
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/340 DELLA COMMISSIONE, 17 dicembre 2020
G.U.U.E. 26 febbraio 2021, n. L 68
Regolamento che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 e (UE) 2019/2018 per quanto riguarda i requisiti di etichettatura energetica per i display elettronici, le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico, le sorgenti luminose, gli apparecchi di refrigerazione, le lavastoviglie per uso domestico e gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 1° marzo 2021
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 7
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5, e l'articolo 16,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2017/1369 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati.
2) Le disposizioni sull'etichettatura energetica dei display elettronici, delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico, delle sorgenti luminose, degli apparecchi di refrigerazione, delle lavastoviglie per uso domestico e degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta sono state fissate dai regolamenti delegati (UE) 2019/2013 (2), (UE) 2019/2014 (3), (UE) 2019/2015 (4), (UE) 2019/2016 (5), (UE) 2019/2017 (6) e (UE) 2019/2018 (7) della Commissione (in appresso i «regolamenti modificati»).
3) Onde evitare confusione per i fabbricanti e le autorità nazionali di vigilanza del mercato in relazione ai valori da includere nella documentazione tecnica e da caricare nella banca dati dei prodotti e in relazione alle tolleranze ammesse ai fini della verifica, è opportuno aggiungere una definizione di «valore dichiarato».
4) La documentazione tecnica dovrebbe essere sufficiente per consentire alle autorità di vigilanza del mercato di verificare i valori che figurano sull'etichetta e nella scheda informativa del prodotto. Conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369, i valori dichiarati del modello dovrebbero essere inseriti nella banca dati dei prodotti.
5) I parametri del prodotto dovrebbero essere misurati o calcolati utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili. Tali metodi dovrebbero tener conto dello stato dell'arte riconosciuto, comprese, ove disponibili, le norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normazione, di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).
6) Ai fini della valutazione di conformità e della verifica, i prodotti contenenti sorgenti luminose che non possono essere rimosse e verificate senza danneggiarne una o più dovrebbero essere sottoposti a prova come sorgenti luminose.
7) Per i display elettronici non sono ancora state elaborate norme armonizzate e le norme esistenti non coprono tutti i parametri regolamentati necessari, segnatamente per quanto riguarda la gamma dinamica ampia e il controllo automatico della luminosità. Fino all'adozione di norme armonizzate per tali gruppi di prodotti da parte degli organismi europei di normazione, è opportuno avvalersi dei metodi provvisori di cui al presente regolamento o di altri metodi affidabili, accurati e riproducibili, che tengono conto dello stato dell'arte generalmente riconosciuto, al fine di assicurare la comparabilità delle misurazioni e dei calcoli.
8) Gli armadi statici verticali con porte non trasparenti sono apparecchi di refrigerazione professionali definiti nel regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione (9) e pertanto dovrebbero essere esclusi dal regolamento delegato (UE) 2019/2018.
9) La terminologia e i metodi di prova contemplati dal regolamento (UE) 2019/2018 sono coerenti con la terminologia e i metodi di prova adottati nelle norme EN 16901, EN 16902, EN 50597, EN ISO 23953-2 e EN 16838.
10) Le misure di cui al presente regolamento sono state discusse dal forum consultivo e con gli esperti degli Stati membri a norma degli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) 2017/1369.
11) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 e (UE) 2019/2018,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 198 del 28.7.2017.
Regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019).
Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019).
Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019).
Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019).
Regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019).
Regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (GU L 315 del 5.12.2019).
Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012).
Regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione, del 5 maggio 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all'etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali (GU L 177 dell'8.7.2015).
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2013
Il regolamento delegato (UE) 2019/2013 è così modificato:
1) all'articolo 1, paragrafo 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) display elettronici che sono componenti o sottounità ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/125/CE;»;
2) l'articolo 2 è così modificato:
a) il punto 10 è sostituito dal seguente:
«10) «HiNA» (High Network Availability): grande disponibilità della rete, definita all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione [*1];
______________
[*1] Regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio (GU L 339 del 18.12.2008).»;"
b) il punto 17 è soppresso;
3) all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all'allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;»;
4) gli allegati I, II, III, IV, V, VI e IX sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2014
Il regolamento delegato (UE) 2019/2014 è così modificato:
1) all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all'allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;»;
2) gli allegati I, IV, V, VI, VIII, IX e X sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2015
Il regolamento delegato (UE) 2019/2015 è così modificato:
1) all'articolo 2, il punto 3 è sostituito dal seguente:
«3) «prodotto contenitore»: il prodotto contenente una o più sorgenti luminose o unità di alimentazione separate, o entrambe, tra cui, ma non solo, gli apparecchi di illuminazione che possono essere disfatti per consentire la verifica separata della o delle sorgenti luminose ivi contenute, gli apparecchi domestici contenenti una o più sorgenti luminose e i mobili (scaffali, specchi, vetrine) contenenti una o più sorgenti luminose;»;
2) l'articolo 3 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all'allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;»;
b) al paragrafo 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) in deroga all'articolo 11, paragrafo 13, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1369, su richiesta del distributore e a norma dell'articolo 4, lettera e), le etichette stampate per il riscalaggio dei prodotti siano fornite sotto forma di adesivo avente le stesse dimensioni dell'etichetta esistente.»;
c) è inserito il paragrafo 1 bis seguente:
«1 bis. In deroga all'articolo 11, paragrafo 13, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1369, il fornitore, all'atto dell'immissione di una sorgente luminosa sul mercato, la dota dell'etichetta esistente fino al 31 agosto 2021 e dell'etichetta riscalata dal 1° settembre 2021. Il fornitore può decidere di dotare già dell'etichetta riscalata le sorgenti luminose immesse sul mercato tra il 1° luglio e il 31 agosto 2021 se nessuna sorgente luminosa del medesimo modello o di modelli equivalenti è stata immessa sul mercato prima del 1° luglio 2021. In tal caso, il distributore non mette in vendita le sorgenti luminose in questione prima del 1° settembre 2021. Il fornitore informa il distributore di tale conseguenza non appena possibile, anche quando include tali sorgenti luminose nelle sue offerte al distributore.»;
3) all'articolo 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) in deroga all'articolo 11, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2017/1369, le etichette sulle sorgenti luminose presso i punti vendita siano sostituite dalle etichette riscalate, eventualmente anche stampandole o apponendole sull'imballaggio, in modo che l'etichetta esistente risulti coperta entro diciotto mesi dalla data di applicazione del presente regolamento, e l'etichetta riscalata non sia esposta prima di tale data.»;
4) l'articolo 10, ultimo comma, è così modificato:
«Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2021. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), si applica a decorrere dal 1° maggio 2021 e l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), si applica a decorrere dal 1° marzo 2022.»;
5) gli allegati I, III, IV, V, VI e IX sono modificati conformemente all'allegato III del presente regolamento.
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2016
Il regolamento delegato (UE) 2019/2016 è così modificato:
1) all'articolo 2, il punto 31 è sostituito dal seguente:
«31) «apparecchio di refrigerazione mobile»: l'apparecchio di refrigerazione che può essere utilizzato qualora non vi sia accesso alla rete elettrica e che utilizza energia elettrica a bassissima tensione (< 120 V CC) o carburante o entrambi come fonte di energia per la funzione di refrigerazione; sono compresi gli apparecchi di refrigerazione che, oltre utilizzare energia elettrica a bassissima tensione o carburante, o entrambi, possono essere alimentati dalla rete elettrica mediante un convertitore esterno CA/CC acquistabile separatamente. Un apparecchio immesso sul mercato con un convertitore CA/CC non è un apparecchio di refrigerazione mobile;»;
2) all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all'allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;»;
3) all'articolo 11, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
«Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2021. Tuttavia, l'articolo 10 si applica a decorrere dal 25 dicembre 2019, l'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), si applica a decorrere dal 1° novembre 2020 e l'obbligo di fornire la classe di efficienza energetica per i parametri delle sorgenti luminose di cui all'allegato V, tabella 6, si applica a partire dal 1° marzo 2022.»;
4) gli allegati I, II, IV, V, VI e IX sono modificati conformemente all'allegato IV del presente regolamento.
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2017
Il regolamento delegato (UE) 2019/2017 è così modificato:
1) all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all'allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;»;
2) gli allegati I, II, IV, V, VI e IX sono modificati conformemente all'allegato V del presente regolamento.
