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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2048 DELLA COMMISSIONE, 4 luglio 2023

G.U.U.E. 26 settembre 2023, n. L 236

Regolamento che rettifica i regolamenti delegati (UE) n. 626/2011, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016 e (UE) 2019/2018 per quanto riguarda i requisiti di etichettatura energetica per i condizionatori d'aria, le sorgenti luminose, gli apparecchi di refrigerazione e gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 30 settembre 2023

Applicabile dal: 30 settembre 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (1), in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

1) I regolamenti delegati (UE) n. 626/2011 (2), (UE) 2019/2015 (3), (UE) 2019/2016 (4) e (UE) 2019/2018 (5) della Commissione hanno stabilito disposizioni sull'etichettatura energetica, rispettivamente, dei condizionatori d'aria, delle sorgenti luminose, degli apparecchi di refrigerazione e degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta.

2) La definizione di cui all'allegato I, punto 47), del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 contiene un errore relativo all'unità di misura del consumo energetico dei condizionatori d'aria a doppio condotto.

3) Il regolamento delegato (UE) n. 626/2011 indica erroneamente in diversi punti dell'allegato III che le informazioni sul consumo orario di energia in kWh per 60 minuti da riportare nell'etichetta energetica dei condizionatori d'aria a singolo e doppio condotto devono essere arrotondate per eccesso alla prima cifra intera.

4) Il regolamento delegato (UE) n. 626/2011 contiene errori in diversi punti dell'allegato III per quanto riguarda la regola di arrotondamento delle capacità di riscaldamento e raffreddamento e dei parametri di efficienza energetica SEER, SCOP, EER e COP.

5) E' opportuno rettificare l'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2019/2015 per aggiungervi il termine «a tensione di rete».

6) E' opportuno rettificare l'allegato IX del regolamento delegato (UE) 2019/2015 in quanto l'intervallo [0-100] dovrebbe riferirsi al solo IRC.

7) L'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2019/2016 contiene un errore relativo al parametro termodinamico (rc) per il tipo di scomparto «sezione a due stelle».

8) L'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/2018 contiene un errore in quanto è stato omesso il riferimento alla tabella 4, necessario per esplicitare il fatto che non è ammessa alcuna tolleranza per la temperatura.

9) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) n. 626/2011, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016 e (UE) 2019/2018,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 198 del 28.7.2017.

(2)

Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria (GU L 178 del 6.7.2011).

(3)

Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019).

(4)

Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019).

(5)

Regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (GU L 315del 5.12.2019).

Art. 1

Rettifiche del regolamento delegato (UE) n. 626/2011

Gli allegati I e III del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 sono rettificati conformemente all'allegato 1 del presente regolamento.

Art. 2

Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2015

Gli allegati VI e IX del regolamento delegato (UE) 2019/2015 sono rettificati conformemente all'allegato 2 del presente regolamento.

Art. 3

Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2016

L'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2019/2016 è rettificato conformemente all'allegato 3 del presente regolamento.

Art. 4

Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2018

L'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/2018 è rettificato conformemente all'allegato 4 del presente regolamento.

Art. 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO 2

Gli allegati VI e IX del regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione sono così modificati:

1) all'allegato VI, il termine «sorgenti luminose LED e OLED» è sostituito dal termine «sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete» nei punti seguenti:

- punto 1, lettera e), punto 11);

- punto 1, lettera e), punto 12);

2) all'allegato IX, tabella 9, il riferimento «IRC e R9 [0-100]» è sostituito da «IRC [0-100] e R9».

ALLEGATO 3

L'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione è così modificato: 

al punto 1, tabella 7, il parametro termodinamico (rc) «2,10» per il tipo di scomparto «sezione a due stelle» è sostituito da «1,80».

ALLEGATO 4

L'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione è così modificato: 

all'allegato IV, punto 2, lettera b), il testo:

«- Edaily è il consumo di energia dell'apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta nell'arco di 24 ore, espresso in kWh/24 h e arrotondato al terzo decimale.» 

è sostituito da

«- Edaily è il consumo di energia dell'apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta nell'arco di 24 ore, espresso in kWh/24 h e arrotondato al terzo decimale, misurato secondo le condizioni di temperatura della tabella 4 per la classe di temperatura pertinente.».