la gamma delle classi di efficienza energetica disponibili, in colore 100 % nero; e
d) è in uno dei due formati seguenti e ha dimensioni tali per cui la freccia risulta chiaramente visibile e leggibile. La lettera contenuta nella freccia della classe di efficienza energetica è posizionata al centro della parte rettangolare della freccia; la freccia e la lettera della classe di efficienza energetica sono contornate da un bordo visibile di colore 100 % nero.
Figura 2
esempio di freccia colorata sinistra/destra, con indicazione della gamma di classi di efficienza energetica
3. In caso di visualizzazione annidata, la sequenza di visualizzazione dell'etichetta è la seguente:
a) l'immagine di cui al punto 2 del presente allegato appare sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto;
b) l'immagine contiene un link all'etichetta di cui all'allegato III;
c) l'etichetta appare con un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o espandendo l'immagine su schermo tattile;
d) l'etichetta è visualizzata in una finestra sovrapposta, in una nuova scheda, in una nuova pagina, o a schermo sovrapposto;
e) in caso d'ingrandimento dell'etichetta su schermo tattile, si applicano le pertinenti convenzioni per i dispositivi in questione;
f) l'etichetta scompare per mezzo di un'opzione di chiusura o altro meccanismo di chiusura standard;
g) il testo alternativo all'immagine, che deve apparire qualora non sia possibile visualizzare l'etichetta, è costituito dalla classe di efficienza energetica del prodotto in un carattere di dimensioni equivalenti a quelle del prezzo.
4. La scheda informativa elettronica del prodotto messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), appare sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. Le dimensioni sono tali da rendere la scheda informativa del prodotto chiaramente visibile e leggibile. La scheda informativa del prodotto può essere esposta mediante una visualizzazione annidata o un riferimento alla banca dati dei prodotti, nel qual caso il link usato per accedere alla scheda indica in modo chiaro e leggibile «Scheda informativa del prodotto». Se si ricorre alla visualizzazione annidata, la scheda informativa del prodotto appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile.
ALLEGATO IX
(modificato dall'art. 4 del Reg. (UE) 2021/340, applicabile a decorrere dal 1° maggio 2021)
Procedura di verifica ai fini della vigilanza del mercato
Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo. I valori e le classi che figurano sull'etichetta o nella scheda informativa del prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati nella documentazione tecnica.
Il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi quando sono progettati per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e reagire alterando automaticamente le proprie prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere livelli più favorevoli per qualsiasi parametro di cui al presente regolamento o incluso nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.
Nell'ambito della verifica della conformità di un modello di prodotto ai requisiti stabiliti nel presente regolamento le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:
1) le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;
2) il modello si considera conforme ai requisiti applicabili se:
a) i valori riportati nella documentazione tecnica in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fornitore dei corrispondenti valori che figurano nei risultati delle prove, e
b) i valori riportati sull'etichetta e nella scheda informativa del prodotto non sono più favorevoli per il fornitore rispetto ai valori dichiarati, e la classe di efficienza energetica indicata e la classe di emissione di rumore aereo non sono più favorevoli per il fornitore della classe determinata dai valori dichiarati, e
c) quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (vale a dire i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze ammesse ai fini della verifica riportate nella tabella 8;
3) se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) e b), il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento;
4) se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano e sottopongono a prova tre unità supplementari dello stesso modello. In alternativa le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli equivalenti;
5) il modello è considerato conforme ai requisiti applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 8;
6) se non si ottiene il risultato di cui al punto 5, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento.
7) Le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 o 6 o del secondo capoverso del presente allegato.
Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di misurazione e di calcolo stabiliti nell'allegato IV.
Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze ai fini della verifica stabilite nella tabella 8 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per i requisiti di cui al presente allegato. Ai parametri di cui alla tabella 8 non si applicano altre tolleranze, come quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.
Tabella 8
Tolleranze ammesse ai fini della verifica per i parametri misurati
Parametri | Tolleranze ammesse ai fini della verifica |
Volume totale e volume dello scomparto | Il valore determinato (a) non è inferiore di oltre il 3 %, o di 1 litro se superiore, rispetto al valore dichiarato. |
Capacità di congelamento | Il valore determinato (a) non è inferiore di oltre il 10 % rispetto al valore dichiarato. |
E32 | Il valore determinato (a) non è superiore di oltre il 10 % rispetto al valore dichiarato. |
Consumo annuo di energia | Il valore determinato (a) non è superiore di oltre il 10 % rispetto al valore dichiarato. |
Umidità interna dei frigoriferi cantina (%) | Il valore determinato (a) non si scosta dall'intervallo dichiarato di oltre il 10 %. |
Emissioni di rumore aereo | Il valore determinato (a) non è superiore di oltre 2 dB(A) re 1 pW rispetto al valore dichiarato. |
Tempo di aumento della temperatura | Il valore determinato (a) non è inferiore di oltre il 15 % rispetto al valore dichiarato. |
.
______________
(a) Nel caso delle tre unità supplementari sottoposte a prova secondo quanto previsto al punto 4, per valore determinato si intende la media aritmetica dei valori determinati per le tre unità supplementari.