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2018
Il regolamento delegato (UE) 2019/2018 è così modificato:
1) all'articolo 1, paragrafo 2, la lettera j) è sostituita dalla seguente:
«j) armadi d'angolo/curvi e rotondi;»;
2) l'articolo 2 è così modificato:
a) il punto 15 è sostituito dal seguente:
«15. «armadio d'angolo/curvo»: l'apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta che offre continuità geometrica tra due armadi lineari disposti ad angolo uno rispetto all'altro e/o che formano una curva. L'armadio d'angolo/curvo non presenta un asse longitudinale né una lunghezza riconoscibili poiché costituisce solo una sagoma di riempimento (cuneo o simile) e non è progettato per funzionare come unità di refrigerazione a sé stante. Le due estremità dell'armadio d'angolo/curvo sono inclinate a un angolo compreso tra 30° e 90°;»;
b) è aggiunto il punto 25 seguente:
«25. «armadio rotondo»: l'armadio da supermercato di forma sferica/circolare che può essere installato come unità indipendente o come unità di raccordo tra due armadi da supermercato lineari. Può anche essere dotato di un sistema girevole che consente una visione a 360° degli alimenti esposti;»;
c) è aggiunto il punto 26 seguente:
«26. «armadio da supermercato»: l'apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta destinato alla vendita e all'esposizione di alimenti e altri articoli nei negozi al dettaglio come i supermercati. I refrigeratori per bevande, i distributori automatici refrigerati, le vetrine per gelato sfuso e i congelatori per gelati non sono considerati armadi da supermercato.»;
3) all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all'allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;»;
4) all'articolo 9, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
«Esso di applica a decorrere dal 1° marzo 2021, fatta eccezione per l'obbligo di fornire la classe di efficienza energetica per i parametri delle sorgenti luminose di cui all'allegato V, tabella 10, parte 5, che si applica a decorrere dal 1° marzo 2022.»;
5) gli allegati I, III, IV, V, VI e IX sono modificati conformemente all'allegato VI del presente regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1, paragrafo 4, l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 6, paragrafo 5, si applicano a decorrere dal 1° maggio 2021. L'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), si applica a decorrere dal 1° maggio 2021. L'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), si applica a decorrere dal 1° luglio 2021. L'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 3, paragrafi 3 e 5, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO I
Gli allegati I, II, III, IV, V, VI e IX del regolamento delegato (UE) 2019/2013 sono così modificati:
1) all'allegato I sono aggiunti i punti 29 e 30 seguenti:
«29) «valore dichiarato»: il valore comunicato dal fornitore per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all'allegato VI del presente regolamento, ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro;
30) «garanzia»: l'impegno del dettagliante o del fornitore nei confronti del consumatore di:
a) rimborsare il prezzo pagato; oppure
b) sostituire il display elettronico, ripararlo o intervenire diversamente qualora non corrisponda alle specifiche enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità.»;
2) all'allegato II, alla fine del punto B è aggiunto il capoverso seguente:
«Nel calcolo dell'IEE sono usati i valori dichiarati per la potenza in modo acceso (Pmeasured ) e la superficie di visione (A) di cui all'allegato VI, tabella 5.»;
3) all'allegato III, parte 2, lettera f), punto 10, è aggiunto il capoverso seguente:
«se il display elettronico non supporta l"HDR, il relativo pittogramma e le lettere delle classi di efficienza energetica non compaiono. Il pittogramma dello schermo, che ne indica dimensioni e risoluzione, è centrato verticalmente nell'area sotto l'indicazione del consumo di energia;»;
4) l'allegato IV è così modificato:
a) dopo il primo capoverso è inserito il capoverso seguente:
«Se non esistono norme tecniche pertinenti e fino alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale degli estremi delle norme armonizzate di cui sopra, si applicano i metodi di prova provvisori di cui all'allegato III bis del regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici, o altri metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dello stato dell'arte generalmente riconosciuto.»;
b) alla fine dell'allegato è aggiunto il testo seguente:
«Le misurazioni della gamma dinamica standard, della gamma dinamica ampia, della luminanza dello schermo per la funzione ABC e del grado di luminanza bianca di picco, nonché le altre misurazioni connesse alla luminanza, sono effettuate come indicato nell'allegato III, tabella 3 bis, del regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione.»;
5) nell'allegato V, la tabella 4 è sostituita dalla seguente:
6) l'allegato VI è così modificato:
a) i punti da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
«1) una descrizione generale del modello che consenta di identificarlo facilmente e in modo univoco;
2) gli estremi delle norme armonizzate applicate o di altre norme di misurazione utilizzate;
3) le precauzioni specifiche da prendere durante l'assemblaggio, l'installazione, la manutenzione o le prove del modello;
4) i valori dei parametri tecnici di cui alla tabella 5; tali valori sono considerati valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all'allegato IX;
5) i dettagli e i risultati dei calcoli eseguiti conformemente all'allegato IV;
6) le condizioni di prova, se non sufficientemente descritte al punto 2;
7) eventuali modelli equivalenti con i relativi identificativi.
Questi elementi costituiscono inoltre le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore è tenuto a inserire nella banca dati in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1369.»;
b) la tabella 5 è sostituita dalla seguente:
c) il punto 6 è rinumerato come punto 9;
d) il punto 7 è rinumerato come punto 10;
e) il punto 8 è rinumerato come punto 11;
7) l'allegato IX è così modificato:
a) il primo capoverso è sostituito dal seguente:
«Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo. I valori e le classi che figurano sull'etichetta o nella scheda informativa del prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati nella documentazione tecnica.»;
b) nel terzo capoverso, le parole «Nel verificare la» sono sostituite da «Nell'ambito della verifica della»;
c) il punto 7 è sostituito dal seguente:
«7) Le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 o 6 o del secondo capoverso del presente allegato.»;
d) la tabella 6 è sostituita dalla seguente:
«Tabella 6
Tolleranze ammesse ai fini della verifica
Parametro | Tolleranze ammesse ai fini della verifica |
Potenza assorbita in modo acceso (Pmeasured, watt) | Il valore determinato [*2] non supera il valore dichiarato di oltre il 7 %. |
Potenza assorbita in watt in modo spento, stand-by e stand-by in rete, secondo i casi | Il valore determinato [*2] non supera il valore dichiarato di oltre 0,10 W se il valore dichiarato è pari o inferiore a 1,00 W, o di oltre il 10 % se il valore dichiarato è superiore a 1,00 W. |
Superficie visibile dello schermo | Il valore determinato [*1] non è inferiore al valore dichiarato di oltre l'1 % o 0,1 dm2, se inferiore. |
Diagonale dello schermo visibile in centimetri | Il valore determinato [*1] non si scosta dal valore dichiarato di oltre 1 cm. |
Risoluzione dello schermo in pixel orizzontali e verticali | Il valore determinato [*1] non si scosta dal valore dichiarato. |
Luminanza bianca di picco | Il valore determinato [*2] non è inferiore al valore dichiarato di oltre l'8 %. |
Periodo di tempo in modo acceso prima che il display elettronico passi automaticamente al modo stand-by, al modo spento o ad altra condizione che non supera i requisiti di potenza assorbita applicabili al modo spento o stand-by | Il valore determinato [*1] non supera il valore dichiarato di oltre 5 secondi. |
Per i televisori: periodo di tempo intercorso tra l'ultima interazione dell'utilizzatore e il momento in cui il televisore passa automaticamente al modo stand-by, al modo spento o ad altra condizione che non supera i requisiti di potenza assorbita applicabili al modo spento o stand-by | Il valore determinato [*1] non supera il valore dichiarato di oltre 5 secondi. |
Per i televisori dotati di sensore di rilevamento di presenza: periodo di tempo intercorso tra l'ultimo rilevamento di presenza e il momento in cui il televisore passa automaticamente al modo stand-by, al modo spento o ad altra condizione che non supera i requisiti di potenza assorbita applicabili al modo spento o stand-by | Il valore determinato [*1] non supera il valore dichiarato di oltre 5 secondi. |
Per i display elettronici diversi dai televisori e dai display per diffusione radiotelevisiva: periodo di tempo intercorso tra l'ultimo input rilevato e il momento in cui il display elettronico passa automaticamente al modo stand-by, al modo spento o ad altra condizione che non supera i requisiti di potenza assorbita applicabili al modo spento o stand-by | Il valore determinato [*1] non supera il valore dichiarato di oltre 5 secondi. |
.
______________
[*1] Se il valore determinato per una singola unità non è conforme, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento.
[*2] Nel caso delle tre unità supplementari sottoposte a prova secondo quanto previsto al punto 4, per valore determinato si intende la media aritmetica dei valori determinati per le tre unità supplementari».
ALLEGATO II
Gli allegati I, IV, V, VI, VIII, IX e X del regolamento delegato (UE) 2019/2014 sono così modificati:
1) all'allegato I è aggiunto il seguente punto 33:
«33) «valore dichiarato»: il valore comunicato dal fornitore per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all'allegato VI del presente regolamento, ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro.»;
2) l'allegato IV è così modificato:
a) dopo il primo capoverso è aggiunto il capoverso seguente:
«Se un parametro è dichiarato in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all'allegato VI, tabella 7, del presente regolamento per le lavatrici per uso domestico o all'allegato VI, tabella 8, del presente regolamento per le lavasciuga biancheria per uso domestico, il fornitore usa il corrispondente valore dichiarato ai fini dei calcoli di cui al presente allegato.»;
b) il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1. CAPACITA' NOMINALE DELLE LAVASCIUGA BIANCHERIA PER USO DOMESTICO
La capacità nominale delle lavasciuga biancheria è la capacità nominale del ciclo di lavaggio e asciugatura.
Se la lavasciuga biancheria per uso domestico offre un ciclo continuo, la capacità nominale del ciclo di lavaggio e asciugatura corrisponde alla capacità nominale di questo ciclo.
Se la lavasciuga biancheria per uso domestico non offre un ciclo continuo, la capacità nominale del ciclo di lavaggio e asciugatura corrisponde al valore minore tra quelli corrispondenti alla capacità nominale di lavaggio del programma eco 40-60 e alla capacità nominale di asciugatura del ciclo che raggiunge lo stato "pronto da riporre".»;
c) i punti 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. INDICE DI EFFICIENZA DI LAVAGGIO
L'indice di efficienza di lavaggio delle lavatrici per uso domestico e del ciclo di lavaggio delle lavasciuga biancheria per uso domestico (IW) e l'indice di efficienza di lavaggio del ciclo completo delle lavasciuga biancheria per uso domestico (JW) sono calcolati avvalendosi di norme armonizzate i cui estremi sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o di altri metodi affidabili, accurati e riproducibili, che tengono conto dello stato dell'arte generalmente riconosciuto, e arrotondati al terzo decimale.
Per le lavatrici per uso domestico con una capacità nominale superiore a 3 kg e per il ciclo di lavaggio delle lavasciuga biancheria per uso domestico con una capacità nominale superiore a 3 kg, l'indice IW indicato nella scheda informativa del prodotto è il valore più basso tra l'indice di efficienza di lavaggio alla capacità nominale di lavaggio, l'indice di efficienza di lavaggio a metà della capacità nominale di lavaggio e l'indice di efficienza di lavaggio a un quarto della capacità nominale di lavaggio.
Per le lavatrici per uso domestico con una capacità nominale pari o inferiore a 3 kg e per il ciclo di lavaggio delle lavasciuga biancheria per uso domestico con una capacità nominale pari o inferiore a 3 kg, l'indice IW indicato nella scheda informativa del prodotto corrisponde all'indice di efficienza di lavaggio alla capacità nominale di lavaggio.
Per le lavasciuga biancheria per uso domestico con una capacità nominale superiore a 3 kg, l'indice JW indicato nella scheda informativa del prodotto è il valore più basso tra l'indice di efficienza di lavaggio alla capacità nominale e l'indice di efficienza di lavaggio a metà della capacità nominale.
Per le lavasciuga biancheria per uso domestico con una capacità nominale pari o inferiore a 3 kg, l'indice JW indicato nella scheda informativa del prodotto corrisponde all'indice di efficienza di lavaggio alla capacità nominale.
4. EFFICACIA DI RISCIACQUO
L'efficacia di risciacquo delle lavatrici per uso domestico e del ciclo di lavaggio delle lavasciuga biancheria per uso domestico (IR) e l'efficacia di risciacquo del ciclo completo delle lavasciuga biancheria per uso domestico (JR) sono calcolate avvalendosi di norme armonizzate i cui estremi sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o di altri metodi affidabili, accurati e riproducibili, basati sull'individuazione del marcatore LAS (alchilbenzensolfonato lineare), e arrotondate al primo decimale.
Per le lavatrici per uso domestico con una capacità nominale superiore a 3 kg e per il ciclo di lavaggio delle lavasciuga biancheria per uso domestico con una capacità nominale superiore a 3 kg, l'indice IR indicato nella scheda informativa del prodotto è il valore più alto tra l'efficacia di risciacquo alla capacità nominale di lavaggio, l'efficacia di risciacquo a metà della capacità nominale di lavaggio e l'efficacia di risciacquo a un quarto della capacità nominale di lavaggio.
Per le lavatrici per uso domestico con una capacità nominale pari o inferiore a 3 kg e per il ciclo di lavaggio delle lavasciuga biancheria per uso domestico con una capacità nominale pari o inferiore a 3 kg, la scheda informativa del prodotto non indica il valore dell'indice IR.
Per le lavasciuga biancheria per uso domestico con una capacità nominale superiore a 3 kg, l'indice JR indicato nella scheda informativa del prodotto è il valore più alto tra l'efficacia di risciacquo alla capacità nominale e l'efficacia di risciacquo a metà della capacità nominale.
Per le lavasciuga biancheria per uso domestico con una capacità nominale pari o inferiore a 3 kg, la scheda informativa del prodotto non indica il valore dell'indice JR.»;
d) al punto 6, punto 2, il primo capoverso è sostituito dal seguente:
«Per le lavasciuga biancheria per uso domestico con una capacità nominale di lavaggio pari o inferiore a 3 kg, il consumo ponderato di acqua del ciclo di lavaggio e asciugatura corrisponde al consumo di acqua alla capacità nominale, arrotondato all'intero più vicino.»;
e) il punto 7 è sostituito dal seguente:
«7. CONTENUTO DI UMIDITA' RESIDUA
Il contenuto ponderato di umidità residua dopo il lavaggio (D) della lavatrice per uso domestico e del ciclo di lavaggio di una lavasciuga biancheria per uso domestico è calcolato in percentuale nel modo seguente e arrotondato al primo decimale:
D = [A x Dfull + B x D½ + C x D¼]
dove:
Dfull è il contenuto di umidità residua del programma eco 40-60 alla capacità nominale di lavaggio, espresso in percentuale e arrotondato al secondo decimale;
D½ è il contenuto di umidità residua del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale di lavaggio, espresso in percentuale e arrotondato al secondo decimale;
D¼ è il contenuto di umidità residua del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale di lavaggio, espresso in percentuale e arrotondato al secondo decimale;
A, B e C sono i fattori di ponderazione di cui al punto 2.1, lettera c).»;
f) il punto 9 è sostituito dal seguente:
«9. MODI A CONSUMO RIDOTTO
Se del caso, è misurata la potenza assorbita del modo spento (Po), del modo stand-by (Psm) e dell'avvio ritardato (Pds), espressa in W e arrotondata al secondo decimale.
Durante le misurazioni della potenza assorbita nei modi a consumo ridotto, sono verificate e registrate:
- la visualizzazione (o la mancata visualizzazione) delle informazioni;
- l'attivazione (o la mancata attivazione) della connessione alla rete.
Se la lavatrice per uso domestico o la lavasciuga biancheria per uso domestico è dotata di una funzione anti piega, questa operazione è interrotta con l'apertura dell'oblò o con qualsiasi altro intervento opportuno 15 minuti prima della misurazione della potenza assorbita.»;
g) è aggiunto il seguente punto 11:
«11. VELOCITA' DI CENTRIFUGA
La velocità di centrifuga delle lavatrici per uso domestico e del ciclo di lavaggio delle lavasciuga biancheria per uso domestico è misurata o calcolata all'opzione di velocità di centrifuga massima per il programma eco 40-60 avvalendosi di norme armonizzate i cui estremi sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o di altri metodi affidabili, accurati e riproducibili, che tengono conto dello stato dell'arte generalmente riconosciuto, e arrotondata all'intero più vicino.»;
3) l'allegato V è così modificato:
a) la tabella 5 è sostituita dalla seguente:
«Tabella 5
Contenuto, ordine e formato della scheda informativa del prodotto
Marchio o nome del fornitore [1], [3]: | |||||
Indirizzo del fornitore [1], [3]: | |||||
Identificativo del modello [1]: | |||||
Parametri generali del prodotto: | |||||
Parametro | Valore | Parametro | Valore | ||
Capacità nominale (kg) [2] | x,x | Dimensioni in cm [1], [3] | Altezza | x | |
Larghezza | x | ||||
Profondità | x | ||||
Indice di efficienza energetica (IEEW) [2] | x,x | Classe di efficienza energetica [2] | [A/B/C/D/E/F/G] [4] | ||
Indice di efficienza di lavaggio [2] | x,xxx | Efficacia di risciacquo (g/kg) [2] | x,x | ||
Consumo di energia in kWh per ciclo, con il programma eco 40-60 in una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo effettivo di energia dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio | x,xxx | Consumo di acqua in litri per ciclo, con il programma eco 40-60 in una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua | x | ||
Temperatura massima all'interno dei tessuti trattati (°C) [2] | Capacità nominale | x | Contenuto ponderato di umidità residua (%) [2] | x,x | |
Metà | x | ||||
Un quarto | x | ||||
Velocità di centrifuga (giri/min) [2] | Capacità nominale | x | Classe di efficienza della centrifuga [2] | [A/B/C/D/E/F/G] [4] | |
Metà | x | ||||
Un quarto | x | ||||
Durata del programma (ore:min) [2] | Capacità nominale | x:xx | Tipo | [da incasso/a libera installazione] | |
Metà | x:xx | ||||
Un quarto | x:xx | ||||
Emissioni di rumore aereo nella fase di centrifuga (dB(A) re 1 pW) [2] | x | Classe di emissione di rumore aereo (fase di centrifuga) [2] | [A/B/C/D] [4] | ||
Modo spento (W) (se del caso) | x,xx | Modo stand-by (W) (se del caso) | x,xx | ||
Avvio ritardato (W) (se del caso) | x,xx | Modo stand-by in rete (W) (se del caso) | x,xx | ||
Durata minima della garanzia offerta dal fornitore [1], [3]: | |||||
Questo prodotto è stato progettato per liberare ioni d'argento durante il ciclo di lavaggio | [SI'/NO] | ||||
Informazioni supplementari [1], [3]: | |||||
Link al sito web del fornitore dove si trovano le informazioni di cui all'allegato II, punto 9, del regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione [1]: |
.
b) la tabella 6 è sostituita dalla seguente:
«Tabella 6
Contenuto, ordine e formato della scheda informativa del prodotto
Marchio o nome del fornitore [5], [8]: | |||||
Indirizzo del fornitore [5], [8]: | |||||
Identificativo del modello [5]: | |||||
Parametri generali del prodotto: | |||||
Parametro | Valore | Parametro | Valore | ||
Capacità nominale (kg) | Capacità nominale [7] | x,x | Dimensioni in cm [5], [8] | Altezza | x |
Capacità nominale di lavaggio [6] | x,x | Larghezza | x | ||
Profondità | x | ||||
Indice di efficienza energetica | IEEW [6] | x,x | Classe di efficienza energetica | IEEW [6] | [A/B/C/D/E/F/G] [9] |
IEEWD [7] | x,x | IEEWD [7] | [A/B/C/D/E/F/G] [9] | ||
Indice di efficienza di lavaggio | IW [6] | x,xxx | Efficacia di risciacquo (g/kg di tessuti asciutti) | IR [6] | x,x |
JW [7] | x,xxx | JR [7] | x,x | ||
Consumo di energia in kWh per ciclo, per il ciclo di lavaggio della lavasciuga biancheria per uso domestico con il programma eco 40-60 in una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo effettivo di energia dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio | x,xxx | Consumo di energia in kWh per ciclo, per il ciclo di lavaggio e asciugatura della lavasciuga biancheria per uso domestico in una combinazione di carichi pieni e mezzi carichi. Il consumo effettivo di energia dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio | x,xxx | ||
Consumo di acqua in litri per ciclo, per il programma eco 40-60 in una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua | x | Consumo di acqua in litri per ciclo, per il ciclo di lavaggio e asciugatura della lavasciuga biancheria per uso domestico in una combinazione di carichi pieni e mezzi carichi. Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua | x | ||
Temperatura massima all'interno dei tessuti trattati (°C) per il ciclo di lavaggio della lavasciuga biancheria per uso domestico con il programma eco 40-60 | Capacità nominale di lavaggio | x | Temperatura massima all'interno dei tessuti trattati (°C) per il ciclo di lavaggio della lavasciuga biancheria per uso domestico con il ciclo di lavaggio e asciugatura | Capacità nominale | x |
Metà | x | ||||
Un quarto | x | Metà | x | ||
Velocità di centrifuga (giri/min) [6] | Capacità nominale di lavaggio | x | Contenuto ponderato di umidità residua (%) [6] | x,x | |
Metà | x | ||||
Un quarto | x | ||||
Durata del programma eco 40-60 (ore:min) | Capacità nominale di lavaggio | x:xx | Classe di efficienza della centrifuga [6] | [A/B/C/D/E/F/G] [9] | |
Metà | x:xx | ||||
Un quarto | x:xx | ||||
Emissioni di rumore aereo durante la fase di centrifuga per il ciclo di lavaggio eco 40-60 alla capacità nominale di lavaggio (dB(A) re 1 pW) | x | Durata del ciclo di lavaggio e asciugatura (ore:min) | Capacità nominale | x:xx | |
Metà | x:xx | ||||
Tipo | [da incasso/a libera installazione] | Classe di emissioni di rumore aereo nella fase di centrifuga del programma eco 40-60 alla capacità nominale di lavaggio | [A/B/C/D] [9] | ||
Modo spento (W) (se del caso) | x,xx | Modo stand-by (W) (se del caso) | x,xx | ||
Avvio ritardato (W) (se del caso) | x,xx | Modo stand-by in rete (W) (se del caso) | x,xx | ||
Durata minima della garanzia offerta dal fornitore [5], [8]: | |||||
Questo prodotto è stato progettato per liberare ioni d'argento durante il ciclo di lavaggio | [SI'/NO] | ||||
Informazioni supplementari [5], [8]: | |||||
Link al sito web del fornitore dove si trovano le informazioni di cui all'allegato II, punto 9, del regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione: |
.
4) l'allegato VI è così modificato:
a) il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per le lavatrici per uso domestico, la documentazione tecnica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), comprende i seguenti elementi:
a) una descrizione generale del modello che consenta di identificarlo facilmente e in modo univoco;
b) gli estremi delle norme armonizzate applicate o di altre norme di misurazione utilizzate;
c) le precauzioni specifiche da prendere durante l'assemblaggio, l'installazione, la manutenzione o le prove del modello;
d) i valori dei parametri tecnici di cui alla tabella 7; tali valori sono considerati valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all'allegato IX;
e) i dettagli e i risultati dei calcoli eseguiti conformemente all'allegato IV;
f) le condizioni di prova, se non sufficientemente descritte alla lettera b);
g) eventuali modelli equivalenti con i relativi identificativi.
Questi elementi costituiscono inoltre le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore è tenuto a inserire nella banca dati in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1369.
Tabella 7
Parametri tecnici del modello e loro valori dichiarati per le lavatrici per uso domestico
PARAMETRO | VALORE DICHIARATO | UNITA' |
Capacità nominale per il programma eco 40-60, a intervalli di 0,5 kg (c) | X,X | kg |
Consumo di energia del programma eco 40-60 alla capacità nominale (EW,full) | X,XXX | kWh/ciclo |
Consumo di energia del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale (EW,½) | X,XXX | kWh/ciclo |
Consumo di energia del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale (EW,¼) | X,XXX | kWh/ciclo |
Consumo ponderato di energia del programma eco 40-60 (EW) | X,XXX | kWh/ciclo |
Consumo standard di energia del programma eco 40-60 (SCEW) | X,XXX | kWh/ciclo |
Indice di efficienza energetica (IEEW) | X,X | - |
Consumo di acqua del programma eco 40-60 alla capacità nominale (WW,full) | X,X | l/ciclo |
Consumo di acqua del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale (WW,½) | X,X | l/ciclo |
Consumo di acqua del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale (WW,¼) | X,X | l/ciclo |
Consumo di acqua ponderato (WW) | X | l/ciclo |
Indice di efficienza di lavaggio del programma eco 40-60 alla capacità nominale (IW) | X,XXX | - |
Indice di efficienza di lavaggio del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale (IW) | X,XXX | - |
Indice di efficienza di lavaggio del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale (IW) | X,XXX | - |
Efficacia di risciacquo del programma eco 40-60 alla capacità nominale (IR) | X,X | g/kg |
Efficacia di risciacquo del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale (IR) | X,X | g/kg |
Efficacia di risciacquo del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale (IR) | X,X | g/kg |
Durata del programma eco 40-60 alla capacità nominale (tW) | X:XX | ore:min |
Durata del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale (tW) | X:XX | ore:min |
Durata del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale (tW) | X:XX | ore:min |
Temperatura raggiunta all'interno del carico per un minimo di 5 minuti durante il programma eco 40-60 alla capacità nominale (T) | X | °C |
Temperatura raggiunta all'interno del carico per un minimo di 5 minuti durante il programma eco 40-60 a metà della capacità nominale (T) | X | °C |
Temperatura raggiunta all'interno del carico per un minimo di 5 minuti durante il programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale (T) | X | °C |
Velocità di centrifuga in fase di centrifuga del programma eco 40-60 alla capacità nominale (S) | X | giri/min |
Velocità di centrifuga in fase di centrifuga del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale (S) | X | giri/min |
Velocità di centrifuga in fase di centrifuga del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale (S) | X | giri/min |
Contenuto ponderato di umidità residua (D) | X,X | % |
Emissioni di rumore aereo durante il programma eco 40-60 (fase di centrifuga) | X | dB(A) re 1 pW |
Potenza assorbita in modo spento (Po) (se del caso) | X,XX | W |
Potenza assorbita in modo stand-by (Psm) (se del caso) | X,XX | W |
Il modo stand-by comprende la visualizzazione delle informazioni? | Sì/No | - |
Potenza assorbita in modo stand-by (Psm) in condizioni di stand-by in rete (se del caso) | X,XX | W |
Potenza assorbita in avvio ritardato (Pds) (se del caso) | X,XX | W» |
.
b) il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per le lavasciuga biancheria per uso domestico, la documentazione tecnica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), comprende i seguenti elementi:
a) una descrizione generale del modello che consenta di identificarlo facilmente e in modo univoco;
b) gli estremi delle norme armonizzate applicate o di altre norme di misurazione utilizzate;
c) le precauzioni specifiche da prendere durante l'assemblaggio, l'installazione, la manutenzione o le prove del modello;
d) i valori dei parametri tecnici di cui alla tabella 8; tali valori sono considerati valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all'allegato IX;
e) i dettagli e i risultati dei calcoli eseguiti conformemente all'allegato IV;
f) le condizioni di prova, se non sufficientemente descritte alla lettera b);
g) eventuali modelli equivalenti con i relativi identificativi.
Questi elementi costituiscono inoltre le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore è tenuto a inserire nella banca dati in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1369.
Tabella 8
Parametri tecnici del modello e loro valori dichiarati per le lavasciuga biancheria per uso domestico
PARAMETRO | VALORE DICHIARATO | UNITA' |
Capacità nominale per il ciclo di lavaggio, a intervalli di 0,5 kg (c) | X,X | kg |
Capacità nominale per il ciclo di lavaggio e asciugatura, a intervalli di 0,5 kg (d) | X,X | kg |
Consumo di energia del programma eco 40-60 alla capacità nominale di lavaggio (EW,full) | X,XXX | kWh/ciclo |
Consumo di energia del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale di lavaggio (EW,½) | X,XXX | kWh/ciclo |
Consumo di energia del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale di lavaggio (EW,¼) | X,XXX | kWh/ciclo |
Consumo ponderato di energia del programma eco 40-60 (EW) | X,XXX | kWh/ciclo |
Consumo standard di energia del programma eco 40-60 (SCEW) | X,XXX | kWh/ciclo |
Indice di efficienza energetica del ciclo di lavaggio (IEEW) | X,X | - |
Consumo di energia del ciclo di lavaggio e asciugatura alla capacità nominale (EWD,full) | X,XXX | kWh/ciclo |
Consumo di energia del ciclo di lavaggio e asciugatura a metà della capacità nominale (EWD,½) | X,XXX | kWh/ciclo |
Consumo ponderato di energia del ciclo di lavaggio e asciugatura (EWD) | X,XXX | kWh/ciclo |
Consumo standard di energia del ciclo di lavaggio e asciugatura (SCEWD) | X,XXX | kWh/ciclo |
Indice di efficienza energetica del ciclo di lavaggio e asciugatura (IEEWD) | X,X | - |
Consumo di acqua del programma eco 40-60 alla capacità nominale di lavaggio (WW,full) | X,X | l/ciclo |
Consumo di acqua del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale di lavaggio (WW,½) | X,X | l/ciclo |
Consumo di acqua del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale di lavaggio (WW,¼) | X,X | l/ciclo |
Consumo ponderato di acqua del ciclo di lavaggio (WW) | X | l/ciclo |
Consumo di acqua del ciclo di lavaggio e asciugatura alla capacità nominale (WWD,full) | X,X | l/ciclo |
Consumo di acqua del ciclo di lavaggio e asciugatura a metà della capacità nominale (WWD,½) | X,X | l/ciclo |
Consumo ponderato di acqua del ciclo di lavaggio e asciugatura (WWD) | X | l/ciclo |
Indice di efficienza di lavaggio del programma eco 40-60 alla capacità nominale di lavaggio (IW) | X,XXX | - |
Indice di efficienza di lavaggio del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale di lavaggio (IW) | X,XXX | - |
Indice di efficienza di lavaggio del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale di lavaggio (IW) | X,XXX | - |
Indice di efficienza di lavaggio del ciclo di lavaggio e asciugatura alla capacità nominale (JW) | X,XXX | - |
Indice di efficienza di lavaggio del ciclo di lavaggio e asciugatura a metà della capacità nominale (JW) | X,XXX | - |
Efficacia di risciacquo del programma eco 40-60 alla capacità nominale di lavaggio (IR) | X,X | g/kg |
Efficacia di risciacquo del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale di lavaggio (IR) | X,X | g/kg |
Efficacia di risciacquo del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale di lavaggio (IR) | X,X | g/kg |
Efficacia di risciacquo del ciclo di lavaggio e asciugatura alla capacità nominale (JR) | X,X | g/kg |
Efficacia di risciacquo del ciclo di lavaggio e asciugatura a metà della capacità nominale (JR) | X,X | g/kg |
Durata del programma eco 40-60 alla capacità nominale di lavaggio (tW) | X:XX | ore:min |
Durata del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale di lavaggio (tW) | X:XX | ore:min |
Durata del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale di lavaggio (tW) | X:XX | ore:min |
Durata del ciclo di lavaggio e asciugatura alla capacità nominale (tWD) | X:XX | ore:min |
Durata del ciclo di lavaggio e asciugatura a metà della capacità nominale (tWD) | X:XX | ore:min |
Temperatura raggiunta all'interno del carico per un minimo di 5 minuti durante il programma eco 40-60 alla capacità nominale di lavaggio (T) | X | °C |
Temperatura raggiunta all'interno del carico per un minimo di 5 minuti durante il programma eco 40-60 a metà della capacità nominale di lavaggio (T) | X | °C |
Temperatura raggiunta all'interno del carico per un minimo di 5 minuti durante il programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale di lavaggio (T) | X | °C |
Temperatura raggiunta all'interno del carico per un minimo di 5 minuti nella fase di lavaggio del ciclo di lavaggio e asciugatura alla capacità nominale (T) | X | °C |
Temperatura raggiunta all'interno del carico per un minimo di 5 minuti nella fase di lavaggio del ciclo di lavaggio e asciugatura a metà della capacità nominale (T) | X | °C |
Velocità di centrifuga in fase di centrifuga del programma eco 40-60 alla capacità nominale di lavaggio (S) | X | giri/min |
Velocità di centrifuga in fase di centrifuga del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale di lavaggio (S) | X | giri/min |
Velocità di centrifuga in fase di centrifuga del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale di lavaggio (S) | X | giri/min |
Contenuto ponderato di umidità residua dopo il lavaggio (D) | X,X | % |
Contenuto di umidità finale dopo l'asciugatura | X,X | % |
Emissioni di rumore aereo durante il programma eco 40-60 (fase di centrifuga) | X | dB(A) re 1 pW |
Potenza assorbita in modo spento (Po) (se del caso) | X,XX | W |
Potenza assorbita in modo stand-by (Psm) (se del caso) | X,XX | W |
Il modo stand-by comprende la visualizzazione delle informazioni? | Sì/No | - |
Potenza assorbita in modo stand-by (Psm) in condizioni di stand-by in rete (se del caso) | X,XX | W |
Potenza assorbita in avvio ritardato (Pds) (se del caso) | X,XX | W» |
.
5) nell'allegato VIII, il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), appare sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. Le dimensioni sono tali da rendere l'etichetta ben visibile e leggibile e sono proporzionate alle dimensioni specificate all'allegato III. L'etichetta può apparire mediante una visualizzazione annidata, nel qual caso l'immagine usata per accedervi è conforme alle specifiche di cui al punto 2 del presente allegato. Se si ricorre alla visualizzazione annidata, l'etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile.»;
6) l'allegato IX è così modificato:
a) il primo capoverso è sostituito dal seguente:
«Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo. I valori e le classi che figurano sull'etichetta o nella scheda informativa del prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati nella documentazione tecnica.»;
b) nel terzo capoverso, le parole «Nel verificare la» sono sostituite da «Nell'ambito della verifica della»;
c) il punto 7 è sostituito dal seguente:
«7) Le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 o 6 o del secondo capoverso del presente allegato.»;
d) la tabella 9 è sostituita dalla seguente:
«Tabella 9
Tolleranze ammesse ai fini della verifica
Parametro | Tolleranze ammesse ai fini della verifica |
EW,full, EW,½, EW,¼, EWD,full, EWD,½ | Il valore determinato [*1] non supera il valore dichiarato rispettivamente per EW,full, EW,½, EW,¼, EWD,full e EWD,½ di oltre il 10 %. |
Consumo ponderato di energia (EW e EWD) | Il valore determinato [*1] non supera il valore dichiarato rispettivamente per EW e EWD di oltre il 10 %. |
WW,full, WW,½, WW,¼, WWD,full, WWD,½ | Il valore determinato [*1] non supera il valore dichiarato rispettivamente per WW,full, WW,½, WW,¼, WWD,full e WWD,½ di oltre il 10 %. |
Consumo di acqua ponderato (WW e WWD) | Il valore determinato [*1] non supera il valore dichiarato rispettivamente per WW e WWD di oltre il 10 %. |
Indice di efficienza di lavaggio (IW e JW) a tutti i carichi contemplati | Il valore determinato [*1] non è inferiore al valore dichiarato rispettivamente per IW e JW di oltre l'8 %. |
Efficacia di risciacquo (IR e JR) a tutti i carichi contemplati | Il valore determinato [*1] non supera il valore dichiarato rispettivamente per IR e JR di oltre 1,0 g/kg. |
Durata del programma o del ciclo (tW e tWD) a tutti i carichi contemplati | Il valore determinato [*1] per la durata del programma o del ciclo non supera il valore dichiarato rispettivamente per tW e tWD di oltre il 5 %, o di oltre 10 minuti, se inferiore. |
Temperatura massima all'interno della biancheria (T) durante il ciclo di lavaggio a tutti i carichi contemplati | Il valore determinato [*1] non è inferiore al valore dichiarato per T di oltre 5 K e non supera il valore dichiarato per T di oltre 5 K. |
Contenuto ponderato di umidità residua dopo il lavaggio (D) | Il valore determinato [*1] non supera il valore dichiarato per D di oltre il 10 %. |
Contenuto di umidità finale dopo l'asciugatura a tutti i carichi contemplati | Il valore determinato [*1] non supera il 3,0 %. |
Velocità di centrifuga (S) a tutti i carichi contemplati | Il valore determinato [*1] non è inferiore al valore dichiarato per S di oltre il 10 %. |
Potenza assorbita in modo spento (Po) | Il valore determinato [*1] per la potenza assorbita Po non supera il valore dichiarato di oltre 0,10 W. |
Potenza assorbita in modo stand-by (Psm) | Il valore determinato [*1] per la potenza assorbita Psm non supera il valore dichiarato di oltre il 10 %, se il valore dichiarato è superiore a 1,00 W, o di oltre 0,10 W, se il valore dichiarato è pari o inferiore a 1,00 W. |
Potenza assorbita in modo avvio ritardato (Pds) | Il valore determinato [*1] per la potenza assorbita Pds non supera il valore dichiarato di oltre il 10 %, se il valore dichiarato è superiore a 1,00 W, o di oltre 0,10 W, se il valore dichiarato è pari o inferiore a 1,00 W. |
Emissioni di rumore aereo | Il valore determinato [*1] non supera il valore dichiarato di oltre 2 dB(A) re 1 pW. |
.
7) nell'allegato X, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) il contenuto di umidità residua dopo il lavaggio è calcolato come la media ponderata, in funzione della capacità nominale di ciascun cestello;».
______________
[1] Questa voce non è considerata pertinente ai fini dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1369.
[2] Per il programma eco 40-60.
[3] Le modifiche apportate a questa voce non sono considerate pertinenti ai fini dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369.
[4] Se la banca dati dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella, il fornitore non inserisce alcun dato.
[5] Questa voce non è considerata pertinente ai fini dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1369.
[6] Per il programma eco 40-60.
[7] Per il ciclo di lavaggio e asciugatura.
[8] Le modifiche apportate a questa voce non sono considerate pertinenti ai fini dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369.
[9] Se la banca dati dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella, il fornitore non inserisce alcun dato.»;
[*1] Nel caso delle tre unità supplementari sottoposte a prova secondo quanto previsto al punto 4, per valore determinato si intende la media aritmetica dei valori determinati per le tre unità supplementari».
ALLEGATO III
Gli allegati I, III, IV, V, VI e IX del regolamento delegato (UE) 2019/2015 sono così modificati:
1) nell'allegato I, il punto 42 è sostituito dal seguente:
«42) «valore dichiarato»: il valore comunicato dal fornitore per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all'allegato VI del presente regolamento, ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro;»;
2) l'allegato III è così modificato:
a) al punto 1, il terzo capoverso è sostituito dal seguente:
«L'etichetta misura:
- nel caso dell'etichetta di dimensioni standard, almeno 36 mm di larghezza per 72 mm di altezza;
- nel caso dell'etichetta di piccole dimensioni (larghezza inferiore a 36 mm), almeno 20 mm di larghezza per 54 mm di altezza.»;
b) al punto 2.3, lettera e), il punto 6 è sostituito dal seguente:
«6. il bordo rettangolare dell'etichetta e le linee divisorie interne hanno uno spessore di 0,5 pt e sono di colore 100 % nero;»;
3) l'allegato IV è così modificato:
a) al punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) in impianti radiologici e di medicina nucleare soggetti alle norme di sicurezza relative alle radiazioni di cui alla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio [1];
______________
[1] Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (GU L 13 del 17.1.2014).»;"
b) al punto 3 è aggiunta la seguente lettera l):
«l) sorgenti luminose a incandescenza dotate d'interfaccia elettrica di contatto a lama, linguetta metallica, cavo, filo litz, filettatura metrica, base a spinotti o altra interfaccia non standard su misura, contenute in tubi di vetro di quarzo, specificamente progettate e commercializzate unicamente per l'uso in apparecchiature elettrotermiche industriali o professionali (ad esempio nel processo di soffiatura nell'industria del PET, nella stampa 3D, nei processi di fabbricazione di prodotti fotovoltaici ed elettronici, nell'asciugatura o nell'indurimento di adesivi, inchiostri, vernici o rivestimenti).»;
c) è aggiunto il seguente punto 4:
«4. Le sorgenti luminose specificamente progettate e commercializzate unicamente per l'uso in prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti (UE) 2019/2023, (UE) 2019/2022, (UE) n. 932/2012 e (UE) 2019/2019 della Commissione sono esenti dalle prescrizioni di cui all'allegato VI, punto 1, lettera e), punti 7 ter, 7 quater e 7 quinquies, del presente regolamento.»;
4) l'allegato V è così modificato:
a) la tabella 3 è sostituita dalla seguente:
b) la tabella 7 è sostituita dalla seguente:
«Tabella 7
Dichiarazioni di equivalenza per sorgenti luminose non direzionali
Flusso luminoso della sorgente luminosa Φ (lm) |
Potenza della sorgente luminosa a incandescenza dichiarata equivalente (W) |
136 |
15 |
249 |
25 |
470 |
40 |
806 |
60 |
1 055 |
75 |
1 521 |
100 |
2 452 |
150 |
3 452 |
200» |
.
5) l'allegato VI è così modificato:
a) al punto 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) valori dichiarati per i seguenti parametri tecnici; tali valori sono considerati valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all'allegato IX:
1) flusso luminoso utile (Φuse) in lm;
2) indice di resa cromatica (IRC);
3) potenza in modo acceso (Pon) in W;
4) per le sorgenti luminose direzionali (DLS), angolo del fascio in gradi;
4 bis) per le sorgenti luminose direzionali (DLS), intensità luminosa di picco in cd;
5) temperatura di colore correlata (CCT) in K;
6) potenza in modo stand-by (Psb) in W, anche quando è pari a zero;
7) per le sorgenti luminose connesse (CLS), potenza in modo stand-by in rete (Pnet) in W;
7 bis) per le sorgenti luminose LED e OLED, valore dell'indice di resa cromatica R9;
7 ter) per le sorgenti luminose LED e OLED, fattore di sopravvivenza;
7 quater) per le sorgenti luminose LED e OLED, fattore di mantenimento del flusso luminoso;
7 quinquies) per le sorgenti luminose LED e OLED, durata di vita L70B50 indicativa;
8) per le sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete, fattore di sfasamento (cos φ1);
9) per le sorgenti luminose LED e OLED, coerenza dei colori in fasi dell'ellisse di MacAdam;
10) luminanza-HLLS in cd/mm2 (solo per HLLS);
11) per le sorgenti luminose LED e OLED, metrica dello sfarfallio (Pst LM);
12) per le sorgenti luminose LED e OLED, metrica dell'effetto stroboscopico (SVM);
13) solo per le sorgenti luminose a colori variabili (CTLS), purezza di eccitazione per i seguenti colori e lunghezze d'onda dominanti nell'intervallo indicato:
Colore |
Lunghezza d'onda dominante nell'intervallo |
Blu |
440 nm - 490 nm |
Verde |
520 nm - 570 nm |
Rosso |
610 nm - 670 nm»; |
.
b) è aggiunto il seguente punto 2:
«2. Gli elementi di cui al punto 1 costituiscono inoltre le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore è tenuto a inserire nella banca dati in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1369.»;
6) l'allegato IX è così modificato:
a) il primo capoverso è sostituito dai seguenti:
«Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo. I valori e le classi che figurano sull'etichetta o nella scheda informativa del prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati nella documentazione tecnica.
Il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi quando sono progettati per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e reagire in modo specifico alterando automaticamente le proprie prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere livelli più favorevoli per qualsiasi parametro specificato nel presente regolamento o incluso nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.»;
b) nel terzo capoverso, le parole «Nel verificare la» sono sostituite da «Nell'ambito della verifica della»;
c) al punto 1, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:
«Le autorità dello Stato membro verificano 10 unità del modello della sorgente luminosa ai fini del punto 2, lettera c), del presente allegato. Le tolleranze ammesse ai fini della verifica sono stabilite nella tabella 9 del presente allegato.»;
d) il punto 3 è sostituito dal seguente:
«3. Se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera a), b) o c), il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento.»;
e) la tabella 9 è sostituita dalla seguente:
«Tabella 9
Tolleranze ammesse ai fini della verifica
Parametro |
Dimensione del campione |
Tolleranze ammesse ai fini della verifica |
Potenza in modo acceso a pieno carico Pon [W]: |
||
Pon ≤ 2 W |
10 |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 0,20 W. |
2 W < Pon ≤ 5 W |
10 |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 10 %. |
5 W < Pon ≤ 25 W |
10 |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %. |
25 W < Pon ≤ 100 W |
10 |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %. |
100 W < Pon |
10 |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 2,5 %. |
Fattore di sfasamento [0-1] |
10 |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato meno 0,1 unità. |
Flusso luminoso utile Φuse [lm] |
10 |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato meno il 10 %. |
Potenza in modo stand-by Psb e potenza in modo stand-by in rete Pnet [W] |
10 |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 0,10 W. |
IRC e R9 [0-100] |
10 |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre 2,0 unità. |
Sfarfallio [Pst LM] ed effetto stroboscopico [SVM] |
10 |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 0,1 o di oltre il 10 % se il valore dichiarato è superiore a 1,0. |
Coerenza dei colori [fasi dell'ellisse di MacAdam] |
10 |
Il numero determinato di fasi non supera il numero dichiarato di fasi. Il centro dell'ellisse di MacAdam è il centro dichiarato dal fornitore con una tolleranza di 0,005 unità. |
Angolo del fascio [gradi] |
10 |
Il valore determinato non si scosta dal valore dichiarato di oltre il 25 %. |
Efficacia totale di rete ηΤM [lm/W] |
10 |
Il valore (quoziente) determinato non è inferiore al valore dichiarato meno il 5 %. |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (per LED e OLED) |
10 |
Il valore XLMF % del campione, determinato in seguito alla prova di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione [1], non è inferiore a XLMF, MIN %. |
(per LED e OLED) Fattore di sopravvivenza |
10 |
Almeno 9 sorgenti luminose del campione di prova devono essere funzionanti dopo la prova di resistenza di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione. |
Purezza di eccitazione [%] |
10 |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato meno il 5 %. |
Temperatura di colore correlata [K] |
10 |
Il valore determinato non si scosta dal valore dichiarato di oltre il 10 %. |
Intensità luminosa di picco [cd] |
10 |
Il valore determinato non si scosta dal valore dichiarato di oltre il 25 %. |
.
Per le sorgenti luminose lineari modulari ma di lunghezza considerevole, quali strisce o catene di LED, le prove di verifica eseguite dalle autorità di vigilanza del mercato prendono in considerazione una lunghezza di 50 cm, o il valore più vicino a 50 cm se la sorgente luminosa non può raggiungere tale lunghezza. Il fornitore della sorgente luminosa indica l'unità di alimentazione adatta a tale lunghezza.
Nel verificare se un prodotto è una sorgente luminosa, le autorità di vigilanza del mercato confrontano direttamente i valori misurati per le coordinate di cromaticità (x, y), il flusso luminoso, la densità del flusso luminoso e l'indice di resa cromatica con i valori limite fissati nella definizione di sorgente luminosa di cui all'articolo 2 del presente regolamento, senza applicare alcuna tolleranza. Se una qualsiasi delle 10 unità del campione soddisfa le condizioni per le sorgenti luminose, il modello di prodotto è considerato una sorgente luminosa.
Le sorgenti luminose che permettono all'utilizzatore finale di controllare, manualmente o automaticamente, direttamente o a distanza, l'intensità luminosa, il colore, la temperatura di colore correlata, lo spettro e/o l'angolo del fascio di luce emessa sono valutate all'impostazione di controllo di riferimento».
______________
[1] Regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012 della Commissione (cfr. della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO IV
Gli allegati I, II, IV, V, VI e IX del regolamento delegato (UE) 2019/2016 sono così modificati:
1) all'allegato I è aggiunto il seguente punto 42:
«42) "valore dichiarato": il valore comunicato dal fornitore per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all'allegato VI del presente regolamento, ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro.»;
2) nell'allegato II, la tabella 1 è sostituita dalla seguente:
«Tabella 1
Classi di efficienza energetica degli apparecchi di refrigerazione
Classe di efficienza energetica | Indice di efficienza energetica (IEE) |
A | IEE ≤ 41 |
B | 41 < IEE ≤ 51 |
C | 51 < IEE ≤ 64 |
D | 64 < IEE ≤ 80 |
E | 80 < IEE ≤ 100 |
F | 100 < IEE ≤ 125 |
G | IEE > 125» |
.
3) nell'allegato IV, il punto 1 è così modificato:
a) dopo il primo capoverso è aggiunto il capoverso seguente:
«Se un parametro è dichiarato in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all'allegato VI, tabella 7, del presente regolamento, il fornitore usa il corrispondente valore dichiarato ai fini dei calcoli di cui al presente allegato.»;
b) le lettere h) e i) sono sostituite dalle seguenti:
«h) la capacità di congelamento di uno scomparto, espressa in kg/24 h e arrotondata al primo decimale, è calcolata moltiplicando per 24 il peso del carico leggero dello scomparto, diviso per il tempo di congelamento necessario per portare la temperatura del carico leggero da +25 °C a -18 °C, a una temperatura ambiente di 25 °C;
i) per gli scomparti a 4 stelle, il tempo di congelamento necessario per portare la temperatura del carico leggero da +25 °C a -18 °C, a una temperatura ambiente di 25 °C, è tale da determinare una capacità di congelamento conforme all'allegato I, punto 4;»;
c) è aggiunta la seguente lettera k):
«k) il peso del carico leggero per ogni scomparto a 4 stelle è pari a:
- 3,5 kg/100 l di volume dello scomparto a 4 stelle valutato, arrotondato per eccesso al mezzo chilo più vicino;
- 2 kg se lo scomparto a 4 stelle ha un volume tale che 3,5 kg/100 l equivale a un valore inferiore a 2 kg;
per gli apparecchi di refrigerazione che includono una combinazione di scomparti a 3 e a 4 stelle, la somma dei pesi dei carichi leggeri è aumentata in modo che la somma dei pesi dei carichi leggeri per tutti gli scomparti a 4 stelle sia pari a:
- 3,5 kg/100 l di volume totale di tutti gli scomparti a 3 e a 4 stelle, arrotondata per eccesso al mezzo chilo più vicino;
- 2 kg se gli scomparti a 3 e a 4 stelle hanno un volume totale tale che 3,5 kg/100 l equivale a un valore inferiore a 2 kg;»;
4) nell'allegato V, la tabella 6 è sostituita dalla seguente:
5) nell'allegato VI, il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1. La documentazione tecnica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), comprende:
a) una descrizione generale del modello che consenta di identificarlo facilmente e in modo univoco;
b) gli estremi delle norme armonizzate applicate o di altre norme di misurazione utilizzate;
c) le precauzioni specifiche da prendere durante l'assemblaggio, l'installazione, la manutenzione o le prove del modello;
d) i valori dei parametri tecnici di cui alla tabella 7; tali valori sono considerati valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all'allegato IX;
e) i dettagli e i risultati dei calcoli eseguiti conformemente all'allegato IV;
f) le condizioni di prova, se non sufficientemente descritte alla lettera b);
g) eventuali modelli equivalenti con i relativi identificativi.
Questi elementi costituiscono inoltre le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore è tenuto a inserire nella banca dati in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1369.
6) l'allegato IX è così modificato:
a) il primo capoverso è sostituito dal seguente:
«Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo. I valori e le classi che figurano sull'etichetta o nella scheda informativa del prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati nella documentazione tecnica.»;
b) nel terzo capoverso, le parole «Nel verificare la» sono sostituite da «Nell'ambito della verifica della»;
c) il punto 7 è sostituito dal seguente:
«7) Le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 o 6 o del secondo capoverso del presente allegato.»;
d) la tabella 8 è sostituita dalla seguente:
«Tabella 8
Tolleranze ammesse ai fini della verifica per i parametri misurati
Parametri | Tolleranze ammesse ai fini della verifica |
Volume totale e volume dello scomparto | Il valore determinato (a) non è inferiore di oltre il 3 %, o di 1 litro se superiore, rispetto al valore dichiarato. |
Capacità di congelamento | Il valore determinato (a) non è inferiore di oltre il 10 % rispetto al valore dichiarato. |
E32 | Il valore determinato (a) non è superiore di oltre il 10 % rispetto al valore dichiarato. |
Consumo annuo di energia | Il valore determinato (a) non è superiore di oltre il 10 % rispetto al valore dichiarato. |
Umidità interna dei frigoriferi cantina (%) | Il valore determinato (a) non si scosta dall'intervallo dichiarato di oltre il 10 %. |
Emissioni di rumore aereo | Il valore determinato (a) non è superiore di oltre 2 dB(A) re 1 pW rispetto al valore dichiarato. |
Tempo di aumento della temperatura | Il valore determinato (a) non è inferiore di oltre il 15 % rispetto al valore dichiarato. |
.
______________
(a) Nel caso delle tre unità supplementari sottoposte a prova secondo quanto previsto al punto 4, per valore determinato si intende la media aritmetica dei valori determinati per le tre unità supplementari».
ALLEGATO V
Gli allegati I, II, IV, V, VI e IX del regolamento delegato (UE) 2019/2017 sono così modificati:
1) all'allegato I è aggiunto il seguente punto 24:
«24) "valore dichiarato": il valore comunicato dal fornitore per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all'allegato VI del presente regolamento, ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro.»;
2) nell'allegato II, il titolo della tabella 1 è sostituito dal seguente: «Classi di efficienza energetica delle lavastoviglie per uso domestico»;
3) l'allegato IV è così modificato:
a) dopo il primo capoverso è aggiunto il capoverso seguente:
«Se un parametro è dichiarato in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all'allegato VI, tabella 4, del presente regolamento, il fornitore usa il corrispondente valore dichiarato ai fini dei calcoli di cui al presente allegato.»;
b) i punti 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. INDICE DI EFFICIENZA DI LAVAGGIO
Ai fini del calcolo dell'indice di efficienza di lavaggio (IC) del modello di lavastoviglie per uso domestico, l'efficienza di lavaggio del programma eco è confrontata con l'efficienza di lavaggio della lavastoviglie di riferimento.
L'IC è calcolato come segue e arrotondato al terzo decimale:
IC = exp (ln IC)
e
ln IC = (1/n) × Σn i = 1 ln (CT,i/CR,i)
dove:
CT,i è l'efficienza di lavaggio del programma eco della lavastoviglie per uso domestico sottoposta a un ciclo di prova (i), arrotondata al terzo decimale;
CR,i è l'efficienza di lavaggio della lavastoviglie di riferimento per un ciclo di prova (i), arrotondata al terzo decimale;
n è il numero dei cicli di prova.
3. INDICE DI EFFICIENZA DI ASCIUGATURA
Ai fini del calcolo dell'indice di efficienza di asciugatura (ID) del modello di lavastoviglie per uso domestico, l'efficienza di asciugatura del programma eco è confrontata con l'efficienza di asciugatura della lavastoviglie di riferimento.
L'ID è calcolato come segue e arrotondato al terzo decimale:
ID = exp (ln ID)
e
ln ID = (1/n) × Σn i = 1 ln(ID,i)
dove:
ID,i è l'indice di efficienza di asciugatura del programma eco della lavastoviglie per uso domestico sottoposta a un ciclo di prova (i);
n è il numero dei cicli di prova combinati di lavaggio e asciugatura.
ID,i è calcolato come segue e arrotondato al terzo decimale:
ln ID,i = ln (DT,i/DR,t)
dove:
DT,i è il punteggio medio di efficienza di asciugatura del programma eco della lavastoviglie per uso domestico sottoposta a un ciclo di prova (i), arrotondato al terzo decimale;
DR,t è il punteggio di asciugatura obiettivo della lavastoviglie di riferimento, arrotondato al terzo decimale.
4. MODI A CONSUMO RIDOTTO
Se del caso, è misurata la potenza assorbita del modo spento (Po), del modo stand-by (Psm) e dell'avvio ritardato (Pds), espressa in W e arrotondata al secondo decimale.
Durante le misurazioni della potenza assorbita nei modi a consumo ridotto, sono verificate e registrate:
- la visualizzazione (o la mancata visualizzazione) delle informazioni;
- l'attivazione (o la mancata attivazione) della connessione alla rete.»;
4) nell'allegato V, la tabella 3 è sostituita dalla seguente:
«Tabella 3
Contenuto, ordine e formato della scheda informativa del prodotto
Marchio o nome del fornitore [1], [3]: | ||||
Indirizzo del fornitore [1], [3]: | ||||
Identificativo del modello [1]: | ||||
Parametri generali del prodotto: | ||||
Parametro | Valore | Parametro | Valore | |
Capacità nominale (ps [2] | x | Dimensioni in cm [1], [3] | Altezza | x |
Larghezza | x | |||
Profondità | x | |||
IEE [2] | x,x | Classe di efficienza energetica [2] | [A/B/C/D/E/F/G] [4] | |
Indice di efficienza di lavaggio [2] | x,xxx | Indice di efficienza di asciugatura [2] | x,xxx | |
Consumo di energia in kWh [per ciclo], con il programma eco e l'utilizzo di acqua fredda. Il consumo effettivo di energia dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio | x,xxx | Consumo di acqua in litri [per ciclo] con il programma eco. Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua | x,x | |
Durata del programma (ore:min) [2] | x:xx | Tipo | [da incasso/a libera installazione] | |
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW) [2] | x | Classe di emissione di rumore aereo [2] | [A/B/C/D] [4] | |
Modo spento (W) (se del caso) | x,xx | Modo stand-by (W) (se del caso) | x,xx | |
Avvio ritardato (W) (se del caso) | x,xx | Modo stand-by in rete (W) (se del caso) | x,xx | |
Durata minima della garanzia offerta dal fornitore [1], [3]: | ||||
Informazioni supplementari [1], [3]: | ||||
Link al sito web del fornitore dove si trovano le informazioni di cui all'allegato II, punto 6, del regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione [1]: |
.
5) nell'allegato VI, il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1. La documentazione tecnica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), comprende:
a) una descrizione generale del modello che consenta di identificarlo facilmente e in modo univoco;
b) gli estremi delle norme armonizzate applicate o di altre norme di misurazione utilizzate;
c) le precauzioni specifiche da prendere durante l'assemblaggio, l'installazione, la manutenzione o le prove del modello;
d) i valori dei parametri tecnici di cui alla tabella 4; tali valori sono considerati valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all'allegato IX;
e) i dettagli e i risultati dei calcoli eseguiti conformemente all'allegato IV;
f) le condizioni di prova, se non sufficientemente descritte alla lettera b);
g) eventuali modelli equivalenti con i relativi identificativi.
Questi elementi costituiscono inoltre le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore è tenuto a inserire nella banca dati in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1369.
Tabella 4
Parametri tecnici del modello e loro valori dichiarati per le lavastoviglie per uso domestico
PARAMETRO | VALORE DICHIARATO | UNITA' |
Capacità nominale espressa in numero di coperti | X | - |
Consumo di energia del programma eco (EPEC) arrotondato al terzo decimale | X,XXX | kWh/ciclo |
Consumo di energia del programma standard (SPEC) arrotondato al terzo decimale | X,XXX | kWh/ciclo |
Indice di efficienza energetica (IEE) | X,X | - |
Consumo di acqua del programma eco (EPWC) arrotondato al primo decimale | X,X | l/ciclo |
Indice di efficienza di lavaggio (IC) | X,XXX | - |
Indice di efficienza di asciugatura (ID) | X,XXX | - |
Durata del programma eco (Tt) arrotondata al minuto più vicino | X:XX | ore:min |
Potenza assorbita in modo spento (Po) arrotondata al secondo decimale (se del caso) | X,XX | W |
Potenza assorbita in modo stand-by (Psm) arrotondata al secondo decimale (se del caso) | X,XX | W |
Il modo stand-by comprende la visualizzazione delle informazioni? | Sì/No | - |
Potenza assorbita in modo stand-by (Psm) in condizioni di stand-by in rete (se del caso), arrotondata al secondo decimale | X,XX | W |
Potenza assorbita in avvio ritardato (Pds) (se del caso) arrotondata al secondo decimale | X,XX | W |
Emissioni di rumore aereo | X | dB(A) re 1 pW» |
.
6) l'allegato IX è così modificato:
a) il primo capoverso è sostituito dal seguente:
«Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo. I valori e le classi che figurano sull'etichetta o nella scheda informativa del prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati nella documentazione tecnica.»;
b) nel terzo capoverso, le parole «Nel verificare la» sono sostituite da «Nell'ambito della verifica della»;
c) il punto 7 è sostituito dal seguente:
«7) Le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 o 6 o del secondo capoverso del presente allegato.».
______________
[1] Questa voce non è considerata pertinente ai fini dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1369.
[2] Per il programma eco.
[3] Le modifiche apportate a questa voce non sono considerate pertinenti ai fini dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369.
[4] Se la banca dati dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella, il fornitore non inserisce alcun dato.
ALLEGATO VI
Gli allegati I, III, IV, V, VI e IX del regolamento delegato (UE) 2019/2018 sono così modificati:
1) nell'allegato I, il punto 18 è sostituito dal seguente:
«18) "valore dichiarato": il valore comunicato dal fornitore per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all'allegato VI del presente regolamento, ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro;»;
2) l'allegato IV è così modificato:
a) dopo il primo capoverso è aggiunto il capoverso seguente:
«Se un parametro è dichiarato in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all'allegato VI, tabella 11, del presente regolamento, il fornitore usa il corrispondente valore dichiarato ai fini dei calcoli di cui al presente allegato.»;
b) alla tabella 4, parte a), sono aggiunte le righe seguenti:
«Armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati | M0 | ≤ +4 | ≥ -1 | n.a. | 1,30 |
Armadi frigorifero da supermercato orizzontali | M0 | ≤ +4 | ≥ -1 | n.a. | 1,13» |
.
c) la prima nota alla fine della tabella 4 è sostituita dalla seguente:
«(*) Per i distributori automatici a temperature multiple, TV è la media tra TV1 (la temperatura massima misurata del prodotto nello scomparto più caldo) e TV2 (la temperatura massima misurata del prodotto nello scomparto più freddo), arrotondata al primo decimale.»;
d) nell'allegato V, la tabella 10 è sostituita dalla seguente:
3) nell'allegato VI, il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1. La documentazione tecnica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), comprende:
a) una descrizione generale del modello che consenta di identificarlo facilmente e in modo univoco;
b) gli estremi delle norme armonizzate applicate o di altre norme di misurazione utilizzate;
c) le precauzioni specifiche da prendere durante l'assemblaggio, l'installazione, la manutenzione o le prove del modello;
d) i valori dei parametri tecnici di cui alla tabella 11; tali valori sono considerati valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all'allegato IX;
e) i dettagli e i risultati dei calcoli eseguiti conformemente all'allegato IV;
f) le condizioni di prova, se non sufficientemente descritte alla lettera b);
g) eventuali modelli equivalenti con i relativi identificativi.
Questi elementi costituiscono inoltre le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore è tenuto a inserire nella banca dati in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1369.
4) l'allegato IX è così modificato:
a) il primo capoverso è sostituito dal seguente:
«Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo. I valori e le classi che figurano sull'etichetta o nella scheda informativa del prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati nella documentazione tecnica.»;
b) nel terzo capoverso, le parole «Nel verificare la» sono sostituite da «Nell'ambito della verifica della»;
c) il punto 7 è sostituito dal seguente:
«7) Le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 o 6 o del secondo capoverso del presente allegato.».